Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 851/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 11.3.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ferrario Maurizio, con elezione di Pt_1 P.IVA_1
domicilio in Corso Garibaldi, 67 20017 Rho, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Ingenito Controparte_1 P.IVA_2
Andrea, con elezione di domicilio in Via Creta, 31 25124 Brescia, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed in completa riforma della sentenza appellata, così decidere:
Nel merito ed in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento di consistente nell'aver fornito Controparte_1
ed installato una struttura in travi di legno, costituente il telaio portante di sostegno ed ancoraggio della copertura del tetto di un edificio del tutto inidonea all'impiego, quindi all'uso per cui era destinata, giacché carente di dichiarazione di prestazione e di marcatura CE in violazione al D.lgs.
106/2017; accertato e dichiarato altresì il ritardo nella consegna da parte di – perché CP_1 Controparte_1 la struttura è tutt'ora inutilizzabile e non può dirsi consegnata -, quindi l'applicabilità in suo danno della penale contrattuale;
ridotto il prezzo di vendita in ragione del 70% di quello indicato in fattura per l'inutilizzabilità della struttura;
accertata infine l'esorbitanza dell'importo portato dalla fattura ingiunta al pagamento rispetto al contratto e l'indebito computo, nell'ingiunzione, dei costi di autentica notarile dei libri iva dell'opposta, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 509 del 23.03.2021siccome fondato su somme non dovute, anche in applicazione dell'art. 1460 c.c.; salvi ed applicati gli effetti della compensazione, quindi condannare alla Controparte_1
restituzione ad della somma di euro 26.304,58=, pagata per effetto della provvisoria Pt_1
esecuzione dell'opposta ingiunzione.
Sempre in via riconvenzionale, condannare al risarcimento ad del Controparte_1 Pt_1
danno da inadempimento, nella misura ritenuta di giustizia o, in subordine, con valutazione equitativa, nel limite della somma ingiunta.
Respingere e dichiarare inammissibili tutte le domande avversarie.
Con per entrambi i gradi di giudizio. Controparte_2
In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU con l'incarico di confermare, in aderenza a quanto già accertato dal consulente nella relazione prodotta al doc. 11, la totale inidoneità all'uso per Pt_1 impossibilità di impiego in ambito edilizio della struttura di legno realizzata e fornita dall'opposta, siccome carente di marcatura CE e di dichiarazione di prestazione, ciò in violazione del D.lgs.
106/2017 e del Regolamento UE 205/2011.
Si chiede di essere ammessi a prova per testi con i seguenti capitoli:
1. Vero è che in data 24 settembre 2020 l'ing. , della società contestò Persona_1 Pt_1
telefonicamente al geom. della società , che la struttura in legno della CP_3 Controparte_1
2 copertura del tetto che aveva fornito presso l'istituto scolastico Leonardo Da Vinci di CH e di cui al contratto ed alle fotografie che mi vengono esibite (mostrare al teste gli allegati A e B del doc. 11bis) era carente di marcatura CE e di dichiarazione di prestazione – DOP-?
2. Vero è che la struttura in legno della copertura del tetto posata presso l'istituto scolastico
Leonardo Da Vinci di CH, fornita dalla società ad nel settembre Controparte_1 Pt_1
2020 e di cui al contratto ed alle fotografie che mi vengono esibite (mostrare al teste gli allegati A e
B del doc. 11bis) è carente di marcatura CE e di dichiarazione di prestazione – DOP-?
Si indicano a testi: ing. , di Seveso via Piemonte 1; Persona_1
geom. di Cantù via Roma 9; signora RE Spaho, di Cantù via Roma 9; CP_4
tutti domiciliati presso quale datrice di lavoro. Parte_1
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via principale: respingere l'appello proposto, perché assolutamente infondato, per i motivi esposti in narrativa e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado.
A tal proposito si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per i motivi esposti in narrativa, al punto 2).
In via principale: contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 509/2021 -
r.g. n. 847/2021, reso dal Tribunale di Como il 22.03.2021 e notificato 23.03.21 e per l'effetto, condannare al pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle competenze ivi Pt_1
liquidate.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: si rinnovano le istanze già proposte nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3.
Si indicano a testi il sig. della Pietrogiovanna Trasporti Srl di Provaglio Testimone_1 di IS (BS), l'arch. di CH (SO), l'ing. di Mese (SO), i sig.ri Testimone_2 Testimone_3
e di Clusane di IS (BS) e la dott.ssa di Testimone_4 Per_2 Persona_3 Testimone_5
Adro (BS).
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso proposto da il Tribunale di Como con decreto n. 509/2021, in Controparte_1 data 22 marzo 2021, ingiungeva a il pagamento della somma di € 22.040,59, a titolo di Parte_1
pagamento per la fornitura di struttura in legno, destinata a costituire telaio portante della copertura del tetto di un istituto scolastico in CH.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato CP_5
contestava la consegna, ma prospettava la mancanza nel prodotto fornito delle dichiarazioni di prestazione e della marcatura CE, e che dunque la fornitura non era utilizzabile;
contestava l'“esorbitanza” della somma ingiunta;
chiamava quindi in giudizio avanti il Tribunale di Como
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo inoltre Controparte_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Si costituiva contestando sia la domanda di revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo, sia quella di risarcimento del danno, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esponeva in particolare di aver regolarmente fornito e posto in opera la struttura, senza ricevere alcuna contestazione;
che la posa in opera, oggetto di separato contratto, era stata regolarmente pagata;
che le dichiarazioni di prestazione venivano inviate con pec 21.12.2020; che la fattura è stata emessa per la somma convenuta, maggiorata di IVA.
Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con sentenza n. 150/24 resa in data 8 febbraio 2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, confermava il decreto ingiuntivo n.
509/2021 emesso dal Tribunale di Como in data 22 marzo 2021 in favore di Controparte_1
con il quale veniva condannata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] Parte_1 pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di € 22.040,59, oltre agli interessi ex artt. 4 e
5 D. lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura fino al saldo, oltre spese di procedura monitoria, ed alle successive occorrende;
condannava altresì, alla rifusione delle spese di lite sopportate Parte_1
dall'opposta.
Avverso la sentenza propone appello deducendo, con un primo motivo, la tempestività Parte_1
delle contestazioni per inadempimento;
lamentando, con un secondo motivo, che non erano state consegnate le certificazioni CE, come invece ritenuto dal tribunale, ci sarebbe solo certificazione il legno lamellare usato;
insistendo con un terzo motivo nella prospettazione dell'applicabilità di una
4 penale per il dedotto ritardo;
deducendo con un quarto motivo l'inapplicabilità dell'IVA; lamentando con un quinto motivo la regolamentazione delle spese.
Si costituivano chiedendo dichiarare inammissibile, o comunque nel Controparte_1 merito respingere l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15.10.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 14.1.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
In via prioritaria deve essere esaminato il secondo motivo, che contesta la ritenuta sussistenza di dichiarazione di prestazione e certificazione CE, che è infondato
Non è in discussione che il materiale sia stato fornito, che consistesse di una struttura in legno che costituiva il telaio di un tetto di un istituto scolastico in CH, che sia stata posta in opera, e che l'opera della quale è venuta a far parte sia stata collaudata e sia in uso dal 2020.
La marcatura CE del prodotto legno lamellare compete al produttore dell'elemento, e non può essere emessa da chi lo utilizza per la costruzione.
è azienda di trasformazione del materiale legno, come da “Certificazione Controparte_1 tracciabilità degli elementi strutturali in legno” (all. 10 fasc. di primo grado pag. 3), non è CP_1
un produttore di legno lamellare e quindi non è tenuta ad emettere alcuna marcatura CE dello stesso.
Deve mantenere traccia degli elementi acquistati dal produttore già marcati CE, lavorarli con le lavorazioni consentite, e posarli correttamente in accordo al progetto strutturale.
I documenti che tengono traccia della filiera per la marcatura CE sono i documenti di trasporto correttamente allegati.
Analogamente, le dichiarazioni di prestazione (o performance - DoP) del legno lamellare sono emesse dal produttore del legno lamellare.
La normativa comunitaria per la marcatura CE degli elementi in lamellare prevede espressamente la possibilità di omettere il marchio su ogni elemento per motivi estetici: “each piece of graded timber shall be clearly and indelibly marked with the information given in clause 7 plus the letters «˜CE' and identification of the notified body, unless the end use of the timber requires marking to be omitted for aesthetic reasons.” (EN14080).
5 Nel caso in esame consta che il materiale è stato fornito rispettivamente da e da Persona_4
ND MB.
, nei documenti di trasporto regolarmente emessi (pagg.
7-10 all.10, fasc. di primo Controparte_6
grado , reca i riferimenti alla marcatura CE (pagg. 8-9-12 ibidem), nonché le Dichiarazioni CP_1
di Prestazione (pag. 13, ibidem).
Analogamente , nelle note di consegna, riporta la Controparte_7
marcatura CE della propria merce (pagg.15-19, ibidem) e le relative Dichiarazioni di Prestazione
(pagg. 25-28, ibidem).
Analogamente, per quanto di ulteriore competenza, RI IE GM (pagg. 15 e 19, ibidem).
Alla reiezione del secondo motivo consegue l'infondatezza del primo e del terzo.
Il dedotto inadempimento, evocato nel primo motivo, si fonda infatti sulla mancata prestazione della detta documentazione, che invece risulta esistente e fornita.
Il dedotto ritardo, evocato nel terzo motivo, si fonda sulla prospettazione dell'inidoneità del materiale fornito in ragione della carenza delle certificazioni, che invece è regolare.
Il quarto motivo, che lamenta che in contratto non era prevista la corresponsione di IVA, è infondato;
la corresponsione di Iva consegue alla normativa fiscale, e non è suscettibile di deroga da parte dei contraenti.
Il quinto motivo, che lamenta l'attribuzione delle spese di lite, si fonda sulla contestazione della soccombenza, ed è quindi infondato.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, nei valori medi per lo scaglione azionato per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 150/24 resa tra le parti in data 8 febbraio
2024 dal Tribunale di Como;
6 - condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in 4.888,00, oltre spese generali 15%, IVA Controparte_1
e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 27/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
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