Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 2
Gli effetti lesivi dell'occupazione disposta in via temporanea e d'urgenza, in astratto ipotizzabili a partire dalla data dell'emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compressione del diritto dominicale, sia con riferimento alla mancata utilizzazione dell'immobile, sia alla preordinazione al successivo esproprio, con possibile incidenza sulle facoltà di disposizione del bene, debbono essere provati dalla parte interessata e verificati in concreto dal giudice (nella specie si è esclusa l'esistenza di danni, pur in presenza di provvedimento illegittimo di autorizzazione ad occupare, perché il proprietario era restato nella detenzione del bene).
Se anche i lavori di demolizione di edifici limitrofi, da cui si assume derivare la compromissione statica di un immobile, sono funzionali ad un programma complessivo di risanamento urbanistico che ha previsto l'adozione di provvedimenti ablatori, è il soggetto delegato, sia esso concessionario o appaltatore, che in mancanza di prova circa difetti progettuali o ingerenze esecutive, è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente delle conseguenze derivanti dall'attività materiale espletata in esecuzione del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE GI, DE RA, DE IC, DE AR, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ACILIA 4, presso l'avvocato FUNARI, rappresentati e difesi dall'avvocato GOFFREDO GARRAFFA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 422/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 14/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Garraffa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.6.1987, AR NI, AR AN, AR CA e AR AR, quali eredi di ET CI, convenivano in giudizio il Comune di Palermo chiedendo la restituzione di un appartamento occupato per essere demolito al fine di realizzare un programma di edilizia residenziale, ed il risarcimento dei danni da questo subiti per l'omessa manutenzione durante l'occupazione e per la temporanea perdita di disponibilità dell'immobile.
Si costituiva in giudizio il Comune convenuto contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. In corso di causa gli attori chiedevano, senza opposizione del convenuto, il risarcimento dei danni derivanti dai lavori di demolizione di immobili circostanti.
Il Tribunale di Palermo accoglieva le domande, e contro questa sentenza proponeva appello il Comune. Nelle more era intervenuta pronuncia del Tar Sicilia di annullamento del decreto di occupazione di urgenza.
La sentenza della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 25.10.1994, che in accoglimento del gravame rigettava le domande tutte dei AR, per non avere il Comune di Palermo dato esecuzione al provvedimento di occupazione di urgenza, era impugnata per cassazione dagli stessi.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6921 del 24.7.1997, cassava la pronuncia di merito: gli effetti giuridici dell'occupazione d'urgenza decorrono dalla data del provvedimento che autorizza l'occupazione, cui automaticamente si correla la compressione del diritto dominicale, onde appariva ingiustificata l'affermazione del giudice di merito, sulla mancanza di prova, incombente agli attori, dell'acquisizione del possesso da parte dell'amministrazione. La causa era rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, al fine di accertare eventuali effetti dannosi eziologicamente collegati all'illegittimo provvedimento di occupazione. Il giudice di rinvio, inoltre, avrebbe dovuto esaminare l'ulteriore domanda, del tutto pretermessa dalla Corte d'appello, concernente i danni dipendenti dall'attività di demolizione esterna, materialmente riconducibili alle imprese. La sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio perveniva comunque al rigetto delle domande, argomentando, da un lato, che alla potenzialità dannosa in astratto del provvedimento illegittimo di occupazione, non corrispondeva la verificabilità di effetti dannosi riconducibili alla condotta della pubblica amministrazione, essendovi la presunzione, in mancanza di prova contraria, del persistente utilizzo dell'immobile da parte della ET, e dall'altro che i danni derivanti alle strutture del caseggiato dalla demolizione di edifici circostanti, erano imputabili non al Comune ma agli appaltatori privati.
Avverso la nuova sentenza di merito propongono ricorso per cassazione AR NI, AR AN, AR CA e AR AR, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria corredata di documenti. Non si è costituita l'amministrazione intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, AR NI, AR AN, AR CA e AR AR, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384, 385 e 389 c.p.c., con riferimento agli artt. 832, 2043, 2909, 2697, 1140,
1142, 1147 e 1150 c.c., censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente, ovvero che gli effetti giuridici dell'occupazione decorrono dall'emanazione del decreto che l'autorizza, che determina l'immediata compressione del diritto dominicale, restando irrilevanti elementi concreti quali la notifica del provvedimento, la compilazione dello stato di consistenza, la materiale apprensione del bene;
la Corte d'appello, invece, ha disatteso il giudicato, escludendo l'esistenza di danni direttamente riconducibili all'occupazione del quartiere, avendo la proprietaria continuato nel diretto godimento dell'immobile, ed ha attribuito la responsabilità per i danni derivanti dall'esecuzione delle opere nei fondi limitrofi, a non meglio noti appaltatori.
L'oggetto del contendere attiene a due profili: il danno proveniente dall'illegittimo decreto di occupazione, da un lato, e il danno cagionato dalle attività di demolizione apprestate agli immobili confinanti con quello di proprietà dei ricorrenti, dall'altro. Sotto il primo profilo, all'affermazione della prima sentenza della Corte d'appello, circa l'esclusione di effetti dannosi per la mancata acquisizione del possesso da parte dell'ente pubblico, questa Suprema Corte, con la sentenza rescindente, ha precisato che gli effetti giuridici dell'occupazione decorrono dall'emanazione del decreto che l'autorizza, che determina l'immediata compressione del diritto dominicale: con la sentenza oggi impugnata, il giudice di merito ha ribadito che la potenzialità dannosa in astratto, non si è tradotta in effetti lesivi concreti, sia perché ha accertato che la proprietaria ha continuato ad abitare l'immobile (e non può ora pretendere che le venga attribuito il risarcimento corrispondente al mancato reddito locativo), sia perché il degrado dell'immobile, asseritamente riconducibile all'omissione di manutenzione dell'occupante, è stato in realtà imputabile alla proprietaria, una volta avuta la certezza, per la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione alla scadenza del trimestre, che l'amministrazione non avrebbe più acquisito il possesso del bene. La pronuncia impugnata si sottrae alla censura di violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. È pur vero che gli effetti di compressione del diritto dominicale decorrono, per l'occupazione di urgenza regolata dall'art. 20 l. 22.10.1971 n. 865, dalla data del decreto che l'autorizza. Tali
effetti sono ipotizzabili sia con riferimento alla mancata utilizzazione dell'immobile, sia alla preordinazione al successivo esproprio, con possibile incidenza sulle facoltà di disposizione del bene.
I ricorrenti hanno dedotto la lesione del proprio diritto solo in riferimento al primo di questi profili, che il giudice di merito ha verificato nei fatti, escludendo che in concreto si siano determinati effetti lesivi, e riconducendo altresì all'allora proprietaria, dante causa degli attuali ricorrenti, la responsabilità per il degrado dell'immobile, dalla stessa mai rilasciato. Vige in materia il principio secondo cui non può lamentare alcun danno chi non ha perso il godimento del bene, e non è di per sè sufficiente ad integrare il pregiudizio il fatto che l'Amministrazione abbia meramente dichiarato di prendere possesso dell'immobile (Cass. 22.2.2002, n. 2583). Quanto al danno consistente nella compromissione delle strutture per i lavori di demolizione interessanti immobili limitrofi, correttamente la sentenza impugnata ne ha esclusa la responsabilità, anche solo concorrente, dell'amministrazione, mancando la prova di una riconducibilità degli effetti lesivi a caratteristiche progettuali o a specifiche direttive dell'ente committente. Se anche i lavori di demolizione di altri edifici, da cui i ricorrenti fanno derivare la compromissione statica del proprio immobile, sono funzionali ad un programma complessivo di risanamento urbanistico che ha previsto l'adozione di provvedimenti ablatori, è il soggetto delegato, sia esso concessionario o appaltatore, che è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente delle conseguenze derivanti dall'attività materiale espletata in esecuzione del rapporto (Cass. 31.7.2002, n. 11356;
26.6.2000, n. 8686).
È appena il caso di osservare che in nessun conto possono tenersi i documenti e le circostanze di fatto indotte con la memoria illustrativa, inducendo elementi di fatto estranei al giudizio di legittimità.
Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003