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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1332 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Sanluri nella Via
Rossini n. 4 presso lo studio dell'Avvocato Maria Cauli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
, nato a [...] in data [...], C.F.: , residente in CP_1 C.F._2
Mandas Via Giovanni Antonio Scalas n. 43 ed elettivamente domiciliata in Sanluri (SU) nella Via
Rossini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Cauli, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:“ Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
1)Pronunciare la separazione dei coniugi e pwr l'effetto disporne la trascrizione presso Parte_2
i competenti Uffici dello stato Civile del Comune di Mandas ove in data 27 aprile 2014 i coniugi si
erano uniti in matrimonio (Atti n. 1 parte I serie – anno 2014),
2) affidare il figlio minore (C.F ) nato a [...] il Per_1 C.F._3
24.06.2016 di Anni sette ad entrambi i genitori, dai quali il predetto dovra' ricevere cura,
educazione ed istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con parenti di
ciascun ramo genitoriale;
3) stabilire altresì che il minore avrà la propria residenza abituale presso il domicilio del padre e
che la madre possa vederlo , salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni
scolastici del minore ed extrascolastici del minore, oltre che con le esigenze delle parti medesime,
secondo i seguenti giorni ed orari: nei week end a settimane alterne dal Parte_3
sabato alle 19.00 alla domenica fino alle ore 19.00; PERIODO ESTIVO : DURANTE IL
PERIODO ESTIVO SALVO diverso accordo tra le parti la madre potrà tener con se il figlio per un
periodo di tempo anche non continuativo di giorni 15 a luglio o agosto;
FESTIVITA': per le
festività, le vacanze scolastiche e le ricorrenze, salvo diverso accordo tra le parti la permanenza
del minore presso ciascun genitore seguirà il criterio dell'alternanza;
4) Il minore, salvo diverso accordo tra le parti trascorrerà il giorno del proprio compleanno con
l'uno o l'altro genitore ad anni alterni mentre in occasione del compleanno di ciascuno dei
genitori questi ultimi trascorreranno la ricorrenza con il figlio salvo diverso accordo tra gli stessi;
5) Quanto sopra con onere per la di recarsi in Mandas ove il piccolo ha dimora Parte_1
prenderlo e riportarlo nel rispetto degli orari sopra menzionati;
6) Stabilire che la RA partecipi nella misura al 50% delle spese straordinarie Parte_1
che si renderanno necessarie per il figlio con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso;
7) Disporre che l'assegno unico attualmente percepito dalla venga richiesto e ne Parte_1
benefici il nell'interesse esclusivo del soddisfacimento dei bisogni del piccolo;
CP_1
8) disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e quanto al
piccolo ciascun genitore provvederà al sostentamento dello stesso con i mezzi propri per il periodo
in cui il figlio dimorerà presso ciascun genitore.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi:
[...]
:” Parte_4
MOTIVI
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 4.03.2024, all'udienza del 9.09.2024 i procuratori delle parti Pt_1
hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. Hanno altresì dato atto del preventivo deposito della rinuncia alla comparizione personale con dichiarazione munita delle firme delle parti autenticate in allegato agli accordi di separazione.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi. Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
data 19.04.1989 e , nato a [...] in data [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1,
parte I, anno 2014, Comune di Mandas).
2. Affida il figlio minore (24.06.2016) ad entrambi i genitori, dai quali il predetto Per_1
dovra' ricevere cura, educazione ed istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. il minore avrà la propria residenza abituale presso il domicilio del padre e che la madre potrà
vederlo , salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore ed extrascolastici del minore, oltre che con le esigenze delle parti medesime,
secondo i seguenti giorni ed orari: nei week end a settimane Parte_3
alterne dal sabato alle 19.00 alla domenica fino alle ore 19.00; PERIODO ESTIVO :
DURANTE IL PERIODO ESTIVO SALVO diverso accordo tra le parti la madre potrà tener con se il figlio per un periodo di tempo anche non continuativo di giorni 15 a luglio o agosto;
FESTIVITA': per le festività, le vacanze scolastiche e le ricorrenze, salvo diverso accordo tra le parti la permanenza del minore presso ciascun genitore seguirà il criterio dell'alternanza; Il minore, salvo diverso accordo tra le parti trascorrerà il giorno del proprio compleanno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni mentre in occasione del compleanno di ciascuno dei genitori questi ultimi trascorreranno la ricorrenza con il figlio salvo diverso accordo tra gli stessi. Quanto sopra con onere per la di recarsi in Mandas ove il Parte_1
piccolo ha dimora prenderlo e riportarlo nel rispetto degli orari sopra menzionati;
4. La RA parteciperà nella misura al 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso;
5. disporre che l'assegno unico attualmente percepito dalla venga richiesto e ne Parte_1
benefici il nell'interesse esclusivo del soddisfacimento dei bisogni del CP_1
piccolo;
6. disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e quanto al piccolo ciascun genitore provvederà al sostentamento dello stesso con i mezzi propri per il periodo in cui il figlio dimorerà presso ciascun genitore.
7. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1332 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Sanluri nella Via
Rossini n. 4 presso lo studio dell'Avvocato Maria Cauli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
, nato a [...] in data [...], C.F.: , residente in CP_1 C.F._2
Mandas Via Giovanni Antonio Scalas n. 43 ed elettivamente domiciliata in Sanluri (SU) nella Via
Rossini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Cauli, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:“ Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
1)Pronunciare la separazione dei coniugi e pwr l'effetto disporne la trascrizione presso Parte_2
i competenti Uffici dello stato Civile del Comune di Mandas ove in data 27 aprile 2014 i coniugi si
erano uniti in matrimonio (Atti n. 1 parte I serie – anno 2014),
2) affidare il figlio minore (C.F ) nato a [...] il Per_1 C.F._3
24.06.2016 di Anni sette ad entrambi i genitori, dai quali il predetto dovra' ricevere cura,
educazione ed istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con parenti di
ciascun ramo genitoriale;
3) stabilire altresì che il minore avrà la propria residenza abituale presso il domicilio del padre e
che la madre possa vederlo , salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni
scolastici del minore ed extrascolastici del minore, oltre che con le esigenze delle parti medesime,
secondo i seguenti giorni ed orari: nei week end a settimane alterne dal Parte_3
sabato alle 19.00 alla domenica fino alle ore 19.00; PERIODO ESTIVO : DURANTE IL
PERIODO ESTIVO SALVO diverso accordo tra le parti la madre potrà tener con se il figlio per un
periodo di tempo anche non continuativo di giorni 15 a luglio o agosto;
FESTIVITA': per le
festività, le vacanze scolastiche e le ricorrenze, salvo diverso accordo tra le parti la permanenza
del minore presso ciascun genitore seguirà il criterio dell'alternanza;
4) Il minore, salvo diverso accordo tra le parti trascorrerà il giorno del proprio compleanno con
l'uno o l'altro genitore ad anni alterni mentre in occasione del compleanno di ciascuno dei
genitori questi ultimi trascorreranno la ricorrenza con il figlio salvo diverso accordo tra gli stessi;
5) Quanto sopra con onere per la di recarsi in Mandas ove il piccolo ha dimora Parte_1
prenderlo e riportarlo nel rispetto degli orari sopra menzionati;
6) Stabilire che la RA partecipi nella misura al 50% delle spese straordinarie Parte_1
che si renderanno necessarie per il figlio con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso;
7) Disporre che l'assegno unico attualmente percepito dalla venga richiesto e ne Parte_1
benefici il nell'interesse esclusivo del soddisfacimento dei bisogni del piccolo;
CP_1
8) disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e quanto al
piccolo ciascun genitore provvederà al sostentamento dello stesso con i mezzi propri per il periodo
in cui il figlio dimorerà presso ciascun genitore.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi:
[...]
:” Parte_4
MOTIVI
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 4.03.2024, all'udienza del 9.09.2024 i procuratori delle parti Pt_1
hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. Hanno altresì dato atto del preventivo deposito della rinuncia alla comparizione personale con dichiarazione munita delle firme delle parti autenticate in allegato agli accordi di separazione.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi. Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
data 19.04.1989 e , nato a [...] in data [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1,
parte I, anno 2014, Comune di Mandas).
2. Affida il figlio minore (24.06.2016) ad entrambi i genitori, dai quali il predetto Per_1
dovra' ricevere cura, educazione ed istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. il minore avrà la propria residenza abituale presso il domicilio del padre e che la madre potrà
vederlo , salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore ed extrascolastici del minore, oltre che con le esigenze delle parti medesime,
secondo i seguenti giorni ed orari: nei week end a settimane Parte_3
alterne dal sabato alle 19.00 alla domenica fino alle ore 19.00; PERIODO ESTIVO :
DURANTE IL PERIODO ESTIVO SALVO diverso accordo tra le parti la madre potrà tener con se il figlio per un periodo di tempo anche non continuativo di giorni 15 a luglio o agosto;
FESTIVITA': per le festività, le vacanze scolastiche e le ricorrenze, salvo diverso accordo tra le parti la permanenza del minore presso ciascun genitore seguirà il criterio dell'alternanza; Il minore, salvo diverso accordo tra le parti trascorrerà il giorno del proprio compleanno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni mentre in occasione del compleanno di ciascuno dei genitori questi ultimi trascorreranno la ricorrenza con il figlio salvo diverso accordo tra gli stessi. Quanto sopra con onere per la di recarsi in Mandas ove il Parte_1
piccolo ha dimora prenderlo e riportarlo nel rispetto degli orari sopra menzionati;
4. La RA parteciperà nella misura al 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso;
5. disporre che l'assegno unico attualmente percepito dalla venga richiesto e ne Parte_1
benefici il nell'interesse esclusivo del soddisfacimento dei bisogni del CP_1
piccolo;
6. disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e quanto al piccolo ciascun genitore provvederà al sostentamento dello stesso con i mezzi propri per il periodo in cui il figlio dimorerà presso ciascun genitore.
7. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti