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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3229/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Alfonso Salvatore in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Marco in virtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 18-10-2018 agiva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di pace di nei confronti del al Pt_1 Parte_1
fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 5-4-2014, alle ore 20,00 circa, mentre percorreva alla guida dell'autovettura Fiat Punto Evo targata DZ397ZF di sua proprietà Via Bagnitello
in direzione Via Foggia-Stazione FF.SS., nel corso di un temporale era stato costretto dal sopraggiungere di un altro veicolo con opposta direzione di marcia ad accostarsi al margine destro della carreggiata ed aveva urtato con la parte laterale anteriore destra del veicolo uno degli alberi che, sporgendosi, ingombrava la sede stradale;
- l'ingombro della carreggiata non era segnalato e non era visibile a causa di una nebbiolina in fase di diradamento;
- l'attore viveva in una città diversa da quella in cui si era verificato il fatto dannoso e, pertanto, non conosceva lo stato dei luoghi e nessun concorso di colpa nella causazione dell'incidente era allo stesso imputabile;
- sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che avevano constatato la dinamica dell'incidente ed avevano redatto il verbale in atti;
- a causa dell'urto l'autovettura di sua proprietà aveva riportato danni alla parte anteriore laterale destra, che erano stati quantificati nelle fatture in atti in
2 complessivi euro 1.825,00, di cui euro 542,00 per parti meccaniche, euro 1.098,00
per carrozzeria ed euro 185,00 per equilibratura gomme, oltre al fermo tecnico per euro 200,00, quantificati in via equitativa;
- con lettera raccomandata a/r del 22-4-2014 aveva richiesto all' il CP_2
risarcimento dei danni subiti;
- l'invito alla stipula di una convezione di negoziazione assistita trasmesso all'Ente comunale in data 15-6-2015 non aveva dato alcun riscontro;
- la responsabilità del fatto dannoso era ascrivibile al quale Ente Parte_1
proprietario della sede stradale.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del quale Ente proprietario della strada, Parte_1
nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'articolo 2043 c.c., lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale subìto a causa dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà nella misura di euro 1.825,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18-12-2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda attorea, deducendo la riconducibilità causale dell'evento dannoso in via esclusiva alla condotta imperita dell'attore, che non aveva tenuto una condotta adeguata alle condizioni del tratto di strada percorso, e contestando, in ogni caso,
il quantum del risarcimento richiesto: in particolare, l'Ente convenuto deduceva che al momento dell'incidente non vi era nebbia, ma soltanto una leggera pioggia, che per stessa ammissione del danneggiato l'urto con l'albero si era verificato non perché il conducente del veicolo non lo aveva visto, ma perché si era spostato per evitare un veicolo che proveniva dal senso di marcia opposto e che, in ogni caso,
3 difettavano i presupposti per l'operatività della responsabilità da cosa in custodia prevista dall'articolo 2051 c.c. anche in considerazione dell'estensione della rete stradale comunale;
in ogni caso, il contestava l'efficacia Parte_1
probatoria delle ricevute fiscali prodotte dall'attore, in quanto non formate in contraddittorio.
Alla luce di tali premesse, il chiedeva che la domanda Parte_1
risarcitoria proposta da nei suoi confronti venisse rigettata e in Controparte_1
via subordinata che il risarcimento del danno richiesto venisse ridotto in considerazione della esorbitante richiesta formulata dall'attore e del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale articolata dalle parti e, all'esito della precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace di Pt_1
pronunciava la sentenza n. 39/2023 emessa in data 5-4-2023, con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al Parte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1
1.825,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 28-7-2023 il Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da venisse rigettata o Controparte_1
in via subordinata che venisse ridotta la quantificazione del danno in considerazione sia della esosità della relativa richiesta che del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
In particolare, l'appellante lamentava la erroneità della decisione del Giudice di prime cure sulla base dei seguenti motivi di appello:
1) erronea ed omessa valutazione delle prove ex articoli 115 e 116 c.p.c. anche in correlazione con l'articolo 2697 c.c. e conseguente falsa applicazione dell'articolo
4 2051 c.c. per avere il Giudice di pace individuato la causa dell'incidente nella presenza di un albero a ridosso della carreggiata e non nella condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto o dello stesso danneggiato, che per sua stessa ammissione si era spostato sul margine destro della carreggiata per evitare l'impatto con il veicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia, per avere il Giudice di primo grado omesso di valutare che la strada percorsa dall'attore in primo grado al momento dell'incidente era ben illuminata, che la eventuale presenza della nebbiolina non poteva rendere non visibile un platano secolare e che il teste escusso su richiesta di non era stato mai Controparte_1
indicato da quest'ultimo alla Polizia stradale come presente al fatto dannoso e,
infine, per avere il Giudice di pace omesso di considerare che difettava il presupposto per l'operatività della responsabilità da cose in custodia costituto dal rapporto di custodia fra la res e l' che era escluso dalla estensione CP_2
della rete stradale comunale e dal numero esiguo di tecnici del addetti Pt_1
alla manutenzione;
2) falsa applicazione dell'articolo 26 del Codice della strada per avere il Giudice di pace ritenuto che l'albero contro il quale l'attore aveva impattato si trovava ad una distanza dalla carreggiata inferiore a quella prevista nella suddetta norma,
laddove la lettera della suddetta disposizione di legge evidenziava che la stessa si riferiva alla piantumazione di alberi in epoca successiva alla entrata in vigore del
Codice della strada;
3) falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. in correlazione all'erronea valutazione delle prove fornite dalle parti per avere il Giudice di prime cure erroneamente omesso di valutare che l'attore in primo grado non si era limitato ad accostarsi al margine destro della carreggiata, ma lo aveva oltrepassato,
impattando in tal modo contro l'albero che si trovava oltre il limite della carreggiata.
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-11-2023 si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conseguente conferma della pronuncia impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto dal
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia
6 rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 28-7-2023 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 326 c.p.c., che, nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, decorre dal momento del perfezionamento della notifica, che è stata eseguita a mezzo Pec presso il procuratore costituito per la parte soccombente in data 29-6-2023 (si veda la relata di notifica relativa alla notifica della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte appellante).
In rito deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello sollevata dall'appellato nel corso del giudizio sotto il profilo dell'acquiescenza che, secondo la sua prospettazione, l'appellante avrebbe prestato alla sentenza impugnata in modo tacito con il pagamento della somma riconosciuta dal Giudice
di pace in favore del CP_1
Infatti, se è vero che ai sensi dell'articolo 329 c.p.c. preclude la proponibilità dell'appello l'acquiescenza alla sentenza, è anche vero che tale effetto preclusivo
è riconducibile esclusivamente ad una accettazione espressa della statuizione ivi contenuta o ad atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione: dal momento che l'acquiescenza tacita può desumersi soltanto da fatti o atti univoci, giuridicamente incompatibili con la volontà di proporre l'impugnazione e
7 significativi di una volontà abdicativa, appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ravvisarsi acquiescenza tacita nè nel pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali ad opera della parte soccombente, anche nel caso in cui sia stato eseguito in attuazione di una sentenza di primo grado non ancora esecutiva o senza la preventiva intimazione del precetto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14368 del
2014, Corte di cassazione n. 1242 del 2000 e Corte di cassazione n. 2618 del
1995) né nell'ottemperanza ad una pronuncia esecutiva (si vedano in tal senso proprio in tema di sgravio del ruolo Corte di cassazione n. 18976 del 2019 e Corte
di cassazione n. 6334 del 2016), dal momento che tale comportamento non appare univocamente significativo di una volontà abdicativa della parte soccombente, ma può essere motivato dalla volontà di evitare un aggravio di spese per il precetto e per eventuali atti esecutivi che la parte vittoriosa potrebbe porre in essere.
Per tale ragione non può ricondursi al comportamento tenuto dal Parte_1
che dopo la pronuncia della sentenza impugnata avrebbe proceduto al
[...]
pagamento della somma dovuta in favore dell'attore in primo grado, l'effetto preclusivo invocato dall'appellato alla successiva impugnazione.
Sempre in via preliminare occorre evidenziare che il ha prodotto Parte_1
soltanto unitamente all'atto di appello il certificato emesso in data 6-7-2023 dalla società Meteo Solution di Bergamo relativo alle condizioni metereologiche in atto al momento dell'incidente per cui è causa.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 345 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, introdotta dall'articolo 46 diciottesimo comma della legge n. 69 del 2009
e dopo la soppressione dell'inciso “salvo che..il Collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa” ad opera dell'articolo 54 primo comma lettera 0b) del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni
8 dalla legge n. 134 del 2012 - stabilisce che non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel
giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato in data
18-10-2018 e, in attuazione della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58
primo comma della legge n. 69 del 2009 - che stabilisce che, salvo che in specifiche ipotesi elencate nei commi successivi, le disposizioni che modificano le norme del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data dell'entrata in vigore della stessa legge (4 Luglio 2009) -, trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 345 terzo comma c.p.c. introdotta dall'articolo
46 diciottesimo comma della legge n. 69 del 2009.
Inoltre, opera la modifica apportata all'articolo 345 terzo comma c.p.c. dall'articolo 54 primo comma lettera 0b) del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che ha soppresso la possibilità di deroga al divieto di produzione di nuovi documenti in appello nel caso in cui il Collegio li ritenga indispensabili per la decisione della causa, dal momento che, in difetto di una disciplina transitoria, per la individuazione della norma applicabile occorre applicare il principio tempus regit actum e, quindi, fare riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata: la giurisprudenza con orientamento concorde, da cui non vi è ragione di discostarsi,
ritiene che la modifica in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in
appello dell'articolo 345 terzo comma c.p.c. operata dal decreto-legge n. 83 del
2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi
ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del
giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 di conversione del decreto-
legge n. 83 e, quindi, dal giorno 11 Settembre 2012 (Corte di cassazione n. 6590
9 del 2017 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 26654 del 2014) e nel caso che ci occupa non soltanto il giudizio di primo grado è stato introdotto prima della riforma, ma la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 5-4-2023 e, quindi,
dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83
del 2012 (11 Settembre 2012).
Tanto premesso, la circostanza che il documento prodotto dal Parte_1
soltanto nel giudizio di appello sia stato formato in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie nel corso del giudizio di primo grado non integra un legittimo impedimento alla sua tempestiva produzione in giudizio, dal momento che il suddetto certificato è rilasciato su iniziativa della parte interessata e il poteva richiedere la suddetta certificazione già nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado e produrla nel rispetto del termine per la produzione di documenti e l'articolazione di mezzi istruttori.
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 39/2023 emessa in data 5-4-2023, con la Parte_1
quale il Giudice di pace di Melfi, inquadrando la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1 [...]
sul presupposto che l'attore avesse fornito la prova del rapporto di CP_2
custodia fra la res e il e del rapporto di causalità fra il fatto Parte_1
dannoso e la presenza di un pericolo sulla sede stradale, costituito da un albero a ridosso della carreggiata non segnalato e non visibile in considerazione del buio e della nebbiolina.
Con i tre motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente,
il censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Parte_1
prime cure ha ritenuto operante il regime di responsabilità previsto dall'articolo
2051 c.c. e ha considerato acquisita al processo la prova del nesso di causalità fra
10 la presenza dell'albero a ridosso della carreggiata (ad una distanza inferiore a quella minima prevista dall'articolo 26 del Codice della strada) ed il verificarsi del fatto dannoso sul presupposto che l'insidia fosse non visibile, omettendo di considerare l'apporto causale fornito dal danneggiato nella causazione dell'incidente.
Prima di esaminare le doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata dall'attore in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche
11 alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dagli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e dall'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo 2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all'Ente proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte
di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
12 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) ed il fondamento di tale responsabilità deve essere identificato con il dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo,
ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In particolare, gli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e l'articolo 14 del
Decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedono che gli Enti proprietari delle strade,
allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo..
(comma 1 lettera a), al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (comma 1 lettera b) e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1 lettera c): pertanto, il titolare dell'obbligo di gestione e del conseguente potere di fatto e dovere di manutenzione, vigilanza e custodia sulle strade e sulle relative pertinenze è individuato dalla legge nell'Ente proprietario, con l'unica eccezione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto
legislativo n. 285 del 1992 per le strade in concessione e le strade vicinali, in relazione alle quali i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati rispettivamente dal concessionario e dal Pt_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi, disattendendo il relativo motivo di appello, che il Giudice di pace ha correttamente ricondotto la responsabilità del invocata dal danneggiato a fondamento della Parte_1
pretesa risarcitoria al paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., escludendo implicitamente che l'estensione della rete viaria comunale o il numero esiguo di risorse da destinare alla manutenzione potessero incidere sull'operatività del relativo regime di responsabilità.
Quanto al riconoscimento del rapporto di causalità fra lo stato della res in custodia e il fatto dannoso, che il ha contestato in modo specifico nel Parte_1
13 corso del giudizio di primo grado, occorre premettere che in attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei
qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la
res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex
plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n. 25214 del
2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause
14 umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
15 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che erroneamente il Giudice di pace abbia riconosciuto il nesso causale fra le condizioni della sede stradale ed il fatto dannoso, omettendo di valutare che il rapporto di derivazione causale era stato interrotto dal comportamento dello stesso danneggiato.
Invero, il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado è
costituito essenzialmente dalla deposizione dell'unico teste presente al momento del sinistro, dalle dichiarazioni rese dall'Assistente istruttore di Polizia locale del
Comune di che ha redatto la relazione di servizio in atti e da un dipendente Pt_1
del Parte_1
Il teste - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in Testimone_1
quanto le sue dichiarazioni appaiono circostanziate, precise ed estrinsecamente attendibili, non essendo emersi legami con il danneggiato che possano mettere in discussione la genuinità delle dichiarazioni rese (non potendo di per sé incidere negativamente sulla valutazione di attendibilità della deposizione la circostanza
16 che non abbia tempestivamente indicato il teste come persona in Controparte_1
grado di riferire sui fatti di causa) - ha dichiarato che l'incidente si è verificato nel centro abitato del Comune di sulla Via Bagnitello, che l'autovettura di Pt_1
proprietà di , mentre procedeva in direzione Via Foggia - Controparte_1
Stazione nella prima serata del 5 Aprile 2014, ha impattato contro un albero situato sul lato destro della carreggiata, che al momento dell'incidente vi era una leggera nebbia ed era buio, che la presenza dell'albero non era segnalata e che l'autovettura condotta dal si era spostata sulla destra, in quanto CP_1
dall'opposta corsia di marcia era sopraggiunto un altro veicolo, che, infine, egli aveva assistito al sinistro, in quanto seguiva a bordo della sua autovettura quella condotta , in quanto erano usciti dallo stesso locale in cui si Controparte_1
erano trovati per assistere ad una gara (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza del 9-7-2019). Testimone_1
D'altra parte, però, pur avendo la suddetta deposizione fornito la prova del verificarsi del fatto dannoso e della relativa dinamica e pur non potendo essere attribuita alcuna valenza alla deposizione resa dal teste Testimone_2
dipendente del il quale ha riferito che all'epoca dei fatti Parte_1
l'illuminazione di Via Bagnitello era da ritenersi buona (si veda la deposizione riportata nel verbale di udienza del 9-7-2019), e alla relazione di servizio prodotta dall'appellante e redatta da in qualità di Agente istruttore Testimone_3
della Polizia locale del e dalla stessa confermata nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado, nella quale si dà atto della presenza sul luogo dell'incidente di una illuminazione pubblica buona, non soltanto perchè le suddette dichiarazioni appaiono generiche e non circostanziate, ma anche e soprattutto perché le stesse non hanno ad oggetto circostanze di fatto (presenza di illuminazione pubblica in prossimità del luogo dell'incidente, funzionamento dei pali dell'illuminazione al momento dell'incidente..), ma valutazioni ed
17 apprezzamenti, che non possono costituire oggetto di prova testimoniale né
assumere valenza di prova legale ove provenienti da pubblici ufficiali, appaiono decisive ai fini della esclusione della responsabilità dell' la CP_2
documentazione fotografica prodotta in atti da entrambe le parti e gli allegati,
schizzo planimetrico e fotografie, alla relazione di servizio redatta dalla Polizia
stradale - Commissariato di in data 7-4-2014 prodotta come allegato 2.2 nel Pt_1
fascicolo di parte dell'appellato: dalla suddetta documentazione emerge che l'albero contro il quale ha impattato il veicolo di proprietà dell'attore in primo grado risulta collocato fuori della sede stradale, al di là della linea che delimita la carreggiata percorsa dal danneggiato, ha una inclinazione verso la sede stradale che non è tale da superare la suddetta linea ed è preceduto da altri platani di analoghe dimensioni che ne rendono prevedibile la presenza sul margine della sede stradale, sicchè alla res in custodia, da cui secondo la prospettazione attorea sarebbe derivano il danno, costituita dal platano secolare collocato fuori della carreggiata, non è di per sé riconducibile nessuna situazione di pericolo.
Al contrario, alla luce dei suelencati dati fattuali acquisiti al processo, il verificarsi dell'evento dannoso (impatto del veicolo di proprietà del contro il CP_1
platano presente sul margine destro della carreggiata) appare legato da nesso causale al comportamento incauto e negligente dell'attore in primo grado, che,
anche in mancanza di segnalazione della presenza del platano, avrebbe dovuto evitare di superare la linea di delimitazione della carreggiata percorsa, avrebbe dovuto adeguare la velocità dell'autovettura alle condizioni metereologiche
(nebbia), all'orario notturno e all'incrocio con altri veicoli, arrestando il veicolo ove le dimensioni della carreggiata, eventualmente anche a causa dell'ingombro determinato dalla sporgenza sulla sede stradale dell'albero, non avessero consentito il passaggio simultaneo di due veicoli: il uscendo dalla sede CP_1
stradale ed impattando contro l'albero che qui era collocato, non soltanto ha
18 violato norme specifiche che gli utenti della strada devono rispettare (in particolare, l'articolo 141 del Codice della strada, che al secondo comma impone al conducente di conservare il controllo del veicolo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, soprattutto l'arresto del veicolo di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile e al quarto comma prevede l'obbligo di ridurre la velocità o, quando occorre, di fermarsi quando non risulta agevole l'incrocio con altri veicoli e, ove in ipotesi si volesse ritenere che l'inclinazione del platano costituiva un ingombro della corsia percorsa dal danneggiato, l'articolo 150 del
Codice della strada, che impone al conducente il cui senso di marcia è ostruito da un ostacolo e non può spostarsi sul margine destro della carreggiata di fermarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso), ma non ha neanche adottato ogni cautela imposta dalla comune diligenza e verosimilmente per disattenzione o distrazione ha urtato con il veicolo un ostacolo, che non soltanto per le sue dimensioni, ma anche perché si trovava lungo la strada dopo una serie di alberi di analoga grandezza non poteva non essere visibile anche se in ipotesi sul posto non vi fosse stata illuminazione pubblica e anche in caso di nebbia,
stante l'utilizzo dei fari da parte di entrambi i veicoli che si sono incrociati.
Il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che governano la responsabilità da cose in custodia, in quanto ha ritenuto riconducibile sul piano causale il verificarsi del fatto dannoso allo stato di cattiva manutenzione della strada e delle sue pertinenze ed ha omesso di valutare che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il comportamento incauto e negligente del danneggiato si è inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia.
19 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal e in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da CP_1
nei suoi confronti deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività
istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
20 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 28-7-2023, dal avverso Parte_1
la sentenza n. 39/2023 emessa dal Giudice di pace di in data 5-4-2023, ogni Pt_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
2.301,00, di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 19-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3229/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Alfonso Salvatore in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Marco in virtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 18-10-2018 agiva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di pace di nei confronti del al Pt_1 Parte_1
fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 5-4-2014, alle ore 20,00 circa, mentre percorreva alla guida dell'autovettura Fiat Punto Evo targata DZ397ZF di sua proprietà Via Bagnitello
in direzione Via Foggia-Stazione FF.SS., nel corso di un temporale era stato costretto dal sopraggiungere di un altro veicolo con opposta direzione di marcia ad accostarsi al margine destro della carreggiata ed aveva urtato con la parte laterale anteriore destra del veicolo uno degli alberi che, sporgendosi, ingombrava la sede stradale;
- l'ingombro della carreggiata non era segnalato e non era visibile a causa di una nebbiolina in fase di diradamento;
- l'attore viveva in una città diversa da quella in cui si era verificato il fatto dannoso e, pertanto, non conosceva lo stato dei luoghi e nessun concorso di colpa nella causazione dell'incidente era allo stesso imputabile;
- sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che avevano constatato la dinamica dell'incidente ed avevano redatto il verbale in atti;
- a causa dell'urto l'autovettura di sua proprietà aveva riportato danni alla parte anteriore laterale destra, che erano stati quantificati nelle fatture in atti in
2 complessivi euro 1.825,00, di cui euro 542,00 per parti meccaniche, euro 1.098,00
per carrozzeria ed euro 185,00 per equilibratura gomme, oltre al fermo tecnico per euro 200,00, quantificati in via equitativa;
- con lettera raccomandata a/r del 22-4-2014 aveva richiesto all' il CP_2
risarcimento dei danni subiti;
- l'invito alla stipula di una convezione di negoziazione assistita trasmesso all'Ente comunale in data 15-6-2015 non aveva dato alcun riscontro;
- la responsabilità del fatto dannoso era ascrivibile al quale Ente Parte_1
proprietario della sede stradale.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del quale Ente proprietario della strada, Parte_1
nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'articolo 2043 c.c., lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale subìto a causa dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà nella misura di euro 1.825,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18-12-2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda attorea, deducendo la riconducibilità causale dell'evento dannoso in via esclusiva alla condotta imperita dell'attore, che non aveva tenuto una condotta adeguata alle condizioni del tratto di strada percorso, e contestando, in ogni caso,
il quantum del risarcimento richiesto: in particolare, l'Ente convenuto deduceva che al momento dell'incidente non vi era nebbia, ma soltanto una leggera pioggia, che per stessa ammissione del danneggiato l'urto con l'albero si era verificato non perché il conducente del veicolo non lo aveva visto, ma perché si era spostato per evitare un veicolo che proveniva dal senso di marcia opposto e che, in ogni caso,
3 difettavano i presupposti per l'operatività della responsabilità da cosa in custodia prevista dall'articolo 2051 c.c. anche in considerazione dell'estensione della rete stradale comunale;
in ogni caso, il contestava l'efficacia Parte_1
probatoria delle ricevute fiscali prodotte dall'attore, in quanto non formate in contraddittorio.
Alla luce di tali premesse, il chiedeva che la domanda Parte_1
risarcitoria proposta da nei suoi confronti venisse rigettata e in Controparte_1
via subordinata che il risarcimento del danno richiesto venisse ridotto in considerazione della esorbitante richiesta formulata dall'attore e del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale articolata dalle parti e, all'esito della precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace di Pt_1
pronunciava la sentenza n. 39/2023 emessa in data 5-4-2023, con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al Parte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1
1.825,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 28-7-2023 il Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da venisse rigettata o Controparte_1
in via subordinata che venisse ridotta la quantificazione del danno in considerazione sia della esosità della relativa richiesta che del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
In particolare, l'appellante lamentava la erroneità della decisione del Giudice di prime cure sulla base dei seguenti motivi di appello:
1) erronea ed omessa valutazione delle prove ex articoli 115 e 116 c.p.c. anche in correlazione con l'articolo 2697 c.c. e conseguente falsa applicazione dell'articolo
4 2051 c.c. per avere il Giudice di pace individuato la causa dell'incidente nella presenza di un albero a ridosso della carreggiata e non nella condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto o dello stesso danneggiato, che per sua stessa ammissione si era spostato sul margine destro della carreggiata per evitare l'impatto con il veicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia, per avere il Giudice di primo grado omesso di valutare che la strada percorsa dall'attore in primo grado al momento dell'incidente era ben illuminata, che la eventuale presenza della nebbiolina non poteva rendere non visibile un platano secolare e che il teste escusso su richiesta di non era stato mai Controparte_1
indicato da quest'ultimo alla Polizia stradale come presente al fatto dannoso e,
infine, per avere il Giudice di pace omesso di considerare che difettava il presupposto per l'operatività della responsabilità da cose in custodia costituto dal rapporto di custodia fra la res e l' che era escluso dalla estensione CP_2
della rete stradale comunale e dal numero esiguo di tecnici del addetti Pt_1
alla manutenzione;
2) falsa applicazione dell'articolo 26 del Codice della strada per avere il Giudice di pace ritenuto che l'albero contro il quale l'attore aveva impattato si trovava ad una distanza dalla carreggiata inferiore a quella prevista nella suddetta norma,
laddove la lettera della suddetta disposizione di legge evidenziava che la stessa si riferiva alla piantumazione di alberi in epoca successiva alla entrata in vigore del
Codice della strada;
3) falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. in correlazione all'erronea valutazione delle prove fornite dalle parti per avere il Giudice di prime cure erroneamente omesso di valutare che l'attore in primo grado non si era limitato ad accostarsi al margine destro della carreggiata, ma lo aveva oltrepassato,
impattando in tal modo contro l'albero che si trovava oltre il limite della carreggiata.
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-11-2023 si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conseguente conferma della pronuncia impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto dal
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia
6 rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 28-7-2023 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 326 c.p.c., che, nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, decorre dal momento del perfezionamento della notifica, che è stata eseguita a mezzo Pec presso il procuratore costituito per la parte soccombente in data 29-6-2023 (si veda la relata di notifica relativa alla notifica della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte appellante).
In rito deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello sollevata dall'appellato nel corso del giudizio sotto il profilo dell'acquiescenza che, secondo la sua prospettazione, l'appellante avrebbe prestato alla sentenza impugnata in modo tacito con il pagamento della somma riconosciuta dal Giudice
di pace in favore del CP_1
Infatti, se è vero che ai sensi dell'articolo 329 c.p.c. preclude la proponibilità dell'appello l'acquiescenza alla sentenza, è anche vero che tale effetto preclusivo
è riconducibile esclusivamente ad una accettazione espressa della statuizione ivi contenuta o ad atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione: dal momento che l'acquiescenza tacita può desumersi soltanto da fatti o atti univoci, giuridicamente incompatibili con la volontà di proporre l'impugnazione e
7 significativi di una volontà abdicativa, appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ravvisarsi acquiescenza tacita nè nel pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali ad opera della parte soccombente, anche nel caso in cui sia stato eseguito in attuazione di una sentenza di primo grado non ancora esecutiva o senza la preventiva intimazione del precetto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14368 del
2014, Corte di cassazione n. 1242 del 2000 e Corte di cassazione n. 2618 del
1995) né nell'ottemperanza ad una pronuncia esecutiva (si vedano in tal senso proprio in tema di sgravio del ruolo Corte di cassazione n. 18976 del 2019 e Corte
di cassazione n. 6334 del 2016), dal momento che tale comportamento non appare univocamente significativo di una volontà abdicativa della parte soccombente, ma può essere motivato dalla volontà di evitare un aggravio di spese per il precetto e per eventuali atti esecutivi che la parte vittoriosa potrebbe porre in essere.
Per tale ragione non può ricondursi al comportamento tenuto dal Parte_1
che dopo la pronuncia della sentenza impugnata avrebbe proceduto al
[...]
pagamento della somma dovuta in favore dell'attore in primo grado, l'effetto preclusivo invocato dall'appellato alla successiva impugnazione.
Sempre in via preliminare occorre evidenziare che il ha prodotto Parte_1
soltanto unitamente all'atto di appello il certificato emesso in data 6-7-2023 dalla società Meteo Solution di Bergamo relativo alle condizioni metereologiche in atto al momento dell'incidente per cui è causa.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 345 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, introdotta dall'articolo 46 diciottesimo comma della legge n. 69 del 2009
e dopo la soppressione dell'inciso “salvo che..il Collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa” ad opera dell'articolo 54 primo comma lettera 0b) del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni
8 dalla legge n. 134 del 2012 - stabilisce che non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel
giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato in data
18-10-2018 e, in attuazione della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58
primo comma della legge n. 69 del 2009 - che stabilisce che, salvo che in specifiche ipotesi elencate nei commi successivi, le disposizioni che modificano le norme del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data dell'entrata in vigore della stessa legge (4 Luglio 2009) -, trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 345 terzo comma c.p.c. introdotta dall'articolo
46 diciottesimo comma della legge n. 69 del 2009.
Inoltre, opera la modifica apportata all'articolo 345 terzo comma c.p.c. dall'articolo 54 primo comma lettera 0b) del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che ha soppresso la possibilità di deroga al divieto di produzione di nuovi documenti in appello nel caso in cui il Collegio li ritenga indispensabili per la decisione della causa, dal momento che, in difetto di una disciplina transitoria, per la individuazione della norma applicabile occorre applicare il principio tempus regit actum e, quindi, fare riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata: la giurisprudenza con orientamento concorde, da cui non vi è ragione di discostarsi,
ritiene che la modifica in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in
appello dell'articolo 345 terzo comma c.p.c. operata dal decreto-legge n. 83 del
2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi
ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del
giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 di conversione del decreto-
legge n. 83 e, quindi, dal giorno 11 Settembre 2012 (Corte di cassazione n. 6590
9 del 2017 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 26654 del 2014) e nel caso che ci occupa non soltanto il giudizio di primo grado è stato introdotto prima della riforma, ma la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 5-4-2023 e, quindi,
dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83
del 2012 (11 Settembre 2012).
Tanto premesso, la circostanza che il documento prodotto dal Parte_1
soltanto nel giudizio di appello sia stato formato in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie nel corso del giudizio di primo grado non integra un legittimo impedimento alla sua tempestiva produzione in giudizio, dal momento che il suddetto certificato è rilasciato su iniziativa della parte interessata e il poteva richiedere la suddetta certificazione già nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado e produrla nel rispetto del termine per la produzione di documenti e l'articolazione di mezzi istruttori.
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 39/2023 emessa in data 5-4-2023, con la Parte_1
quale il Giudice di pace di Melfi, inquadrando la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1 [...]
sul presupposto che l'attore avesse fornito la prova del rapporto di CP_2
custodia fra la res e il e del rapporto di causalità fra il fatto Parte_1
dannoso e la presenza di un pericolo sulla sede stradale, costituito da un albero a ridosso della carreggiata non segnalato e non visibile in considerazione del buio e della nebbiolina.
Con i tre motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente,
il censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Parte_1
prime cure ha ritenuto operante il regime di responsabilità previsto dall'articolo
2051 c.c. e ha considerato acquisita al processo la prova del nesso di causalità fra
10 la presenza dell'albero a ridosso della carreggiata (ad una distanza inferiore a quella minima prevista dall'articolo 26 del Codice della strada) ed il verificarsi del fatto dannoso sul presupposto che l'insidia fosse non visibile, omettendo di considerare l'apporto causale fornito dal danneggiato nella causazione dell'incidente.
Prima di esaminare le doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata dall'attore in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche
11 alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dagli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e dall'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo 2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all'Ente proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte
di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
12 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) ed il fondamento di tale responsabilità deve essere identificato con il dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo,
ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In particolare, gli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e l'articolo 14 del
Decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedono che gli Enti proprietari delle strade,
allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo..
(comma 1 lettera a), al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (comma 1 lettera b) e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1 lettera c): pertanto, il titolare dell'obbligo di gestione e del conseguente potere di fatto e dovere di manutenzione, vigilanza e custodia sulle strade e sulle relative pertinenze è individuato dalla legge nell'Ente proprietario, con l'unica eccezione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto
legislativo n. 285 del 1992 per le strade in concessione e le strade vicinali, in relazione alle quali i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati rispettivamente dal concessionario e dal Pt_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi, disattendendo il relativo motivo di appello, che il Giudice di pace ha correttamente ricondotto la responsabilità del invocata dal danneggiato a fondamento della Parte_1
pretesa risarcitoria al paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., escludendo implicitamente che l'estensione della rete viaria comunale o il numero esiguo di risorse da destinare alla manutenzione potessero incidere sull'operatività del relativo regime di responsabilità.
Quanto al riconoscimento del rapporto di causalità fra lo stato della res in custodia e il fatto dannoso, che il ha contestato in modo specifico nel Parte_1
13 corso del giudizio di primo grado, occorre premettere che in attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei
qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la
res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex
plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n. 25214 del
2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause
14 umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
15 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che erroneamente il Giudice di pace abbia riconosciuto il nesso causale fra le condizioni della sede stradale ed il fatto dannoso, omettendo di valutare che il rapporto di derivazione causale era stato interrotto dal comportamento dello stesso danneggiato.
Invero, il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado è
costituito essenzialmente dalla deposizione dell'unico teste presente al momento del sinistro, dalle dichiarazioni rese dall'Assistente istruttore di Polizia locale del
Comune di che ha redatto la relazione di servizio in atti e da un dipendente Pt_1
del Parte_1
Il teste - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in Testimone_1
quanto le sue dichiarazioni appaiono circostanziate, precise ed estrinsecamente attendibili, non essendo emersi legami con il danneggiato che possano mettere in discussione la genuinità delle dichiarazioni rese (non potendo di per sé incidere negativamente sulla valutazione di attendibilità della deposizione la circostanza
16 che non abbia tempestivamente indicato il teste come persona in Controparte_1
grado di riferire sui fatti di causa) - ha dichiarato che l'incidente si è verificato nel centro abitato del Comune di sulla Via Bagnitello, che l'autovettura di Pt_1
proprietà di , mentre procedeva in direzione Via Foggia - Controparte_1
Stazione nella prima serata del 5 Aprile 2014, ha impattato contro un albero situato sul lato destro della carreggiata, che al momento dell'incidente vi era una leggera nebbia ed era buio, che la presenza dell'albero non era segnalata e che l'autovettura condotta dal si era spostata sulla destra, in quanto CP_1
dall'opposta corsia di marcia era sopraggiunto un altro veicolo, che, infine, egli aveva assistito al sinistro, in quanto seguiva a bordo della sua autovettura quella condotta , in quanto erano usciti dallo stesso locale in cui si Controparte_1
erano trovati per assistere ad una gara (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza del 9-7-2019). Testimone_1
D'altra parte, però, pur avendo la suddetta deposizione fornito la prova del verificarsi del fatto dannoso e della relativa dinamica e pur non potendo essere attribuita alcuna valenza alla deposizione resa dal teste Testimone_2
dipendente del il quale ha riferito che all'epoca dei fatti Parte_1
l'illuminazione di Via Bagnitello era da ritenersi buona (si veda la deposizione riportata nel verbale di udienza del 9-7-2019), e alla relazione di servizio prodotta dall'appellante e redatta da in qualità di Agente istruttore Testimone_3
della Polizia locale del e dalla stessa confermata nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado, nella quale si dà atto della presenza sul luogo dell'incidente di una illuminazione pubblica buona, non soltanto perchè le suddette dichiarazioni appaiono generiche e non circostanziate, ma anche e soprattutto perché le stesse non hanno ad oggetto circostanze di fatto (presenza di illuminazione pubblica in prossimità del luogo dell'incidente, funzionamento dei pali dell'illuminazione al momento dell'incidente..), ma valutazioni ed
17 apprezzamenti, che non possono costituire oggetto di prova testimoniale né
assumere valenza di prova legale ove provenienti da pubblici ufficiali, appaiono decisive ai fini della esclusione della responsabilità dell' la CP_2
documentazione fotografica prodotta in atti da entrambe le parti e gli allegati,
schizzo planimetrico e fotografie, alla relazione di servizio redatta dalla Polizia
stradale - Commissariato di in data 7-4-2014 prodotta come allegato 2.2 nel Pt_1
fascicolo di parte dell'appellato: dalla suddetta documentazione emerge che l'albero contro il quale ha impattato il veicolo di proprietà dell'attore in primo grado risulta collocato fuori della sede stradale, al di là della linea che delimita la carreggiata percorsa dal danneggiato, ha una inclinazione verso la sede stradale che non è tale da superare la suddetta linea ed è preceduto da altri platani di analoghe dimensioni che ne rendono prevedibile la presenza sul margine della sede stradale, sicchè alla res in custodia, da cui secondo la prospettazione attorea sarebbe derivano il danno, costituita dal platano secolare collocato fuori della carreggiata, non è di per sé riconducibile nessuna situazione di pericolo.
Al contrario, alla luce dei suelencati dati fattuali acquisiti al processo, il verificarsi dell'evento dannoso (impatto del veicolo di proprietà del contro il CP_1
platano presente sul margine destro della carreggiata) appare legato da nesso causale al comportamento incauto e negligente dell'attore in primo grado, che,
anche in mancanza di segnalazione della presenza del platano, avrebbe dovuto evitare di superare la linea di delimitazione della carreggiata percorsa, avrebbe dovuto adeguare la velocità dell'autovettura alle condizioni metereologiche
(nebbia), all'orario notturno e all'incrocio con altri veicoli, arrestando il veicolo ove le dimensioni della carreggiata, eventualmente anche a causa dell'ingombro determinato dalla sporgenza sulla sede stradale dell'albero, non avessero consentito il passaggio simultaneo di due veicoli: il uscendo dalla sede CP_1
stradale ed impattando contro l'albero che qui era collocato, non soltanto ha
18 violato norme specifiche che gli utenti della strada devono rispettare (in particolare, l'articolo 141 del Codice della strada, che al secondo comma impone al conducente di conservare il controllo del veicolo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, soprattutto l'arresto del veicolo di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile e al quarto comma prevede l'obbligo di ridurre la velocità o, quando occorre, di fermarsi quando non risulta agevole l'incrocio con altri veicoli e, ove in ipotesi si volesse ritenere che l'inclinazione del platano costituiva un ingombro della corsia percorsa dal danneggiato, l'articolo 150 del
Codice della strada, che impone al conducente il cui senso di marcia è ostruito da un ostacolo e non può spostarsi sul margine destro della carreggiata di fermarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso), ma non ha neanche adottato ogni cautela imposta dalla comune diligenza e verosimilmente per disattenzione o distrazione ha urtato con il veicolo un ostacolo, che non soltanto per le sue dimensioni, ma anche perché si trovava lungo la strada dopo una serie di alberi di analoga grandezza non poteva non essere visibile anche se in ipotesi sul posto non vi fosse stata illuminazione pubblica e anche in caso di nebbia,
stante l'utilizzo dei fari da parte di entrambi i veicoli che si sono incrociati.
Il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che governano la responsabilità da cose in custodia, in quanto ha ritenuto riconducibile sul piano causale il verificarsi del fatto dannoso allo stato di cattiva manutenzione della strada e delle sue pertinenze ed ha omesso di valutare che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il comportamento incauto e negligente del danneggiato si è inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia.
19 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal e in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da CP_1
nei suoi confronti deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività
istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
20 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 28-7-2023, dal avverso Parte_1
la sentenza n. 39/2023 emessa dal Giudice di pace di in data 5-4-2023, ogni Pt_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
2.301,00, di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 19-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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