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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2665 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Papa (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: e Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002175794, notificata il 28.10.2024, con cui le veniva intimato il pagamento di 2.933,00€, a titolo di sanzione per
1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2019. La società ricorrente deduceva la non debenza della posta creditoria in ragione dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione e per la tardiva contestazione, da parte dell' dell'asserita violazione, CP_1 comportando la decadenza dall'azione del soggetto previdenziale.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente sospendere CP_ l'ordinanza – ingiunzione n. OI- 002175794 e dichiarare la nullità della domanda avanzata dall per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, della somma di euro 2.933,00; 2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002175794, con ogni conseguenziale provvedimento del caso e di legge;
4) in via subordinata: accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione erronee, infondate, non provate;
5) in via di estremo subordine: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui alla suindicata ordinanza – ingiunzione;
6) conseguentemente, condannare l al pagamento di spese e compensi del giudizio CP_1 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi oltre eventuale condanna ex art. 96 cpc.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede
2 al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché nonostante l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.26/01/2021.0012066, il CP_1
06.02.2021, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2019, contestato con l'atto di accertamento n.
2202.26/01/2021.0012066, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 06.02.2021, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002175794;
3 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 22.05.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Papa (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: e Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002175794, notificata il 28.10.2024, con cui le veniva intimato il pagamento di 2.933,00€, a titolo di sanzione per
1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2019. La società ricorrente deduceva la non debenza della posta creditoria in ragione dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione e per la tardiva contestazione, da parte dell' dell'asserita violazione, CP_1 comportando la decadenza dall'azione del soggetto previdenziale.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente sospendere CP_ l'ordinanza – ingiunzione n. OI- 002175794 e dichiarare la nullità della domanda avanzata dall per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, della somma di euro 2.933,00; 2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002175794, con ogni conseguenziale provvedimento del caso e di legge;
4) in via subordinata: accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione erronee, infondate, non provate;
5) in via di estremo subordine: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui alla suindicata ordinanza – ingiunzione;
6) conseguentemente, condannare l al pagamento di spese e compensi del giudizio CP_1 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi oltre eventuale condanna ex art. 96 cpc.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede
2 al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché nonostante l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.26/01/2021.0012066, il CP_1
06.02.2021, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2019, contestato con l'atto di accertamento n.
2202.26/01/2021.0012066, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 06.02.2021, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002175794;
3 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 22.05.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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