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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1267/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, entrambi in proprio e nell'interesse dei figli minori e C.F._2 Persona_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Virgone, elettivamente domiciliati come da Per_2 procura in atti;
APPELLANTI contro
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IV_1 patrocinio dell'Avv. Baccio Bacci, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
e
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Giorgi, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
(P.IV , in persona del legale Controparte_3 P.IV_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Russi, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
Controparte_4
[...]
APPELLATI contumaci avverso la sentenza n. 679/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 12.05.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 17.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie relative al danno endofamiliare rimaste prive di decisione da parte del G.I. formulate nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la prova per testimoni sui capitoli indicati già nell'atto di impugnazione e come in epigrafe trascritti, da ritenersi qui integralmente richiamati. Nel merito Ove non sia dato ingresso alla richiesta istruttoria come sopra formulata, in ogni caso contestata ogni avversa deduzione ed eccezione perchè infondata in fatto ed in diritto: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 679/2023 emessa dal Tribunale di Pisa nella persona del Giudice Dott.ssa Martina Fontanelli, depositata il
12.05.2023 e notificata il 15.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel corso di giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione 1) Accertare e dichiarare che il sinistro stradale descritto in atto di citazione di cui è rimasto vittima, in data 21 novembre 2012 il Sig.
, è da attribuirsi a responsabilità esclusiva dell , quale gestore e Parte_1 CP_1 custode del tratto della Strada Statale 1 Aurelia ed il conseguente diritto degli attori, anche in nome e conto dei figli minori, al risarcimento dei danni tutti derivanti dai fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria e, conseguentemente, 2) Condannare CP_1
, ovvero le Società dalla stessa citate in manleva, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli
[...] attori, anche in nome dei figli minori, per i titoli di cui in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e della presente memoria, in quella misura ora indeterminata e che risulterà di giustizia dopo l'espletanda istruttoria, per inabilità temporanea, danno patrimoniale, danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico e danno morale) e danno da perdita del rapporto parentale con ricorso, occorrendo, alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal 21.novembre.2012 al saldo, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e che dovranno essere sostenute in futuro. 3) Condannare il convenuto a rifondere agli attori spese, compensi di causa e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc." Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
Per la parte appellata “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni CP_1 contraria istanza ed eccezione, Nel merito in tesi respingere l'appello principale proposto da
e in quanto inammissibile e/o infondato comprese le istanze Parte_1 Parte_2 istruttorie, confermando per l'effetto integralmente la impugnata Sentenza del Tribunale di Pisa
n. 679/2023 pubblicata il 12 maggio 2023 In subordine, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, dichiarare tenuta la e Controparte_4 appaltatrice dei lavori e la esecutrice dei lavori, nonché le Controparte_5 Controparte_5 rispettive compagnie assicuratrici costituite in causa, tenute a manlevare e tenere indenne la convenuta da qualunque pregiudizio dovesse derivarle dalla decisione della presente CP_1 causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022”;
Per la parte appellata “Piaccia alla corte d'Appello di Firenze, Controparte_2 contrariis rejectis, nel merito, rigettare totalmente le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate. In subordine, dichiarare che la verificazione del sinistro che ci occupa è da ascrivere al comportamento omissivo di CP_1
In estremo subordine, ritenuta la sussistenza del vincolo solidale tra CP_1 [...]
e, quindi, la paritaria responsabilità delle società suddette e, per l'effetto, Controparte_6
l'accoglibilità, ancorchè in parte, delle argomentazioni che avrebbero giustificato l'atto di chiamata, dichiarare tenuta a manlevare il proprio assicurato esclusivamente CP_7 nella misura e per la somma emersa dalla espletata istruttoria e fatta salva la franchigia contrattualmente prevista. Con vittoria, in ogni caso, delle competenze tutte di lite, oltre accessori ex lege previsti”.
Per la parte appellata “Voglia l'On.le Corte adita NEL Controparte_3
MERITO: verificata la legittimità e fondatezza delle ragioni tutte esposte dalla scrivente difesa, rigettare l'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto;
NEL MERITO, IN VIA DI MERO
SUBORDINE: in via assolutamente gradata, e soltanto nella denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle pretese risarcitorie attoree, e di accoglimento della domanda di regresso formulata dalla nei confronti della CP_1 Controparte_8 ed ancora di accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...] CP_8 nei confronti della , accertare e dichiarare che la manleva da parte della
[...] CP_3 odierna concludente dovrà operare solo e soltanto limitatamente ed in relazione alla quota di eventuale ed effettiva corresponsabilità in concreto ascrivibile alla predetta assicurata, e senza vincolo di solidarietà con gli altri convenuti/chiamati in causa e/o eventuali soggetti terzi che dovessero risultare corresponsabili del factum da cui si assume discendere la responsabilità risarcitoria;
e comunque unicamente ed esclusivamente nei limiti del massimale di polizza meglio specificato in premessa del presente atto e comprovato dalla copia del contratto di assicurazione versata in atti, e con l'applicazione dello scoperto e delle franchigie espressamente ed inequivocabilmente previste nel medesimo contratto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio, da porsi a carico di chi di ragione. IN VIA ISTRUTTORIA: si contesta e disconosce ogni avversa produzione documentale;
si esibisce e deposita, unitamente alla copia notificata dell'atto di appello a firma dell'Avv.
Francesco Virgone, notificato alla odierna esponente a mezzo pec in data 13.6.2023 da parte degli appellanti e , fascicolo di parte del giudizio di primo grado”. Parte_3 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nell'interesse dei figli minori e , hanno proposto appello avverso la Persona_1 Persona_2 sentenza n. 679/2023 pubblicata in data 12.05.2023, con la quale il Tribunale di Pisa ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli stessi in conseguenza delle lesioni personali subite da nell'incidente stradale avvenuto nel Comune di Vecchiano (PI), in Parte_1 data 21.11.2012.
In particolare, nel giudizio di primo grado gli attori deducevano che il giorno 21.11.2012, alle ore 2:00 circa, il Sig. , mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo Parte_1
Vespa Piaggio targato BH09645, la Strada Statale 1 Aurelia con direzione Pisa/Viareggio, giunto in località Migliarino Pisano, appena superato l'incrocio con l'imbocco autostradale Pisa
Nord, all'intersezione con Via Traversagna, andava a collidere contro la segnaletica provvisoria di separazione delle due corsie di marcia e, precisamente, contro una traversina, la quale a suo dire non era munita di banda metallica rinfrangente rossa e bianca e, quindi, non era visibile in assenza di illuminazione.
Con l'urto cadeva rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni Parte_1 personali, a seguito delle quali subì l'amputazione della gamba sinistra.
Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Pisa, i quali redigevano apposito rapporto di incidente stradale depositato in atti (cfr. doc. 1 atto di citazione primo grado).
Gli attori avevano convenuto in giudizio sostenendo la sua responsabilità esclusiva CP_1 ex art. 2051 c.c. quale gestore e custode del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro stradale per avere colposamente omesso di rendere visibile, con segnali luminosi, la transenna e mettere in sicurezza l'area di cantiere e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore , patrimoniali e non patrimoniali, e di riflesso dai Parte_1 congiunti di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice sia in punto di an che di CP_1 quantum e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_9 en.Co.s.r.l. ed anche la prima quale appaltatrice dei lavori
[...] Controparte_5 interessanti il tratto stradale in questione, e la quale impresa esecutrice dei Controparte_5 lavori, tenuta alla custodia, predisposizione e segnalazione del cantiere.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio sia quale ditta Controparte_5 esecutrice dei lavori, sia quale soggetto componente della predetta quale persona CP_4 giuridica appaltatrice dei lavori, chiedendo, in via preliminare, di essere a sua volta autorizzata a chiamare in causa le compagnie assicuratrici e Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima quale società assicuratrice dell per essere manlevata in caso
[...] CP_4 di condanna, nonché, nel merito, contestando la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Entrambe le compagnie assicurative si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Non si costituiva, invece, in giudizio la .Gen.Co.s.r.l., di cui veniva Controparte_9 dichiarata la contumacia all'udienza del 07.12.2017.
Nelle more del giudizio veniva dichiarata l'interruzione della causa a seguito del fallimento della società Riassunta la causa dagli attori, il rimaneva Controparte_5 Controparte_10 contumace.
Il Tribunale, all'esito della prova orale e della ctu medico-legale, stabiliva che il sinistro era imputabile alla esclusiva responsabilità di in quanto, da un lato, il cantiere Parte_1 stradale era regolarmente segnalato, visibile e percettibile, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, e, dall'altro lato, al momento del sinistro si trovava in Parte_1 stato di ebbrezza alcolica e di alterazione a causa di un'accesa discussione avuta con la madre dei suoi figli poco prima, tali da compromettere le sue capacità di giudizio e di autocontrollo.
In definitiva il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e, per l'effetto, respingeva le domande di manleva proposte, con compensazione integrale delle spese di lite.
A fronte di tale decisione, e , in proprio e nell'interesse dei figli Parte_1 Parte_2 minori, hanno impugnato la già menzionata sentenza proponendo i seguenti motivi di appello:
1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, nello specifico, errore nella valutazione dello stato dei luoghi del sinistro (nello specifico erronea valutazione dello schizzo planimetrico allegato al verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto);
2) errore per aver ritenuto, sulla scorta della CTU medico-legale, che il Sig. si Parte_1 trovasse in uno stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro (nello specifico erronea valutazione del verbale di pronto soccorso);
3) errore per aver escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva di controllo tenuta dalla società convenuta nella sua qualità di custode della strada, e l'evento CP_1 dannoso;
4) con il quarto motivo, parte appellante ha insistito nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado al fine di dimostrare la sussistenza del danno endofamiliare derivato ai congiunti del a seguito del sinistro. Pt_1
Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello contestando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per la genericità dei motivi di gravame ex art 342 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza delle doglianze proposte. In subordine, in denegata ipotesi di condanna, ha riproposto la domanda di manleva verso e Controparte_9 P_ verso Controparte_5
Si costituivano altresì e la le quali, Controparte_2 Controparte_3 con i rispettivi scritti difensivi, chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in punto di an che di quantum debeatur.
L e la non si sono costituite in questo Controparte_4 Controparte_11 grado di giudizio, rimanendo contumaci. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 17.06.2025, e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 10.7.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. CP_1 dell'atto di impugnazione ex adverso proposto in quanto “non risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come non vengono indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado”.
Si rileva invece che nell'atto di impugnazione sono chiare sia le parti di motivazione impugnate, sia le ragioni del dissenso rispetto alla decisione ed anche l'indicazione delle norme che sarebbero state violate dal primo giudice.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che si propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, con la specificazione che il rispetto dell'art. 342 cpc non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Pertanto, tale eccezione è infondata.
2. La responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Parte_1
Passando all'esame del merito, i motivi di appello proposti da parte appellante possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ricostruito lo stato dei luoghi del sinistro stradale, soprattutto alla luce dello schizzo planimetrico allegato al verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato l'errore del primo giudice per aver ritenuto, sulla scorta delle risultanze della CTU, che il Sig. si trovasse in Parte_1 uno stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante ha infine contestato la sentenza di primo grado per aver escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva di controllo tenuta dalla società convenuta nella sua qualità di custode della strada, e il sinistro CP_1 stradale. In particolare, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, secondo la versione di parte appellante, sarebbe andato a collidere con la segnaletica provvisoria di un Parte_1 cantiere che interrompeva l'andamento rettilineo dell'Aurelia e, più precisamente, contro una transenna che “non era munita di banda metallica rinfrangente bianca e rossa e, quindi, non era visibile per “illuminazione mancante".
Ed ancora, ad avviso di parte appellante, dallo schizzo planimetrico si rileverebbe che nel cantiere erano posizionati “con andamento rettilineo, n. 5 pali verticali forniti di luci a cascata, contrassegnati sullo schizzo planimetrico dai numeri da 1 a 5” e come vi fossero “n. 2 transenne, "non dotate di luci", di cui una posizionata in corrispondenza del palo 5 e l'altra posizionata oltre il palo n. 5 (quella contro la quale impatta il ), come indicate nel Pt_1 rapporto dei Carabinieri, contrassegnate dai nn.
6-7 e 8-9, posizionate quasi a chiusura del cantiere”.
In estrema sintesi, secondo la ricostruzione degli appellanti, si è trovato Parte_1 nell'impossibilità di evitare la collisione con la transenna, indicata nello schizzo planimetrico con i numeri 8-9, per le seguenti ragioni:
- la transenna era posizionata oltre i cinque pali presenti sul cantiere con luce a cascata e quindi sarebbe stata completamente sprovvista di luci;
- non era munita in ogni caso della banda metallica rinfrangente bianca e rossa;
- era disposta nella parte del cantiere terminante “a goccia”;
- era del tutto assente l'illuminazione pubblica nei luoghi del sinistro (circostanza quest'ultima confermata anche dai testi escussi in primo grado).
Per quanto riguarda, invece, lo stato psicofisico del Sig. , parte appellante Parte_1 lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure del verbale di pronto soccorso nel quale viene riportato che, al momento dell'ingresso in ospedale, il paziente era “vigile, eupnoico, in stato di ebbrezza alcolica, con valutazione GCS 15, elemento quest'ultimo che è indice del massimo stato di coscienza, che mal si concilia con un esclusiva responsabilità in capo al Sig. per la causazione del sinistro” (sic appello a pag. 19). Pt_1
In definitiva, ad avviso di parte appellante, la descrizione dello stato dei luoghi e la mancanza di idonea illuminazione dei mezzi di protezione evidenzierebbero una condotta omissiva di controllo posta in essere dalla convenuta quale custode del tratto stradale, CP_1 determinando così la causazione del sinistro stradale, il quale sarebbe stato un evento imprevedibile ed inevitabile da parte di , a prescindere dalle condizioni psico- Parte_1 fisiche in cui il medesimo versava.
A parere della Corte tutti tali motivi devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda lo stato dei luoghi, il Tribunale ha così argomentato: “Quanto al cantiere, le prove testimoniali raccolte, così come peraltro confortate dalle risultanze del verbale dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nella immediatezza della sua verificazione, hanno consentito di accertare che il cantiere era regolarmente segnalato e non presentava anomalie tali da poter costituire un'insidia, un ostacolo non visibile e non percettibile per chi si trovasse a transitare per la strada in orario notturno. Si legge, innanzitutto, nel verbale dei Carabinieri intervenuti nella immediatezza del sinistro, e Persona_3 Parte_4 all'epoca entrambi in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Pisa, che, sulla base dei rilievi fotografici e planimetrici nonché delle sommarie informazioni rese dal testimone
(il riferimento è a tale su cui torneremo in prosieguo), il motociclo, Testimone_1 proveniente da Pisa con direzione di marcia Viareggio, giunto all'intersezione con Via
Traversagna, andava a collidere con la segnaletica provvisoria di separazione delle due corsie di marcia che delimitavano il tratto in cui la statale SS1 Aurelia veniva deviata su una variante provvisoria. “Detta segnaletica sufficientemente illuminata era formata da nr. 5 pali posizionati verticalmente e muniti di luce gialla ad intermittenza e pannelli rifrangenti bianchi e neri.
Lungo i cinque pali vi erano posizionate nr. 2 transenne non ancorate munite di banda metallica rifrangente rossa e bianca. All'inizio della deviazione vi è posto il segnale di obbligo di direzione a destra. Il motociclo entrava all'interno della sopra descritta segnaletica andando a collidere con le transenne predette rovinando a terra”. In sede di escussione testimoniale sia
l'Appuntato che l'Appuntato che ha materialmente redatto il Persona_3 Parte_4 verbale, hanno espressamente confermato sia il verbale che la gli schizzi planimetrici e la documentazione fotografica allegata, formata e raccolta nella immediatezza del sinistro. In particolare, dalle deposizioni rese è risultato confermato che a delimitazione del cantiere era stata creata un'isola segnaletica, delimitata da strisce bianche sulla carreggiata come se si trattasse di un'isola pedonale, costituita con n. 5 pali verticali, ciascuno dotato di luce intermittente gialla, regolarmente funzionante all'arrivo dei Carabinieri, e muniti di segnale rifrangente che indicava di procedere verso destra. Tra un palo e l'altro c'erano delle transenne con applicata la barra rifrangente (a quest'ultimo riguardo non è stato confermato che la transenna contro cui è andato a collidere fosse senza barra rifrangente, Parte_1 tuttavia, anche a voler ritenere che ciò corrisponda al vero, si tratterebbe di un elemento non rilevante posto che le transenne erano posizionate tra i 5 pali verticali dotati di luci intermittenti a cascata che delimitavano e rendevano visibile il cantiere così come riferito dall'Appuntato “ricordo che la segnalazione era presente e si vedeva, c'erano le luci Pt_4 intermittenti in prossimità dell'inizio del cantiere”, quindi nonostante la strada non fosse dotata di illuminazione pubblica. Ad ulteriore conferma la deposizione del teste Testimone_2 all'epoca dei fatti sorvegliante il quale ha riferito che “la segnaletica era posta subito CP_1 dopo l'incrocio di via Traversani andando in direzione Viareggio;
confermo il limite di velocità a
30 km/h e la presenza di segnaletica luminosa a cascata per la precisione”, regolarmente funzionante alle ore 19,00, alla fine del servizio, ed ha confermato “la presenza della transenna posta sotto le luci a cascata ed era posta a chiusura della carreggiata”. Secondo quanto prevede l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1991, “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli”, ed il successivo comma 3 che “Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali”. E così gli artt. 31 e ss. del D.P.R. N. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, individuano gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro. Nel caso di specie, non sono emerse violazioni delle norme sulla circolazione stradale, non si hanno notizie di provvedimenti assunti nei confronti dei responsabili del cantiere e/o di modifiche e interventi sullo stesso successivamente al sinistro, né è risultato che fossero assenti le misure di sicurezza stradale previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, al cospetto di una segnaletica chiaramente visibile anche in orario notturno, dunque nessuna omissione tale da impedire al conducente del motociclo di rendersi conto della presenza del cantiere e della invalicabilità dei pali che lo delimitavano unitamente alle transenne. In definitiva, non è emerso uno stato di oggettiva pericolosità del contesto ambientale in cui si è verificato il sinistro”.
Esclusa una responsabilità di ex artt. 2043 e 2051 c.c., il Tribunale, sulla scorta delle CP_1 risultanze della CTU, ha attribuito in via esclusiva la causazione del sinistro alla condotta imprudente del danneggiato, il quale “mettendosi alla guida del motociclo in stato di ebbrezza
e di alterazione a causa di una accesa discussione avuta con la madre dei suoi figli (secondo quanto dallo stesso riferito al CTU, cfr. pag. 12 della relazione peritale), ha seriamente messo in pericolo la sua vita e quella degli altri utenti della strada, consentendo la verificazione di un sinistro che con alto grado di probabilità non si sarebbe verificato se fosse stato Parte_1 alla guida in condizioni fisico-psichiche normali […] Infatti, anche a voler credere che Pt_1
, nonostante la tragicità della situazione e il forte stato di agitazione in cui si trovava
[...] come risulta dal referto del P.S., abbia comunque trovato la forza e la capacità di bere della birra nei pochi attimi che hanno preceduto l'arrivo dei Carabinieri (cfr., teste “Ricordo Pt_4 che eravamo in servizio di controllo quando intorno alle 2,00, uscendo da via Traversagna, venivamo fermati da il quale, visibilmente spaventato, ci diceva, in un italiano Testimone_1 precario, che era successo un incidente e in effetti andando più avanti abbiamo visto un motorino con a fianco un ragazzo a terra che aveva perso una gamba”), è tuttavia certo, secondo le evidenze fornite dal CTU, che non possa essere stata una birra – anche ipotizzando una bottiglia da 500 ml – ad avere determinato l'elevato grado di alcolemia riscontrato in PS”.
Si ritiene pienamente condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, è pacifico e comunque documentale che la notte del 21.11.2012 verso le ore
2:15 il Sig. restava coinvolto in un grave incidente stradale, cui conseguiva Parte_1
l'amputazione della sua gamba sinistra. Per quanto riguarda lo stato del cantiere la sera del sinistro stradale, l'appellante sostiene che, oltre a non esserci in loco illuminazione pubblica (circostanza questa pacifica), non era segnalata la presenza delle transenne e che alcune transenne non erano illuminate.
Tuttavia, tale rilievo è assolutamente smentito dalla documentazione depositata in atti.
Infatti dal verbale dei rilievi del sinistro stradale redatto dai Carabinieri (che sulla descrizione dei luoghi fa fede fino a querela di falso) si evince che, sebbene non fosse presente in loco l'illuminazione pubblica (vedi a pag. 3, dove si legge che l'illuminazione nelle ore notturne è
“mancante”), tuttavia, a proposito della “segnaletica provvisoria di separazione delle due corsie di marcia che delimitano il tratto in cui la statale SS1 Aurelia viene deviata su una variante provvisoria”, si legge: “la segnaletica sufficientemente illuminata era formata da nr. 5 pali posizionati verticalmente e muniti di luce gialla ad intermittenza e pannelli rifrangenti bianchi e neri. Lungo i cinque pali vi erano posizionate nr. 2 transenne non ancorate, munite di banda metallica rifrangente rossa e bianca. All'inizio della deviazione vi è posto il segnale di obbligo di direzione a destra”.
I due Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza del fatto, sentiti come testimoni hanno confermato che al loro arrivo le luci a intermittenza dei cinque pali erano regolarmente funzionanti.
Le foto scattate dai militari nell'immediatezza del fatto confermano la presenza di questi 5 pali posti in sequenza, su ognuno dei quali era montata in alto una luce gialla a intermittenza e subito sotto un pannello rifrangente, formato da una freccia bianca in campo nero, indicante ai guidatori dei veicoli la necessità di deviare a destra: Come pure nella foto che segue è raffigurata una delle due transenne poste dopo l'ultimo dei 5 pali, munita di barra rifrangente (e del resto la presenza delle barre rifrangenti su entrambe le due transenne in questione è attestata nel verbale di PG):
Inoltre all'inizio dell'isola (e dunque immediatamente visibili per chi, come il , procedeva Pt_1 in direzione Viareggio), vi erano altre due luci tonde affiancate, raffigurate nella foto che segue, (evidentemente posizionate nel punto B di cui ai rilievi di PG del luogo del sinistro, una volta confrontata detta foto con i predetti rilievi): I testimoni escussi in primo grado hanno poi confermato che il cantiere era ben segnalato. In particolare, all'udienza del 19.06.2019, il teste intervenuto sul Testimone_3 luogo del sinistro e verbalizzante, ha dichiarato in ordine alla transenna contro cui era andato a collidere il quanto segue: “la transenna in questione era posizionata tra i pali verticali i Pt_1 quali erano all'interno di un'area delimitata da delle strisce bianche sulla carreggiata a mo' di isola pedonale. La transenna di per sé non era dotata di luci, dotati di luci intermittenti gialle erano solo i pali laterali. Riconosco i luoghi in quelli effigiati nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. 1 di parte, su concorde richiesta delle parti vengono acquisite le fotografie in fotocopia più visibili prodotte dalle parti). ADR ho verificato che le luci intermittenti erano funzionanti”. Ha inoltre precisato di non aver potuto verificare se il motociclo condotto dal Sig.
avesse le luci accese in quanto, quando i carabinieri arrivarono sul posto, “il Parte_1 motore era a terra, spento e molto danneggiato, la parte del faro non esisteva più”. Il teste ha infine confermato che il tratto di strada ove era avvenuto l'incidentale era privo di illuminazione pubblica e di aver rinvenuto nei pressi del ciclomotore e della staffa della transenna una bottiglia di birra, contrassegnata dal numero 13 nei rilievi planimetrici allegato al rapporto dei carabinieri.
Il teste , all'epoca dei fatti direttore dei lavori del cantiere designato da per Testimone_4 CP_1 il controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della ha confermato che il Controparte_5 cantiere era transennato, recintato e segnalato, e che la segnaletica del cantiere iniziava circa
700 metri prima del luogo del sinistro rispetto alla direzione di provenienza del motociclo condotto dal Sig. . Ha infine confermato che i pali segnalatori erano posizionati Pt_1 verticalmente e muniti di luce gialla ad intermittenza e pannelli rifrangenti bianchi e neri in ossequio alla vigente normativa in materia.
All'udienza del 19.07.2021, il teste anch'esso intervenuto sul Testimone_5 luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto e verbalizzante, ha dichiarato quanto segue:
“Ricordo che eravamo in servizio di controllo quando intorno alle 2,00, uscendo da via
Traversagna, venivamo fermati da il quale, visibilmente spaventato, ci diceva, Testimone_1 in un italiano precario, che era successo un incidente e in effetti andando più avanti abbiamo visto un motorino con a fianco un ragazzo a terra che aveva perso una gamba, non ricordo se la destra o la sinistra. La gamba fu rinvenuta più avanti a poca distanza da dove era successo
l'incidente. Confermo tutta la documentazione che mi viene mostrata redatta nella immediatezza del sinistro” […] “non sono in grado di dire se la transenna con il numero 8-9 è quella relativa all'urto e non ricordo se c'era la barra rifrangente anche su quella. La transenna urtata fu messa sotto sequestro però, come ho detto, non ricordo se era la numero 8-9.
Ricordo che era stata fatta un'isola segnaletica con dei pali verticali con segnale rifrangente che indicava di procedere verso destra;
ogni palo aveva la luce rifrangente e tra un palo e
l'altro c'erano le transenne con applicata la barra rifrangente” […] ricordo che la segnalazione era presente e si vedeva, c'erano le luci intermittenti in prossimità dell'inizio del cantiere. Dato il tempo trascorso non sono in grado di ricordare i particolari come il limite di velocità, comunque mi riporto a quanto a suo tempo verbalizzato”; sul cap. 4: “quando siamo arrivati noi, le luci di cui ho detto funzionavano regolarmente”; sul cap. 5: “confermo, come ho già sopra riferito”; sul cap. 6: “è vero”; sul cap. 8: “confermo, abbiamo rinvenuto nelle vicinanze del ragazzo, sulla carreggiata, una bottiglia di birra tanto che abbiamo richiesto gli esami relativi all'alcol che alla droga;
risultò positivo sia all'alcol che agli oppiacei però non essendo, noi, in grado di valutare se le medicine somministrate potevano avere alterato l'esito degli esami, non abbiamo proceduto”; adr: “il cittadino brasiliano è stato sentito nella immediatezza del sinistro come risulta dal verbale sit, alle ore 2,40, e mi sembra di ricordare che sia stato identificato a mezzo passaporto”.
Infine, il teste escusso all'udienza del 27.10.2021, all'epoca dei fatti Testimone_2 sorvegliante ha dichiarato quanto segue: “dopo tanti anni non ricordo dove si verificò CP_1 esattamente l'incidente; ricordo però che la segnaletica era posta subito dopo l'incrocio di via
Traversani andando in direzione Viareggio;
confermo il limite di velocità a 30 km/h e la presenza di segnaletica luminosa a cascata per la precisione […] confermo la presenza della transenna posta sotto le luci a cascata ed era posta a chiusura della carreggiata”, precisando infine che “il tratto di strada ove è avvenuto l'incidente era privo di illuminazione”.
Secondo l'appellante il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevanti la mancanza di illuminazione pubblica nei luoghi del sinistro e l'assoluta incertezza relativa alla luce rifrangente disposta sulla transenna contro cui ebbe ad impattare il , illuminazione questa che, ove Pt_1 fosse stata presente, avrebbe consentito la visibilità della medesima transenna al fine di evitarne la piena collisione.
L'appellante sostiene in particolare che "lo schizzo planimetrico […] dimostra in maniera inconfutabile come la transenna contrassegnata dai nn.8-9, contro cui si scontrò il Sig. , Pt_1 non fosse munita di banda metallica rifrangente rossa e bianca e quindi non fosse visibile per illuminazione mancante" (sic a pag. 15 appello).
Tuttavia, lo schizzo planimetrico sopra riportato non dimostra alcunché in tal senso.
A tal riguardo il Tribunale di Pisa ha affermato che non è stato confermato in giudizio se la transenna contro cui è andato a collidere fosse dotata o meno di barra Parte_1 rinfrangente (ma in realtà, come già detto, questo è un dato che emerge in modo inconfutabile dal verbale dei rilievi di PG, anche se il teste in udienza non si ricordava di questo Pt_4 particolare); in ogni caso, il primo giudice ha precisato che, se anche la transenna non avesse avuto la barra rifrangente, ciò non sarebbe stato rilevante, in quanto le transenne erano posizionate dopo i cinque pali verticali dotati di luci intermittenti a cascata che delimitavano e rendevano visibile il cantiere. Tale circostanza oltre ad essere stata confermata dai testi escussi in primo grado, emerge anche dalla documentazione fotografica depositata in atti.
In altri termini, risulta pacifico che il cantiere fosse regolarmente segnalato;
nonostante mancasse l'illuminazione pubblica della strada, dall'istruttoria è emerso come l'illuminazione dei pali era presente e funzionante e dunque erano ben visibili tanto i pali in sequenza indicanti la necessità di deviare a destra, che le transenne delimitanti il cantiere. Di conseguenza, se il avesse tenuto una velocità inferiore ai 30 km/h (limite di velocità Pt_1 imposto in quel tratto stradale), sarebbe stato certamente in grado di avvedersi dell'ostacolo per tempo, e dunque avrebbe quantomeno potuto frenare. Invece il non ha neppure Pt_1 frenato (infatti nessuna traccia di frenata è stata rilevata sulla carreggiata), in quanto lo stesso, come si dirà meglio nel prosieguo, era in stato di ebbrezza alcolica e quindi la sua capacità percettiva era notevolmente ridotta.
L'atto di appello si concentra poi sulla collocazione dell'ultima transenna a seguito dell'urto, ovvero quella contro la quale ha impattato il motociclista amputandosi la gamba
(contrassegnata dai numeri 8-9 nel rilievo dei Carabinieri), sostenendo come la stessa non era in origine nella posizione in cui è stata vista dai Carabinieri dopo l'incidente e riportata sul grafico dei rilievi, bensì era in prosecuzione con la precedente transenna 6-7 e non era ancorata a quest'ultima.
Ad avviso della Corte questo è ben possibile, perché è verosimile che, impattando la moto con la transenna, quest'ultima si sia spostata rispetto alla sua originaria posizione, ma tale circostanza non ha rilevanza ai fini del decidere, in quanto, come sopra argomentato, il cantiere era sufficientemente segnalato e illuminato.
Parte appellante afferma poi che l'indicazione di direzione delle luci a cascata poste sui pali sarebbe stata ingannevole per il motociclista poiché le luci descrivevano un andamento a linea retta del cantiere e non invece "a goccia", cioè deviante a destra subito dopo il quinto palo.
Anche tale argomentazione appare infondata, in quanto, come ben si vede dal rilievo dei
Carabinieri, i pali illuminati presenti sul tratto stradale, andando dal primo al quinto, erano tutti spostati verso destra, imponendo quindi ai veicoli provenienti da Pisa la deviazione obbligatoria a destra, e pertanto non descrivevano affatto una linea retta.
In definitiva, il Tribunale di Pisa ha correttamente concluso che “non è emerso uno stato di oggettiva pericolosità del contesto ambientale in cui si è verificato il sinistro. Ciò porta ed escludere la configurabilità di una responsabilità di […] sia ex art. 2051 c.c. che ex art. CP_1
2043 c.c.”
Per quanto riguarda poi la condotta tenuta da , occorre segnalare la presenza di Parte_1 un testimone oculare, tale , sentito a s.i.t. dai Carabinieri la sera del sinistro Testimone_1 stradale, verso le ore 2:40, il quale ha dichiarato quanto segue: “mentre mi trovavo in via
Traversagna, angolo via Aurelia Nord, sentivo un motorino passare ad alta velocità e lo vedevo cascare dove ci sono i lavori di Via Aurelia qualche metro più avanti. Subito mi avvicinavo e vedevo un giovane a terra, allora impaurito fermavo un'autovettura e poi fermavo voi che siete arrivati poco dopo che era successo l'incidente” A.D.R. “Non sono riuscito a vedere dove il giovane ha picchiato perché buio, ho sentito solo il rumore” (cfr. verbale acquisito all'udienza del 19/06/2019).
Il teste dichiarava dunque di aver sentito un motorino circolare “ad alta velocità” e di non essere riuscito a vedere il punto esatto di collisione stante l'orario notturno. Conviene subito precisare che questo è l'unico teste oculare che risulta essere stato sentito nell'immediatezza dai Carabinieri, nonostante che in atti risulti una dichiarazione testimoniale resa in data 23/03/2015 al difensore di , ai sensi degli artt. 391 bis e segg. cpp, Parte_1 da parte del sig. (vedi doc. 2 allegato all'atto di citazione), il Persona_4 quale ha dichiarato di aver assistito al sinistro stradale in questione e di ricordare quanto segue: “qualche transenna aveva dei dispositivi di luce ed altre no ma quella sera quelle luci erano tutte spente e non vi erano altre segnalazioni che evidenziassero la presenza delle transenne […] La strada quella sera era completamente buia. Qualche volta funziona il lampione che segnala l'ingresso dell'autostrada, ma anche questa luce, che non sempre è accesa, rende poco visibile la strada perché la luce è ostacolata dalla presenza di un albero che si trova immediatamente a ridosso della stessa. Quella sera anche questo lampione era spento
[…]”.
Lo stesso ha infine dichiarato che, viste le gravi condizioni del ferito, “dal mio cellulare, utenza
3208648607, ho immediatamente chiamato il 118. In attesa che arrivassero i soccorsi, per aiutare la persona infortunata, gli ho dato da bere della birra”.
Orbene, questa “testimonianza” resa al difensore del (avv.to Virgone del foro di Pisa) Pt_1 sarebbe astrattamente rilevante sia per dimostrare come il cantiere non fosse sufficientemente illuminato, sia per spiegare lo stato di ebbrezza alcoolica del riscontrato poco dopo il Pt_1 sinistro stradale, tuttavia non solo si tratta di una dichiarazione che non può certo essere equiparata ad una testimonianza resa al giudice nel contraddittorio delle parti (potendo al massimo essere valutata alla stregua di un semplice indizio), ma soprattutto plurimi elementi consentono di dubitare seriamente dell'attendibilità di detto “teste”: anzitutto è poco plausibile che il , visto che era stato proprio lui a chiamare l'ambulanza, non sia rimasto Persona_4 sul posto sin quando non sono arrivati i Carabinieri per dare subito la sua versione, alla luce della estrema gravità dell'accaduto: è infatti certo che i CC non hanno assunto il Per_4
a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, come invece hanno fatto con il
[...] teste (e sicuramente trattasi di persone diverse, perché identificate con nomi Testimone_1 completamente diversi rispettivamente dai Carabinieri e dal difensore).
Già questo consente di dubitare della reale presenza del teste sul luogo del Persona_4 sinistro, essendosi presentato al difensore del solo oltre due anni dopo il fatto. Pt_1
Inoltre la dichiarazione del secondo cui quella sera la strada era tutta buia Persona_4 perché tutte le luci erano spente contrasta clamorosamente con quanto risulta dal verbale di
PG e dalle deposizioni rese in udienza dai Carabinieri.
Infine, nonostante che dal verbale di PG emerga la presenza di una bottiglia di birra in loco
(nel punto contrassegnato nei rilievi con il n. 13) e che detta circostanza sia stata confermata anche dai Carabinieri in sede di escussione testimoniale, è francamente inverosimile che in quel frangente, ossia con il ferito gravemente che “urlava dal dolore”, il Pt_1 Persona_4 non abbia trovato di meglio che offrire una birra al malcapitato motociclista;
come pure è inverosimile che quest'ultimo “abbia comunque trovato la forza e la capacità di bere della birra nei pochi attimi che hanno preceduto l'arrivo dei Carabinieri”, come giustamente osservato dal primo giudice.
In ogni caso, per quanto riguarda le condizioni psico-fisiche del al momento del sinistro, Pt_1
è da escludere che lo stato di ebbrezza alcolica riscontrato al P.S. possa essere stato determinato dall'assunzione di una sola birra nell'immediatezza del fatto.
Nel verbale di pronto soccorso si legge chiaramente che “all'ingresso in p.s. il paziente si presenta vigile, eupnoico, in stato di ebbrezza alcolica. GCS 15.”
Dalla CTU emerge inoltre che il aveva avuto pregressi problemi di abuso di sostanze Pt_1 stupefacenti e di alcolismo. Si legge infatti nella relazione peritale quanto segue: “Attualmente dichiara di non lavorare per motivi di salute (è in attesa di ricovero in comunità per problemi di abuso di sostanze stupefacenti) […] forte fumatore di sigaretta (1-2 pacchetti die), consumo di CP_1 alcolici per cui è seguito dal dal 2012 (riferito imminente ricovero in clinica di Ravenna), pregresso uso di sostanze stupefacenti. Sonno indotto da terapia ipnoinducente non meglio precisata. Dichiara patente di guida ritirata circa 2 anni fa. Da segnalare abuso alcolico ed uso di stupefacenti (cocaina) in comorbidità psichiatrica (disturbo bipolare) per cui dichiara di essere in attesa di ricovero in comunità terapeutica. Afferma ricoveri in reparto psichiatrico di cui l'ultimo circa 2 mesi fa (Villa di Nozzano e Villa dei Pini rispettivamente per problemi psichiatrici ed abuso di morfina per il dolore all'arto amputato)”.
Ed ancora, “il ricorrente all'epoca dell'incidente risultava affetto da disturbo bipolare in comorbidità con disturbo d'abuso di sostanze (riferito alcolismo e droghe di vario tipo).
L'incidente in questione è avvenuto in stato di ebrezza alcolica come da verbale di pronto
Soccorso in atti. La preesistenza psichiatrica, stando alla documentazione prodotta, non risulta aggravata dagli esiti del traumatismo riportato dal pz il 21.11.2012”.
Il CTU, nella relazione integrativa depositata in data 10.11.2022, ha poi preso posizione circa la compatibilità del livello di alcolemia riscontrato al Pronto soccorso con la somministrazione di una (sola) birra, precisando quanto segue: “è noto che il sig. alle ore 2:45 del Pt_1
21.11.2012 accedeva in PS Cisanello in verosimile stato di “ebbrezza alcolica”. Obiettivamente veniva annotato GCS 15, pupille isocoriche, normoreagenti, soggetto vigile, agitato. A causa dello stato di agitazione il pz veniva sedato ed intubato. La determinazione dell'alcolemia (ore
3:05 del 21 novembre) dava esito di 174 mg/dl vn fino a 50. Non è noto il peso corporeo all'epoca e se il pz avesse cenato (e nel caso a che ora e se si trattò di un lauto pasto o meno).
In anamnesi risultava che il pz fosse affetto da “precedente doppia diagnosi” (disturbo bipolare
e da abuso di sostanze) per cui tuttavia non sarebbe stato in corso alcun trattamento farmacologico. Gli effetti dell'alcol oltre a dipendere dalla quantità di alcol assunta dipendono dalla tolleranza individuale alla sostanza (negli alcolisti la gravità dell'intossicazione è minore)
[…] in un soggetto di circa 80 Kg il consumo di una birra normale (330 ml Vol. 5%) determinerebbe una alcolemia di 0,24 g/l se determinazione alcolemica eseguita non oltre 100 minuti dalla somministrazione della bevanda alcolica. Muovendo da un'alcolemia di 1,74 g/l
(ottenuta in PS) si giunge alla conclusione che il sig. , abbia consumato almeno 7 birre Pt_5 normali se a stomaco vuoto o almeno 12 se a stomaco pieno e tale consumazione è riferita a misure dell'alcolemia che non eccedano i 100 minuti dalla assunzione. Nel caso di specie il ricorrente ha avuto incidente di notte ed è giunto alle 2:45 del 21.11.2012 per cui è altamente verosimile che la consumazione di alcol si sia verificata oltre un'ora, un'ora e mezzo dal prelievo ematico. Concludendo, pur con i limiti evidenziati, si ritiene plausibile che il predetto abbia consumato alcolici in grande quantità con conseguente compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo verosimilmente in associazione con disturbi statico-motori non meglio precisabili se non in linea teorica come da schema allegato”.
In altri termini, la CTU ha chiarito che il grado alcolemico elevato riscontrato al all'arrivo Pt_1 in ospedale non era affatto compatibile con l'aver bevuto soltanto una birra subito dopo l'incidente, ma invece quella sera egli aveva “consumato alcolici in grande quantità” e quindi era evidentemente in stato di ebbrezza alcolica già prima dell'incidente stradale, “con conseguente compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo”.
Si ritiene quindi corretto il ragionamento del Tribunale di Pisa, il quale ha fondato la propria decisione sulle risultanze istruttorie e sulle conclusioni dell'elaborato peritale, dai quali è emerso che il cantiere stradale era regolarmente segnalato e visibile con l'ordinaria diligenza e che la verificazione del sinistro stradale era da ascriversi in via esclusiva alla condotta di il quale, al momento del sinistro, si trovava in stato di ebbrezza alcolica tale da Parte_1 non consentirgli di avvedersi per tempo del cantiere e della deviazione del tratto stradale.
Inoltre egli viaggiava a velocità sostenuta, certamente ben superiore ai 30 km/h consentiti in quel tratto stradale, come risulta sia dalla testimonianza che anche dalla gravità delle Tes_1 lesioni causate dell'incidente (amputazione di netto di una gamba nel contrasto con la transenna di metallo tagliente): invero, se il avesse viaggiato alla velocità di 30 km/h, Pt_1 avrebbe potuto frenare per tempo e forse evitare l'impatto o quantomeno ridurre i danni, ma invece non ha proprio frenato (infatti non sono state rilevate tracce di frenata sull'asfalto); il che ulteriormente conferma che egli era ubriaco e quindi era notevolmente ridotta la sua capacità sensoriale.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni esposte, deve essere respinta la domanda risarcitoria di parte appellante nei confronti di con conseguente assorbimento della CP_1 domanda di manleva di verso le terze chiamate. CP_1
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.
Superflua è poi l'ammissione della prova per testi reiterata nei propri scritti difensivi da parte appellante al fine di dimostrare la sussistenza del danno endofamiliare derivato ai congiunti del a seguito del sinistro. Pt_1
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese del presente grado di giudizio.
In punto di spese del presente grado di giudizio, l'applicazione del principio di soccombenza impone la condanna degli appellanti al rimborso delle spese sostenute da nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato del petitum (scaglione indeterminabile, complessità media) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Viceversa le spese del grado vanno compensate nel rapporto tra gli appellanti e le due compagnie di assicurazione.
Va infatti chiarito che, sebbene gli attori avessero citato in giudizio solo e che le due CP_1 compagnie di assicurazione fossero state chiamate in causa non da bensì da CP_1 P_
[... (quali assicuratrici sia di che dell'ATI di cui tale società faceva parte insieme P_
a , in corso di causa gli attori avevano esteso la domanda alle parti terze CP_4 chiamate, avendo concluso chiedendo di “Condannare ovvero le Società dalla stessa CP_1 citate in manleva, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori”.
Tale domanda è stata mantenuta dagli appellanti anche in questo grado di giudizio (pur non essendo stati illustrati in alcuna parte dell'appello i motivi a fondamento della responsabilità delle terze chiamate), ma questo non è sufficiente per giustificare la costituzione delle due compagnie di assicurazione anche in questo grado, per il semplice motivo che l'assicurata
(peraltro fallita nel corso del giudizio di primo grado e oggi sostituita dalla P_ curatela fallimentare) non ha rinnovato la domanda di manleva, essendo rimasta contumace.
Le due compagnie pertanto avrebbero ben potuto evitare di costituirsi e di sostenere spese processuali, non essendo stata svolta nei loro confronti alcuna domanda giudiziale dagli appellanti (la loro citazione essendo stata effettuata ai soli fini di litis denuntiatio), né essendo stata avanzata nei loro confronti alcuna domanda di manleva dalle assicurate e P_
(né ovviamente potendo essere svolta alcuna domanda di manleva da Controparte_4 CP_1 in quanto soggetto non assicurato).
Infine, poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 679/2023 del Tribunale di Pisa;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute da che sono liquidate in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso CP_1 spese generali 15 %, IV e CAP come per legge;
3) compensa le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e le due compagnie di assicurazione appellate;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, il 10.7.25.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1267/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, entrambi in proprio e nell'interesse dei figli minori e C.F._2 Persona_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Virgone, elettivamente domiciliati come da Per_2 procura in atti;
APPELLANTI contro
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IV_1 patrocinio dell'Avv. Baccio Bacci, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
e
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Giorgi, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
(P.IV , in persona del legale Controparte_3 P.IV_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Russi, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
Controparte_4
[...]
APPELLATI contumaci avverso la sentenza n. 679/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 12.05.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 17.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie relative al danno endofamiliare rimaste prive di decisione da parte del G.I. formulate nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la prova per testimoni sui capitoli indicati già nell'atto di impugnazione e come in epigrafe trascritti, da ritenersi qui integralmente richiamati. Nel merito Ove non sia dato ingresso alla richiesta istruttoria come sopra formulata, in ogni caso contestata ogni avversa deduzione ed eccezione perchè infondata in fatto ed in diritto: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 679/2023 emessa dal Tribunale di Pisa nella persona del Giudice Dott.ssa Martina Fontanelli, depositata il
12.05.2023 e notificata il 15.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel corso di giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione 1) Accertare e dichiarare che il sinistro stradale descritto in atto di citazione di cui è rimasto vittima, in data 21 novembre 2012 il Sig.
, è da attribuirsi a responsabilità esclusiva dell , quale gestore e Parte_1 CP_1 custode del tratto della Strada Statale 1 Aurelia ed il conseguente diritto degli attori, anche in nome e conto dei figli minori, al risarcimento dei danni tutti derivanti dai fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria e, conseguentemente, 2) Condannare CP_1
, ovvero le Società dalla stessa citate in manleva, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli
[...] attori, anche in nome dei figli minori, per i titoli di cui in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e della presente memoria, in quella misura ora indeterminata e che risulterà di giustizia dopo l'espletanda istruttoria, per inabilità temporanea, danno patrimoniale, danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico e danno morale) e danno da perdita del rapporto parentale con ricorso, occorrendo, alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal 21.novembre.2012 al saldo, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e che dovranno essere sostenute in futuro. 3) Condannare il convenuto a rifondere agli attori spese, compensi di causa e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc." Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
Per la parte appellata “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni CP_1 contraria istanza ed eccezione, Nel merito in tesi respingere l'appello principale proposto da
e in quanto inammissibile e/o infondato comprese le istanze Parte_1 Parte_2 istruttorie, confermando per l'effetto integralmente la impugnata Sentenza del Tribunale di Pisa
n. 679/2023 pubblicata il 12 maggio 2023 In subordine, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, dichiarare tenuta la e Controparte_4 appaltatrice dei lavori e la esecutrice dei lavori, nonché le Controparte_5 Controparte_5 rispettive compagnie assicuratrici costituite in causa, tenute a manlevare e tenere indenne la convenuta da qualunque pregiudizio dovesse derivarle dalla decisione della presente CP_1 causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022”;
Per la parte appellata “Piaccia alla corte d'Appello di Firenze, Controparte_2 contrariis rejectis, nel merito, rigettare totalmente le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate. In subordine, dichiarare che la verificazione del sinistro che ci occupa è da ascrivere al comportamento omissivo di CP_1
In estremo subordine, ritenuta la sussistenza del vincolo solidale tra CP_1 [...]
e, quindi, la paritaria responsabilità delle società suddette e, per l'effetto, Controparte_6
l'accoglibilità, ancorchè in parte, delle argomentazioni che avrebbero giustificato l'atto di chiamata, dichiarare tenuta a manlevare il proprio assicurato esclusivamente CP_7 nella misura e per la somma emersa dalla espletata istruttoria e fatta salva la franchigia contrattualmente prevista. Con vittoria, in ogni caso, delle competenze tutte di lite, oltre accessori ex lege previsti”.
Per la parte appellata “Voglia l'On.le Corte adita NEL Controparte_3
MERITO: verificata la legittimità e fondatezza delle ragioni tutte esposte dalla scrivente difesa, rigettare l'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto;
NEL MERITO, IN VIA DI MERO
SUBORDINE: in via assolutamente gradata, e soltanto nella denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle pretese risarcitorie attoree, e di accoglimento della domanda di regresso formulata dalla nei confronti della CP_1 Controparte_8 ed ancora di accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...] CP_8 nei confronti della , accertare e dichiarare che la manleva da parte della
[...] CP_3 odierna concludente dovrà operare solo e soltanto limitatamente ed in relazione alla quota di eventuale ed effettiva corresponsabilità in concreto ascrivibile alla predetta assicurata, e senza vincolo di solidarietà con gli altri convenuti/chiamati in causa e/o eventuali soggetti terzi che dovessero risultare corresponsabili del factum da cui si assume discendere la responsabilità risarcitoria;
e comunque unicamente ed esclusivamente nei limiti del massimale di polizza meglio specificato in premessa del presente atto e comprovato dalla copia del contratto di assicurazione versata in atti, e con l'applicazione dello scoperto e delle franchigie espressamente ed inequivocabilmente previste nel medesimo contratto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio, da porsi a carico di chi di ragione. IN VIA ISTRUTTORIA: si contesta e disconosce ogni avversa produzione documentale;
si esibisce e deposita, unitamente alla copia notificata dell'atto di appello a firma dell'Avv.
Francesco Virgone, notificato alla odierna esponente a mezzo pec in data 13.6.2023 da parte degli appellanti e , fascicolo di parte del giudizio di primo grado”. Parte_3 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nell'interesse dei figli minori e , hanno proposto appello avverso la Persona_1 Persona_2 sentenza n. 679/2023 pubblicata in data 12.05.2023, con la quale il Tribunale di Pisa ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli stessi in conseguenza delle lesioni personali subite da nell'incidente stradale avvenuto nel Comune di Vecchiano (PI), in Parte_1 data 21.11.2012.
In particolare, nel giudizio di primo grado gli attori deducevano che il giorno 21.11.2012, alle ore 2:00 circa, il Sig. , mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo Parte_1
Vespa Piaggio targato BH09645, la Strada Statale 1 Aurelia con direzione Pisa/Viareggio, giunto in località Migliarino Pisano, appena superato l'incrocio con l'imbocco autostradale Pisa
Nord, all'intersezione con Via Traversagna, andava a collidere contro la segnaletica provvisoria di separazione delle due corsie di marcia e, precisamente, contro una traversina, la quale a suo dire non era munita di banda metallica rinfrangente rossa e bianca e, quindi, non era visibile in assenza di illuminazione.
Con l'urto cadeva rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni Parte_1 personali, a seguito delle quali subì l'amputazione della gamba sinistra.
Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Pisa, i quali redigevano apposito rapporto di incidente stradale depositato in atti (cfr. doc. 1 atto di citazione primo grado).
Gli attori avevano convenuto in giudizio sostenendo la sua responsabilità esclusiva CP_1 ex art. 2051 c.c. quale gestore e custode del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro stradale per avere colposamente omesso di rendere visibile, con segnali luminosi, la transenna e mettere in sicurezza l'area di cantiere e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore , patrimoniali e non patrimoniali, e di riflesso dai Parte_1 congiunti di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice sia in punto di an che di CP_1 quantum e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_9 en.Co.s.r.l. ed anche la prima quale appaltatrice dei lavori
[...] Controparte_5 interessanti il tratto stradale in questione, e la quale impresa esecutrice dei Controparte_5 lavori, tenuta alla custodia, predisposizione e segnalazione del cantiere.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio sia quale ditta Controparte_5 esecutrice dei lavori, sia quale soggetto componente della predetta quale persona CP_4 giuridica appaltatrice dei lavori, chiedendo, in via preliminare, di essere a sua volta autorizzata a chiamare in causa le compagnie assicuratrici e Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima quale società assicuratrice dell per essere manlevata in caso
[...] CP_4 di condanna, nonché, nel merito, contestando la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Entrambe le compagnie assicurative si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Non si costituiva, invece, in giudizio la .Gen.Co.s.r.l., di cui veniva Controparte_9 dichiarata la contumacia all'udienza del 07.12.2017.
Nelle more del giudizio veniva dichiarata l'interruzione della causa a seguito del fallimento della società Riassunta la causa dagli attori, il rimaneva Controparte_5 Controparte_10 contumace.
Il Tribunale, all'esito della prova orale e della ctu medico-legale, stabiliva che il sinistro era imputabile alla esclusiva responsabilità di in quanto, da un lato, il cantiere Parte_1 stradale era regolarmente segnalato, visibile e percettibile, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, e, dall'altro lato, al momento del sinistro si trovava in Parte_1 stato di ebbrezza alcolica e di alterazione a causa di un'accesa discussione avuta con la madre dei suoi figli poco prima, tali da compromettere le sue capacità di giudizio e di autocontrollo.
In definitiva il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e, per l'effetto, respingeva le domande di manleva proposte, con compensazione integrale delle spese di lite.
A fronte di tale decisione, e , in proprio e nell'interesse dei figli Parte_1 Parte_2 minori, hanno impugnato la già menzionata sentenza proponendo i seguenti motivi di appello:
1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, nello specifico, errore nella valutazione dello stato dei luoghi del sinistro (nello specifico erronea valutazione dello schizzo planimetrico allegato al verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto);
2) errore per aver ritenuto, sulla scorta della CTU medico-legale, che il Sig. si Parte_1 trovasse in uno stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro (nello specifico erronea valutazione del verbale di pronto soccorso);
3) errore per aver escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva di controllo tenuta dalla società convenuta nella sua qualità di custode della strada, e l'evento CP_1 dannoso;
4) con il quarto motivo, parte appellante ha insistito nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado al fine di dimostrare la sussistenza del danno endofamiliare derivato ai congiunti del a seguito del sinistro. Pt_1
Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello contestando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per la genericità dei motivi di gravame ex art 342 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza delle doglianze proposte. In subordine, in denegata ipotesi di condanna, ha riproposto la domanda di manleva verso e Controparte_9 P_ verso Controparte_5
Si costituivano altresì e la le quali, Controparte_2 Controparte_3 con i rispettivi scritti difensivi, chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in punto di an che di quantum debeatur.
L e la non si sono costituite in questo Controparte_4 Controparte_11 grado di giudizio, rimanendo contumaci. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 17.06.2025, e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 10.7.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. CP_1 dell'atto di impugnazione ex adverso proposto in quanto “non risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come non vengono indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado”.
Si rileva invece che nell'atto di impugnazione sono chiare sia le parti di motivazione impugnate, sia le ragioni del dissenso rispetto alla decisione ed anche l'indicazione delle norme che sarebbero state violate dal primo giudice.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che si propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, con la specificazione che il rispetto dell'art. 342 cpc non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Pertanto, tale eccezione è infondata.
2. La responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Parte_1
Passando all'esame del merito, i motivi di appello proposti da parte appellante possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ricostruito lo stato dei luoghi del sinistro stradale, soprattutto alla luce dello schizzo planimetrico allegato al verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato l'errore del primo giudice per aver ritenuto, sulla scorta delle risultanze della CTU, che il Sig. si trovasse in Parte_1 uno stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante ha infine contestato la sentenza di primo grado per aver escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva di controllo tenuta dalla società convenuta nella sua qualità di custode della strada, e il sinistro CP_1 stradale. In particolare, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, secondo la versione di parte appellante, sarebbe andato a collidere con la segnaletica provvisoria di un Parte_1 cantiere che interrompeva l'andamento rettilineo dell'Aurelia e, più precisamente, contro una transenna che “non era munita di banda metallica rinfrangente bianca e rossa e, quindi, non era visibile per “illuminazione mancante".
Ed ancora, ad avviso di parte appellante, dallo schizzo planimetrico si rileverebbe che nel cantiere erano posizionati “con andamento rettilineo, n. 5 pali verticali forniti di luci a cascata, contrassegnati sullo schizzo planimetrico dai numeri da 1 a 5” e come vi fossero “n. 2 transenne, "non dotate di luci", di cui una posizionata in corrispondenza del palo 5 e l'altra posizionata oltre il palo n. 5 (quella contro la quale impatta il ), come indicate nel Pt_1 rapporto dei Carabinieri, contrassegnate dai nn.
6-7 e 8-9, posizionate quasi a chiusura del cantiere”.
In estrema sintesi, secondo la ricostruzione degli appellanti, si è trovato Parte_1 nell'impossibilità di evitare la collisione con la transenna, indicata nello schizzo planimetrico con i numeri 8-9, per le seguenti ragioni:
- la transenna era posizionata oltre i cinque pali presenti sul cantiere con luce a cascata e quindi sarebbe stata completamente sprovvista di luci;
- non era munita in ogni caso della banda metallica rinfrangente bianca e rossa;
- era disposta nella parte del cantiere terminante “a goccia”;
- era del tutto assente l'illuminazione pubblica nei luoghi del sinistro (circostanza quest'ultima confermata anche dai testi escussi in primo grado).
Per quanto riguarda, invece, lo stato psicofisico del Sig. , parte appellante Parte_1 lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure del verbale di pronto soccorso nel quale viene riportato che, al momento dell'ingresso in ospedale, il paziente era “vigile, eupnoico, in stato di ebbrezza alcolica, con valutazione GCS 15, elemento quest'ultimo che è indice del massimo stato di coscienza, che mal si concilia con un esclusiva responsabilità in capo al Sig. per la causazione del sinistro” (sic appello a pag. 19). Pt_1
In definitiva, ad avviso di parte appellante, la descrizione dello stato dei luoghi e la mancanza di idonea illuminazione dei mezzi di protezione evidenzierebbero una condotta omissiva di controllo posta in essere dalla convenuta quale custode del tratto stradale, CP_1 determinando così la causazione del sinistro stradale, il quale sarebbe stato un evento imprevedibile ed inevitabile da parte di , a prescindere dalle condizioni psico- Parte_1 fisiche in cui il medesimo versava.
A parere della Corte tutti tali motivi devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda lo stato dei luoghi, il Tribunale ha così argomentato: “Quanto al cantiere, le prove testimoniali raccolte, così come peraltro confortate dalle risultanze del verbale dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nella immediatezza della sua verificazione, hanno consentito di accertare che il cantiere era regolarmente segnalato e non presentava anomalie tali da poter costituire un'insidia, un ostacolo non visibile e non percettibile per chi si trovasse a transitare per la strada in orario notturno. Si legge, innanzitutto, nel verbale dei Carabinieri intervenuti nella immediatezza del sinistro, e Persona_3 Parte_4 all'epoca entrambi in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Pisa, che, sulla base dei rilievi fotografici e planimetrici nonché delle sommarie informazioni rese dal testimone
(il riferimento è a tale su cui torneremo in prosieguo), il motociclo, Testimone_1 proveniente da Pisa con direzione di marcia Viareggio, giunto all'intersezione con Via
Traversagna, andava a collidere con la segnaletica provvisoria di separazione delle due corsie di marcia che delimitavano il tratto in cui la statale SS1 Aurelia veniva deviata su una variante provvisoria. “Detta segnaletica sufficientemente illuminata era formata da nr. 5 pali posizionati verticalmente e muniti di luce gialla ad intermittenza e pannelli rifrangenti bianchi e neri.
Lungo i cinque pali vi erano posizionate nr. 2 transenne non ancorate munite di banda metallica rifrangente rossa e bianca. All'inizio della deviazione vi è posto il segnale di obbligo di direzione a destra. Il motociclo entrava all'interno della sopra descritta segnaletica andando a collidere con le transenne predette rovinando a terra”. In sede di escussione testimoniale sia
l'Appuntato che l'Appuntato che ha materialmente redatto il Persona_3 Parte_4 verbale, hanno espressamente confermato sia il verbale che la gli schizzi planimetrici e la documentazione fotografica allegata, formata e raccolta nella immediatezza del sinistro. In particolare, dalle deposizioni rese è risultato confermato che a delimitazione del cantiere era stata creata un'isola segnaletica, delimitata da strisce bianche sulla carreggiata come se si trattasse di un'isola pedonale, costituita con n. 5 pali verticali, ciascuno dotato di luce intermittente gialla, regolarmente funzionante all'arrivo dei Carabinieri, e muniti di segnale rifrangente che indicava di procedere verso destra. Tra un palo e l'altro c'erano delle transenne con applicata la barra rifrangente (a quest'ultimo riguardo non è stato confermato che la transenna contro cui è andato a collidere fosse senza barra rifrangente, Parte_1 tuttavia, anche a voler ritenere che ciò corrisponda al vero, si tratterebbe di un elemento non rilevante posto che le transenne erano posizionate tra i 5 pali verticali dotati di luci intermittenti a cascata che delimitavano e rendevano visibile il cantiere così come riferito dall'Appuntato “ricordo che la segnalazione era presente e si vedeva, c'erano le luci Pt_4 intermittenti in prossimità dell'inizio del cantiere”, quindi nonostante la strada non fosse dotata di illuminazione pubblica. Ad ulteriore conferma la deposizione del teste Testimone_2 all'epoca dei fatti sorvegliante il quale ha riferito che “la segnaletica era posta subito CP_1 dopo l'incrocio di via Traversani andando in direzione Viareggio;
confermo il limite di velocità a
30 km/h e la presenza di segnaletica luminosa a cascata per la precisione”, regolarmente funzionante alle ore 19,00, alla fine del servizio, ed ha confermato “la presenza della transenna posta sotto le luci a cascata ed era posta a chiusura della carreggiata”. Secondo quanto prevede l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1991, “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli”, ed il successivo comma 3 che “Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali”. E così gli artt. 31 e ss. del D.P.R. N. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, individuano gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro. Nel caso di specie, non sono emerse violazioni delle norme sulla circolazione stradale, non si hanno notizie di provvedimenti assunti nei confronti dei responsabili del cantiere e/o di modifiche e interventi sullo stesso successivamente al sinistro, né è risultato che fossero assenti le misure di sicurezza stradale previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, al cospetto di una segnaletica chiaramente visibile anche in orario notturno, dunque nessuna omissione tale da impedire al conducente del motociclo di rendersi conto della presenza del cantiere e della invalicabilità dei pali che lo delimitavano unitamente alle transenne. In definitiva, non è emerso uno stato di oggettiva pericolosità del contesto ambientale in cui si è verificato il sinistro”.
Esclusa una responsabilità di ex artt. 2043 e 2051 c.c., il Tribunale, sulla scorta delle CP_1 risultanze della CTU, ha attribuito in via esclusiva la causazione del sinistro alla condotta imprudente del danneggiato, il quale “mettendosi alla guida del motociclo in stato di ebbrezza
e di alterazione a causa di una accesa discussione avuta con la madre dei suoi figli (secondo quanto dallo stesso riferito al CTU, cfr. pag. 12 della relazione peritale), ha seriamente messo in pericolo la sua vita e quella degli altri utenti della strada, consentendo la verificazione di un sinistro che con alto grado di probabilità non si sarebbe verificato se fosse stato Parte_1 alla guida in condizioni fisico-psichiche normali […] Infatti, anche a voler credere che Pt_1
, nonostante la tragicità della situazione e il forte stato di agitazione in cui si trovava
[...] come risulta dal referto del P.S., abbia comunque trovato la forza e la capacità di bere della birra nei pochi attimi che hanno preceduto l'arrivo dei Carabinieri (cfr., teste “Ricordo Pt_4 che eravamo in servizio di controllo quando intorno alle 2,00, uscendo da via Traversagna, venivamo fermati da il quale, visibilmente spaventato, ci diceva, in un italiano Testimone_1 precario, che era successo un incidente e in effetti andando più avanti abbiamo visto un motorino con a fianco un ragazzo a terra che aveva perso una gamba”), è tuttavia certo, secondo le evidenze fornite dal CTU, che non possa essere stata una birra – anche ipotizzando una bottiglia da 500 ml – ad avere determinato l'elevato grado di alcolemia riscontrato in PS”.
Si ritiene pienamente condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, è pacifico e comunque documentale che la notte del 21.11.2012 verso le ore
2:15 il Sig. restava coinvolto in un grave incidente stradale, cui conseguiva Parte_1
l'amputazione della sua gamba sinistra. Per quanto riguarda lo stato del cantiere la sera del sinistro stradale, l'appellante sostiene che, oltre a non esserci in loco illuminazione pubblica (circostanza questa pacifica), non era segnalata la presenza delle transenne e che alcune transenne non erano illuminate.
Tuttavia, tale rilievo è assolutamente smentito dalla documentazione depositata in atti.
Infatti dal verbale dei rilievi del sinistro stradale redatto dai Carabinieri (che sulla descrizione dei luoghi fa fede fino a querela di falso) si evince che, sebbene non fosse presente in loco l'illuminazione pubblica (vedi a pag. 3, dove si legge che l'illuminazione nelle ore notturne è
“mancante”), tuttavia, a proposito della “segnaletica provvisoria di separazione delle due corsie di marcia che delimitano il tratto in cui la statale SS1 Aurelia viene deviata su una variante provvisoria”, si legge: “la segnaletica sufficientemente illuminata era formata da nr. 5 pali posizionati verticalmente e muniti di luce gialla ad intermittenza e pannelli rifrangenti bianchi e neri. Lungo i cinque pali vi erano posizionate nr. 2 transenne non ancorate, munite di banda metallica rifrangente rossa e bianca. All'inizio della deviazione vi è posto il segnale di obbligo di direzione a destra”.
I due Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza del fatto, sentiti come testimoni hanno confermato che al loro arrivo le luci a intermittenza dei cinque pali erano regolarmente funzionanti.
Le foto scattate dai militari nell'immediatezza del fatto confermano la presenza di questi 5 pali posti in sequenza, su ognuno dei quali era montata in alto una luce gialla a intermittenza e subito sotto un pannello rifrangente, formato da una freccia bianca in campo nero, indicante ai guidatori dei veicoli la necessità di deviare a destra: Come pure nella foto che segue è raffigurata una delle due transenne poste dopo l'ultimo dei 5 pali, munita di barra rifrangente (e del resto la presenza delle barre rifrangenti su entrambe le due transenne in questione è attestata nel verbale di PG):
Inoltre all'inizio dell'isola (e dunque immediatamente visibili per chi, come il , procedeva Pt_1 in direzione Viareggio), vi erano altre due luci tonde affiancate, raffigurate nella foto che segue, (evidentemente posizionate nel punto B di cui ai rilievi di PG del luogo del sinistro, una volta confrontata detta foto con i predetti rilievi): I testimoni escussi in primo grado hanno poi confermato che il cantiere era ben segnalato. In particolare, all'udienza del 19.06.2019, il teste intervenuto sul Testimone_3 luogo del sinistro e verbalizzante, ha dichiarato in ordine alla transenna contro cui era andato a collidere il quanto segue: “la transenna in questione era posizionata tra i pali verticali i Pt_1 quali erano all'interno di un'area delimitata da delle strisce bianche sulla carreggiata a mo' di isola pedonale. La transenna di per sé non era dotata di luci, dotati di luci intermittenti gialle erano solo i pali laterali. Riconosco i luoghi in quelli effigiati nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. 1 di parte, su concorde richiesta delle parti vengono acquisite le fotografie in fotocopia più visibili prodotte dalle parti). ADR ho verificato che le luci intermittenti erano funzionanti”. Ha inoltre precisato di non aver potuto verificare se il motociclo condotto dal Sig.
avesse le luci accese in quanto, quando i carabinieri arrivarono sul posto, “il Parte_1 motore era a terra, spento e molto danneggiato, la parte del faro non esisteva più”. Il teste ha infine confermato che il tratto di strada ove era avvenuto l'incidentale era privo di illuminazione pubblica e di aver rinvenuto nei pressi del ciclomotore e della staffa della transenna una bottiglia di birra, contrassegnata dal numero 13 nei rilievi planimetrici allegato al rapporto dei carabinieri.
Il teste , all'epoca dei fatti direttore dei lavori del cantiere designato da per Testimone_4 CP_1 il controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della ha confermato che il Controparte_5 cantiere era transennato, recintato e segnalato, e che la segnaletica del cantiere iniziava circa
700 metri prima del luogo del sinistro rispetto alla direzione di provenienza del motociclo condotto dal Sig. . Ha infine confermato che i pali segnalatori erano posizionati Pt_1 verticalmente e muniti di luce gialla ad intermittenza e pannelli rifrangenti bianchi e neri in ossequio alla vigente normativa in materia.
All'udienza del 19.07.2021, il teste anch'esso intervenuto sul Testimone_5 luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto e verbalizzante, ha dichiarato quanto segue:
“Ricordo che eravamo in servizio di controllo quando intorno alle 2,00, uscendo da via
Traversagna, venivamo fermati da il quale, visibilmente spaventato, ci diceva, Testimone_1 in un italiano precario, che era successo un incidente e in effetti andando più avanti abbiamo visto un motorino con a fianco un ragazzo a terra che aveva perso una gamba, non ricordo se la destra o la sinistra. La gamba fu rinvenuta più avanti a poca distanza da dove era successo
l'incidente. Confermo tutta la documentazione che mi viene mostrata redatta nella immediatezza del sinistro” […] “non sono in grado di dire se la transenna con il numero 8-9 è quella relativa all'urto e non ricordo se c'era la barra rifrangente anche su quella. La transenna urtata fu messa sotto sequestro però, come ho detto, non ricordo se era la numero 8-9.
Ricordo che era stata fatta un'isola segnaletica con dei pali verticali con segnale rifrangente che indicava di procedere verso destra;
ogni palo aveva la luce rifrangente e tra un palo e
l'altro c'erano le transenne con applicata la barra rifrangente” […] ricordo che la segnalazione era presente e si vedeva, c'erano le luci intermittenti in prossimità dell'inizio del cantiere. Dato il tempo trascorso non sono in grado di ricordare i particolari come il limite di velocità, comunque mi riporto a quanto a suo tempo verbalizzato”; sul cap. 4: “quando siamo arrivati noi, le luci di cui ho detto funzionavano regolarmente”; sul cap. 5: “confermo, come ho già sopra riferito”; sul cap. 6: “è vero”; sul cap. 8: “confermo, abbiamo rinvenuto nelle vicinanze del ragazzo, sulla carreggiata, una bottiglia di birra tanto che abbiamo richiesto gli esami relativi all'alcol che alla droga;
risultò positivo sia all'alcol che agli oppiacei però non essendo, noi, in grado di valutare se le medicine somministrate potevano avere alterato l'esito degli esami, non abbiamo proceduto”; adr: “il cittadino brasiliano è stato sentito nella immediatezza del sinistro come risulta dal verbale sit, alle ore 2,40, e mi sembra di ricordare che sia stato identificato a mezzo passaporto”.
Infine, il teste escusso all'udienza del 27.10.2021, all'epoca dei fatti Testimone_2 sorvegliante ha dichiarato quanto segue: “dopo tanti anni non ricordo dove si verificò CP_1 esattamente l'incidente; ricordo però che la segnaletica era posta subito dopo l'incrocio di via
Traversani andando in direzione Viareggio;
confermo il limite di velocità a 30 km/h e la presenza di segnaletica luminosa a cascata per la precisione […] confermo la presenza della transenna posta sotto le luci a cascata ed era posta a chiusura della carreggiata”, precisando infine che “il tratto di strada ove è avvenuto l'incidente era privo di illuminazione”.
Secondo l'appellante il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevanti la mancanza di illuminazione pubblica nei luoghi del sinistro e l'assoluta incertezza relativa alla luce rifrangente disposta sulla transenna contro cui ebbe ad impattare il , illuminazione questa che, ove Pt_1 fosse stata presente, avrebbe consentito la visibilità della medesima transenna al fine di evitarne la piena collisione.
L'appellante sostiene in particolare che "lo schizzo planimetrico […] dimostra in maniera inconfutabile come la transenna contrassegnata dai nn.8-9, contro cui si scontrò il Sig. , Pt_1 non fosse munita di banda metallica rifrangente rossa e bianca e quindi non fosse visibile per illuminazione mancante" (sic a pag. 15 appello).
Tuttavia, lo schizzo planimetrico sopra riportato non dimostra alcunché in tal senso.
A tal riguardo il Tribunale di Pisa ha affermato che non è stato confermato in giudizio se la transenna contro cui è andato a collidere fosse dotata o meno di barra Parte_1 rinfrangente (ma in realtà, come già detto, questo è un dato che emerge in modo inconfutabile dal verbale dei rilievi di PG, anche se il teste in udienza non si ricordava di questo Pt_4 particolare); in ogni caso, il primo giudice ha precisato che, se anche la transenna non avesse avuto la barra rifrangente, ciò non sarebbe stato rilevante, in quanto le transenne erano posizionate dopo i cinque pali verticali dotati di luci intermittenti a cascata che delimitavano e rendevano visibile il cantiere. Tale circostanza oltre ad essere stata confermata dai testi escussi in primo grado, emerge anche dalla documentazione fotografica depositata in atti.
In altri termini, risulta pacifico che il cantiere fosse regolarmente segnalato;
nonostante mancasse l'illuminazione pubblica della strada, dall'istruttoria è emerso come l'illuminazione dei pali era presente e funzionante e dunque erano ben visibili tanto i pali in sequenza indicanti la necessità di deviare a destra, che le transenne delimitanti il cantiere. Di conseguenza, se il avesse tenuto una velocità inferiore ai 30 km/h (limite di velocità Pt_1 imposto in quel tratto stradale), sarebbe stato certamente in grado di avvedersi dell'ostacolo per tempo, e dunque avrebbe quantomeno potuto frenare. Invece il non ha neppure Pt_1 frenato (infatti nessuna traccia di frenata è stata rilevata sulla carreggiata), in quanto lo stesso, come si dirà meglio nel prosieguo, era in stato di ebbrezza alcolica e quindi la sua capacità percettiva era notevolmente ridotta.
L'atto di appello si concentra poi sulla collocazione dell'ultima transenna a seguito dell'urto, ovvero quella contro la quale ha impattato il motociclista amputandosi la gamba
(contrassegnata dai numeri 8-9 nel rilievo dei Carabinieri), sostenendo come la stessa non era in origine nella posizione in cui è stata vista dai Carabinieri dopo l'incidente e riportata sul grafico dei rilievi, bensì era in prosecuzione con la precedente transenna 6-7 e non era ancorata a quest'ultima.
Ad avviso della Corte questo è ben possibile, perché è verosimile che, impattando la moto con la transenna, quest'ultima si sia spostata rispetto alla sua originaria posizione, ma tale circostanza non ha rilevanza ai fini del decidere, in quanto, come sopra argomentato, il cantiere era sufficientemente segnalato e illuminato.
Parte appellante afferma poi che l'indicazione di direzione delle luci a cascata poste sui pali sarebbe stata ingannevole per il motociclista poiché le luci descrivevano un andamento a linea retta del cantiere e non invece "a goccia", cioè deviante a destra subito dopo il quinto palo.
Anche tale argomentazione appare infondata, in quanto, come ben si vede dal rilievo dei
Carabinieri, i pali illuminati presenti sul tratto stradale, andando dal primo al quinto, erano tutti spostati verso destra, imponendo quindi ai veicoli provenienti da Pisa la deviazione obbligatoria a destra, e pertanto non descrivevano affatto una linea retta.
In definitiva, il Tribunale di Pisa ha correttamente concluso che “non è emerso uno stato di oggettiva pericolosità del contesto ambientale in cui si è verificato il sinistro. Ciò porta ed escludere la configurabilità di una responsabilità di […] sia ex art. 2051 c.c. che ex art. CP_1
2043 c.c.”
Per quanto riguarda poi la condotta tenuta da , occorre segnalare la presenza di Parte_1 un testimone oculare, tale , sentito a s.i.t. dai Carabinieri la sera del sinistro Testimone_1 stradale, verso le ore 2:40, il quale ha dichiarato quanto segue: “mentre mi trovavo in via
Traversagna, angolo via Aurelia Nord, sentivo un motorino passare ad alta velocità e lo vedevo cascare dove ci sono i lavori di Via Aurelia qualche metro più avanti. Subito mi avvicinavo e vedevo un giovane a terra, allora impaurito fermavo un'autovettura e poi fermavo voi che siete arrivati poco dopo che era successo l'incidente” A.D.R. “Non sono riuscito a vedere dove il giovane ha picchiato perché buio, ho sentito solo il rumore” (cfr. verbale acquisito all'udienza del 19/06/2019).
Il teste dichiarava dunque di aver sentito un motorino circolare “ad alta velocità” e di non essere riuscito a vedere il punto esatto di collisione stante l'orario notturno. Conviene subito precisare che questo è l'unico teste oculare che risulta essere stato sentito nell'immediatezza dai Carabinieri, nonostante che in atti risulti una dichiarazione testimoniale resa in data 23/03/2015 al difensore di , ai sensi degli artt. 391 bis e segg. cpp, Parte_1 da parte del sig. (vedi doc. 2 allegato all'atto di citazione), il Persona_4 quale ha dichiarato di aver assistito al sinistro stradale in questione e di ricordare quanto segue: “qualche transenna aveva dei dispositivi di luce ed altre no ma quella sera quelle luci erano tutte spente e non vi erano altre segnalazioni che evidenziassero la presenza delle transenne […] La strada quella sera era completamente buia. Qualche volta funziona il lampione che segnala l'ingresso dell'autostrada, ma anche questa luce, che non sempre è accesa, rende poco visibile la strada perché la luce è ostacolata dalla presenza di un albero che si trova immediatamente a ridosso della stessa. Quella sera anche questo lampione era spento
[…]”.
Lo stesso ha infine dichiarato che, viste le gravi condizioni del ferito, “dal mio cellulare, utenza
3208648607, ho immediatamente chiamato il 118. In attesa che arrivassero i soccorsi, per aiutare la persona infortunata, gli ho dato da bere della birra”.
Orbene, questa “testimonianza” resa al difensore del (avv.to Virgone del foro di Pisa) Pt_1 sarebbe astrattamente rilevante sia per dimostrare come il cantiere non fosse sufficientemente illuminato, sia per spiegare lo stato di ebbrezza alcoolica del riscontrato poco dopo il Pt_1 sinistro stradale, tuttavia non solo si tratta di una dichiarazione che non può certo essere equiparata ad una testimonianza resa al giudice nel contraddittorio delle parti (potendo al massimo essere valutata alla stregua di un semplice indizio), ma soprattutto plurimi elementi consentono di dubitare seriamente dell'attendibilità di detto “teste”: anzitutto è poco plausibile che il , visto che era stato proprio lui a chiamare l'ambulanza, non sia rimasto Persona_4 sul posto sin quando non sono arrivati i Carabinieri per dare subito la sua versione, alla luce della estrema gravità dell'accaduto: è infatti certo che i CC non hanno assunto il Per_4
a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, come invece hanno fatto con il
[...] teste (e sicuramente trattasi di persone diverse, perché identificate con nomi Testimone_1 completamente diversi rispettivamente dai Carabinieri e dal difensore).
Già questo consente di dubitare della reale presenza del teste sul luogo del Persona_4 sinistro, essendosi presentato al difensore del solo oltre due anni dopo il fatto. Pt_1
Inoltre la dichiarazione del secondo cui quella sera la strada era tutta buia Persona_4 perché tutte le luci erano spente contrasta clamorosamente con quanto risulta dal verbale di
PG e dalle deposizioni rese in udienza dai Carabinieri.
Infine, nonostante che dal verbale di PG emerga la presenza di una bottiglia di birra in loco
(nel punto contrassegnato nei rilievi con il n. 13) e che detta circostanza sia stata confermata anche dai Carabinieri in sede di escussione testimoniale, è francamente inverosimile che in quel frangente, ossia con il ferito gravemente che “urlava dal dolore”, il Pt_1 Persona_4 non abbia trovato di meglio che offrire una birra al malcapitato motociclista;
come pure è inverosimile che quest'ultimo “abbia comunque trovato la forza e la capacità di bere della birra nei pochi attimi che hanno preceduto l'arrivo dei Carabinieri”, come giustamente osservato dal primo giudice.
In ogni caso, per quanto riguarda le condizioni psico-fisiche del al momento del sinistro, Pt_1
è da escludere che lo stato di ebbrezza alcolica riscontrato al P.S. possa essere stato determinato dall'assunzione di una sola birra nell'immediatezza del fatto.
Nel verbale di pronto soccorso si legge chiaramente che “all'ingresso in p.s. il paziente si presenta vigile, eupnoico, in stato di ebbrezza alcolica. GCS 15.”
Dalla CTU emerge inoltre che il aveva avuto pregressi problemi di abuso di sostanze Pt_1 stupefacenti e di alcolismo. Si legge infatti nella relazione peritale quanto segue: “Attualmente dichiara di non lavorare per motivi di salute (è in attesa di ricovero in comunità per problemi di abuso di sostanze stupefacenti) […] forte fumatore di sigaretta (1-2 pacchetti die), consumo di CP_1 alcolici per cui è seguito dal dal 2012 (riferito imminente ricovero in clinica di Ravenna), pregresso uso di sostanze stupefacenti. Sonno indotto da terapia ipnoinducente non meglio precisata. Dichiara patente di guida ritirata circa 2 anni fa. Da segnalare abuso alcolico ed uso di stupefacenti (cocaina) in comorbidità psichiatrica (disturbo bipolare) per cui dichiara di essere in attesa di ricovero in comunità terapeutica. Afferma ricoveri in reparto psichiatrico di cui l'ultimo circa 2 mesi fa (Villa di Nozzano e Villa dei Pini rispettivamente per problemi psichiatrici ed abuso di morfina per il dolore all'arto amputato)”.
Ed ancora, “il ricorrente all'epoca dell'incidente risultava affetto da disturbo bipolare in comorbidità con disturbo d'abuso di sostanze (riferito alcolismo e droghe di vario tipo).
L'incidente in questione è avvenuto in stato di ebrezza alcolica come da verbale di pronto
Soccorso in atti. La preesistenza psichiatrica, stando alla documentazione prodotta, non risulta aggravata dagli esiti del traumatismo riportato dal pz il 21.11.2012”.
Il CTU, nella relazione integrativa depositata in data 10.11.2022, ha poi preso posizione circa la compatibilità del livello di alcolemia riscontrato al Pronto soccorso con la somministrazione di una (sola) birra, precisando quanto segue: “è noto che il sig. alle ore 2:45 del Pt_1
21.11.2012 accedeva in PS Cisanello in verosimile stato di “ebbrezza alcolica”. Obiettivamente veniva annotato GCS 15, pupille isocoriche, normoreagenti, soggetto vigile, agitato. A causa dello stato di agitazione il pz veniva sedato ed intubato. La determinazione dell'alcolemia (ore
3:05 del 21 novembre) dava esito di 174 mg/dl vn fino a 50. Non è noto il peso corporeo all'epoca e se il pz avesse cenato (e nel caso a che ora e se si trattò di un lauto pasto o meno).
In anamnesi risultava che il pz fosse affetto da “precedente doppia diagnosi” (disturbo bipolare
e da abuso di sostanze) per cui tuttavia non sarebbe stato in corso alcun trattamento farmacologico. Gli effetti dell'alcol oltre a dipendere dalla quantità di alcol assunta dipendono dalla tolleranza individuale alla sostanza (negli alcolisti la gravità dell'intossicazione è minore)
[…] in un soggetto di circa 80 Kg il consumo di una birra normale (330 ml Vol. 5%) determinerebbe una alcolemia di 0,24 g/l se determinazione alcolemica eseguita non oltre 100 minuti dalla somministrazione della bevanda alcolica. Muovendo da un'alcolemia di 1,74 g/l
(ottenuta in PS) si giunge alla conclusione che il sig. , abbia consumato almeno 7 birre Pt_5 normali se a stomaco vuoto o almeno 12 se a stomaco pieno e tale consumazione è riferita a misure dell'alcolemia che non eccedano i 100 minuti dalla assunzione. Nel caso di specie il ricorrente ha avuto incidente di notte ed è giunto alle 2:45 del 21.11.2012 per cui è altamente verosimile che la consumazione di alcol si sia verificata oltre un'ora, un'ora e mezzo dal prelievo ematico. Concludendo, pur con i limiti evidenziati, si ritiene plausibile che il predetto abbia consumato alcolici in grande quantità con conseguente compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo verosimilmente in associazione con disturbi statico-motori non meglio precisabili se non in linea teorica come da schema allegato”.
In altri termini, la CTU ha chiarito che il grado alcolemico elevato riscontrato al all'arrivo Pt_1 in ospedale non era affatto compatibile con l'aver bevuto soltanto una birra subito dopo l'incidente, ma invece quella sera egli aveva “consumato alcolici in grande quantità” e quindi era evidentemente in stato di ebbrezza alcolica già prima dell'incidente stradale, “con conseguente compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo”.
Si ritiene quindi corretto il ragionamento del Tribunale di Pisa, il quale ha fondato la propria decisione sulle risultanze istruttorie e sulle conclusioni dell'elaborato peritale, dai quali è emerso che il cantiere stradale era regolarmente segnalato e visibile con l'ordinaria diligenza e che la verificazione del sinistro stradale era da ascriversi in via esclusiva alla condotta di il quale, al momento del sinistro, si trovava in stato di ebbrezza alcolica tale da Parte_1 non consentirgli di avvedersi per tempo del cantiere e della deviazione del tratto stradale.
Inoltre egli viaggiava a velocità sostenuta, certamente ben superiore ai 30 km/h consentiti in quel tratto stradale, come risulta sia dalla testimonianza che anche dalla gravità delle Tes_1 lesioni causate dell'incidente (amputazione di netto di una gamba nel contrasto con la transenna di metallo tagliente): invero, se il avesse viaggiato alla velocità di 30 km/h, Pt_1 avrebbe potuto frenare per tempo e forse evitare l'impatto o quantomeno ridurre i danni, ma invece non ha proprio frenato (infatti non sono state rilevate tracce di frenata sull'asfalto); il che ulteriormente conferma che egli era ubriaco e quindi era notevolmente ridotta la sua capacità sensoriale.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni esposte, deve essere respinta la domanda risarcitoria di parte appellante nei confronti di con conseguente assorbimento della CP_1 domanda di manleva di verso le terze chiamate. CP_1
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.
Superflua è poi l'ammissione della prova per testi reiterata nei propri scritti difensivi da parte appellante al fine di dimostrare la sussistenza del danno endofamiliare derivato ai congiunti del a seguito del sinistro. Pt_1
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese del presente grado di giudizio.
In punto di spese del presente grado di giudizio, l'applicazione del principio di soccombenza impone la condanna degli appellanti al rimborso delle spese sostenute da nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato del petitum (scaglione indeterminabile, complessità media) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Viceversa le spese del grado vanno compensate nel rapporto tra gli appellanti e le due compagnie di assicurazione.
Va infatti chiarito che, sebbene gli attori avessero citato in giudizio solo e che le due CP_1 compagnie di assicurazione fossero state chiamate in causa non da bensì da CP_1 P_
[... (quali assicuratrici sia di che dell'ATI di cui tale società faceva parte insieme P_
a , in corso di causa gli attori avevano esteso la domanda alle parti terze CP_4 chiamate, avendo concluso chiedendo di “Condannare ovvero le Società dalla stessa CP_1 citate in manleva, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori”.
Tale domanda è stata mantenuta dagli appellanti anche in questo grado di giudizio (pur non essendo stati illustrati in alcuna parte dell'appello i motivi a fondamento della responsabilità delle terze chiamate), ma questo non è sufficiente per giustificare la costituzione delle due compagnie di assicurazione anche in questo grado, per il semplice motivo che l'assicurata
(peraltro fallita nel corso del giudizio di primo grado e oggi sostituita dalla P_ curatela fallimentare) non ha rinnovato la domanda di manleva, essendo rimasta contumace.
Le due compagnie pertanto avrebbero ben potuto evitare di costituirsi e di sostenere spese processuali, non essendo stata svolta nei loro confronti alcuna domanda giudiziale dagli appellanti (la loro citazione essendo stata effettuata ai soli fini di litis denuntiatio), né essendo stata avanzata nei loro confronti alcuna domanda di manleva dalle assicurate e P_
(né ovviamente potendo essere svolta alcuna domanda di manleva da Controparte_4 CP_1 in quanto soggetto non assicurato).
Infine, poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 679/2023 del Tribunale di Pisa;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute da che sono liquidate in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso CP_1 spese generali 15 %, IV e CAP come per legge;
3) compensa le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e le due compagnie di assicurazione appellate;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, il 10.7.25.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni