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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa Monica
d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 87/2024 del Ruolo Generale Lavoro, introdotta
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Taiani, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestro
Longobardi;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.01.2024, la SI.ra adiva Parte_1 questo Tribunale, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro e per l'effetto accogliere il presente ricorso e, conseguentemente,
1 condannare, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del c.c., la Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in
[...] Controparte_2
TO (AV) alla Via Marconi n°196, C.F. al pagamento in favore della parte P.IVA_1 ricorrente della somma complessiva di € 35834,39 così di seguito distinta: € 33683,69 per ore straordinarie di lavoro non retribuite, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo ed € 2150,70 a titolo di TRF maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a mezzo CTU oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
IVA e CPA, da distrarre in favore dell' Avv. Fabio Taiani dichiaratosi antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Allo scopo, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 18.09.2019 al 30.06.2022, con contratto a tempo indeterminato part-time per
[...]
20 ore settimanali, inquadrata come educatrice di scuola materna, livello 3 del CCNL Scuole
Private Materne - FISM.
Deduceva di aver sistematicamente svolto un orario di lavoro eccedente quello contrattuale e segnatamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore
12:00. Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché il mancato computo di tali emolumenti ai fini del calcolo del
Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della cooperativa resistente al pagamento della somma complessiva di € 35.834,39, di cui € 33.683,69 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario non retribuito ed € 2.150,70 a titolo di TFR, maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, concludendo ut supra.
2. Si costituiva in giudizio la Cooperativa Sociale a R.L. Giovanni Paolo II, la quale CP_1 contestava integralmente le pretese della ricorrente. In particolare, negava lo svolgimento di lavoro straordinario, affermando che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro part-time previsto dal contratto, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e che le erano state corrisposte tutte le spettanze dovute, come risultante dalle buste paga. Evidenziava, inoltre, lunghi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, durante i quali la lavoratrice era stata posta in Cassa Integrazione Guadagni (CIG), e contestava la veridicità dei conteggi prodotti da controparte, eccependo la mancata considerazione di periodi di ferie e permessi.
2 3. La causa, originariamente incardinata presso il Tribunale di Salerno, veniva riassunta dinanzi a questo Giudice a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Preliminarmente, occorre definire il thema decidendum del presente giudizio.
La domanda della ricorrente ha ad oggetto il pagamento di differenze retributive per le ore di lavoro che asserisce di aver prestato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro pattuito nel suo contratto part-time di 20 ore settimanali. Tali prestazioni, sebbene definite di lavoro straordinario in ricorso, devono essere più correttamente qualificate come “lavoro supplementare”, per le ore eccedenti l'orario pattuito ma contenute entro il limite dell'orario a tempo pieno, e come “lavoro straordinario” per le eventuali ore ulteriori.
6. In materia di pretese retributive connesse allo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario, è principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova gravi interamente sul lavoratore che agisce in giudizio in coerenza con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Costituisce, in tal senso, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Nel caso di specie, la ricorrente era tenuta, pertanto, a fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata non solo dell'an della prestazione lavorativa in eccedenza, ma anche del suo esatto ammontare quantitativo (quantum), non potendosi sopperire alla carenza probatoria tramite valutazioni equitative del giudice.
La prova del lavoro straordinario/supplementare deve essere particolarmente stringente e non può fondarsi su mere presunzioni o testimonianze generiche o contraddittorie. Il lavoratore deve, infatti, dimostrare in modo puntuale le ore effettivamente lavorate, giorno per giorno, al di fuori dell'orario contrattuale, così da consentire al giudice di verificare l'esatta entità del credito vantato.
7. Alla luce di tali principi, questo Giudice ritiene che l'istruttoria orale espletata non abbia fornito la prova rigorosa e convincente richiesta per l'accoglimento della domanda.
3 Le testimonianze addotte da parte ricorrente presentano profili di genericità e sono infirmate da elementi di contraddittorietà e inattendibilità se valutate nel loro complesso e in rapporto alle altre risultanze processuali.
Si riportano, nelle parti essenziali, le testimonianze rese nel corso del giudizio: Teste Tes_1
- DR “Sono indifferente alla causa”; DR “Sono a conoscenza dei fatti perché i miei figli sono andati a
[...] scuola e la loro insegnante è la maestra , impiegata presso la Cooperativa;
DR sul capo 1 “Sì, era Tes_2
l'educatrice, era presente, ma preciso che durante il periodo VI, quindi per circa 7 mesi, la struttura è restata chiusa;
preciso che l'educatrice era dipendente della scuola, anche durante il periodo VI, che Parte_1 come tutte le strutture è stata chiusa al pubblico per 7, e non lavorava e non era presente in struttura;
DR “I miei figli non hanno fatto lezioni in smart”; Sul capitolo b, DR “Vedevo l'educatrice qualche volta la mattina, Parte_1 perché si alternava all'ingresso con la maestra , di pomeriggio non la vedevo. Preciso che la mattina portavo Tes_2 mio figlio non prima delle 9:00. Preciso che per quello che so, la SI.ra era l'assistente della maestra Parte_1
, non so se la SI.ra svolgesse il ruolo di assistente anche con le altre insegnanti”; Sul capitolo c, Tes_2 Parte_1 Testi DR “Sì, è vero”; sul capo d, “Preciso che dal 4.3.2020 al 13.6.2022 le attività della scuola materna sono rimaste chiuse;
DR: I giorni di apertura della scuola per quanto concerne gli orari: dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:00, ovviamente per quello che so; Teste : DR “Non ho Testimone_4 rapporti di parentela con le parti;
non ho giudizi in corso” DR “sono a conoscenza dei fatti perché sono stata una dipendente della cooperativa dal 2019 al 2022; sul capo 1, DR “Sì, è vero”; sul capo 2, DR “Sì, è vero, la faceva presso la sede di TO”; sul capo 3, DR “Sì, è vero”; sul capo 4, DR “Sì, è vero, lo so perché la ricorrente, essendo una mia collega, mi confidava il malcontento;
DR “Sì, è vero;
preciso che per un certo periodo svolgevamo lo stesso orario, per questo lo so;
preciso che stavo in maternità da settembre 2019 fino ad agosto 2020; DR “durante il covid la scuola era chiusa, ma noi educatrici facevamo con cadenza settimanale dei video, come attività a distanza”;
DR “Noi educatrici eravamo assegnate alle singole classi”; DR “Per il periodo in cui ero a lavoro, l'orario mio era
7:30 alle 18:30 e per il periodo trascorso con la anche lei rispettava la fascia oraria”; Teste Parte_1 Tes_5
: DR “Non ho giudizi in corso, non ho rapporti di parentela”; DR “Sono una dipendente della scuola
[...] materna dal 2019; preciso che le cooperative erano diverse perché una si occupava del nido ed una della scuola materna, che poi sono state fuse in un'unica cooperativa;
DR “Sì, è vero, ho lavorato, non ricordo bene il periodo”;
DR sul capo b “Io faccio la cuoca ed i miei orari sono dalle 10:00 alle 14:00, pertanto sull'orario della SI.ra
[...] posso dire che quando arrivavo la vedevo, però non posso dire a che ora stesse già in asilo;
la scuola apre alle Pt_1
8:30, preciso che andavo a ritirare i carreli del pranzo intorno alle 12:30 e vedevo che la andava via perché Parte_1 il pomeriggio c'erano altre educatrici, ed altri turni”; sul Capo C, DR “Sì, è vero, siamo stati chiusi, eravamo in cassa integrazione”; DR, sul capo d “Preciso nel periodo che va dal 4.3.2020 al 13.6.2021 non andavo al lavoro.;
DR: “Preciso che il mio orario era dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, escluso il sabato”. Teste Tes_6
: DR “Sono indifferente, conosco la ricorrente perché era l'insegnante presso la scuola materna S. Giovanni
[...]
Paolo II ove era iscritta mia figlia. Mia figlia ha frequentato dal 2018 all'anno scorso”; DR “La scuola era ubicata in preturo di TO (Av); DR “Mia figlia frequentava dal lunedì al venerdì. So che erano aperti anche di sabato, ma mia figlia è andata raramente in tale giorno”; DR “La ricorrente era una delle maestre di mia figlia. Avevo un contatto diretto con la SI.ra perché mia figlia era molto piccola e le chiedevo informazioni circa come Parte_1 4 andasse la giornata e in particolare se piangesse. La mattina quando accompagnavo la bambina incontravo altre mamme e la .; DR “All'uscita incontravo la , non sempre. Dipendeva da quale insegnante era Parte_1 Parte_1 disponibile in quel momento ad uscire. La bambina mi veniva portata all'ingresso da una delle insegnanti. Noi genitori non potevamo entrare.; DR “Quando capitava che portavo mia figlia di sabato, è capitato che incontrassi la
[...]
; DR “In particolare posso dire che di sabato venivano fatte le recite di Natale, fine anno o altre occasioni Pt_1 simili. In queste occasioni c'era anche la;
DR “Durante il periodo VI la scuola era fisicamente chiusa. Parte_1
Ricordo tuttavia che mia figlia svolgeva delle attività a distanza tramite un link che ci veniva inoltrato. Non ricordo con precisione gli orari di tale attività, ma ricordo che fosse di mattina. Ricordo che partecipava a tali attività anche la
[...]
; DR “Ricordo che la scuola il sabato faceva solo mezze giornate. Ricordo che chiudeva intorno alle 12:00 in Pt_1 quanto io finivo di lavorare dopo le 13:00 e avevo difficoltà ad andarla a prendere”; DR “Ricordo che il sabato non
c'era la mensa”; DR “Confermo di non essere mai entrata nell'istituto. Aspettavamo all'ingresso”; DR “Ricordo che la SI.ra mi inoltrava dei video in cui venivano rappresentate le attività della giornata. Nei video Parte_1
c'erano sia i bambini che gli insegnanti, tra cui la . ; DR “Il periodo dei video è relativo al 2018-2019- Parte_1
2020”; DR “Ho ancora questi video”; DR “Per tutto il periodo in cui mia figlia ha frequentato, sono andata io a prenderla o talvolta il mio compagno. Almeno così ricordo.; DR “Preciso che le recite che faceva la scuola erano circa 2/3 all'anno.; DR “Preciso che durante il periodo VI io ricevevo il link per le attività e lo giravo a mia madre, che in quel periodo si occupava di mia figlia, avendo io impegni lavorativi. DR “Preciso che quando mi arrivava il link, non potevo vedere chi partecipasse, era un link di riferimento.; DR “Le attività a distanza mi venivano raccontate da mia madre e da mia figlia;
DR “Preciso che la scuola era aperta di sabato non solo quando
c'erano le recite …”.
La teste di parte ricorrente, SI.ra ha dichiarato genericamente che, per il Testimone_4 periodo (non meglio precisato) in cui hanno lavorato insieme, la ricorrente svolgeva un orario dalle
7:30 alle 18:30. Tuttavia, la stessa teste ha precisato di essere stata in congedo per maternità dal settembre 2019 all'agosto 2020, un periodo significativo del rapporto di lavoro in contestazione, per il quale la sua conoscenza dei fatti non può che essere indiretta.
L'altra teste, SI.ra , genitore di un'alunna, ha riferito di aver visto la ricorrente a Testimone_6 scuola la mattina e, talvolta, all'uscita, nonché in occasione delle recite scolastiche. La sua testimonianza, per la natura stessa del suo rapporto con l'istituto, si basa su contatti episodici e non su una frequentazione continua e tale da poter confermare con certezza un orario di lavoro così esteso (dalle 7:30 alle 18:30) per l'intera durata del rapporto. Inoltre, la sua conoscenza delle attività
a distanza durante il periodo VI è risultata essere indiretta, in quanto riferitale dalla madre e dalla figlia.
Analogamente la teste , genitore di altra alunna, ha fornito una rappresentazione Testimone_1 episodica delle attività svolte anche dalla ricorrente, affermando di averla vista solo di mattina e non fornendo né potendo fornire una adeguata testimonianza in ordine agli orari di lavoro svolti dalla stessa.
5 Inoltre, la teste , dipendente con mansioni di cuoca, ha riferito che, nel momento in Testimone_5 cui si occupava del ritiro dei carrelli del pranzo intorno alle 12:30, vedeva la ricorrente andare via, asserendo la presenza di altre educatrici per il turno del pomeriggio.
8. La legale rappresentante della cooperativa, SI.ra in sede di interrogatorio Parte_2 formale, ha, inoltre, confermato l'orario di lavoro della ricorrente dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, con alternanza il sabato.
A fronte di tali deposizioni, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente e dal legale rappresentante della cooperativa offrono una versione dei fatti non conforme a quella enunciata da parte della ricorrente e più coerente con una articolazione dell'orario lavorativo secondo contratto part-time.
9. Il quadro probatorio che ne emerge, dunque, è tutt'altro che univoco. Questo Giudice osserva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, oltre a non essere pienamente concordanti e precise, sono efficacemente contrastate dalle deposizioni di segno contrario. L'orario di lavoro rivendicato
(11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, più 4 ore il sabato) appare, inoltre, di per sé inverosimile se rapportato ad un contratto part-time di 20 ore settimanali e mantenuto con tale sistematicità per l'intera durata del rapporto, anche considerando i periodi di chiusura della scuola per l'emergenza sanitaria, come dettagliatamente documentato dalla resistente nella propria memoria di costituzione.
In definitiva, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante. Le risultanze istruttorie non consentono di accertare, con la necessaria certezza e rigore, né se, né in quale misura, sia stato prestato lavoro supplementare. Pertanto, la domanda di pagamento delle relative differenze retributive, per un importo di € 33.683,69, deve essere rigettata.
10. Il rigetto della domanda principale relativa alle differenze retributive per lavoro supplementare comporta, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda accessoria concernente l'incidenza di tali somme sul Trattamento di Fine Rapporto.
La ricorrente ha richiesto la somma di euro 2.150,70 a titolo di TFR calcolato sulle ore di lavoro straordinario. Non essendo stata provata la prestazione di tale lavoro, nessuna somma può essere riconosciuta a questo titolo.
Occorre, per completezza, esaminare la posizione relativa al TFR maturato sulla base della retribuzione ordinaria, regolarmente corrisposta e non contestata. Nel documento prodotto da parte ricorrente, che reca i conteggi correlati al TFR (v. all. 12 al ricorso), si attesta che la stessa ha percepito, dopo la cessazione del rapporto, la somma di euro 1.984,00, satisfattiva della pretesa di
TFR base, sulla scorta dei conteggi ora richiamati.
6 Ne consegue che il TFR spettante alla lavoratrice sulla base del lavoro regolarmente retribuito risulta essere stato interamente e correttamente liquidato dalla società datrice di lavoro. Anche sotto questo profilo, pertanto, nessuna ulteriore pretesa può essere accolta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della ricorrente. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna la ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 resistente, che liquida in euro 2.500,00 per Controparte_1 CP_1 Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
7
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa Monica
d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 87/2024 del Ruolo Generale Lavoro, introdotta
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Taiani, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestro
Longobardi;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.01.2024, la SI.ra adiva Parte_1 questo Tribunale, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro e per l'effetto accogliere il presente ricorso e, conseguentemente,
1 condannare, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del c.c., la Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in
[...] Controparte_2
TO (AV) alla Via Marconi n°196, C.F. al pagamento in favore della parte P.IVA_1 ricorrente della somma complessiva di € 35834,39 così di seguito distinta: € 33683,69 per ore straordinarie di lavoro non retribuite, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo ed € 2150,70 a titolo di TRF maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a mezzo CTU oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
IVA e CPA, da distrarre in favore dell' Avv. Fabio Taiani dichiaratosi antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Allo scopo, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 18.09.2019 al 30.06.2022, con contratto a tempo indeterminato part-time per
[...]
20 ore settimanali, inquadrata come educatrice di scuola materna, livello 3 del CCNL Scuole
Private Materne - FISM.
Deduceva di aver sistematicamente svolto un orario di lavoro eccedente quello contrattuale e segnatamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore
12:00. Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché il mancato computo di tali emolumenti ai fini del calcolo del
Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della cooperativa resistente al pagamento della somma complessiva di € 35.834,39, di cui € 33.683,69 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario non retribuito ed € 2.150,70 a titolo di TFR, maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, concludendo ut supra.
2. Si costituiva in giudizio la Cooperativa Sociale a R.L. Giovanni Paolo II, la quale CP_1 contestava integralmente le pretese della ricorrente. In particolare, negava lo svolgimento di lavoro straordinario, affermando che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro part-time previsto dal contratto, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e che le erano state corrisposte tutte le spettanze dovute, come risultante dalle buste paga. Evidenziava, inoltre, lunghi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, durante i quali la lavoratrice era stata posta in Cassa Integrazione Guadagni (CIG), e contestava la veridicità dei conteggi prodotti da controparte, eccependo la mancata considerazione di periodi di ferie e permessi.
2 3. La causa, originariamente incardinata presso il Tribunale di Salerno, veniva riassunta dinanzi a questo Giudice a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Preliminarmente, occorre definire il thema decidendum del presente giudizio.
La domanda della ricorrente ha ad oggetto il pagamento di differenze retributive per le ore di lavoro che asserisce di aver prestato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro pattuito nel suo contratto part-time di 20 ore settimanali. Tali prestazioni, sebbene definite di lavoro straordinario in ricorso, devono essere più correttamente qualificate come “lavoro supplementare”, per le ore eccedenti l'orario pattuito ma contenute entro il limite dell'orario a tempo pieno, e come “lavoro straordinario” per le eventuali ore ulteriori.
6. In materia di pretese retributive connesse allo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario, è principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova gravi interamente sul lavoratore che agisce in giudizio in coerenza con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Costituisce, in tal senso, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Nel caso di specie, la ricorrente era tenuta, pertanto, a fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata non solo dell'an della prestazione lavorativa in eccedenza, ma anche del suo esatto ammontare quantitativo (quantum), non potendosi sopperire alla carenza probatoria tramite valutazioni equitative del giudice.
La prova del lavoro straordinario/supplementare deve essere particolarmente stringente e non può fondarsi su mere presunzioni o testimonianze generiche o contraddittorie. Il lavoratore deve, infatti, dimostrare in modo puntuale le ore effettivamente lavorate, giorno per giorno, al di fuori dell'orario contrattuale, così da consentire al giudice di verificare l'esatta entità del credito vantato.
7. Alla luce di tali principi, questo Giudice ritiene che l'istruttoria orale espletata non abbia fornito la prova rigorosa e convincente richiesta per l'accoglimento della domanda.
3 Le testimonianze addotte da parte ricorrente presentano profili di genericità e sono infirmate da elementi di contraddittorietà e inattendibilità se valutate nel loro complesso e in rapporto alle altre risultanze processuali.
Si riportano, nelle parti essenziali, le testimonianze rese nel corso del giudizio: Teste Tes_1
- DR “Sono indifferente alla causa”; DR “Sono a conoscenza dei fatti perché i miei figli sono andati a
[...] scuola e la loro insegnante è la maestra , impiegata presso la Cooperativa;
DR sul capo 1 “Sì, era Tes_2
l'educatrice, era presente, ma preciso che durante il periodo VI, quindi per circa 7 mesi, la struttura è restata chiusa;
preciso che l'educatrice era dipendente della scuola, anche durante il periodo VI, che Parte_1 come tutte le strutture è stata chiusa al pubblico per 7, e non lavorava e non era presente in struttura;
DR “I miei figli non hanno fatto lezioni in smart”; Sul capitolo b, DR “Vedevo l'educatrice qualche volta la mattina, Parte_1 perché si alternava all'ingresso con la maestra , di pomeriggio non la vedevo. Preciso che la mattina portavo Tes_2 mio figlio non prima delle 9:00. Preciso che per quello che so, la SI.ra era l'assistente della maestra Parte_1
, non so se la SI.ra svolgesse il ruolo di assistente anche con le altre insegnanti”; Sul capitolo c, Tes_2 Parte_1 Testi DR “Sì, è vero”; sul capo d, “Preciso che dal 4.3.2020 al 13.6.2022 le attività della scuola materna sono rimaste chiuse;
DR: I giorni di apertura della scuola per quanto concerne gli orari: dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:00, ovviamente per quello che so; Teste : DR “Non ho Testimone_4 rapporti di parentela con le parti;
non ho giudizi in corso” DR “sono a conoscenza dei fatti perché sono stata una dipendente della cooperativa dal 2019 al 2022; sul capo 1, DR “Sì, è vero”; sul capo 2, DR “Sì, è vero, la faceva presso la sede di TO”; sul capo 3, DR “Sì, è vero”; sul capo 4, DR “Sì, è vero, lo so perché la ricorrente, essendo una mia collega, mi confidava il malcontento;
DR “Sì, è vero;
preciso che per un certo periodo svolgevamo lo stesso orario, per questo lo so;
preciso che stavo in maternità da settembre 2019 fino ad agosto 2020; DR “durante il covid la scuola era chiusa, ma noi educatrici facevamo con cadenza settimanale dei video, come attività a distanza”;
DR “Noi educatrici eravamo assegnate alle singole classi”; DR “Per il periodo in cui ero a lavoro, l'orario mio era
7:30 alle 18:30 e per il periodo trascorso con la anche lei rispettava la fascia oraria”; Teste Parte_1 Tes_5
: DR “Non ho giudizi in corso, non ho rapporti di parentela”; DR “Sono una dipendente della scuola
[...] materna dal 2019; preciso che le cooperative erano diverse perché una si occupava del nido ed una della scuola materna, che poi sono state fuse in un'unica cooperativa;
DR “Sì, è vero, ho lavorato, non ricordo bene il periodo”;
DR sul capo b “Io faccio la cuoca ed i miei orari sono dalle 10:00 alle 14:00, pertanto sull'orario della SI.ra
[...] posso dire che quando arrivavo la vedevo, però non posso dire a che ora stesse già in asilo;
la scuola apre alle Pt_1
8:30, preciso che andavo a ritirare i carreli del pranzo intorno alle 12:30 e vedevo che la andava via perché Parte_1 il pomeriggio c'erano altre educatrici, ed altri turni”; sul Capo C, DR “Sì, è vero, siamo stati chiusi, eravamo in cassa integrazione”; DR, sul capo d “Preciso nel periodo che va dal 4.3.2020 al 13.6.2021 non andavo al lavoro.;
DR: “Preciso che il mio orario era dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, escluso il sabato”. Teste Tes_6
: DR “Sono indifferente, conosco la ricorrente perché era l'insegnante presso la scuola materna S. Giovanni
[...]
Paolo II ove era iscritta mia figlia. Mia figlia ha frequentato dal 2018 all'anno scorso”; DR “La scuola era ubicata in preturo di TO (Av); DR “Mia figlia frequentava dal lunedì al venerdì. So che erano aperti anche di sabato, ma mia figlia è andata raramente in tale giorno”; DR “La ricorrente era una delle maestre di mia figlia. Avevo un contatto diretto con la SI.ra perché mia figlia era molto piccola e le chiedevo informazioni circa come Parte_1 4 andasse la giornata e in particolare se piangesse. La mattina quando accompagnavo la bambina incontravo altre mamme e la .; DR “All'uscita incontravo la , non sempre. Dipendeva da quale insegnante era Parte_1 Parte_1 disponibile in quel momento ad uscire. La bambina mi veniva portata all'ingresso da una delle insegnanti. Noi genitori non potevamo entrare.; DR “Quando capitava che portavo mia figlia di sabato, è capitato che incontrassi la
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; DR “In particolare posso dire che di sabato venivano fatte le recite di Natale, fine anno o altre occasioni Pt_1 simili. In queste occasioni c'era anche la;
DR “Durante il periodo VI la scuola era fisicamente chiusa. Parte_1
Ricordo tuttavia che mia figlia svolgeva delle attività a distanza tramite un link che ci veniva inoltrato. Non ricordo con precisione gli orari di tale attività, ma ricordo che fosse di mattina. Ricordo che partecipava a tali attività anche la
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; DR “Ricordo che la scuola il sabato faceva solo mezze giornate. Ricordo che chiudeva intorno alle 12:00 in Pt_1 quanto io finivo di lavorare dopo le 13:00 e avevo difficoltà ad andarla a prendere”; DR “Ricordo che il sabato non
c'era la mensa”; DR “Confermo di non essere mai entrata nell'istituto. Aspettavamo all'ingresso”; DR “Ricordo che la SI.ra mi inoltrava dei video in cui venivano rappresentate le attività della giornata. Nei video Parte_1
c'erano sia i bambini che gli insegnanti, tra cui la . ; DR “Il periodo dei video è relativo al 2018-2019- Parte_1
2020”; DR “Ho ancora questi video”; DR “Per tutto il periodo in cui mia figlia ha frequentato, sono andata io a prenderla o talvolta il mio compagno. Almeno così ricordo.; DR “Preciso che le recite che faceva la scuola erano circa 2/3 all'anno.; DR “Preciso che durante il periodo VI io ricevevo il link per le attività e lo giravo a mia madre, che in quel periodo si occupava di mia figlia, avendo io impegni lavorativi. DR “Preciso che quando mi arrivava il link, non potevo vedere chi partecipasse, era un link di riferimento.; DR “Le attività a distanza mi venivano raccontate da mia madre e da mia figlia;
DR “Preciso che la scuola era aperta di sabato non solo quando
c'erano le recite …”.
La teste di parte ricorrente, SI.ra ha dichiarato genericamente che, per il Testimone_4 periodo (non meglio precisato) in cui hanno lavorato insieme, la ricorrente svolgeva un orario dalle
7:30 alle 18:30. Tuttavia, la stessa teste ha precisato di essere stata in congedo per maternità dal settembre 2019 all'agosto 2020, un periodo significativo del rapporto di lavoro in contestazione, per il quale la sua conoscenza dei fatti non può che essere indiretta.
L'altra teste, SI.ra , genitore di un'alunna, ha riferito di aver visto la ricorrente a Testimone_6 scuola la mattina e, talvolta, all'uscita, nonché in occasione delle recite scolastiche. La sua testimonianza, per la natura stessa del suo rapporto con l'istituto, si basa su contatti episodici e non su una frequentazione continua e tale da poter confermare con certezza un orario di lavoro così esteso (dalle 7:30 alle 18:30) per l'intera durata del rapporto. Inoltre, la sua conoscenza delle attività
a distanza durante il periodo VI è risultata essere indiretta, in quanto riferitale dalla madre e dalla figlia.
Analogamente la teste , genitore di altra alunna, ha fornito una rappresentazione Testimone_1 episodica delle attività svolte anche dalla ricorrente, affermando di averla vista solo di mattina e non fornendo né potendo fornire una adeguata testimonianza in ordine agli orari di lavoro svolti dalla stessa.
5 Inoltre, la teste , dipendente con mansioni di cuoca, ha riferito che, nel momento in Testimone_5 cui si occupava del ritiro dei carrelli del pranzo intorno alle 12:30, vedeva la ricorrente andare via, asserendo la presenza di altre educatrici per il turno del pomeriggio.
8. La legale rappresentante della cooperativa, SI.ra in sede di interrogatorio Parte_2 formale, ha, inoltre, confermato l'orario di lavoro della ricorrente dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, con alternanza il sabato.
A fronte di tali deposizioni, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente e dal legale rappresentante della cooperativa offrono una versione dei fatti non conforme a quella enunciata da parte della ricorrente e più coerente con una articolazione dell'orario lavorativo secondo contratto part-time.
9. Il quadro probatorio che ne emerge, dunque, è tutt'altro che univoco. Questo Giudice osserva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, oltre a non essere pienamente concordanti e precise, sono efficacemente contrastate dalle deposizioni di segno contrario. L'orario di lavoro rivendicato
(11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, più 4 ore il sabato) appare, inoltre, di per sé inverosimile se rapportato ad un contratto part-time di 20 ore settimanali e mantenuto con tale sistematicità per l'intera durata del rapporto, anche considerando i periodi di chiusura della scuola per l'emergenza sanitaria, come dettagliatamente documentato dalla resistente nella propria memoria di costituzione.
In definitiva, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante. Le risultanze istruttorie non consentono di accertare, con la necessaria certezza e rigore, né se, né in quale misura, sia stato prestato lavoro supplementare. Pertanto, la domanda di pagamento delle relative differenze retributive, per un importo di € 33.683,69, deve essere rigettata.
10. Il rigetto della domanda principale relativa alle differenze retributive per lavoro supplementare comporta, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda accessoria concernente l'incidenza di tali somme sul Trattamento di Fine Rapporto.
La ricorrente ha richiesto la somma di euro 2.150,70 a titolo di TFR calcolato sulle ore di lavoro straordinario. Non essendo stata provata la prestazione di tale lavoro, nessuna somma può essere riconosciuta a questo titolo.
Occorre, per completezza, esaminare la posizione relativa al TFR maturato sulla base della retribuzione ordinaria, regolarmente corrisposta e non contestata. Nel documento prodotto da parte ricorrente, che reca i conteggi correlati al TFR (v. all. 12 al ricorso), si attesta che la stessa ha percepito, dopo la cessazione del rapporto, la somma di euro 1.984,00, satisfattiva della pretesa di
TFR base, sulla scorta dei conteggi ora richiamati.
6 Ne consegue che il TFR spettante alla lavoratrice sulla base del lavoro regolarmente retribuito risulta essere stato interamente e correttamente liquidato dalla società datrice di lavoro. Anche sotto questo profilo, pertanto, nessuna ulteriore pretesa può essere accolta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della ricorrente. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna la ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 resistente, che liquida in euro 2.500,00 per Controparte_1 CP_1 Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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