Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6653/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COTRONEO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Torino, via Vespucci 23, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
L' (C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIO CP_1 P.IVA_1
BINI, elettivamente domiciliata in Bologna, Barberia 22, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 28/9/2023, ha allegato: Parte_1
- di essere stato dipendente della CoopService s.c.p.a. dal 10/6/2019 al 31/3/2023, e de dall'1/4/2023 all'attualità, contratto part-time a 35 ore settimanali;
in Controparte_2
particolare, di avere lavorato nell'ambito dei servizi ambientali integrati resi per la stazione di
Torino Porta Nuova, appaltati alle due società da parte di Controparte_3
- di aver visto l'applicazione, nel corso del rapporto di lavoro con la CoopService, del CCNL
c.d. e del relativo livello retributivo, nonostante l'obbligo per la società, derivante Parte_2
dal contratto di appalto stipulato con di applicare il CCNL Mobilità Controparte_3
Ferroviaria; solo dall'ottobre del 2020 è stato applicato il CCNL Mobilità Ferroviaria;
- di avere ottenuto il rilascio da parte di nel dicembre del 2019, di patentino per la CP_4
guida di carrelli elettrici e di motocarrelli nell'ambito della stazione ferroviaria;
- che dal dicembre del 2019 si è quindi occupato, presso Torino Porta Nuova, della pulizia e del lavaggio dei marciapiedi lungo i binari ferroviari e di altre aeree soggette al pubblico passaggio,
nonchè del parcheggio sotterraneo, per mezzo ed alla guida, in mezzo all'utenza e/o ad altri lavoratori impiegati nelle operazioni di pulizia dei treni, macchine lavasciuga, spazzatrici elettriche nonché carelli elettrici con rimorchio;
tali mansioni sono state e sono svolte anche alle dipendenze de Controparte_2
- che tali mansioni, di maggior pregio rispetto a quelle di semplice operaio addetto ad attività
2 generiche di pulizia, corrispondono non al livello F del CCNL Mobilità Ferroviaria, ma al livello E, che prevede mansioni di limitata complessità nell'ambito del settore di attività, in relazione ad esperienze ed abilitazioni conseguite.
Il ha quindi richiesto in questa sede: la condanna di CoopService s.c.p.a. al pagamento Pt_1
delle differenze retributive derivanti dalla doverosa applicazione del CCNL Mobilità
Ferroviaria per il periodo giugno 2019 – ottobre 2020; la condanna di CoopService s.c.p.a.
anche al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del livello spettante per le mansioni svolte dal dicembre del 2019, ovvero il livello E3 del CCNL Mobilità
Ferroviaria; l'accertamento, nei confronti de della spettanza del livello Controparte_2
contrattuale E2, in conseguenza delle mansioni svolte e dell'anzianità di servizio progressivamente maturata, e la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.
Si è costituita in giudizio CoopService s.c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso della prima udienza di trattazione la posizione processuale tra il ricorrente e la
CoopService s.c.p.a. è stata definita con conciliazione;
a tale udienza parte ricorrente ha poi chiesto termine per rinnovare la notifica nei confronti de termine concesso. Controparte_2
Dopo regolare notifica si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso, in quanto, secondo la società:
- il dall'assunzione del 2023, non ha svolto la sola attività di guida di macchine Pt_1
lavasciuga, di spazzatrici elettriche e di carelli elettrici con rimorchio, avendo sempre accompagnato tali mansioni ad altre di pulizia generica degli ambienti della stazione di Torino
Porta Nuova;
l'attività di guida dei mezzi in realtà “occupa una percentuale assolutamente minoritaria rispetto al tempo totale di lavoro prestato”;
- in ogni caso, l'attività di guida dei mezzi motorizzati non dà diritto all'inquadramento nel livello E del CCNL Mobilità Ferroviaria;
anzitutto, il semplice patentino rilasciato da CP_4
3 non risulta rilevante per caratterizzare la complessità delle mansioni, in quanto è mero titolo non avente valore generale, ma solo nell'ambito aziendale, ed è rilasciato al termine di corso di formazione di poche ore;
le abilitazioni sono comunque richieste dalle norme del Contratto
Collettivo anche per il livello F;
la manovra dei mezzi indicati è particolarmente semplice, dal momento che la velocità è contenuta nei 10 km/h; la norma del CCNL che descrive il livello E
pretende poi che siano svolte dal lavoratore mansioni di supporto al processo lavorativo, ovvero mansioni di tipo amministrativo o logistico o di direzione di gruppi di lavoro, ben diverse da quelle indicate nel ricorso;
la descrizione del livello F comprende peraltro mansioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici, nei quali di sicuro sono ricompresi i mezzi guidati dal ricorrente.
In corso di causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso proposto nei confronti de è fondato e deve essere accolto. Controparte_2
Occorre premettere, in punto di diritto, che in merito alla richiesta, da parte del lavoratore dipendente, di riconoscimento di livello contrattuale superiore a quello risultante dal contratto individuale, in ragione delle mansioni effettivamente svolte:
- che l'art. 2103 c.c. prevede:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[…]
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
4 corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
- che la giurisprudenza di legittimità ha precisato in merito a tale tema che:
- “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto
delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi
previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai
fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni,
ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento
decisorio” (Cass. ord. n. 30580/2019; si veda anche Cass. n. 8589/2015: “Il procedimento
logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato
si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo
di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda […]”);
- in tema di mansioni promiscue e di prevalenza delle mansioni appartenenti a livello contrattuale superiore: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non
preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del
lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera
contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca
analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché
non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. ord. n. 2969/2021; conforme, Cass. n.
26978/2009).
5 Ciò premesso, deve rilevarsi, in punto di fatto, che lo svolgimento, da parte del delle Pt_1
mansioni da lui qualificate come appartenenti al livello E del CCNL Mobilità Ferroviaria (doc.
7 e 8 ricorrente), ovvero le mansioni di guida e manovra di macchine lavasciuga, di spazzatrici elettriche nonché di carelli/trattorini elettrici con rimorchio (per il trasporto dei rifiuti recuperati), deve ritenersi non contestato, in quanto ammesso da parte convenuta in memoria di costituzione, seppur con la precisazione che tali mansioni non esauriscono le complessive attività lavorative svolte dal ricorrente durante la settimana, in quanto esse si accompagnano anche ad attività di pulizia svolte manualmente, ed addirittura esse costituiscono solo una parte minimale di tali complessive attività (anche se parte convenuta non ha precisato in alcun modo quale sia, secondo la sua tesi, il peso percentuale approssimativo delle mansioni oggetto di indagine rispetto all'orario di lavoro). Nel caso di specie, però risulta concretamente irrilevante verificare se le mansioni asseritamente sussumibili nella declaratoria contrattuale del livello E
siano o meno svolte in misura superiore al 50% dell'insieme delle attività lavorative, in quanto:
- come si è visto, la giurisprudenza di legittimità, per l'ipotesi di mansioni promiscue
(appartenenti a livelli diversi), richiama anzitutto le norme della contrattazione collettiva, ove queste prevedano una disciplina specifica in merito a mansioni eterogenee svolte contestualmente ed all'appartenenza del lavoratore ad un livello superiore a quello di assunzione (ben può il CCNL, in un simile caso, pretendere ad esempio una prevalenza quantitativa delle mansioni di livello superiore); ma una tale disciplina, nel CCNL Mobilità
Ferroviaria, nelle due versioni versate in atti, non si rinviene;
- risulta quindi applicabile la regola generale dettata dalla Corte di Cassazione nei precedenti richiamati, dovendosi dare valorizzazione alle mansioni corrispondenti al livello contrattuale superiore, se queste non sono disbrigate dal lavoratore in modo meramente occasionale/sporadico, e sono quindi svolte in regime di continuità e stabilità, al di là del loro peso quantitativo nell'attività quotidiana;
6 - nel caso di specie, parte convenuta non ha sollevato eccezioni in merito a pretesa sporadicità
della guida di carrelli/trattorini e di macchine spazzatrici, come si è visto;
risultando quindi,
come si è anticipato, ininfluente ai fini dell'indagine verificare quanta parte tale guida rappresenti rispetto alle altre mansioni nel settore della pulizia/igienizzazione della stazione ferroviaria.
Centrale (anzi, essenziale) risulta invece verificare se le mansioni in contestazione siano o meno sussumibili nella declaratoria del livello E.
Precisato tanto, l'esame delle norme della contrattazione collettiva conduce a risposta affermativa.
Il livello F, ovvero quello di assunzione del corrisponde a quello dei meri operatori, Pt_1
ovvero “i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti
e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni
ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione
all'esperienza e alle abilitazioni conseguite”, aggiungendo che per tali lavoratori “Può essere
richiesto l'utilizzo di mezzo, strumenti, apparecchiature di uso semplice” (v. doc. 7, art. 26).
Le figure operative esemplificate in tale norma contrattuale comprendono la figura del “Pulitore di
impianti fissi e a bordo treno”, ovvero quei lavoratori “che, avvalendosi anche di mezzi e di
attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e
delle carrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento delle vetture” e del
“Manovale”, che comprende i lavoratori “addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di
facchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze particolari”.
Per la verità l'esemplificazione contenuta nell'art. 26 del CCNL non si ferma alla figura da ultimo citata, ma comprende anche quella del generico “addetto ai servizi ausiliari” (che non richiedono particolari qualificazioni professionali), dell'addetto alla logistica, dell'addetto al minibar, del mozzo;
ma trattasi di figure professionali nelle quali non può essere ricompresa quella del ricorrente, addetto invece ai servizi di pulizia ed igienizzazione ambientale.
7 Il livello E (con le sue tre diverse posizioni retributive, maturate in base all'anzianità) comprende invece i lavoratori “che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in
applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate, in relazione alle esperienze e
alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in
servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative
vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto”. Con riferimento ai servizi ausiliari/ di pulizia,
l'esemplificazione contrattuale è riferita ai lavoratori “che svolgono attività di carattere operativo
di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del
processo lavorativo”. L'esemplificazione comprende poi la descrizione delle figure dell'addetto di bordo, dell'operatore polivalente di condotta e di manovra nei raccordi, del meccanico di officina,
dell'armatore ferroviario dei raccordi, dell'ausiliario (alla circolazione, alla manovra infrastruttura,
alla manovra dei rotabili, agli uffici), dell'operatore qualificato di logistica, dell'addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno;
ma deve ribadirsi (anche se è ovvio) che la descrizione attinente all'area di attività del ricorrente è la prima.
Si deve quindi comprendere se la manovra e guida delle macchine spazzatrici e dei c.d. trattorini con rimorchio (per il trasporto di rifiuti) contenga elementi di rilievo sovrapponibili a quelli presenti nella declaratoria del livello E.
Anzitutto, deve rilevarsi che risulta infondata l'eccezione di parte convenuta, che vorrebbe ricomprese, tra le attività di supporto al processo lavorativo, di cui all'esemplificazione del livello
E sopra riportata, attività di natura amministrativa, o di coordinamento di squadre di lavoro / gruppi operativi, o attività tecniche di logistica, posto che queste ultime sono indicate non nella declaratoria generale del livello contrattuale, ma nelle esemplificazioni specifiche per i diversi rami di attività
del settore disciplinato dal CC;
le attività amministrative in relazione alla figura dell'ausiliario alla circolazione, alla manovra infrastruttura, alla manovra dei rotabili, agli uffici ed alla figura dell'operatore qualificato di logistica, le attività di coordinamento / preposizione a squadre /gruppi operativi con riferimento alle figure dell'armatore ferroviario dei raccordi e, di nuovo,
8 dell'operatore qualificato di logistica. Non si può snaturare la volontà negoziale delle parti sociali inserendo forzatamente una definizione “chiusa” delle attività di supporto all'interno dell'esemplificazione dell'operatore di servizi ausiliari/di pulizia, definizione invece prevista con carattere di specificità per altre esemplificazioni di figure ben differenti.
Fatta questa prima precisazione, deve evidenziarsi che i caratteri distintivi (di natura generale) tra i due livelli contrattuali in esame sono la genericità delle mansioni, con eventuale uso di apparecchiature di uso “semplice” (livello F) e la limitata complessità delle mansioni (livello E;
indicazione tratta dall'esemplificazione per l'operatore dei servizi di pulizia, ma sostanzialmente desumibile anche dalle altre).
Entrambi i livelli contrattuali prevedono invece le abilitazioni conseguite;
si può sin da ora affermare che il c.d. patentino rilasciato da Reti Ferroviarie Italiane s.p.a. per la conduzione dei mezzi elettrici oggetto di contenzioso non rileva quindi quale “abilitazione conseguita” (posto che,
come si è appena visto, essa non è carattere discretivo tra i due livelli), ma, al limite, per caratterizzare la limitata complessità delle mansioni, in ragione della differenziazione tra lavoratori con differente livello di qualificazione.
Ciò posto, deve concludersi che la guida dei veicoli indicati in ricorso integri lo svolgimento delle mansioni di limitata complessità previste dalla norma contrattuale sopra esaminata. Ora, è fatto pacifico che sia la guida del veicolo con spazzole elettriche, per la pulizia dei marciapiedi e delle banchine ferroviari, sia la guida del veicolo c.d. carrello elettrico / trattorino con rimorchio, per il trasporto di rifiuti al sito di raccolta, consiste nella conduzione di veicoli di velocità assai limitata
(circa 10 km/h), con due sole marce (avanti ed indietro), che non è richiesta alcuna patente di fonte pubblicistica, ma il mero patentino rilasciato e richiesto da in seguito a corso di breve CP_4
durata (per parte convenuta di sole tre ore); ma di sicuro la declaratoria contrattuale del livello, in particolare per la figura dell'operatore dei servizi di pulizia, richiede che siano disbrigate mansioni di limitata complessità. Ed è proprio la limitata complessità l'elemento caratterizzante della conduzione di tali veicoli, in quanto non tutti gli operatori “generici” sono abilitati alla loro guida
9 (appunto, è necessaria a frequentazione con esito positivo di corso con rilevanza di dimensione aziendale di breve durata), e, al di là dell'aspetto della previa abilitazione da parte di (gestore CP_4
delle piattaforme nelle quali è eseguito l'appalto da parte della società convenuta), anche l'aspetto pratico e concreto della corretta guida nell'ambito fisico – ambientale della stazione ferroviaria non
è propriamente alla portata di un qualsivoglia operatore del settore delle pulizie;
infatti, è pacifico che le macchine elettriche in discorso hanno un ingombro superiore a quello della persona dell'operatore (che vi deve montare alla posizione di pilotaggio;
nel caso del c.d. trattorino,
muovendo anche il rimorchio pieno di rifiuti), sono intrinsecamente pericolosi, in quanto pensati ed in movimento (anche se a velocità limitata), che con essi il lavoratore deve muoversi in spazi non aperti, che in alcuni punti sono addirittura ben limitati (si pensi alle piattaforme di salita e discesa)
e con ostacoli sul percorso, a volte dovendo porre attenzione al movimento dell'utenza pedonale della stazione. Non può quindi dirsi che la guida di tali mezzi costituisca operazione generica, come quelle previste dalla norma che disciplina il livello F, norma che ricomprende attività, appunto generiche, di pulizia, nel corso delle quali possono essere usati anche strumenti di semplice utilizzo
(ed i mezzi elettrici in discorso, se non complessi come mezzi da strada, non possono dirsi semplici come un carrellino pieno di acqua e detergente, mosso a mano dall'operatore). In buona sostanza,
la guida della macchina spazzatrice e del carrello con rimorchio, in particolare nelle condizioni ambientali indicate, se non fosse definita di “limitata complessità”, sarebbe trattata dalla contrattazione collettiva allo stesso modo dell'utilizzo di un banale secchio con ruote o di un qualunque attrezzo manuale per detergenza ed igienizzazione;
conclusione che è evidentemente poco accettabile, a livello logico.
Parte convenuta eccepisce che il ricorrente svolge quasi esclusivamente turno notturno, il che comporta che egli non deve neppure affrontare, durante la guida, l'elemento di difficoltà
rappresentato dall'utenza che si muove a piedi nella stazione. Si deve però osservare che le mansioni devono essere raffrontate rispetto alle declaratorie della contrattazione collettiva senza porre attenzione alcuna a simili contingenze (diversamente, la contrattazione collettiva avrebbe inserito
10 distinzioni di tale natura nel descrivere le categorie di lavoratori interessati); in ogni caso, anche eliminando mentalmente tale elemento di difficoltà nella conduzione dei mezzi (l'utenza, che nei turni notturni è rarefatta e presente solo in determinati orari, agli estremi del turno), permangono gli altri elementi ambientali (la limitata estensione degli spazi in cui avviene la guida, la presenza di ostacoli fisici, la pericolosità intrinseca delle macchine).
Parte convenuta ha poi eccepito che la descrizione del livello F prevede l'eventuale utilizzo, da parte degli operatori, di mezzi e di attrezzature meccaniche, descrizione che si attaglierebbe ai mezzi di locomozione manovrati dal ricorrente. La dizione di “mezzi e di attrezzature meccaniche”
presente nella declaratoria del livello F, ed in particolare nell'esemplificazione della figura del pulitore di impianti fissi e a bordo treno, deve però essere letta nel contesto in cui è inserita, e quindi insieme alla descrizione delle “attività manuali e/o generiche” e “delle apparecchiature di uso semplice” che si leggono nella prima parte (di carattere generale) della declaratoria del livello. La
lettura contestualizzata porta a ritenere che per “attrezzature meccaniche” devono intendersi non mezzi di locomozione, ma strumenti meccanicamente azionati dal lavoratore, mediante uso di energia fisica, quali appunto gli strumenti di pulizia manuale prima menzionati (i carrelli con ruote trasportati a mano, per l'uso di acqua e detergenti, o per raccolta e trasporto di rifiuti), i piccoli aspirapolvere elettrici, se in uso, bracci telescopici per pulizia di vetri e finestrini, spruzzatori a pressione, e simili;
appunto, strumenti utilizzabili da lavoratore strettamente manuale, dedito ad attività del tutto generiche di pulizia.
Deve pertanto concludersi, come si è anticipato, per la spettanza del diritto al riconoscimento del livello contrattuale E dall'assunzione all'attualità (essendo pacifico che le mansioni di guida dei mezzi elettrici sono state svolte dall'inizio del rapporto).
Deve poi osservarsi che il ricorrente ha chiesto nei confronti di parte convenuta il Controparte_2
riconoscimento, sin dall'assunzione, della posizione retributiva 2, la quale, in forza del CCNL di settore, viene maturata dal lavoratore al raggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3 (e tanto vale per il livello F come per il livello E). Anche la posizione retributiva
11 oggetto di domanda spetta al in quanto lo stesso è stato assunto da con il Pt_1 Controparte_2
livello F2 e non con il livello F3, con evidente riconoscimento, al momento dell'assunzione, di anzianità convenzionale, in ragione del periodo lavorato nella medesima posizione alle dipendenze di CoopService.
Gli accertamenti di livello e di posizione retributiva sono limitati al periodo lavorato alle dipendenze de posto che ormai la pronuncia viene emessa solo nei confronti di quest'ultima, stante CP_2
la conciliazione raggiunta con la CoopService.
Spettano anche le differenze retributive richieste, quantificate da parte ricorrente, senza contestazioni di parte convenuta, in complessivi euro 1.364,86 dall'assunzione al deposito del ricorso, ovvero al settembre del 2023 (appunto, in ragione del maggiore livello E2).
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese sono liquidate in dispositivo,
tenendo in considerazione il valore indeterminato, bassa complessità, della causa.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E, posizione retributiva
2, dall'1/4/2023 all'attualità;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi euro Controparte_2
1.364,86, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente;
Controparte_2
spese liquidate in complessivi 7.377,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
12 Torino, 7/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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