CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.355/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2203/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 28.09.2023, pendente tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., domiciliata in Taranto presso l'Avv. Daniela Cagnazzo dalla quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, elettivamente domiciliata in Taranto presso l'Avv. Paolo Controparte_1
Nicola Tarantini dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 2.05.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate alle quali si rinvia e che debbono intendersi qui richiamate;
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che (1) e erano assegnatari proprietari di un Parte_2 Parte_3
appartamento sito in Laterza alla Via Diaz n.36, facente parte di un complesso immobiliare realizzato da negli anni '50 (poi trasferito allo di Taranto) composto da tre CP_2 CP_3
palazzine e da un'area risultante di proprietà di (2) che su autorizzazione dello Parte_1
e con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Laterza il e la CP_3 CP_1 Parte_3 hanno costruito nell'anno 1982 un garage di cui è divenuta piena proprietaria nell'anno 2008 la figlia a seguito di acquisto della quota di un terzo per successione Controparte_1
Per_ ereditaria dai genitori e dell'acquisto delle altre due quote ereditarie dai suoi germani e con atto di citazione notificato il 9.09.2019 conveniva Persona_2 Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l' , intestataria del suolo sottostante il Parte_1
garage, dichiarando di goderne uti dominus da oltre un ventennio (unitamente ai propri congiunti) e chiedendo pertanto di dichiararsi il suo acquisito per usucapione della proprietà sul suolo su cui insiste il garage.
Costituitasi in giudizio, (1) allegava in via preliminare il difetto di integrità del Parte_1
contraddittorio, non essendo stati chiamati in giudizio tutti i condomini proprietari degli immobili facenti parte del complesso immobiliare e titolari dei diritti sull'area pertinenziale sulla quale era stato realizzato il garage, (2) eccepiva l'inammissibilità della domanda perché il suolo non individuato catastalmente e non avente confini certi, (3) contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea per insussistenza del possesso del suolo in quanto i danti causa della consapevoli dell'altruità del suolo e meri detentori, al più titolari di un CP_1
diritto di superficie.
Istruito il giudizio mediante espletamento delle prove testimoniali richieste, con sentenza n.2203/2023 il Tribunale dichiarava l'acquisto per usucapione del suolo sottostante al garage da parte di . Controparte_1
Avverso tale decisione l' con citazione notificata il 27.10.2023 ha proposto appello Parte_1
per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l' allega, in ordine al rigetto della eccezione Parte_1
preliminare di difetto di integrità del contraddittorio, l'omessa e/o errata valutazione da parte del Tribunale della documentazione (atto di vendita della prima unità immobiliare del complesso e visure catastali) in atti dalla quale risultava la natura condominiale del suolo su cui insiste il garage, natura condominiale dalla quale deriva la necessità, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, di estendere il contraddittorio a tutti i condomini.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt.1141 e 1164 c.c. e la carenza di motivazione della decisione impugnata, avendo il Tribunale ivi ritenuto fondata la domanda sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testimoni escussi, in realtà limitatisi a confermare la mera utilizzazione negli anni dei garage, senza considerare che il garage è stato realizzato dal padre della sul suolo a seguito di concessione del diritto di superficie e che non è stata CP_1
provata la interversio possessionis necessaria per l'usucapione ventennale della proprietà del suolo.
Col terzo motivo di gravame l'appellante, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, allega l'illegittimità della liquidazione operata dal giudice di prime cure, per aver posto a carico della soccombente la somma corrisposta dall'attrice per la redazione della certificazione notarile ipo - catastale risultata priva di rilevanza al fine del decidere, non avendo in nessun caso contestato l'intestazione catastale del suolo a proprio nome. Parte_1 Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, non avendo - a suo dire - parte appellante fornito prova di aver trasferito a terzi la proprietà dell'area di sedime del garage e, in ogni caso, avendo omesso di indicare analiticamente i nominativi delle parti necessarie asseritamente pretermesse.
Il primo motivo di appello è fondato e ha carattere assorbente.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta nel giudizio di primo grado, cioè dalle visure storiche catastali e dall'atto di trasferimento del primo alloggio datato 25 luglio 1983 per
Notar dallo a , risulta l'avvenuta vendita, tra gli anni 1983 Persona_3 CP_3 Persona_4
- 1985, di 18 alloggi del complesso edilizio, in uno con i corrispondenti diritti indivisi ex art. 1117 c.c. sull'area comune alle tre palazzine, contraddistinta dall'ex part. 11, area comune su cui è stato realizzato anche il garage della cui area di sedime la ha chiesto accertarsi CP_1
l'acquisto per usucapione.
Il Tribunale ha del tutto trascurato la detta documentazione, a vantaggio delle risultanze della certificazione notarile ventennale prodotta dalla , attestante, al contrario, la CP_1
appartenenza della area alla convenuta In realtà, nessun valore probatorio può Parte_1
assumere, ai fini della decisione, la richiamata certificazione notarile posto che, trattandosi di annessa area pertinenziale, l'indagine ipo - catastale compiuta non avrebbe potuto evidenziare nessun tipo di trascrizione dei diritti sull'area comune a favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari cedute nel corso degli anni, essendo stati i diritti dei singoli condomini sull'area pertinenziale comune acquistati, unitamente alla proprietà di ciascuno alloggio, ai sensi dell'art.1117 c.c. La proprietà dell'area comune, pertanto, risulta solo formalmente in capo all'originaria titolare dell'intera superficie ( oggi , ma CP_3 Parte_1
sostanzialmente appartiene ai condomini ai quali è stata ceduta unitamente alle proprietà esclusive. Le visure storiche catastali attestanti le vendite avvenute tra gli anni 1983 – 1985 e il primo atto di trasferimento allegato dall'odierna appellante dimostrano la formazione del condominio e l'identità dei suoi partecipanti.
Peraltro, costituendosi nel giudizio ex art. 1172 c.c. promosso nel 2014 da alcuni condomini e di cui l' ha prodotto copia degli atti introduttivi, la stessa Parte_1 Controparte_4 ha ivi ammesso (v. comparsa di risposta, alla pag. 2) l'esistenza di un'area comune alle tre palazzine sorte sull'originaria p.lla 11 e l'acquisto (riscatto) delle singole unità immobiliari da parte di quasi tutti gli assegnatari degli alloggi, indicandone anche alcuni. Questo dimostra che la ben sapesse della formazione del condominio a seguito della cessione degli alloggi CP_1
da parte dello e della cessione ai condomini (con gli alloggi, anche) dei diritti ex art. 1117 CP_3 c.c. sull'area comune (su parte della quale sono stati realizzati i garage), che la CP_1
conosceva anche i singoli condomini.
Ne consegue che il motivo di gravame deve ritenersi fondato, a mente del costante orientamento del Supremo Collegio secondo cui “qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell'edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli” (Cass. civ. sez. VI 15.01.201 n.848; nello stesso senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2017 n. 6649, Cass. civ. sez. II 11.10.2016 n. 20453).
Costituendosi nel presente giudizio, parte appellata ha insistito nell'inammissibilità della eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo che la doglianza fosse generica, non avendo l'Ente specificato i nominativi delle parti pretermesse, ovvero di coloro che avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (Cass. Civile n.21572/2020). Il rilievo è infondato poiché, nel caso di specie, l'esistenza dei soggetti pretermessi e i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti è provata per tabulas, sulla base delle visure catastali storiche (all. 9) attestanti i proprietari delle unità immobiliari del complesso condominiale e delle stesse ammissioni fatte dalla nel detto CP_1
giudizio di danno temuto.
Alla luce di quanto innanzi, poiché non resa nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente rispetto alla domanda di usucapione proposta dall'attore, l'appello va accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza appellata e la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio una delle ipotesi tassative di rimessione, prevista dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di prime cure cui sarà rimessa la causa stante la natura restitutoria del rinvio e l'accertamento in quella sede della soccombenza sostanziale sulla domanda attorea di riconoscimento dell'usucapione.
L'accoglimento del gravame giustifica la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite del presente grado in favore dell' , ex art. 91 c.p.c. Tenuto conto Parte_1 dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità della causa, i compensi professionali da rimborsare possono quantificarsi nella misura vicina ai parametri minimi di cui al d.m. 10.03.2014 n.55.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2203/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla Pt_4
nei confronti di con atto di citazione notificato il 27.10.2023,
[...] Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art
354 c.p.c.;
2) condanna al rimborso in favore dell' delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso di avvocato ed € 176,50 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge;
3) demanda al Tribunale la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)