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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 22.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del
Giudice monocratico dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 458 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Gozza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casal Velino
(Sa) Via Quattro Ponti snc;
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui, ope CP_1 legis domiciliano al Corso V. Emanuele, 58;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vallo della
Lucania, l' , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir accertare l'illegittimità dell'accertamento di cui al verbale n.
TF9011300224/2012 e della successiva azione esecutiva intrapresa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di
2 giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Esponeva, in particolare, l'attore che, in data 6.3.2012, gli veniva notificato, in qualità di socio della società Ecogas s.r.l., l'anzidetto verbale richiamante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi mod. Unico PF per l'anno 2007 e l'accertamento di un reddito della società conseguente a ricavi non contabilizzati, pari ad
€ 332.192,00, che si presumeva essere stati distribuiti tra i soci.
L'istante rappresentava che l'accertamento principale veniva impugnato dalla società Ecogas e che, con sentenza n. 3139/2015, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. distaccata
, rilevata la nullità della notifica da parte dell' CP_1 CP_1
accoglieva parzialmente il ricorso “limitatamente all'avviso
[...] di accertamento n. TF9031302628/2010 anno d'imposta 2007 dell'importo di € 332.192,00”.
Oltre al difetto di notifica dell'accertamento, dichiarato per via giudiziale, l'istante evidenziava l'errore di calcolo in cui era incorso l'agente accertatore dal momento che, nella verifica relativa all'anno
2007, venivano constatati anche acquisti di GPL in bombole fatti dalla società nell'arco dell'anno commerciale per complessivi €
406.129,00 e che, essendo questi ultimi “costi deducibili”,
l'imponibile dell'anno 2007 della società Ecogas doveva essere calcolato abbattendo dalla quantificazione complessiva dei ricavi non contabilizzati (di € 332.192,00) il valore dei costi (€
406.129,00) sicché il valore differenziale tra i ricavi complessivi e i costi constatati sarebbe risultato negativo ( - € 73,937), con conseguente impossibilità di ripartizione di utili tra i soci;
sulla scorta di tali deduzioni, l'istante rappresentava di aver ottenuto - successivamente alla proposizione dell'opposizione innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e alle attività esecutive intraprese in suo danno dal concessionario della riscossione - l'annullamento in autotutela del verbale di accertamento n. [...]/2012 sicché deduceva di aver
3 subito danni di natura patrimoniale e non, tra cui le spese di difesa nei giudizi di opposizione intrapresi, l'impossibilità di poter disporre dei suoi beni sottoposti a fermo amministrativo, stress e patimenti per la gestione della complessa vicenda nonché del danno d'immagine.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, la quale, dopo aver evidenziato l'erroneo esperimento della procedura di mediazione, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito dal momento che “la valutazione delle eccezioni di parte circa il contenuto dell'atto di accertamento societario implicherebbe un giudizio di merito sulla correttezza del predetto atto, giudizio che è sottratto al Giudice ordinario per essere attribuito in via esclusiva alla cognizione del giudice tributario”; in via subordinata, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda per insussistenza e mancata prova dei presupposti di fatto e di diritto, con vittoria delle spese di lite. In particolare, l'Agenzia convenuta rappresentava, quanto all'iscrizione di fermo amministrativo, che questo non avrebbe arrecato un danno all'istante, data la possibilità per lo stesso di circolare con altri veicoli di cui risultava intestatario;
quanto alle spese giudiziarie rappresentava che l'attore avrebbe potuto impugnare la sentenza nella parte relativa alle stesse, oltre ad evidenziare che, ad ogni modo, non risultavano né quantificate né documentate;
che, parimenti, nulla veniva argomentato né documentato riguardo al danno da stress e danno all'immagine.
Ammessa ed espletata la prova orale, mediante escussione di un unico testimone, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/5/2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Va, in primis, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla , per la quale sarebbe stato Controparte_1
4 competente a decidere sulla controversia in esame il Giudice tributario. Sul punto giova precisare che nella pronuncia richiamata dalla convenuta (Cass. SS.UU. Ord. n. 13899/2013), il risarcimento del danno, ritenuto riconducibile all'atto tributario, veniva richiesto nello stesso giudizio avente ad oggetto l'illegittimità dell'atto medesimo, essendo stato il Giudice chiamato a decidere sulla temerarietà dell'azione. Diversamente, il caso sottoposto all'esame di questo giudicante ha ad oggetto non il provvedimento - già annullato nelle opportune sedi - bensì il comportamento ingiusto ed errato dell' convenuta, per il quale il CP_2 contribuente ha richiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha ribadito il principio secondo cui la giurisdizione tributaria è da escludere, in favore di quella ordinaria, con riguardo alle domande di risarcimento danni derivanti da un comportamento illecito della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. n. 15593/2014). Va in proposito rammentato che “l'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 cod. civ.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al contribuente medesimo un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per essersi rivolto al detto professionista e per essere stato
5 costretto a recarsi più volte a colloquio presso gli uffici dell'amministrazione” (Cass. n. 5120/2011).
Affermato, dunque, il diritto del contribuente di agire innanzi al
G.O. al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un comportamento illegittimo da parte della stessa, occorre indagare se, nella fattispecie concreta, sia stata raggiunta la prova tanto del comportamento illegittimo dell'ente convenuto quanto dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e del nesso di causalità tra il primo e i secondi, prova che, secondo i principi generali che regolano l'onere probatorio nel processo civile, incombe sulla parte istante.
Ebbene, la documentazione prodotta in atti - avviso di accertamento, atti di esecuzione, istanza di annullamento e seguente sgravio della cartella esattoriale e del preavviso di fermo ricevuti – prova l'erroneità del provvedimento notificato all'odierno attore, in data 6/3/2012, e il riconoscimento del suddetto errore a distanza di oltre due anni dalla notifica del provvedimento medesimo, ossia in data 17/11/2014.
Non si può negare che, ove l'amministrazione convenuta si fosse avveduta in tempi ragionevoli di un siffatto errore, il sig. non Pt_1 avrebbe dovuto sostenere le spese legali per proporre l'opposizione innanzi alla Commissione Tributaria né subire le conseguenze derivanti dall'iscrizione di fermo amministrativo sull'automobile di sua proprietà.
In proposito, l'unico testimone escusso, all'epoca Testimone_1 socio dell'attore, ha riferito che “il sig. , a seguito del fermo Pt_1 amministrativo subito non poté far uso della sua autovettura con cui lavorava;
non poté venire a lavorare tanto che mi vidi costretto a dovergli prestare una macchina per lavorare. Ricordo che il sig.
dovette anche fittare un'autovettura, con stress e patimenti, Pt_1
6 tant'è che il in quel periodo era sempre nervoso e disturbato Pt_1 perché non riusciva neanche a dormire”.
Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene questo giudicante di poter riconoscere l'esistenza di un danno patrimoniale, scaturito oltre che dalle spese legali anche dalla necessità per il sig. di reperire un'altra autovettura onde Pt_1 potersi recare sul posto di lavoro.
Quanto al danno non patrimoniale, come è noto, questo è risarcibile, oltre che “nei casi previsti dalla legge” ex art. 2059 c.c., quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato o allorquando abbia leso in modo grave diritti costituzionalmente garantiti.
Nel caso di specie, detta tipologia di danno può essere identificata in termini di disagio e patema d'animo, riconducibili alla violazione del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione ed in termini di lesione alla reputazione del professionista quale diritto della personalità tutelato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Non potendosi, tuttavia, determinare i danni nel loro preciso ammontare, il Tribunale provvede alla liquidazione dello stesso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendo congrua la somma di € 3.000,00, di cui € 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale e 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, come successivamente integrati e modificati, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di
7 , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, Parte_1 così provvede:
- Accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore di
oltre a rivalutazione ed interessi dalla data della Parte_1 domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna al Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze legali oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Vallo della Lucania, 10.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo
8
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 22.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del
Giudice monocratico dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 458 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Gozza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casal Velino
(Sa) Via Quattro Ponti snc;
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui, ope CP_1 legis domiciliano al Corso V. Emanuele, 58;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vallo della
Lucania, l' , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir accertare l'illegittimità dell'accertamento di cui al verbale n.
TF9011300224/2012 e della successiva azione esecutiva intrapresa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di
2 giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Esponeva, in particolare, l'attore che, in data 6.3.2012, gli veniva notificato, in qualità di socio della società Ecogas s.r.l., l'anzidetto verbale richiamante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi mod. Unico PF per l'anno 2007 e l'accertamento di un reddito della società conseguente a ricavi non contabilizzati, pari ad
€ 332.192,00, che si presumeva essere stati distribuiti tra i soci.
L'istante rappresentava che l'accertamento principale veniva impugnato dalla società Ecogas e che, con sentenza n. 3139/2015, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. distaccata
, rilevata la nullità della notifica da parte dell' CP_1 CP_1
accoglieva parzialmente il ricorso “limitatamente all'avviso
[...] di accertamento n. TF9031302628/2010 anno d'imposta 2007 dell'importo di € 332.192,00”.
Oltre al difetto di notifica dell'accertamento, dichiarato per via giudiziale, l'istante evidenziava l'errore di calcolo in cui era incorso l'agente accertatore dal momento che, nella verifica relativa all'anno
2007, venivano constatati anche acquisti di GPL in bombole fatti dalla società nell'arco dell'anno commerciale per complessivi €
406.129,00 e che, essendo questi ultimi “costi deducibili”,
l'imponibile dell'anno 2007 della società Ecogas doveva essere calcolato abbattendo dalla quantificazione complessiva dei ricavi non contabilizzati (di € 332.192,00) il valore dei costi (€
406.129,00) sicché il valore differenziale tra i ricavi complessivi e i costi constatati sarebbe risultato negativo ( - € 73,937), con conseguente impossibilità di ripartizione di utili tra i soci;
sulla scorta di tali deduzioni, l'istante rappresentava di aver ottenuto - successivamente alla proposizione dell'opposizione innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e alle attività esecutive intraprese in suo danno dal concessionario della riscossione - l'annullamento in autotutela del verbale di accertamento n. [...]/2012 sicché deduceva di aver
3 subito danni di natura patrimoniale e non, tra cui le spese di difesa nei giudizi di opposizione intrapresi, l'impossibilità di poter disporre dei suoi beni sottoposti a fermo amministrativo, stress e patimenti per la gestione della complessa vicenda nonché del danno d'immagine.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, la quale, dopo aver evidenziato l'erroneo esperimento della procedura di mediazione, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito dal momento che “la valutazione delle eccezioni di parte circa il contenuto dell'atto di accertamento societario implicherebbe un giudizio di merito sulla correttezza del predetto atto, giudizio che è sottratto al Giudice ordinario per essere attribuito in via esclusiva alla cognizione del giudice tributario”; in via subordinata, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda per insussistenza e mancata prova dei presupposti di fatto e di diritto, con vittoria delle spese di lite. In particolare, l'Agenzia convenuta rappresentava, quanto all'iscrizione di fermo amministrativo, che questo non avrebbe arrecato un danno all'istante, data la possibilità per lo stesso di circolare con altri veicoli di cui risultava intestatario;
quanto alle spese giudiziarie rappresentava che l'attore avrebbe potuto impugnare la sentenza nella parte relativa alle stesse, oltre ad evidenziare che, ad ogni modo, non risultavano né quantificate né documentate;
che, parimenti, nulla veniva argomentato né documentato riguardo al danno da stress e danno all'immagine.
Ammessa ed espletata la prova orale, mediante escussione di un unico testimone, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/5/2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Va, in primis, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla , per la quale sarebbe stato Controparte_1
4 competente a decidere sulla controversia in esame il Giudice tributario. Sul punto giova precisare che nella pronuncia richiamata dalla convenuta (Cass. SS.UU. Ord. n. 13899/2013), il risarcimento del danno, ritenuto riconducibile all'atto tributario, veniva richiesto nello stesso giudizio avente ad oggetto l'illegittimità dell'atto medesimo, essendo stato il Giudice chiamato a decidere sulla temerarietà dell'azione. Diversamente, il caso sottoposto all'esame di questo giudicante ha ad oggetto non il provvedimento - già annullato nelle opportune sedi - bensì il comportamento ingiusto ed errato dell' convenuta, per il quale il CP_2 contribuente ha richiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha ribadito il principio secondo cui la giurisdizione tributaria è da escludere, in favore di quella ordinaria, con riguardo alle domande di risarcimento danni derivanti da un comportamento illecito della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. n. 15593/2014). Va in proposito rammentato che “l'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 cod. civ.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al contribuente medesimo un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per essersi rivolto al detto professionista e per essere stato
5 costretto a recarsi più volte a colloquio presso gli uffici dell'amministrazione” (Cass. n. 5120/2011).
Affermato, dunque, il diritto del contribuente di agire innanzi al
G.O. al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un comportamento illegittimo da parte della stessa, occorre indagare se, nella fattispecie concreta, sia stata raggiunta la prova tanto del comportamento illegittimo dell'ente convenuto quanto dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e del nesso di causalità tra il primo e i secondi, prova che, secondo i principi generali che regolano l'onere probatorio nel processo civile, incombe sulla parte istante.
Ebbene, la documentazione prodotta in atti - avviso di accertamento, atti di esecuzione, istanza di annullamento e seguente sgravio della cartella esattoriale e del preavviso di fermo ricevuti – prova l'erroneità del provvedimento notificato all'odierno attore, in data 6/3/2012, e il riconoscimento del suddetto errore a distanza di oltre due anni dalla notifica del provvedimento medesimo, ossia in data 17/11/2014.
Non si può negare che, ove l'amministrazione convenuta si fosse avveduta in tempi ragionevoli di un siffatto errore, il sig. non Pt_1 avrebbe dovuto sostenere le spese legali per proporre l'opposizione innanzi alla Commissione Tributaria né subire le conseguenze derivanti dall'iscrizione di fermo amministrativo sull'automobile di sua proprietà.
In proposito, l'unico testimone escusso, all'epoca Testimone_1 socio dell'attore, ha riferito che “il sig. , a seguito del fermo Pt_1 amministrativo subito non poté far uso della sua autovettura con cui lavorava;
non poté venire a lavorare tanto che mi vidi costretto a dovergli prestare una macchina per lavorare. Ricordo che il sig.
dovette anche fittare un'autovettura, con stress e patimenti, Pt_1
6 tant'è che il in quel periodo era sempre nervoso e disturbato Pt_1 perché non riusciva neanche a dormire”.
Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene questo giudicante di poter riconoscere l'esistenza di un danno patrimoniale, scaturito oltre che dalle spese legali anche dalla necessità per il sig. di reperire un'altra autovettura onde Pt_1 potersi recare sul posto di lavoro.
Quanto al danno non patrimoniale, come è noto, questo è risarcibile, oltre che “nei casi previsti dalla legge” ex art. 2059 c.c., quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato o allorquando abbia leso in modo grave diritti costituzionalmente garantiti.
Nel caso di specie, detta tipologia di danno può essere identificata in termini di disagio e patema d'animo, riconducibili alla violazione del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione ed in termini di lesione alla reputazione del professionista quale diritto della personalità tutelato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Non potendosi, tuttavia, determinare i danni nel loro preciso ammontare, il Tribunale provvede alla liquidazione dello stesso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendo congrua la somma di € 3.000,00, di cui € 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale e 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, come successivamente integrati e modificati, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di
7 , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, Parte_1 così provvede:
- Accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore di
oltre a rivalutazione ed interessi dalla data della Parte_1 domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna al Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze legali oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Vallo della Lucania, 10.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo
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