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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19230/2024
PUBBLICO MINISTERO ricorrente contro
, nato a [...] in data [...] CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
come da conclusioni depositate in atti in data 29.1.2025
“Con la presente il Pm chiede dichiararsi interdizione”
Per parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 30.10.2024, il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente - o, in subordine, l'inabilitazione - di CP_1
, con contestuale nomina, in via di urgenza, di un tutore o curatore provvisorio.
[...]
Con decreto del 13.11.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza al 30.11.2024 avanti al G.O.P. delegato, nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al
28.1.2025.
Con decreto del 14.11.2024, il G.O.P. delegato fissava udienza per l'esame della persona interdicenda al
17.1.2025.
All'udienza del 17.1.2025, innanzi al G.O.P., comparivano l'interdicendo, nonché i genitori e la zia di quest'ultimo; all'esito, il G.O.P. rinviava all'udienza già calendarizzata al 28.1.2025.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice Relatore fissava udienza cartolare al 4.2.2025 per la remissione della causa al Collegio.
In data 29.1.2025, venivano depositate in atti le conclusioni del Pubblico Ministero.
All'udienza del 4.2.2025, il Giudice Relatore, preso atto delle conclusioni del PM, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da “disturbo della spettro autistico con CP_1 livello di gravità 3 – grave (DSM V), associato a disabilità intellettiva di grado medio ed epilessia generalizzata” (v. docc. allegati al ricorso introduttivo).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza dei genitori e della zia di quest'ultima.
La parte resistente, infatti, non è stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è apparsa in totale stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza del 17.1.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato a Torino (TO) in [...] CP_1
09.11.2006 e residente in [...].
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025.
Il Giudice Est.Rel Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19230/2024
PUBBLICO MINISTERO ricorrente contro
, nato a [...] in data [...] CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
come da conclusioni depositate in atti in data 29.1.2025
“Con la presente il Pm chiede dichiararsi interdizione”
Per parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 30.10.2024, il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente - o, in subordine, l'inabilitazione - di CP_1
, con contestuale nomina, in via di urgenza, di un tutore o curatore provvisorio.
[...]
Con decreto del 13.11.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza al 30.11.2024 avanti al G.O.P. delegato, nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al
28.1.2025.
Con decreto del 14.11.2024, il G.O.P. delegato fissava udienza per l'esame della persona interdicenda al
17.1.2025.
All'udienza del 17.1.2025, innanzi al G.O.P., comparivano l'interdicendo, nonché i genitori e la zia di quest'ultimo; all'esito, il G.O.P. rinviava all'udienza già calendarizzata al 28.1.2025.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice Relatore fissava udienza cartolare al 4.2.2025 per la remissione della causa al Collegio.
In data 29.1.2025, venivano depositate in atti le conclusioni del Pubblico Ministero.
All'udienza del 4.2.2025, il Giudice Relatore, preso atto delle conclusioni del PM, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da “disturbo della spettro autistico con CP_1 livello di gravità 3 – grave (DSM V), associato a disabilità intellettiva di grado medio ed epilessia generalizzata” (v. docc. allegati al ricorso introduttivo).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza dei genitori e della zia di quest'ultima.
La parte resistente, infatti, non è stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è apparsa in totale stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza del 17.1.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato a Torino (TO) in [...] CP_1
09.11.2006 e residente in [...].
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025.
Il Giudice Est.Rel Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.