TRIB
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2024, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22430\23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22430\23 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CRIVELLARI MERIS che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Alpignano (TO) il 17/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alpignano (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: e il 13/07/2004. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/07/13.
Con ricorso depositato il 20/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pag. 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che come da loro volontà, il figlio vivrà a casa della madre mentre la figlia Per_1 presso il padre. Per_2
DISPONE che i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto del figlio che hanno con sé, ripartendo al 50% le spese straordinarie concordate e documentate occorrenti ai medesimi, il tutto come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 2016 che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare.
DÀ ATTO che con l'esatta esecuzione delle succitate condizioni, i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
DÀ ATTO che ai sensi dell'art. 3 lett. b) della L. 21.11.1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3\2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. pag. 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/07/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto
Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22430\23 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CRIVELLARI MERIS che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Alpignano (TO) il 17/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alpignano (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: e il 13/07/2004. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/07/13.
Con ricorso depositato il 20/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pag. 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che come da loro volontà, il figlio vivrà a casa della madre mentre la figlia Per_1 presso il padre. Per_2
DISPONE che i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto del figlio che hanno con sé, ripartendo al 50% le spese straordinarie concordate e documentate occorrenti ai medesimi, il tutto come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 2016 che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare.
DÀ ATTO che con l'esatta esecuzione delle succitate condizioni, i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
DÀ ATTO che ai sensi dell'art. 3 lett. b) della L. 21.11.1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3\2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. pag. 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/07/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto
Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3