Decreto cautelare 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Hellen Montesanto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - ET di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermi, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni e materie esplodenti e di revoca della licenza di porto d'armi a tassa ridotta, giusta atto n.-OMISSIS- notificato in data 7.03.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - ET di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig.-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento della ET di Palermo, n. -OMISSIS- notificato in data 7 marzo 2024, di divieto di detenzione di armi e munizioni e materie esplodenti e di revoca del porto d’armi.
In fatto il ricorrente deduce di essere titolare di licenza quale guardia giurata e di possedere la relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta per svolgere servizi di vigilanza.
In data 27 ottobre 2023, la moglie -OMISSIS- (all’epoca convivente con il ricorrente unitamente alla figlia minore -OMISSIS- di anni 14 e alla figlia nata dal primo matrimonio della moglie, ormai maggiorenne ed anch’essa guardia giurata) ha aperto la cassaforte ad insaputa del marito, mentre lo stesso si trovava al lavoro, e prelevata dal suo interno una rivoltella, l’ha posta alla tempia e si è sparata. Il decesso è avvenuto tre giorni dopo.
Immediatamente sono scattate le indagini penali di rito e l’arma è stata cautelativamente sequestrata dai Carabinieri, Stazione di Palermo Scalo in data 28 ottobre 2024, sequestro poi convalidato il 30 ottobre 2023. L’arma è stata successivamente dissequestrata e restituita al ricorrente come da verbale dei Carabinieri dell’8 febbraio 2024.
A seguito degli eventi, la ET ha proceduto attraverso il provvedimento qui gravato, notificato al ricorrente il 7 marzo 2024.
Nel corso del procedimento penale, invece, il P.M. ha chiesto l’archiviazione del caso ed il GIP, in data 19 aprile 2024, ha emesso il susseguente decreto di archiviazione.
Il ricorrente precisa che a causa della revoca del porto d’armi è stato temporaneamente sospeso dal lavoro.
Seguiva il presente ricorso assistito da un’unica censura con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS in relazione agli artt. 11 e 43 del Testo Unico. Nella specie, la ET avrebbe adottato il provvedimento impugnato sulla scorta della nota del comando dei Carabinieri del 30 novembre 2023 senza considerare i successivi atti, quali l’archiviazione richiesta dal PM a gennaio 2024, concessa poi dal GIP in data 19 aprile 2024 a provvedimento già emesso, e la restituzione dell’arma da parte dei Carabinieri in favore del ricorrente in data 8 febbraio 2024.
Inoltre, il ricorrente ritiene che sarebbe stata opportuna l’audizione dell’interessato (richiesta dal legale in data 12 febbraio 2024) per compiere una istruttoria completa relativamente all’accertamento dei fatti accaduti e del quadro personale del destinatario definito “negligente” nella custodia dell’arma. Infatti, la ET ha concluso che vi fosse “un atteggiamento negligente mantenuto dall’interessato in ordine alla custodia dell’arma quantomeno per l’inefficacia delle precauzioni da lui adottate al riguardo – aggravata dal suo status di guardia giurata che implica il necessario possesso delle cognizioni tecniche sull’uso e sulla custodia delle armi di tale gravità da potere adeguatamente suffragate un giudizio prognostico di inaffidabilità”.
La motivazione viene contestata puntualmente dal ricorrente che rammenta di non aver commesso alcun reato ed è rimasto totalmente estraneo ai fatti, così come ritiene di non essere incorso in alcuna negligenza nella custodia dell’arma.
Si è ritualmente costituto il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n-OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare : “Rilevato che, quanto al fumus, la prognosi di abuso delle armi connotante il provvedimento impugnato appare prima facie non irragionevole e ciò in considerazione del fatto, in sé incontrovertibile, dell’omessa custodia delle armi ascrivibile al ricorrente, che, nel contesto dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in esame, risulta sussistente quale presupposto di fatto idoneo a determinare il corretto esercizio del relativo potere, a prescindere dagli specifici e più stringenti profili di imputabilità soggettiva rilevanti esclusivamente sotto il profilo penalistico; Rilevato che appare insussistente anche il periculum in mora, perché l’amministrazione ha revocato solo la licenza di porto di pistola a tassa ridotta, senza incidere sotto il profilo effettuale sulla nomina a guardia particolare giurata e, in ragione di ciò, la paventata perdita del posto di lavoro appare ascrivibile non agli effetti del provvedimento impugnato quanto ad esigenze organizzative del datore di lavoro”.
In sede di appello cautelare, poi, il CGA ha accolto la richiesta sospensione degli atti con ordinanza n. -OMISSIS- “Ritenuto, infatti, che nella sede del merito saranno valutate, funditus, le emergenze probatorie che hanno condotto alla decisone ampiamente liberatoria del giudice penale, avendo la Procura della Repubblica nella richiesta di archiviazione avanzata il 9 gennaio 2024 precisato che non emerge “alcun elemento da cui dedurre in che modo la suddetta combinazione (della cassaforte, ndr) venisse conosciuta dalla donna, atteso che era nella disponibilità solo dello -OMISSIS-, figlia maggiore della -OMISSIS-, in quanta entrambi Guardie Particolari Giurate, quindi luogo di custodia delle armi nella loro disponibilità, nessun illecito è a tal riguardo contestabile in ordine alla custodia della pistola utilizzata”; Ritenuto che, pur non essendo le valutazioni del giudice penale vincolanti per la ET (che in materia di armi gode di ampia discrezionalità) non può essere revocato in dubbio che, a fronte di una pronuncia del giudice ampiamente liberatoria, una valutazione di segno contrario della competente p.a. sulle medesime emergenze probatorie debba essere sostenuta da una motivazione particolarmente pregnante ed esaustiva, nella specie non rinvenuta; Ritenuto che il periculum in mora consiste nel fatto che il ricorrente “allo stato è senza lavoro, senza una retribuzione e, oltre alla disgrazia della perdita della moglie, si trova da solo e con una minore di 14 anni da crescere ed accudire” (pag. 4 dell’appello)”.
In vista dell’odierna udienza pubblica le parti hanno scambiato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
In particolare, parte ricorrente ha notiziato il Collegio del fatto che, nelle more del giudizio, il sig. -OMISSIS- è stato licenziato in applicazione al CCNL di riferimento, tenuto conto che il datore di lavoro non aveva disponibilità di posti di lavoro per servizio di guardia giurata non armata. A seguito della pronuncia del CGA, il Sig. -OMISSIS- è rientrato in possesso della licenza del porto d’armi ed è stato reintegrato nel posto di lavoro con le stesse mansioni ed anzianità.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, con nota n. -OMISSIS- il citato Comando dei Carabinieri della Stazione di Palermo Scalo ha proposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e la conseguente revoca della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, per non avere adottato adeguate misure di sicurezza nella custodia delle armi e munizioni legittimamente detenute, al fine di scongiurare il rischio che altre persone potessero impossessarsene ed utilizzarle contro sé o altri, circostanza poi realmente accaduta nel caso di specie.
Con la suddetta nota, l’organo proponente ha precisato che, nell’ambito dell’attività di p.g. svolte, è emerso che, seppure l’arma utilizzata per il suicidio fosse custodita all’interno di una cassaforte, la coniuge dell’interessato ne aveva comunque la materiale disponibilità in quanto all’interno della stessa cassaforte erano custoditi altri oggetti anche a lei in uso.
Si legge nella stessa relazione pure che, da diversi mesi, il ricorrente si era allontanato dall’abitazione coniugale per trasferirsi presso altro domicilio, lasciando la propria arma nella esclusiva disponibilità della moglie.
Per quanto detto, con decreto n. -OMISSIS- del 4 marzo 2024, è stata adottata la revoca della licenza di porto d’armi a tassa ridotta in conseguenza del contestuale divieto di detenzione di armi munizioni e materie esplodenti nei confronti del ricorrente.
2. Il ricorso è infondato, a conferma di quanto già delibato in sede interinale, da cui il suo rigetto per le seguenti ragioni.
3. Come noto la legge in materia, attesa la particolare delicatezza del tema, riserva all’Amministrazione un ampio spettro di discrezionalità, giacché l’autorizzazione al porto ed alla detenzione di strumenti atti all’offesa risulta necessariamente sottoposta a stringente controllo in ordine all’idoneità del soggetto.
È notorio infatti che, in materia di ritiro cautelare di armi, la valutazione del Prefetto ex art. 39 r.d. n. 773/1931 ha quale scopo quello di prevenire i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. T.A.R., Firenze, sez. IV, 17/11/2023, n. 1066).
Infatti, il divieto di cui all’art. 39 R.D. 773/1931 si giustifica in base ad esigenze squisitamente preventive, onde attenuare possibili degenerazioni che, acuite dalla disponibilità di strumenti d’offesa, si presenterebbero maggiormente idonee alla esposizione a fattori di rischio, sia verso la sicurezza pubblica che l’incolumità personale dei soggetti coinvolti.
4. In ordine alle censure in ricorso, queste sono destituite di fondamento.
Sotto il profilo dell’asserito difetto di istruttoria, la normativa richiamata dal ricorrente con riferimento alla richiesta di audizione personale dell’interessato non è invocabile, in quanto attiene ai procedimenti amministrativi in materia di interdittive antimafia (art. 93, comma 7, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e non a quelli in materia di armi, per i quali non è previsto alcun obbligo giuridico in tal senso in capo al Prefetto.
Peraltro, come condivisibilmente osservato dalla Difesa erariale, l’interessato avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni per iscritto, avendo avuto a disposizione un termine congruo per farlo, e cioè dalla notifica avvenuta il 2 gennaio 2024 dell’avvio di procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, fino all’adozione del provvedimento impugnato del 4 marzo 2024. Si noti che il ricorrente è stato in tal senso sollecitato dall’amministrazione proprio con la comunicazione di avvio del procedimento.
5. Ad ogni modo, va sottolineato in punto di fatto come una pistola modello Smith & SO di proprietà del ricorrente è rimasta nel luogo di sua residenza (diversa dal suo domicilio di quel periodo), custodita all’interno di una cassaforte le cui chiavi erano comunque nel possesso della coniuge (che l’ha infatti adoperata), in difetto di titolo per la detenzione.
Tale circostanza appare dirimente ai fini della rilevata negligenza nella custodia dell’arma, poi utilizzata per porre in essere il suicidio, e alla base del provvedimento gravato.
Il Collegio a tal proposito intende richiamare uno stralcio del verbale del 29 ottobre 2023 della Legione Carabinieri IL, Stazione di Palermo Scalo, in atti poiché depositato dall’amministrazione intimata, nel quale si legge testualmente: “Giova precisare a codesta autorità giudiziaria che in data 28 ottobre 2023 alle 11:30 circa, si presentava spontaneamente presso questi uffici la figlia della Signora -OMISSIS- in atti generalizzata, la quale veniva escussa a sommarie informazioni testimoniali. Dalle dichiarazioni emerse nel corso dell'escussione a s.i.t. della -OMISSIS-, emergeva che lo -OMISSIS- -OMISSIS-, attuale coniuge della Signora-OMISSIS- durante il periodo di allontanamento dei due, aveva nel corso di alcune discussioni familiari proferito alla moglie le testuali parole: “posso lasciare la pistola a casa sopra i libri del salone? Mi fai stare tranquillo?” Lasciando tranquillamente la pistola - a lui abitualmente in uso e nella materiale disponibilità, essendo guardia particolare giurata - alla portata di chiunque in casa e allontanarsi dall'abitazione per poi farne rientro”.
È d’uopo evidenziare pure che il provvedimento della ET – notificato in data 7 marzo 2024 - è stato comunque emesso prima della formale archiviazione del procedimento penale per la violazione della legge n. 110/1975 (omessa custodia delle armi), archiviato dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 19 aprile 2024, ragione per cui l’amministrazione non avrebbe potuto comunque tenere conto in sede procedimentale di quanto emerso in sede penale, anche perché il ricorrente non si era curato nemmeno di comunicare alla ET, tramite memoria endoprocedimentale, la richiesta di archiviazione già formulata dal PM. Infatti, nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione ( ex multis e di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 20/12/2024, n. 10259).
Peraltro, la prevalente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare come - in via generale - il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull'affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di abusare dell'arma, valutazione per la quale non è necessaria l'attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10.6.2021, n. 4451).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 12.6.2020; 25.8.2020, n. 5200; Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).
La giurisprudenza ha anche a più riprese chiarito che, ai fini del legittimo possesso delle armi:
“in linea generale – valorizzando anche la semplice denuncia o segnalazione – ogni plausibile negligenza deve indurre a particolare cautela circa il cattivo uso delle armi durante eventuali future manifestazioni di irresponsabilità;
- non debbono essere insinuati dubbi sul requisito dell’affidabilità, che in una materia delicata come quella afferente all’uso delle armi deve sussistere in maniera piena e limpida;
- persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all’impulsività con reazioni incontrollate;
- una non lineare ricostruzione dei fatti non interferisce con la natura deplorevole di una condotta aggressiva;
- un’eventuale resipiscenza ex post non elimina la portata del gesto, e non permette di escludere ulteriori episodi connotati da scarso autocontrollo;
- anche la titolarità della licenza da molti anni e una condotta di vita del tutto rispettabile non sono idonee a controbilanciare un comportamento che assume valore ostativo, il quale ben può rappresentare la spia di un dissapore profondo che consiglia l’adozione di misure preventive efficaci” (cfr. TAR Brescia, sez. I, sentenza n. 986 del 18 ottobre 2018).
6. Tutto ciò posto, il provvedimento del Prefetto risulta adeguatamente motivato e sorretto da evidenze che ben possono generare allarme e legittimare provvedimenti cautelari di questo tipo attesa la discrezionalità dell’amministrazione nell'apprezzare se la persona sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. IL Palermo, Sez. IV, Sent., 07/01/2025, n. 15).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, restando impregiudicata la possibilità per il ricorrente di sottoporre nuovamente all’esame dell’amministrazione la vicenda, alla luce anche delle risultanze penali sopravvenute di cui si è detto.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.