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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1424/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1424/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massaro Natascia, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/01/2025 il Procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Pescara in data 26/03/1988 con , da cui Controparte_1
era nata la figlia (il 23/05/1985) maggiorenne economicamente indipendente – Per_1
ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che, a causa di insanabili contrasti, la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto sin dall'anno 2000.
Alla prima udienza di comparizione in data 22/01/2025, dichiarata la contumacia del resistente, è stata sentita la ricorrente, la quale ha ribadito di non volersi riconciliare con il marito, insistendo nella domanda di separazione.
Pertanto, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia ed alla mancata opposizione del convenuto, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1424/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massaro Natascia, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/01/2025 il Procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Pescara in data 26/03/1988 con , da cui Controparte_1
era nata la figlia (il 23/05/1985) maggiorenne economicamente indipendente – Per_1
ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che, a causa di insanabili contrasti, la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto sin dall'anno 2000.
Alla prima udienza di comparizione in data 22/01/2025, dichiarata la contumacia del resistente, è stata sentita la ricorrente, la quale ha ribadito di non volersi riconciliare con il marito, insistendo nella domanda di separazione.
Pertanto, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia ed alla mancata opposizione del convenuto, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)