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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16/01/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
(nato in [...] il [...]), assistito e difeso dall'avv. Maira Pedretti, Parte_2 presso il cui studio – sito in Milano, via Via G. Marradi n. 1 – è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
( C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.02.1965, già residente in [...], oggi irreperibile;
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.02.2025
OGGETTO: VO OS
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE:
Per : Parte_2
pagina 1 di 4 “che il Tribunale Ill.mo adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa voglia così giudicare: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e coniugati con rito Parte_2 CP_2 civile in Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) in data 27.2.2013 matrimonio iscritto presso l'Ufficio di Sato
Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte II, serie C/1;
2) ordinare alla cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) con vittoria di spese diritti e onorari.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Liaoning Parte_2 CP_1
(Repubblica Popolare Cinese) in data 27.02.2013 (iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte II, serie C/1); dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 8063/2023 del 12 ottobre 2023, pubblicata in data 16/10/2023 e passata in giudicato;
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 gennaio 2025, , rappresentato Parte_2 dall'Amministratore di sostegno, giusto provvedimento del Giudice Tutelare di Milano del 15.11.2024, in persona del figlio ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, senza altre statuizioni.
All'udienza del 12.06.2025 avanti il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente il quale dichiarava: “Confermo la volontà di divorziare, non ho nessuna notizia della sig.ra”
Il Giudice delegato, preso atto, non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza del ricorrente ed essendo parte resistente cittadina cinese. pagina 2 di 4 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) in data
27.02.2013 (iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte II, serie C/1);
I coniugi, invero, risultano essersi separati giudizialmente con sentenza n. 8063/2023 del 12 ottobre 2023, pubblicata in data 16/10/2023 e passata in giudicato;
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data
16/01/2025. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che la resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa , così decide:
1) DICHIARA, lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
con rito civile in Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) in data 27.02.2013 CP_1
(iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte
II, serie C/1);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16/01/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
(nato in [...] il [...]), assistito e difeso dall'avv. Maira Pedretti, Parte_2 presso il cui studio – sito in Milano, via Via G. Marradi n. 1 – è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
( C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.02.1965, già residente in [...], oggi irreperibile;
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.02.2025
OGGETTO: VO OS
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE:
Per : Parte_2
pagina 1 di 4 “che il Tribunale Ill.mo adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa voglia così giudicare: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e coniugati con rito Parte_2 CP_2 civile in Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) in data 27.2.2013 matrimonio iscritto presso l'Ufficio di Sato
Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte II, serie C/1;
2) ordinare alla cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) con vittoria di spese diritti e onorari.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Liaoning Parte_2 CP_1
(Repubblica Popolare Cinese) in data 27.02.2013 (iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte II, serie C/1); dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 8063/2023 del 12 ottobre 2023, pubblicata in data 16/10/2023 e passata in giudicato;
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 gennaio 2025, , rappresentato Parte_2 dall'Amministratore di sostegno, giusto provvedimento del Giudice Tutelare di Milano del 15.11.2024, in persona del figlio ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, senza altre statuizioni.
All'udienza del 12.06.2025 avanti il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente il quale dichiarava: “Confermo la volontà di divorziare, non ho nessuna notizia della sig.ra”
Il Giudice delegato, preso atto, non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza del ricorrente ed essendo parte resistente cittadina cinese. pagina 2 di 4 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) in data
27.02.2013 (iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte II, serie C/1);
I coniugi, invero, risultano essersi separati giudizialmente con sentenza n. 8063/2023 del 12 ottobre 2023, pubblicata in data 16/10/2023 e passata in giudicato;
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data
16/01/2025. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che la resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa , così decide:
1) DICHIARA, lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
con rito civile in Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) in data 27.02.2013 CP_1
(iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano – anno 2013, atto n. 0211, parte
II, serie C/1);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
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