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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2006/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2006/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dei dr.i e
[...] P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024, riassumeva l'opposizione al decreto Mod. Parte_1
1/SAP n. 81506/A/MI/LL del 20/7/2023 emesso dal Direttore del
[...]
per il pagamento di € Controparte_4
160.020,00 per la violazione dell'art. 49 co. 1 D. Lgs 231/2007, inizialmente proposta davanti al
Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente per territorio, per i seguenti motivi:
I) inapplicabilità del D. Lgs 231/2007 per insussistenza di alcun trasferimento in Italia di “titoli al portatore” di natura elvetica;
II) inapplicabilità del diritto italiano;
III) in subordine, erronea determinazione della sanzione e assenza di motivazione nella determinazione della sua entità.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
che negava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
[...]
pagina 1 di 4 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il decreto opposto è stato notificato il 4/9/2023 a che ha poi depositato il 4/10/2023 il ricorso al Pt_1
Tribunale di Milano e quindi, nel rispetto del termine di cui all'art 6 co 6 D Lgs 150/2011, ed ha infine tempestivamente riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza del 7/5/2024, come stabilito dall'art 50 cpc, non avendo il Tribunale di Milano fissato alcun termine al riguardo.
Per quanto concerne il merito, il decreto opposto è stato emesso all'esito degli accertamenti della
Guardia di finanza di Como in riferimento ai contratti conclusi da con certo Pt_1 Controparte_5
per l'acquisto da quest'ultimo di “n.1000 azioni al portatore da nominali CHF 1.000 cadauna, per un valore nominale complessivo pari a CHF 1.000.000 rappresentative dell'intero capitale sociale della società elvetica Napa Holding S.A. con sede in via E. Bossi n. 23 di Chiasso, per un corrispettivo complessivo di €. 1.610.000,00, divenuto, poi, per effetto del Contratto di integrazione e modifica degli accordi del 23.01.2019 in €. 1.600.000,00”.
Secondo la Guardia di finanza, vi era stato un “trasferimento di “titoli al portatore” (nella misura di €.
1.600.000,00), di valore complessivo superiore ad €. 3.000,00, movimento espletato senza ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica e , come richiesto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. CP_6
21.11.2007, n. 231”.
Ciò premesso, un titolo di credito è definito al portatore quando non è intestato, per cui manca l'indicazione del nome del soggetto a cui spetta la prestazione
Nell'ordinamento italiano il trasferimento del titolo avviene mediante la sua consegna e quindi il titolare è semplicemente colui che lo possiede.
Nel caso in esame però, vi è stata la cessione delle azioni al portatore di una società svizzera.
Le parti, nella scrittura del 20/12/2018 al punto 9.1, hanno precisato che il contratto era regolato solo dalle norme del diritto svizzero e peraltro, non poteva essere altrimenti, posto che venivano cedute le azioni di una società svizzera.
Diversamente dalle azioni del nostro ordinamento, che sono titoli nominativi (Cass SU 14854/2006), le azioni di una società di diritto svizzero, come la Napa Holding S.A., trovano la loro regolamentazione nel libro quinto della Legge federale di complemento del Codice Civile svizzero che disciplina il
“Diritto delle Obbligazioni” il cui art. 662 stabilisce che i titoli azionari al portatore, emessi da imprese svizzere non quotate in borsa sono ammessi solo se:
- rivestono la forma di “titoli contabili” ai sensi della legge elvetica del 3.10.2008 sui titoli contabili;
- sono depositate in Svizzera presso un “ente di custodia” designato dalla società o iscritte nel registro principale. pagina 2 di 4 Come sottolineato dal ricorrente, la legislazione svizzera non prevede assolutamente la libera circolazione delle azioni al portatore emesse da società di diritto elvetico, in quanto ne impone il deposito, all'atto dell'emissione, presso un ente di custodia, con particolari abilitazioni, designato dalla società emittente.
La legge federale sui titoli contabili del 3.10.2008 all'art. 3 definisce i “Titoli contabili” come “i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente:
a. accreditati su un conto titoli;
e
b. dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge.
2 Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo;
esso non è accessibile agli altri creditori dell'ente di custodia”
Il successivo art 4 contiene l'elenco degli enti di custodia, che hanno il compito di gestire i conti titoli intestati a persone o comunità di persone.
Pertanto, in base al diritto elvetico, i titoli al portatore hanno una disciplina totalmente divergente da quella italiana.
Infatti, vengono materialmente depositati presso un ente di custodia, cioè un soggetto abilitato, e accreditati/registrati su uno specifico “conto titoli”.
E' esclusa perciò ogni forma di materiale possesso del titolo da parte di altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, e anche il loro trasferimento non avviene mediante passaggio o consegna materiale del titolo, ma secondo l'art. 24 della Legge federale sui titoli contabili e cioè “mediante:
a. trasferimento, su istruzioni del titolare del conto all'ente di custodia;
e
b. accredito sul conto titoli dell'acquirente”.
In sintesi, i titoli di credito azionari “al portatore” emessi da società di capitali di diritto svizzero non possono essere trasferiti mediante consegna materiale all'acquirente, per il semplice fatto che il
“possessore” non ha la concreta disponibilità del titolo, ma solo la disponibilità di un “conto titoli”, dove sono in deposito presso un ente di custodia.
Di conseguenza, il trasferimento dei titoli al portatore dev'essere disposto dal titolare mediante una comunicazione all'ente di custodia, che provvederà poi a iscrivere i titoli oggetto di trasferimento sul conto titoli dell'acquirente.
E' quindi da escludere che i titoli al portatore della società svizzera Napa Holding S.A. siano stati portati nel territorio italiano e qui, materialmente consegnati al ricorrente.
Peraltro dagli atti esaminati dalla Guardia di finanza, non risulta alcuna consegna materiale dei titoli da parte del cedente, al cessionario, in quanto nell'ultima scrittura, del 20/12/2018, al CP_5 Pt_1
punto 6.2 il cedente si “obbliga[va] a dar seguito [a] tutti gli adempimenti necessari, volti a consentire al Cessionario il subentro nei diritti e nei doveri rappresentati dalle Azioni”, da cui si desume che non pagina 3 di 4 c'era stata alcuna consegna materiale delle azioni al portatore, in quanto il cedente doveva ancora svolgere tutte le attività necessarie per il loro effettivo passaggio all'acquirente, che comunque, per quanto già ampiamento detto, non richiedeva la consegna materiale dei titoli, ma solo la comunicazione della cessione all'ente di custodia, per il loro successivo deposito nel conto dell'acquirente.
Il ricorrente infine, ha pure documentato come il cedente, avesse dato poi esecuzione a detto CP_5
obbligo, sottoscrivendo la “dichiarazione di avvenuta cessione” dei titoli a il 9.1.2019 presso lo Pt_1
Studio NA Bullani di Chiasso, dov'erano depositati (doc 9) con la loro intestazione all'acquirente che il 10.9.2019 li aveva poi trasferiti presso un diverso ente di custodia, la società ID SA.
Deve pertanto escludersi che nella vicenda in esame vi sia stato un trasferimento di titoli al portatore, come definiti nell'ordinamento italiano, vietato dall'art 49 co 1 D Lgs 231/2007, perché le azioni al portatore delle società svizzere, a dispetto del nome, non sono titoli al portatore, che si trasferiscono con la semplice consegna materiale dal cedente al cessionario, perché i contraenti non ne hanno il possesso, in quanto le azioni sono depositate in appositi conti degli enti di custodia, che assolvono al ruolo istituzionale di intermediari delle parti nella negoziazione dei titoli, nel senso che eseguono il trasferimento disposto dalle stesse, dal conto dove il cedente li ha depositati, a quello indicato dal cessionario.
Il decreto opposto dev'essere pertanto annullato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 5° scaglione, senza la fase 3 non svolta, dm
147/2022), seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.Q.M.
1. annulla il decreto opposto, Mod. 1/SAP n. 81506/A/MI/LL del 20/7/2023 n. 312 del 24/11/2024 della Provincia di Como;
2. condanna il di Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed € 9.000,00 per CP_4
onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 2/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2006/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dei dr.i e
[...] P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024, riassumeva l'opposizione al decreto Mod. Parte_1
1/SAP n. 81506/A/MI/LL del 20/7/2023 emesso dal Direttore del
[...]
per il pagamento di € Controparte_4
160.020,00 per la violazione dell'art. 49 co. 1 D. Lgs 231/2007, inizialmente proposta davanti al
Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente per territorio, per i seguenti motivi:
I) inapplicabilità del D. Lgs 231/2007 per insussistenza di alcun trasferimento in Italia di “titoli al portatore” di natura elvetica;
II) inapplicabilità del diritto italiano;
III) in subordine, erronea determinazione della sanzione e assenza di motivazione nella determinazione della sua entità.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
che negava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
[...]
pagina 1 di 4 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il decreto opposto è stato notificato il 4/9/2023 a che ha poi depositato il 4/10/2023 il ricorso al Pt_1
Tribunale di Milano e quindi, nel rispetto del termine di cui all'art 6 co 6 D Lgs 150/2011, ed ha infine tempestivamente riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza del 7/5/2024, come stabilito dall'art 50 cpc, non avendo il Tribunale di Milano fissato alcun termine al riguardo.
Per quanto concerne il merito, il decreto opposto è stato emesso all'esito degli accertamenti della
Guardia di finanza di Como in riferimento ai contratti conclusi da con certo Pt_1 Controparte_5
per l'acquisto da quest'ultimo di “n.1000 azioni al portatore da nominali CHF 1.000 cadauna, per un valore nominale complessivo pari a CHF 1.000.000 rappresentative dell'intero capitale sociale della società elvetica Napa Holding S.A. con sede in via E. Bossi n. 23 di Chiasso, per un corrispettivo complessivo di €. 1.610.000,00, divenuto, poi, per effetto del Contratto di integrazione e modifica degli accordi del 23.01.2019 in €. 1.600.000,00”.
Secondo la Guardia di finanza, vi era stato un “trasferimento di “titoli al portatore” (nella misura di €.
1.600.000,00), di valore complessivo superiore ad €. 3.000,00, movimento espletato senza ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica e , come richiesto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. CP_6
21.11.2007, n. 231”.
Ciò premesso, un titolo di credito è definito al portatore quando non è intestato, per cui manca l'indicazione del nome del soggetto a cui spetta la prestazione
Nell'ordinamento italiano il trasferimento del titolo avviene mediante la sua consegna e quindi il titolare è semplicemente colui che lo possiede.
Nel caso in esame però, vi è stata la cessione delle azioni al portatore di una società svizzera.
Le parti, nella scrittura del 20/12/2018 al punto 9.1, hanno precisato che il contratto era regolato solo dalle norme del diritto svizzero e peraltro, non poteva essere altrimenti, posto che venivano cedute le azioni di una società svizzera.
Diversamente dalle azioni del nostro ordinamento, che sono titoli nominativi (Cass SU 14854/2006), le azioni di una società di diritto svizzero, come la Napa Holding S.A., trovano la loro regolamentazione nel libro quinto della Legge federale di complemento del Codice Civile svizzero che disciplina il
“Diritto delle Obbligazioni” il cui art. 662 stabilisce che i titoli azionari al portatore, emessi da imprese svizzere non quotate in borsa sono ammessi solo se:
- rivestono la forma di “titoli contabili” ai sensi della legge elvetica del 3.10.2008 sui titoli contabili;
- sono depositate in Svizzera presso un “ente di custodia” designato dalla società o iscritte nel registro principale. pagina 2 di 4 Come sottolineato dal ricorrente, la legislazione svizzera non prevede assolutamente la libera circolazione delle azioni al portatore emesse da società di diritto elvetico, in quanto ne impone il deposito, all'atto dell'emissione, presso un ente di custodia, con particolari abilitazioni, designato dalla società emittente.
La legge federale sui titoli contabili del 3.10.2008 all'art. 3 definisce i “Titoli contabili” come “i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente:
a. accreditati su un conto titoli;
e
b. dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge.
2 Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo;
esso non è accessibile agli altri creditori dell'ente di custodia”
Il successivo art 4 contiene l'elenco degli enti di custodia, che hanno il compito di gestire i conti titoli intestati a persone o comunità di persone.
Pertanto, in base al diritto elvetico, i titoli al portatore hanno una disciplina totalmente divergente da quella italiana.
Infatti, vengono materialmente depositati presso un ente di custodia, cioè un soggetto abilitato, e accreditati/registrati su uno specifico “conto titoli”.
E' esclusa perciò ogni forma di materiale possesso del titolo da parte di altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, e anche il loro trasferimento non avviene mediante passaggio o consegna materiale del titolo, ma secondo l'art. 24 della Legge federale sui titoli contabili e cioè “mediante:
a. trasferimento, su istruzioni del titolare del conto all'ente di custodia;
e
b. accredito sul conto titoli dell'acquirente”.
In sintesi, i titoli di credito azionari “al portatore” emessi da società di capitali di diritto svizzero non possono essere trasferiti mediante consegna materiale all'acquirente, per il semplice fatto che il
“possessore” non ha la concreta disponibilità del titolo, ma solo la disponibilità di un “conto titoli”, dove sono in deposito presso un ente di custodia.
Di conseguenza, il trasferimento dei titoli al portatore dev'essere disposto dal titolare mediante una comunicazione all'ente di custodia, che provvederà poi a iscrivere i titoli oggetto di trasferimento sul conto titoli dell'acquirente.
E' quindi da escludere che i titoli al portatore della società svizzera Napa Holding S.A. siano stati portati nel territorio italiano e qui, materialmente consegnati al ricorrente.
Peraltro dagli atti esaminati dalla Guardia di finanza, non risulta alcuna consegna materiale dei titoli da parte del cedente, al cessionario, in quanto nell'ultima scrittura, del 20/12/2018, al CP_5 Pt_1
punto 6.2 il cedente si “obbliga[va] a dar seguito [a] tutti gli adempimenti necessari, volti a consentire al Cessionario il subentro nei diritti e nei doveri rappresentati dalle Azioni”, da cui si desume che non pagina 3 di 4 c'era stata alcuna consegna materiale delle azioni al portatore, in quanto il cedente doveva ancora svolgere tutte le attività necessarie per il loro effettivo passaggio all'acquirente, che comunque, per quanto già ampiamento detto, non richiedeva la consegna materiale dei titoli, ma solo la comunicazione della cessione all'ente di custodia, per il loro successivo deposito nel conto dell'acquirente.
Il ricorrente infine, ha pure documentato come il cedente, avesse dato poi esecuzione a detto CP_5
obbligo, sottoscrivendo la “dichiarazione di avvenuta cessione” dei titoli a il 9.1.2019 presso lo Pt_1
Studio NA Bullani di Chiasso, dov'erano depositati (doc 9) con la loro intestazione all'acquirente che il 10.9.2019 li aveva poi trasferiti presso un diverso ente di custodia, la società ID SA.
Deve pertanto escludersi che nella vicenda in esame vi sia stato un trasferimento di titoli al portatore, come definiti nell'ordinamento italiano, vietato dall'art 49 co 1 D Lgs 231/2007, perché le azioni al portatore delle società svizzere, a dispetto del nome, non sono titoli al portatore, che si trasferiscono con la semplice consegna materiale dal cedente al cessionario, perché i contraenti non ne hanno il possesso, in quanto le azioni sono depositate in appositi conti degli enti di custodia, che assolvono al ruolo istituzionale di intermediari delle parti nella negoziazione dei titoli, nel senso che eseguono il trasferimento disposto dalle stesse, dal conto dove il cedente li ha depositati, a quello indicato dal cessionario.
Il decreto opposto dev'essere pertanto annullato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 5° scaglione, senza la fase 3 non svolta, dm
147/2022), seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.Q.M.
1. annulla il decreto opposto, Mod. 1/SAP n. 81506/A/MI/LL del 20/7/2023 n. 312 del 24/11/2024 della Provincia di Como;
2. condanna il di Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed € 9.000,00 per CP_4
onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 2/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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