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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3499/2017 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), gli ultimi tre nella C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di eredi di con il patrocinio dell'avv. PRUDENTE VINCENZO Persona_1
OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI STELLA P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è in gran parte infondata.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione Controparte_1 solidale a carico di , e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
gli ultimi tre quali eredi di per il pagamento della somma complessiva di Parte_4 Persona_1 euro 20.977,18 oltre interessi, pari all'importo versato dalla Cooperativa in favore della
[...]
in sede di escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla stessa Controparte_2 in relazione al mutuo chirografario di euro 20.000,00 concesso dalla banca a CP_1 [...]
, mutuo garantito anche dalla fideiussione prestata da e La Parte_5 Parte_1 Persona_1
Cooperativa ha agito in sede monitoria in forza della scrittura privata del 6.3.2014, sottoscritta dal e per avallo anche dalla e dal con la quale la ha appunto Parte_5 Pt_1 Per_1 CP_1 Contr prestato garanzia a copertura del mutuo stipulato dal con la Parte_5 Controparte_2
con il diritto di esigere dal debitore principale e dagli avallanti l'immediato
[...] pagamento dell'intero importo del debito ai sensi dell'art. 1186 c.c. a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca (cfr. art. 8 della scrittura privata del 6.3.2014).
pagina 1 di 3 Gli ingiunti, garanti sia del debito contratto dal mutuatario nei confronti della Parte_5 [...]
, sia dell'obbligo di cui al sopracitato art. 8 della scrittura privata del Controparte_2
6.3.2014, hanno proposto la presente opposizione eccependo nei confronti della CP_1 l'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 co. 1 c.c. In particolare, hanno dedotto gli opponenti che la Cooperativa ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo in data
23.2.2017, ben oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla norma codicistica, decorrente nel caso di specie dal 30.10.2015, data in cui la ha escusso Controparte_2 dalla Cooperativa la prima tranche della garanzia prestata a copertura del mutuo.
Inoltre, e ingiunti nella loro qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 di hanno contestato la natura solidale dell'obbligazione dedotta nel ricorso Persona_1 monitorio, invocando l'applicazione dell'art. 754 c.c.
La Cooperativa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Orbene, in ordine al primo motivo di opposizione osserva questo giudicante che il diritto azionato dalla trova fondamento nell'art. 1954 c.c., a norma del quale “se più persone hanno prestato CP_1 fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”.
Nel caso di specie la e gli ingiunti sono cogaranti del medesimo debito, quello derivante CP_1 dal mutuo contratto dal con la e pertanto la Parte_5 Controparte_2
avendo pagato per intero l'importo dovuto a seguito dell'escussione nei suoi confronti CP_1 della garanzia da parte della banca, ha diritto di agire in regresso nei confronti degli altri fideiussori.
Si tratta di un diritto autonomo, disciplinato direttamente dalla legge prima che dalla richiamata scrittura privata del 6.3.2014, soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale e svincolato dal termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., che attiene invece al rapporto tra creditore e fideiussore.
Il motivo va pertanto disatteso.
E' invece fondato l'ulteriore motivo di opposizione.
Infatti, e eredi del cogarante Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
non rispondono solidalmente per l'intero debito, ma ai sensi dell'art. 754 c.c. ciascuno di Per_1 essi è tenuto al pagamento del debito in proporzione della sua quota ereditaria.
La prevalente soccombenza degli opponenti giustifica la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m.
147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo, nei Parte_1 suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto;
accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 e, per l'effetto, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto e li condanna a Parte_4 pagare in favore della la stessa somma oggetto del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, ma ciascuno in proporzione e nel limite della propria quota ereditaria;
pagina 2 di 3 condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3499/2017 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), gli ultimi tre nella C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di eredi di con il patrocinio dell'avv. PRUDENTE VINCENZO Persona_1
OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI STELLA P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è in gran parte infondata.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione Controparte_1 solidale a carico di , e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
gli ultimi tre quali eredi di per il pagamento della somma complessiva di Parte_4 Persona_1 euro 20.977,18 oltre interessi, pari all'importo versato dalla Cooperativa in favore della
[...]
in sede di escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla stessa Controparte_2 in relazione al mutuo chirografario di euro 20.000,00 concesso dalla banca a CP_1 [...]
, mutuo garantito anche dalla fideiussione prestata da e La Parte_5 Parte_1 Persona_1
Cooperativa ha agito in sede monitoria in forza della scrittura privata del 6.3.2014, sottoscritta dal e per avallo anche dalla e dal con la quale la ha appunto Parte_5 Pt_1 Per_1 CP_1 Contr prestato garanzia a copertura del mutuo stipulato dal con la Parte_5 Controparte_2
con il diritto di esigere dal debitore principale e dagli avallanti l'immediato
[...] pagamento dell'intero importo del debito ai sensi dell'art. 1186 c.c. a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca (cfr. art. 8 della scrittura privata del 6.3.2014).
pagina 1 di 3 Gli ingiunti, garanti sia del debito contratto dal mutuatario nei confronti della Parte_5 [...]
, sia dell'obbligo di cui al sopracitato art. 8 della scrittura privata del Controparte_2
6.3.2014, hanno proposto la presente opposizione eccependo nei confronti della CP_1 l'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 co. 1 c.c. In particolare, hanno dedotto gli opponenti che la Cooperativa ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo in data
23.2.2017, ben oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla norma codicistica, decorrente nel caso di specie dal 30.10.2015, data in cui la ha escusso Controparte_2 dalla Cooperativa la prima tranche della garanzia prestata a copertura del mutuo.
Inoltre, e ingiunti nella loro qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 di hanno contestato la natura solidale dell'obbligazione dedotta nel ricorso Persona_1 monitorio, invocando l'applicazione dell'art. 754 c.c.
La Cooperativa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Orbene, in ordine al primo motivo di opposizione osserva questo giudicante che il diritto azionato dalla trova fondamento nell'art. 1954 c.c., a norma del quale “se più persone hanno prestato CP_1 fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”.
Nel caso di specie la e gli ingiunti sono cogaranti del medesimo debito, quello derivante CP_1 dal mutuo contratto dal con la e pertanto la Parte_5 Controparte_2
avendo pagato per intero l'importo dovuto a seguito dell'escussione nei suoi confronti CP_1 della garanzia da parte della banca, ha diritto di agire in regresso nei confronti degli altri fideiussori.
Si tratta di un diritto autonomo, disciplinato direttamente dalla legge prima che dalla richiamata scrittura privata del 6.3.2014, soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale e svincolato dal termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., che attiene invece al rapporto tra creditore e fideiussore.
Il motivo va pertanto disatteso.
E' invece fondato l'ulteriore motivo di opposizione.
Infatti, e eredi del cogarante Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
non rispondono solidalmente per l'intero debito, ma ai sensi dell'art. 754 c.c. ciascuno di Per_1 essi è tenuto al pagamento del debito in proporzione della sua quota ereditaria.
La prevalente soccombenza degli opponenti giustifica la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m.
147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo, nei Parte_1 suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto;
accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 e, per l'effetto, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto e li condanna a Parte_4 pagare in favore della la stessa somma oggetto del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, ma ciascuno in proporzione e nel limite della propria quota ereditaria;
pagina 2 di 3 condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3