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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4524 - 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.to e difeso giusta procura in atti Parte_1
dagli avv.ti Raffaele Acanfora e Francesco Picaro.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocatura interna giusta procura generale alle liti richiamata in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti emessi dall : I) provvedimento di richiesta CP_1
restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 18.03.02 al 22.04.02 per un importo di 695,93 euro;
emesso dalla sede di Nocera Inferiore il 29.01.24 e CP_1
notificato il 20.02.24; II) provvedimento di richiesta restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal
20.05.02 al 26.05.02 per un importo di 66,39 euro;
emesso dalla sede di Nocera Inferiore il 24.07.23 e notificato il 25.08.23; CP_1
III) provvedimento di richiesta restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 12.01.04 al 08.02.04 per un importo di 515,17 euro;
emesso dalla sede di CP_1
Nocera Inferiore il 28.03.24 e notificato il 17.04.24; IV) provvedimento di richiesta restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 03.05.04 al 09.05.04 per un importo di 66,75 euro;
emesso dalla sede di Nocera CP_1
Inferiore il 24.07.23 e notificato il 25.08.23.
L'azione di recupero, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., è soggetta alla prescrizione ordinaria.
L' ha prodotto la prova della comunicazione di atti interruttivi CP_1
della prescrizione in data 27.6.2011, 16.6.2014 (per compiuta giacenza – non sono state sollevate eccezioni relative alla )
e 17.4.2024.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese sono compensate in considerazione della risalenza del credito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 29-1-2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.to e difeso giusta procura in atti Parte_1
dagli avv.ti Raffaele Acanfora e Francesco Picaro.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocatura interna giusta procura generale alle liti richiamata in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti emessi dall : I) provvedimento di richiesta CP_1
restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 18.03.02 al 22.04.02 per un importo di 695,93 euro;
emesso dalla sede di Nocera Inferiore il 29.01.24 e CP_1
notificato il 20.02.24; II) provvedimento di richiesta restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal
20.05.02 al 26.05.02 per un importo di 66,39 euro;
emesso dalla sede di Nocera Inferiore il 24.07.23 e notificato il 25.08.23; CP_1
III) provvedimento di richiesta restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 12.01.04 al 08.02.04 per un importo di 515,17 euro;
emesso dalla sede di CP_1
Nocera Inferiore il 28.03.24 e notificato il 17.04.24; IV) provvedimento di richiesta restituzione somma per indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 03.05.04 al 09.05.04 per un importo di 66,75 euro;
emesso dalla sede di Nocera CP_1
Inferiore il 24.07.23 e notificato il 25.08.23.
L'azione di recupero, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., è soggetta alla prescrizione ordinaria.
L' ha prodotto la prova della comunicazione di atti interruttivi CP_1
della prescrizione in data 27.6.2011, 16.6.2014 (per compiuta giacenza – non sono state sollevate eccezioni relative alla )
e 17.4.2024.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese sono compensate in considerazione della risalenza del credito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 29-1-2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)