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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Nel collegio composto da dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Silvia Di Matteo Consigliere rel. avv. Pasquale Cabato Giudice ausiliario riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4657/2020 posta in deliberazione all'udienza del 10.03.2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Argia Maina e Antonia Paola Mastroianni;
appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Figà; appellata
Oggetto: risarcimento danni da somministrazione di gasolio CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente controversia la società ha agito in primo grado nei Parte_1
confronti di due società, ciascuna avente in gestione un distributore di carburante per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Mercedes Benz GLC tg. FB633LV, di proprietà dell'istante, per l'immissione di gasolio contenente impurità. A sostegno della domanda ha esposto che in data 4 maggio 2016 il conducente dell'autovettura si era fermato per fare rifornimento presso la stazione di servizio Arno Est ove era stato immesso del carburante e nel ripartire si erano presentati dei problemi al motore tanto che il conducente era costretto a fermarsi ma dopo la sosta era ripartito e sembrava tutto risolto;
il 6 maggio si era fermato per fare rifornimento presso la stazione Arno Ovest ( gestita dalla
[...]
e aveva immesso gasolio, ma dopo aver percorso 70/80 Km Controparte_1
la vettura iniziava a procedere con difficoltà e a strappi, si accendeva la spia del motore e si arrestava.
Era quindi costretto a chiamare i soccorsi per portare l'autovettura presso l'officina dove veniva riscontrata la presenza di impurità e la necessità di riparare il motore.
Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute che si opponevano alla domanda.
Con sentenza n. 10464/2020 il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria svolta, respingeva la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale rigettava la domanda sostenendo che non era stata raggiunta la prova che il gasolio acquistato presso le due stazioni di servizio avesse provocato i danni lamentati per due ordini di ragioni: in primo luogo perché il gasolio era stato fatto esaminare dall'attrice a distanza di tempo e sebbene risultante contenente acqua non vi era certezza che provenisse dai predetti distributori;
inoltre era emerso che era stato fatto rifornimento, sempre con la predetta autovettura, anche in data 3 maggio presso altra stazione di servizio nonché il giorno 6 maggio presso la stazione di dopo aver fatto rifornimento presso la stazione di Arno CP_2
Ovest, gestita dalla società con la conseguenza che Controparte_1
comunque il carburante esaminato era il risultato di più rifornimenti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone la totale Parte_1
riforma per errata ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze assunte, citando in giudizio solo la CP_1 [...]
Controparte_1
L'appello è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Dai documenti in atti e dalle concordi deposizioni dei testi è risultato provato che il 6 maggio 2016 il conducente della Mercedes fece rifornimento, nel viaggio di ritorno da Verona a Napoli presso la stazione Arno Ovest;
che dopo tale rifornimento, percorsi alcuni chilometri, l'autovettura cominciò a manifestare problemi al motore tanto da arrestarsi;
che fu chiamato il carro attrezzi per condurre l'auto in una officina specializzata Mercedes e fu eseguito immediatamente da parte di un tecnico il controllo del carburante estratto dal serbatoio della vettura, verificando la presenza di acqua nel gasolio.
Deve pertanto ritenersi provato il rapporto di causalità tra il gasolio inquinato e il guasto al motore.
La diversa versione fornita dall'appellata e sostenuta dal Tribunale e cioè che la
Mercedes effettuò il 6 maggio due rifornimenti, uno presso il distributore Arno
Ovest e l'altro presso la stazione di non trova riscontro, anzi è CP_2
smentita dai testimoni che parlano di un solo rifornimento prima dell'arresto dell'autovettura. Deve ritenersi invece che il secondo rifornimento fu effettuato non con la Mercedes bensì con l'auto presa a noleggio dopo il guasto, come risulta anche dallo scontrino in atti.
Va infatti osservato che, dopo il guasto la rimase in officina per le CP_3
riparazioni ed essendo arrivata lì intorno alle ore 17.00 è evidente che il rifornimento di gasolio presso l' area fu effettuato dal titolare della CP_2
società ma con altra vettura presa a noleggio.
L'errore in cui è incorso il Tribunale si spiega con il fatto che anche il secondo rifornimento fu effettuato dal titolare della società con la stessa scheda carburanti, utilizzata per fare rifornimento con l'autovettura aziendale.
Ciò posto la società va condannata Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dalla società appellante, avendo quest'ultima provato l'entità dei danni mediante deposito delle fatture di riparazione, di soccorso e del noleggio dell'auto sostitutiva nella misura complessiva di euro
12.000,00, oltre euro 549,00 per le analisi del carburante.
L'appellante ha poi chiesto la liquidazione del danno da fermo tecnico.
Sul punto va richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato
e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” ( v. Cass. n. 20620/2015).
Nella fattispecie nessuna prova ha fornito l'appellante in ordine al mancato guadagno derivante dalla privazione del mezzo e quindi il danno non può essere liquidato in via meramente equitativa.
La somma di euro 12.549,00 va rivalutata secondo gli indici ISTAT del maggio
2016. Essa ammonta a euro 15.259,58. Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 e succ. modif., esclusa l'istruttoria per la fase di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la Controparte_1 CP_1
sentenza n. 10464/2020 del Tribunale di Roma così provvede:
-in riforma della sentenza condanna Controparte_1 Controparte_1
a pagare alla società la somma di euro 15.259,58. oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro 4.500,00, e per il presente grado in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
le spese del primo grado vanno distratte in favore dell'avvocato antistatario Antonio Caldarelli.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Nel collegio composto da dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Silvia Di Matteo Consigliere rel. avv. Pasquale Cabato Giudice ausiliario riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4657/2020 posta in deliberazione all'udienza del 10.03.2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Argia Maina e Antonia Paola Mastroianni;
appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Figà; appellata
Oggetto: risarcimento danni da somministrazione di gasolio CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente controversia la società ha agito in primo grado nei Parte_1
confronti di due società, ciascuna avente in gestione un distributore di carburante per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Mercedes Benz GLC tg. FB633LV, di proprietà dell'istante, per l'immissione di gasolio contenente impurità. A sostegno della domanda ha esposto che in data 4 maggio 2016 il conducente dell'autovettura si era fermato per fare rifornimento presso la stazione di servizio Arno Est ove era stato immesso del carburante e nel ripartire si erano presentati dei problemi al motore tanto che il conducente era costretto a fermarsi ma dopo la sosta era ripartito e sembrava tutto risolto;
il 6 maggio si era fermato per fare rifornimento presso la stazione Arno Ovest ( gestita dalla
[...]
e aveva immesso gasolio, ma dopo aver percorso 70/80 Km Controparte_1
la vettura iniziava a procedere con difficoltà e a strappi, si accendeva la spia del motore e si arrestava.
Era quindi costretto a chiamare i soccorsi per portare l'autovettura presso l'officina dove veniva riscontrata la presenza di impurità e la necessità di riparare il motore.
Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute che si opponevano alla domanda.
Con sentenza n. 10464/2020 il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria svolta, respingeva la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale rigettava la domanda sostenendo che non era stata raggiunta la prova che il gasolio acquistato presso le due stazioni di servizio avesse provocato i danni lamentati per due ordini di ragioni: in primo luogo perché il gasolio era stato fatto esaminare dall'attrice a distanza di tempo e sebbene risultante contenente acqua non vi era certezza che provenisse dai predetti distributori;
inoltre era emerso che era stato fatto rifornimento, sempre con la predetta autovettura, anche in data 3 maggio presso altra stazione di servizio nonché il giorno 6 maggio presso la stazione di dopo aver fatto rifornimento presso la stazione di Arno CP_2
Ovest, gestita dalla società con la conseguenza che Controparte_1
comunque il carburante esaminato era il risultato di più rifornimenti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone la totale Parte_1
riforma per errata ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze assunte, citando in giudizio solo la CP_1 [...]
Controparte_1
L'appello è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Dai documenti in atti e dalle concordi deposizioni dei testi è risultato provato che il 6 maggio 2016 il conducente della Mercedes fece rifornimento, nel viaggio di ritorno da Verona a Napoli presso la stazione Arno Ovest;
che dopo tale rifornimento, percorsi alcuni chilometri, l'autovettura cominciò a manifestare problemi al motore tanto da arrestarsi;
che fu chiamato il carro attrezzi per condurre l'auto in una officina specializzata Mercedes e fu eseguito immediatamente da parte di un tecnico il controllo del carburante estratto dal serbatoio della vettura, verificando la presenza di acqua nel gasolio.
Deve pertanto ritenersi provato il rapporto di causalità tra il gasolio inquinato e il guasto al motore.
La diversa versione fornita dall'appellata e sostenuta dal Tribunale e cioè che la
Mercedes effettuò il 6 maggio due rifornimenti, uno presso il distributore Arno
Ovest e l'altro presso la stazione di non trova riscontro, anzi è CP_2
smentita dai testimoni che parlano di un solo rifornimento prima dell'arresto dell'autovettura. Deve ritenersi invece che il secondo rifornimento fu effettuato non con la Mercedes bensì con l'auto presa a noleggio dopo il guasto, come risulta anche dallo scontrino in atti.
Va infatti osservato che, dopo il guasto la rimase in officina per le CP_3
riparazioni ed essendo arrivata lì intorno alle ore 17.00 è evidente che il rifornimento di gasolio presso l' area fu effettuato dal titolare della CP_2
società ma con altra vettura presa a noleggio.
L'errore in cui è incorso il Tribunale si spiega con il fatto che anche il secondo rifornimento fu effettuato dal titolare della società con la stessa scheda carburanti, utilizzata per fare rifornimento con l'autovettura aziendale.
Ciò posto la società va condannata Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dalla società appellante, avendo quest'ultima provato l'entità dei danni mediante deposito delle fatture di riparazione, di soccorso e del noleggio dell'auto sostitutiva nella misura complessiva di euro
12.000,00, oltre euro 549,00 per le analisi del carburante.
L'appellante ha poi chiesto la liquidazione del danno da fermo tecnico.
Sul punto va richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato
e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” ( v. Cass. n. 20620/2015).
Nella fattispecie nessuna prova ha fornito l'appellante in ordine al mancato guadagno derivante dalla privazione del mezzo e quindi il danno non può essere liquidato in via meramente equitativa.
La somma di euro 12.549,00 va rivalutata secondo gli indici ISTAT del maggio
2016. Essa ammonta a euro 15.259,58. Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 e succ. modif., esclusa l'istruttoria per la fase di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la Controparte_1 CP_1
sentenza n. 10464/2020 del Tribunale di Roma così provvede:
-in riforma della sentenza condanna Controparte_1 Controparte_1
a pagare alla società la somma di euro 15.259,58. oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro 4.500,00, e per il presente grado in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
le spese del primo grado vanno distratte in favore dell'avvocato antistatario Antonio Caldarelli.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente