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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1142/2008 R.G.
CUI È RIUNITO IL PROC. N. 66/2009 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Ex Tribunale di RO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nr. 1142/2008 e 66/2009 R.G.A.C. dell'ex Tribunale di RO vertenti:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. GIUSEPPE URSO, domiciliato come in atti
Attore nel proc. nr. 1142/2008
Convenuto e attore in riconvenzionale nel proc. nr. 66/2009
E
(c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), (n. il 17.09.1964; c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
, (c.f. ), C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_6 [...]
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Parte_4 CodiceFiscale_7
GIOVANNI VIRELLI, domiciliate come in atti
Convenute nel proc. nr. 1142/2008
NONCHÉ
(c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_8 CP_5
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_6
), (n. il 16.11.1977; c.f. CodiceFiscale_10 Parte_5 [...]
) e (n. il 07.03.1981; c.f. C.F._11 Controparte_3 [...]
) rappresentati e difesi dall'avv. SERAFINO TRENTO, domiciliati C.F._12 come in atti
Convenuti nel proc. nr. 1142/2008
1 NONCHÉ
(c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_8 CP_5
(c.f. ) , (c.f.
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_2
), (n. il 17.09.1964; c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
, (c.f. ), C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_6 [...]
(c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_7 Controparte_6
(c.f. ), (n. il 16.11.1977; c.f. CodiceFiscale_10 Parte_5
) e (n. il 07.03.1981; c.f. CodiceFiscale_11 Controparte_3
) rappresentate e difese dall'avv. GIOVANNI VIRELLI e CodiceFiscale_12 dall'avv. SERAFINO TRENTO domiciliate come in atti
Attrici e convenute in riconvenzionale nel proc. nr. 66/2009
NONCHÉ
Controparte_7 Controparte_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10
,
[...] Parte_4 Controparte_7
Convenuti contumaci in entrambi i procedimenti riuniti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 24.09.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Dicembre
2024 e il 23 Dicembre 2024 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data
03.10.2023, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Solo gli avvocati Serafino Trento e Giovanni Virelli hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
In riferimento al giudizio n. 1142/2008, si evidenzia che ha Parte_1 evocato in giudizio i convenuti nelle dedotte qualità di eredi, diretti o per rappresentazione, di (deceduto il 16.07.2006 in AR) e ha chiesto Parte_5 di dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà in suo favore per intervenuta usucapione con condanna delle controparti alle spese di lite in caso di opposizione. Lo stesso ha dedotto di aver posseduto da oltre trent'anni i seguenti beni immobili siti in
2 AR, ossia: i terreni alla c.da Muranero identificati al foglio 5, p.lle 15, 17, 171, 172, al foglio 20 p.lla 20 e il fabbricato rurale identificato al foglio 5 p.lla 18; i terreni alla c.da Sant'Antonio identificati al foglio 13 p.lle 44, 280, 328, 329, 331, 379, 380, 418,
557, 559, 560, 562 nonchè il fabbricato rurale identificato al foglio 13 p.lla 46; di aver costruito, nel 1977, sui terreni in c.da sant'Antonio la propria abitazione;
di aver coltivato i terreni suddetti traendone i frutti naturali e civili.
Nelle more , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
(n. il 17.09.1964), Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(n. il 16.11.1977) Parte_4 Controparte_6 Parte_5
e (n. il 07.03.1981) hanno convenuto in giudizio Controparte_3 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e al Controparte_10 Parte_4 Controparte_7 Parte_1 fine di ottenere la divisione dell'asse ereditario relitto da (deceduto Parte_5 il 16.07.2006 in AR) ossia, nella specie, dei terreni siti in AR alla c.da Muranero identificati al foglio 5, p.lle 15, 17, 18 (fabbricato rurale), 20, 171 e 172 nonché dei terreni siti in AR alla c.da Sant'Antonio identificati al foglio 13 p.lle 44, 46
(fabbricato rurale), 280, 328, 329, 331, 379, 380, 418, 557, 559, 560 e 562. A tal fine hanno dedotto che le rendite dei predetti beni sono percepite solo dagli eredi CP_10
e tenuti, quindi, a
[...] Parte_4 Controparte_7 Parte_1 renderne il conto e alla restituzione. È stato, quindi, iscritto il giudizio n. 66/2009.
In data 16.01.2009 si è tempestivamente costituito nel giudizio n. Parte_1
66/2009 depositando comparsa di costituzione e risposta in cui ha reiterato le medesime deduzioni già formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1142/2008, evidenziando, altresì, che a seguito della morte del de cuius tutti gli eredi non solo hanno ricevuto in vita donazioni da parte dello stesso ma hanno anche raggiunto un accordo circa la divisione dell'asse ereditario. Ha, quindi, chiesto di rigettare la domanda di divisione ereditaria e ha spiegato domande riconvenzionali volte a far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa a proprio favore e di dichiarare aperta la successione di previa Persona_1 collazione delle donazioni effettuate agli aventi diritto.
In data 20.05.2010 si sono costituite nel giudizio nr. 1142/2008 , CP_1 CP_2
, (n. il 17.09.1964),
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
le quali hanno contestato in fatto e in diritto la
[...] Parte_4 domanda. In particolare, hanno contestato il possesso ad usucapionem vantato dal per aver egli risieduto in Germania dal 1985 al 1992, per essere Parte_1 stati i beni di cui alla domanda posseduti, in parte, fino al decesso, dal de cuius
che ne ha difeso la proprietà anche in via giudiziaria nel proc. n. Parte_5
398/1998 del Tribunale di RO (in riferimento al terreno di cui al foglio 13 p.lla
416) ovvero, in parte (in riferimento ai terreni di cui al foglio 5 p.lle 15 e 20, al foglio
13 p.lle 44, 328 e 379), oggetto di contratti di comodato da parte del de cuius a favore
3 dell'attore e di decreti di esproprio da parte del comune di AR (terreni di cui al foglio 5, p.lle 17, 18 e 20). Hanno, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda di usucapione con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite da distrarre.
I due giudizi sono stati riuniti in data 23.02.2011.
In data 27.05.2011 si sono, altresì costituiti nel giudizio n. 1142/2008 CP_4
, (n. il
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_5
16.11.1977) e (n. il 07.03.1981) hanno contestato in fatto e in Controparte_3 diritto la domanda. In particolare, hanno contestato il possesso ad usucapionem vantato dal per aver egli risieduto in Germania dal 1985 al 1992, per Parte_1 essere stati i beni di cui alla domanda posseduti in parte, fino al decesso, dal de cuius
che ne ha difeso la proprietà ovvero, in parte, venduti dal de cuius Parte_5 ovvero, in parte, oggetto di contratti di comodato da parte del de cuius a favore dell'attore (in riferimento ai terreni di cui al foglio 5 p.lle 15 e 20, al foglio 13 p.lle 44,
328 e 379) e oggetto di decreti di esproprio da parte del di AR. Hanno, CP_11 quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 09.07.2012 è stata rigettata l'istanza di sequestro giudiziario formulata dagli attori del giudizio n. 66/2009.
Ammesse le prove orali ed espletata in parte la prova testimoniale ammessa dal precedente magistrato titolare del fascicolo, nelle more la causa - assegnata alla scrivente il 05.04.2019 – ha subito diversi rinvii per completare l'istruttoria. All'udienza del 13.03.2024 i difensori delle parti costituite hanno tutti rinunciato ai restanti testimoni e accettato vicendevolmente le dette rinunce, per cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Dicembre 2024 e il 23 Dicembre 2024 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.10.2023, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Solo gli avvocati Serafino Trento e Giovanni Virelli hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
In limine litis deve disattendersi l'eccezione di tardività della domanda di divisione formulata da nella veste di convenuto nel giudizio n. 66/2009 Parte_1 atteso che essa ben poteva, come di fatto è avvenuto, essere formulata in via autonoma dalle controparti senza nessuna preclusione e decadenza.
Sempre in via preliminare si conferma in tale sede l'ordinanza del 02/10/2024, emessa ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.09.2024, con cui è stata rigettata la richiesta degli avv.ti Serafino Trento e Giovanni Virelli di nomina di un amministratore dei beni ereditari in quanto del tutto generica.
Ciò premesso, considerato che le domande formulate in entrambi i giudizi riuniti hanno
4 ad oggetto i medesimi beni, di cui il invoca l'intervenuto acquisto Parte_1 per usucapione a suo favore e le controparti chiedono la divisione, per ragioni di sistematicità e ordine logico deve essere prioritariamente valutata la domanda di usucapione avanzata nel giudizio nr. 1142/2008 da Parte_1
Ebbene, tale domanda va rigettata per le seguenti ragioni.
Come noto , in punto di diritto ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali); dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo;
occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene stesso, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria È onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem e dei relativi requisiti di legge richiesti;
è necessario, quindi, che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. civ. n.
15145/2004).
In particolare, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n. 12984/2002).
Ciò posto, sulla base delle norme e dei principi ermeneutici richiamati, bisogna acclarare se abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per Parte_1 usucapione.
Ad avviso del giudicante la risposta è negativa per una serie di ragioni.
Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi
5 costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso, tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Ad avviso del Tribunale, premesso che già nell'atto di citazione le allegazioni sono del tutto generiche, essendosi l'attore limitato a dedurre di aver posseduto per oltre trent'anni i terreni e i fabbricati de quibus provvedendo a costruirvi, nel 1977, la propria abitazione e a coltivarli percependone i frutti naturali e civili, il Parte_1 non ha fornito prova adeguata in ordine alla continuità e alla durata del preteso possesso, elementi che – in virtù del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat – avrebbero dovuto essere oggetto di specifica dimostrazione da parte sua.
A tal proposito deve infatti rilevarsi come, ai fini dell'usucapione non basta affermare – come fa l'attore - di aver posseduto il bene per oltre trent'anni, espressione talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v.
Cass. civ. 21873/2018). Colui che afferma di aver usucapito un bene deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Ora, nessun elemento è emerso dalle dichiarazioni rese dall'unico ES escusso nell'interesse del Il ES , invero, ascoltato Parte_1 Testimone_1 all'udienza del 08.11.2017 ha reso dichiarazioni del tutto generiche, senza univoca ed analitica descrizione dei cespiti, nonché, ad esempio, dei lavori che sarebbero stati realizzati nel corso degli anni per cui dalle stesse non è possibile desumere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni un possesso in capo all'attore con le caratteristiche ad usucapionem. Invero, il si è limitato a dichiarare in maniera del Tes_1 tutto generica che il si è sempre occupato dei terreni da trenta/quarant'anni Parte_1 raccogliendone le olive, pulendo l'erba e occupandosi della recinzione ponendosi anche in contraddizione con quanto riferito dal medesimo il quale, in Parte_1 sede di interrogatorio formale, ha affermato di aver vissuto in Germania dal 1971 al
1980, essendo, quindi, evidente che in tale periodo non era possibile la presenza del
6 medesimo sui luoghi di causa. Ancora, il ha affermato che il terreno posto vicino Tes_1 alla SS 106 è privo di coltivazioni con ciò ponendosi in contraddizione con quanto allegato dal ossia che tutti i terreni sarebbero stati da lui sempre Parte_1 coltivati traendone frutti. Da tanto, ne discende l'inattendibilità delle dichiarazioni del ES anche sulla reale conoscenza dei luoghi di causa.
Invece, la ES escussa nell'interesse dei convenuti nel corso Testimone_2 dell'udienza del 08.11.2017, ha riferito che il de cuius si è Parte_5 occupato dei terreni per cui è ausa provvedendo alla raccolta delle olive fino alla sua morte avvenuta nel 2006. Parimenti, la ES escussa Testimone_3 nell'interesse dei convenuti all'udienza del 15.10.2020, ha riferito “conosco Parte_5
perché ho lavorato per lui nei primi anni del 1990; in particolare lavoravo alla
[...] raccolta delle ulive. Conosco solo un che lavorava con me alla Controparte_10 raccolta” senza far nessun riferimento al Parte_1
Del resto, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di chi coltiva di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cassazione civile sez. II,
29/07/2013, n. 18215;Cassazione civile sez. II, 03/07/2018, n. 17376; Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n. 6123).
Va poi aggiunto che, nella specie, ha prospettato un possesso di Parte_1 beni ereditari.
Ebbene, giova richiamare il principio, espresso più volte dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus (Cass. civ. Sez. II Sent.,
20/05/2008, n. 12775). Si è sostenuto – ancora – che il coerede, il quale dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art. 1102, 1141 e 1164 c.c.), attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass.
7 Sez. II n. 5226 del 12/04/2002). Nella fattispecie, dall'istruttoria espletata non è emerso in alcun modo prova altrettanto rigorosa che tale possesso era stato esercitato dal in modo tale da rendere impossibile anche il possesso degli altri Parte_1 coeredi.
In conclusione, non ha fornito alcuna prova di aver avuto il Parte_1 possesso, per di più utile ad usucapendum, sui beni immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Già tali considerazioni si reputano dirimenti;
vi è però di più.
Va, infatti, aggiunto, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, come non sia certo quale sia l'originario proprietario del bene e dunque non sia certa l'effettiva appartenenza del bene in questione. Va qui detto come il Tribunale reputi necessario, ai fini voluti, la produzione delle indispensabili certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio
Il Tribunale ritiene, al riguardo, che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Nella specie nessun documento rilevante si opina prodotto, come verrà in seguito meglio specificato.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda formulata da Parte_1 nel giudizio n. 1142/2008 deve essere rigettata e, per le medesime ragioni, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione dallo stesso spiegata nel giudizio n. 66/2009.
Occorre, quindi passare all'esame della domanda di divisione dell'asse ereditario relitto da (deceduto il 16.07.2006 in AR) formulata nel giudizio nr. Parte_5
66/2009 da , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
(n. il 17.09.1964), Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(n. il 16.11.1977) Parte_4 Controparte_6 Parte_5
e (n. il 07.03.1981). Controparte_3
La stessa va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono.
Sarebbe, invero, stato indispensabile produrre, ai fini della prova della proprietà, i vari titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius nonché regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari), contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori, a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda ovvero di instaurazione del giudizio di divisione.
E, infatti, nelle controversie di divisione ereditaria è necessaria e indispensabile la tempestiva allegazione e produzione in giudizio oltre che del titolo di provenienza dei
8 beni in favore del de cuius, anche, come detto, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (v., tra le altre, C.
App. Roma, Sez. III, n. 2480 del 01.06.2011; Trib. Roma, 16.07.2004).
Di tal ché, incombendo sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione di cui si è detto, necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente e oggettivamente propri e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
In particolare, per quanto riguarda la verifica dell'integrità del contraddittorio, deve osservarsi che essa va operata non già con riferimento ai creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, con riguardo ai creditori opponenti di cui all'art. 784
c.p.c. E, invero, mentre la questione relativa alla qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, pur essendo ancora dibattutissima in dottrina e giurisprudenza, sembra essere stata risolta dal più recente orientamento dei giudici di legittimità nel senso dell'esclusione di tale qualità, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (Cass., 9.11.2012, n. 19529), non può esservi alcun dubbio, stante l'espressa previsione legislativa in tal senso, che i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, comma 2, c.p.c. l'atto di opposizione di cui al secondo comma dell'art. 1113 c.c. siano litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e, per l'effetto, radicalmente nulla.
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass.,
8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che, appunto, condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione (sulla possibilità di applicazione analogica delle norme processuali cfr. Cass. Sez. Un., 22.02.2007, n. 4109).
9 Occorre anche rilevare come l'orientamento sin qui richiamato, circa la necessità che chi agisce in giudizio produca tempestivamente la documentazione sopra richiamata, debba essere tenuto fermo anche in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n.
10067 del 28.05.2020, che costituisce pronuncia che non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che, come sopra rilevato, sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784 c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti.
Né appare persuasivo quanto osservato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
21938 del 2021, secondo cui la produzione della predetta documentazione sarebbe soltanto opportuna, ma non necessaria ai fini della procedibilità della domanda. In realtà, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione, deve osservarsi che l'opposizione di terzo, ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi, costituisce una reazione a una patologia della sentenza;
il giudice è tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, che si formi una sentenza nulla.
Né la questione può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione perché si tratta di due aspetti distinti.
Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica) contestazione dell'altra, un altro è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto.
Inoltre, l'affermazione secondo cui il predetto onere probatorio può essere assolto, pur in caso di mancata produzione del titolo di acquisto dei beni in capo al de cuius, attraverso la valorizzazione della non contestazione tra le parti e il ricorso alle presunzioni, sembra porsi in contrasto, qualora si tratti di beni immobili, con il consolidato orientamento secondo cui il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam atteso che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato solo in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. ex multis, Cass. Civ. 14 gennaio 2022, n. 1072).
Da ciò si desume che, anche in presenza di una condotta di non contestazione, la prova dell'appartenenza al de cuius o, comunque, ai condividenti dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, andrebbe fornita con la produzione in giudizio dei
10 titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere probatorio non così rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione, le quali, peraltro, ben poca pregnanza processuale potrebbero avere, posto che l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa.
Deve, poi, porsi in rilievo che la pronuncia di divisione giudiziale, avente ad oggetto beni immobili, è soggetta al regime di pubblicità della trascrizione nei pubblici registri, che assolve all'interesse pubblico della certezza della circolazione dei diritti reali immobiliari, che verrebbe completamente frustrato laddove la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni di cui è richiesta la divisione fosse rimessa alla piena disponibilità delle parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della “non contestazione”.
Ebbene, nel caso di specie nessuna delle parti ha provato l'appartenenza degli immobili all'asse ereditario di e dunque, la possibilità di considerarli oggetto Parte_5 della domanda di divisione.
In atti, invero, è presente unicamente una visura catastale del tutto irrilevante nonché mere ispezioni ipotecarie inerenti la trascrizione della denuncia di successione di e la trascrizione una serie di atti, nemmeno dettagliatamente Parte_5 indicati, con cui il de cuius ha disposto del proprio patrimonio, vendendoli o donandoli
(atti in relazione ai quali non vi è nemmeno l'indicazione dei beni di cui il de cuius ha disposto). In ogni caso, si ritiene non sufficiente la produzione di certificati catastali o ipocatastali perché questi atti illustrano la realtà nel suo aspetto statico mentre la relazione nel suo profilo dinamico e nel divenire (eredi, passaggi, creditori, ecc.).
Del tutto irrilevanti si palesano, poi, le note di trascrizione depositate dagli attori del giudizio nr. 66/2009 in allegato alle memorie ex art. 183 comma 6, 2 termine c.p.c. atteso che esse si riferiscono per la maggior parte a beni che il de cuius aveva già alienato in vita e non sono oggetto né della domanda di divisione né di quella di usucapione (v. nota di trascrizione a favore di e nota CP_12 CP_13 di trascrizione a favore di e nota di trascrizione a Persona_2 Persona_3 favore di;
nota di trascrizione a favore di;
nota di Persona_4 Persona_5 trascrizione a favore di e;
nota di trascrizione a Persona_6 Testimone_4 favore di , di Parte_3 Controparte_3 Parte_4
e . Altre note di trascrizione si riferiscono ad Parte_1 Controparte_7 alcuni beni oggetto delle domande di divisione e usucapione che sono stati venduti dal de cuius e che non erano, quindi, già di sua proprietà al momento del decesso (v. nota di trascrizione a favore di e da cui risulta che il de cuius Persona_7 CP_14 con atto del 11.12.1982 ha vendita ai primi parte del terreno identificato al foglio 5, p.lla
20; nota di trascrizione a favore i da cui risulta che l'11.11.1982 il de Persona_8
11 cuius ha venduto parte del terreno identificato al foglio 5, p.lla 15b; nota di trascrizione a favore del comune di AR da cui risulta che il terreno identificato al figlio 5, p.lle
17, 18 e 20 è stato oggetto di esproprio giusto decreto del 01.10.1988). In ogni caso, le note di trascrizione, di per sé, sono del tutto irrilevanti atteso che la prova della proprietà come non può essere raggiunta in base alle sole visure catastali (trattandosi di atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile, cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019) ovvero fondarsi sulle dichiarazioni di successione (trattandosi di documenti di mera rilevanza fiscale privi di valore sul piano civilistico, cfr. Cass.
Civ. n. 25149/2014), ovvero su titoli e documenti edilizi o urbanistici (che afferiscono ai soli rapporti tra P.A. e privato, cfr. Cass. Civ. n. 15905/1999), allo stesso modo non può essere dimostrata attraverso le sole note di trascrizione, le quali non costituiscono né atto di parte, né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferiscono, essendo la trascrizione finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare.
Non sussistendo, quindi, allegazioni e prove sufficienti per affermare che gli immobili oggetto di causa siano parte dell'asse ereditario di risulta Parte_5 impossibile ricostruire la massa ereditaria come da esse prospettata
Per tali ragioni non può essere disposta la consulenza tecnica di ufficio richiesta al fine di procedere all'individuazione e descrizione degli immobili relitti dal de cuius. Invero, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa. La CTU ha il solo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai e in nessun caso – salvo che nell'ipotesi di CTU percipiente, evidentemente estranea al caso in questione – supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis, Cass. civ. 6 aprile 2005 n. 7097). Come recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez.
Un., n. 3086/2022, il consulente d'ufficio può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ora, tra i fatti principali del giudizio divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicché non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del consulente.
Né sarebbe possibile la produzione dei titoli di provenienza dei beni in corso di causa oltre lo scadere dei termini per le memorie istruttorie, nè potrebbe invocarsi l'esistenza di un dovere del giudice di impartire l'ordine di produzione documentale ai sensi dell'art. 183 c.p.c.: è, infatti, evidente che una simile interpretazione della norma comporterebbe uno stravolgimento dei fondamentali princìpi ordinatori del processo civile, quale processo di parti, non competendo al giudice – quanto meno nel
12 procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse devono assolvere.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione avanzata dalle parti attrici nel giudizio nr.
66/2009.
L'inammissibilità della domanda di divisione travolge anche la consequenziale domanda di rendiconto formulata dalle parti attrici nel giudizio nr. 66/2009 essendo essa strumentale alla definizione dei rapporti tra coeredi e, dunque, riferibile a operazioni da eseguire nell'ambito dello scioglimento della comunione. Invero, premesso che tale domanda si palesa formulate in maniera del tutto generica, è noto come, nell'ambito delle operazioni divisorie, la resa dei conti si collega alla circostanza che dei beni comuni vi sia stato un godimento separato, ovvero un'amministrazione da parte di uno solo dei comunisti, occorrendo, quindi, rendere certi e liquidi i crediti e i debiti reciprocamente vantati per effetto di tali attività. Nel caso di specie, l'impossibilità di procedere alla divisione per i motivi sopra espressi, impedisce ogni pronuncia sulla domanda di rendiconto.
Per le medesime ragioni (impossibilità di accertare la effettiva e attuale titolarità sui beni, dalla quale discendono sia la legittimazione attiva che passiva delle parti) va dichiarata inammissibile anche la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio n.
66/2009 con cui ha chiesto di procedere alla divisione dell'asse Parte_1 ereditario di . Persona_1
L'esito complessivo del giudizio e il rigetto delle reciproche domande delle parti induce il Tribunale a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra i contendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di RO, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di usucapione formulata da nel Parte_1 giudizio nr. 1142/2008;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da nel giudizio nr. 66/2009; Parte_1
3. DICHIARA l'inammissibilità della domanda di divisione dell'asse ereditario relitto da e della connessa domanda di rendiconto formulate, nel Parte_5 giudizio n. 66/2009, da , Controparte_4 Controparte_5 CP_2
, (n. il 17.09.1964),
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(n. il
[...] Parte_4 Controparte_6 Parte_5
16.11.1977) e (n. il 07.03.1981); Controparte_3
13 4. DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di divisione dell'asse ereditario relitto da , spiegata nel giudizio nr. 66/2009 da Persona_1
Parte_1
5. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
6. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari il 08.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
14
CUI È RIUNITO IL PROC. N. 66/2009 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Ex Tribunale di RO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nr. 1142/2008 e 66/2009 R.G.A.C. dell'ex Tribunale di RO vertenti:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. GIUSEPPE URSO, domiciliato come in atti
Attore nel proc. nr. 1142/2008
Convenuto e attore in riconvenzionale nel proc. nr. 66/2009
E
(c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), (n. il 17.09.1964; c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
, (c.f. ), C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_6 [...]
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Parte_4 CodiceFiscale_7
GIOVANNI VIRELLI, domiciliate come in atti
Convenute nel proc. nr. 1142/2008
NONCHÉ
(c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_8 CP_5
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_6
), (n. il 16.11.1977; c.f. CodiceFiscale_10 Parte_5 [...]
) e (n. il 07.03.1981; c.f. C.F._11 Controparte_3 [...]
) rappresentati e difesi dall'avv. SERAFINO TRENTO, domiciliati C.F._12 come in atti
Convenuti nel proc. nr. 1142/2008
1 NONCHÉ
(c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_8 CP_5
(c.f. ) , (c.f.
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_2
), (n. il 17.09.1964; c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
, (c.f. ), C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_6 [...]
(c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_7 Controparte_6
(c.f. ), (n. il 16.11.1977; c.f. CodiceFiscale_10 Parte_5
) e (n. il 07.03.1981; c.f. CodiceFiscale_11 Controparte_3
) rappresentate e difese dall'avv. GIOVANNI VIRELLI e CodiceFiscale_12 dall'avv. SERAFINO TRENTO domiciliate come in atti
Attrici e convenute in riconvenzionale nel proc. nr. 66/2009
NONCHÉ
Controparte_7 Controparte_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10
,
[...] Parte_4 Controparte_7
Convenuti contumaci in entrambi i procedimenti riuniti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 24.09.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Dicembre
2024 e il 23 Dicembre 2024 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data
03.10.2023, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Solo gli avvocati Serafino Trento e Giovanni Virelli hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
In riferimento al giudizio n. 1142/2008, si evidenzia che ha Parte_1 evocato in giudizio i convenuti nelle dedotte qualità di eredi, diretti o per rappresentazione, di (deceduto il 16.07.2006 in AR) e ha chiesto Parte_5 di dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà in suo favore per intervenuta usucapione con condanna delle controparti alle spese di lite in caso di opposizione. Lo stesso ha dedotto di aver posseduto da oltre trent'anni i seguenti beni immobili siti in
2 AR, ossia: i terreni alla c.da Muranero identificati al foglio 5, p.lle 15, 17, 171, 172, al foglio 20 p.lla 20 e il fabbricato rurale identificato al foglio 5 p.lla 18; i terreni alla c.da Sant'Antonio identificati al foglio 13 p.lle 44, 280, 328, 329, 331, 379, 380, 418,
557, 559, 560, 562 nonchè il fabbricato rurale identificato al foglio 13 p.lla 46; di aver costruito, nel 1977, sui terreni in c.da sant'Antonio la propria abitazione;
di aver coltivato i terreni suddetti traendone i frutti naturali e civili.
Nelle more , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
(n. il 17.09.1964), Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(n. il 16.11.1977) Parte_4 Controparte_6 Parte_5
e (n. il 07.03.1981) hanno convenuto in giudizio Controparte_3 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e al Controparte_10 Parte_4 Controparte_7 Parte_1 fine di ottenere la divisione dell'asse ereditario relitto da (deceduto Parte_5 il 16.07.2006 in AR) ossia, nella specie, dei terreni siti in AR alla c.da Muranero identificati al foglio 5, p.lle 15, 17, 18 (fabbricato rurale), 20, 171 e 172 nonché dei terreni siti in AR alla c.da Sant'Antonio identificati al foglio 13 p.lle 44, 46
(fabbricato rurale), 280, 328, 329, 331, 379, 380, 418, 557, 559, 560 e 562. A tal fine hanno dedotto che le rendite dei predetti beni sono percepite solo dagli eredi CP_10
e tenuti, quindi, a
[...] Parte_4 Controparte_7 Parte_1 renderne il conto e alla restituzione. È stato, quindi, iscritto il giudizio n. 66/2009.
In data 16.01.2009 si è tempestivamente costituito nel giudizio n. Parte_1
66/2009 depositando comparsa di costituzione e risposta in cui ha reiterato le medesime deduzioni già formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1142/2008, evidenziando, altresì, che a seguito della morte del de cuius tutti gli eredi non solo hanno ricevuto in vita donazioni da parte dello stesso ma hanno anche raggiunto un accordo circa la divisione dell'asse ereditario. Ha, quindi, chiesto di rigettare la domanda di divisione ereditaria e ha spiegato domande riconvenzionali volte a far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa a proprio favore e di dichiarare aperta la successione di previa Persona_1 collazione delle donazioni effettuate agli aventi diritto.
In data 20.05.2010 si sono costituite nel giudizio nr. 1142/2008 , CP_1 CP_2
, (n. il 17.09.1964),
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
le quali hanno contestato in fatto e in diritto la
[...] Parte_4 domanda. In particolare, hanno contestato il possesso ad usucapionem vantato dal per aver egli risieduto in Germania dal 1985 al 1992, per essere Parte_1 stati i beni di cui alla domanda posseduti, in parte, fino al decesso, dal de cuius
che ne ha difeso la proprietà anche in via giudiziaria nel proc. n. Parte_5
398/1998 del Tribunale di RO (in riferimento al terreno di cui al foglio 13 p.lla
416) ovvero, in parte (in riferimento ai terreni di cui al foglio 5 p.lle 15 e 20, al foglio
13 p.lle 44, 328 e 379), oggetto di contratti di comodato da parte del de cuius a favore
3 dell'attore e di decreti di esproprio da parte del comune di AR (terreni di cui al foglio 5, p.lle 17, 18 e 20). Hanno, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda di usucapione con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite da distrarre.
I due giudizi sono stati riuniti in data 23.02.2011.
In data 27.05.2011 si sono, altresì costituiti nel giudizio n. 1142/2008 CP_4
, (n. il
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_5
16.11.1977) e (n. il 07.03.1981) hanno contestato in fatto e in Controparte_3 diritto la domanda. In particolare, hanno contestato il possesso ad usucapionem vantato dal per aver egli risieduto in Germania dal 1985 al 1992, per Parte_1 essere stati i beni di cui alla domanda posseduti in parte, fino al decesso, dal de cuius
che ne ha difeso la proprietà ovvero, in parte, venduti dal de cuius Parte_5 ovvero, in parte, oggetto di contratti di comodato da parte del de cuius a favore dell'attore (in riferimento ai terreni di cui al foglio 5 p.lle 15 e 20, al foglio 13 p.lle 44,
328 e 379) e oggetto di decreti di esproprio da parte del di AR. Hanno, CP_11 quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 09.07.2012 è stata rigettata l'istanza di sequestro giudiziario formulata dagli attori del giudizio n. 66/2009.
Ammesse le prove orali ed espletata in parte la prova testimoniale ammessa dal precedente magistrato titolare del fascicolo, nelle more la causa - assegnata alla scrivente il 05.04.2019 – ha subito diversi rinvii per completare l'istruttoria. All'udienza del 13.03.2024 i difensori delle parti costituite hanno tutti rinunciato ai restanti testimoni e accettato vicendevolmente le dette rinunce, per cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Dicembre 2024 e il 23 Dicembre 2024 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.10.2023, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Solo gli avvocati Serafino Trento e Giovanni Virelli hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
In limine litis deve disattendersi l'eccezione di tardività della domanda di divisione formulata da nella veste di convenuto nel giudizio n. 66/2009 Parte_1 atteso che essa ben poteva, come di fatto è avvenuto, essere formulata in via autonoma dalle controparti senza nessuna preclusione e decadenza.
Sempre in via preliminare si conferma in tale sede l'ordinanza del 02/10/2024, emessa ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.09.2024, con cui è stata rigettata la richiesta degli avv.ti Serafino Trento e Giovanni Virelli di nomina di un amministratore dei beni ereditari in quanto del tutto generica.
Ciò premesso, considerato che le domande formulate in entrambi i giudizi riuniti hanno
4 ad oggetto i medesimi beni, di cui il invoca l'intervenuto acquisto Parte_1 per usucapione a suo favore e le controparti chiedono la divisione, per ragioni di sistematicità e ordine logico deve essere prioritariamente valutata la domanda di usucapione avanzata nel giudizio nr. 1142/2008 da Parte_1
Ebbene, tale domanda va rigettata per le seguenti ragioni.
Come noto , in punto di diritto ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali); dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo;
occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene stesso, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria È onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem e dei relativi requisiti di legge richiesti;
è necessario, quindi, che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. civ. n.
15145/2004).
In particolare, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n. 12984/2002).
Ciò posto, sulla base delle norme e dei principi ermeneutici richiamati, bisogna acclarare se abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per Parte_1 usucapione.
Ad avviso del giudicante la risposta è negativa per una serie di ragioni.
Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi
5 costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso, tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Ad avviso del Tribunale, premesso che già nell'atto di citazione le allegazioni sono del tutto generiche, essendosi l'attore limitato a dedurre di aver posseduto per oltre trent'anni i terreni e i fabbricati de quibus provvedendo a costruirvi, nel 1977, la propria abitazione e a coltivarli percependone i frutti naturali e civili, il Parte_1 non ha fornito prova adeguata in ordine alla continuità e alla durata del preteso possesso, elementi che – in virtù del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat – avrebbero dovuto essere oggetto di specifica dimostrazione da parte sua.
A tal proposito deve infatti rilevarsi come, ai fini dell'usucapione non basta affermare – come fa l'attore - di aver posseduto il bene per oltre trent'anni, espressione talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v.
Cass. civ. 21873/2018). Colui che afferma di aver usucapito un bene deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Ora, nessun elemento è emerso dalle dichiarazioni rese dall'unico ES escusso nell'interesse del Il ES , invero, ascoltato Parte_1 Testimone_1 all'udienza del 08.11.2017 ha reso dichiarazioni del tutto generiche, senza univoca ed analitica descrizione dei cespiti, nonché, ad esempio, dei lavori che sarebbero stati realizzati nel corso degli anni per cui dalle stesse non è possibile desumere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni un possesso in capo all'attore con le caratteristiche ad usucapionem. Invero, il si è limitato a dichiarare in maniera del Tes_1 tutto generica che il si è sempre occupato dei terreni da trenta/quarant'anni Parte_1 raccogliendone le olive, pulendo l'erba e occupandosi della recinzione ponendosi anche in contraddizione con quanto riferito dal medesimo il quale, in Parte_1 sede di interrogatorio formale, ha affermato di aver vissuto in Germania dal 1971 al
1980, essendo, quindi, evidente che in tale periodo non era possibile la presenza del
6 medesimo sui luoghi di causa. Ancora, il ha affermato che il terreno posto vicino Tes_1 alla SS 106 è privo di coltivazioni con ciò ponendosi in contraddizione con quanto allegato dal ossia che tutti i terreni sarebbero stati da lui sempre Parte_1 coltivati traendone frutti. Da tanto, ne discende l'inattendibilità delle dichiarazioni del ES anche sulla reale conoscenza dei luoghi di causa.
Invece, la ES escussa nell'interesse dei convenuti nel corso Testimone_2 dell'udienza del 08.11.2017, ha riferito che il de cuius si è Parte_5 occupato dei terreni per cui è ausa provvedendo alla raccolta delle olive fino alla sua morte avvenuta nel 2006. Parimenti, la ES escussa Testimone_3 nell'interesse dei convenuti all'udienza del 15.10.2020, ha riferito “conosco Parte_5
perché ho lavorato per lui nei primi anni del 1990; in particolare lavoravo alla
[...] raccolta delle ulive. Conosco solo un che lavorava con me alla Controparte_10 raccolta” senza far nessun riferimento al Parte_1
Del resto, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di chi coltiva di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cassazione civile sez. II,
29/07/2013, n. 18215;Cassazione civile sez. II, 03/07/2018, n. 17376; Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n. 6123).
Va poi aggiunto che, nella specie, ha prospettato un possesso di Parte_1 beni ereditari.
Ebbene, giova richiamare il principio, espresso più volte dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus (Cass. civ. Sez. II Sent.,
20/05/2008, n. 12775). Si è sostenuto – ancora – che il coerede, il quale dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art. 1102, 1141 e 1164 c.c.), attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass.
7 Sez. II n. 5226 del 12/04/2002). Nella fattispecie, dall'istruttoria espletata non è emerso in alcun modo prova altrettanto rigorosa che tale possesso era stato esercitato dal in modo tale da rendere impossibile anche il possesso degli altri Parte_1 coeredi.
In conclusione, non ha fornito alcuna prova di aver avuto il Parte_1 possesso, per di più utile ad usucapendum, sui beni immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Già tali considerazioni si reputano dirimenti;
vi è però di più.
Va, infatti, aggiunto, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, come non sia certo quale sia l'originario proprietario del bene e dunque non sia certa l'effettiva appartenenza del bene in questione. Va qui detto come il Tribunale reputi necessario, ai fini voluti, la produzione delle indispensabili certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio
Il Tribunale ritiene, al riguardo, che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Nella specie nessun documento rilevante si opina prodotto, come verrà in seguito meglio specificato.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda formulata da Parte_1 nel giudizio n. 1142/2008 deve essere rigettata e, per le medesime ragioni, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione dallo stesso spiegata nel giudizio n. 66/2009.
Occorre, quindi passare all'esame della domanda di divisione dell'asse ereditario relitto da (deceduto il 16.07.2006 in AR) formulata nel giudizio nr. Parte_5
66/2009 da , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
(n. il 17.09.1964), Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(n. il 16.11.1977) Parte_4 Controparte_6 Parte_5
e (n. il 07.03.1981). Controparte_3
La stessa va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono.
Sarebbe, invero, stato indispensabile produrre, ai fini della prova della proprietà, i vari titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius nonché regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari), contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori, a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda ovvero di instaurazione del giudizio di divisione.
E, infatti, nelle controversie di divisione ereditaria è necessaria e indispensabile la tempestiva allegazione e produzione in giudizio oltre che del titolo di provenienza dei
8 beni in favore del de cuius, anche, come detto, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (v., tra le altre, C.
App. Roma, Sez. III, n. 2480 del 01.06.2011; Trib. Roma, 16.07.2004).
Di tal ché, incombendo sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione di cui si è detto, necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente e oggettivamente propri e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
In particolare, per quanto riguarda la verifica dell'integrità del contraddittorio, deve osservarsi che essa va operata non già con riferimento ai creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, con riguardo ai creditori opponenti di cui all'art. 784
c.p.c. E, invero, mentre la questione relativa alla qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, pur essendo ancora dibattutissima in dottrina e giurisprudenza, sembra essere stata risolta dal più recente orientamento dei giudici di legittimità nel senso dell'esclusione di tale qualità, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (Cass., 9.11.2012, n. 19529), non può esservi alcun dubbio, stante l'espressa previsione legislativa in tal senso, che i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, comma 2, c.p.c. l'atto di opposizione di cui al secondo comma dell'art. 1113 c.c. siano litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e, per l'effetto, radicalmente nulla.
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass.,
8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che, appunto, condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione (sulla possibilità di applicazione analogica delle norme processuali cfr. Cass. Sez. Un., 22.02.2007, n. 4109).
9 Occorre anche rilevare come l'orientamento sin qui richiamato, circa la necessità che chi agisce in giudizio produca tempestivamente la documentazione sopra richiamata, debba essere tenuto fermo anche in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n.
10067 del 28.05.2020, che costituisce pronuncia che non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che, come sopra rilevato, sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784 c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti.
Né appare persuasivo quanto osservato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
21938 del 2021, secondo cui la produzione della predetta documentazione sarebbe soltanto opportuna, ma non necessaria ai fini della procedibilità della domanda. In realtà, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione, deve osservarsi che l'opposizione di terzo, ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi, costituisce una reazione a una patologia della sentenza;
il giudice è tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, che si formi una sentenza nulla.
Né la questione può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione perché si tratta di due aspetti distinti.
Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica) contestazione dell'altra, un altro è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto.
Inoltre, l'affermazione secondo cui il predetto onere probatorio può essere assolto, pur in caso di mancata produzione del titolo di acquisto dei beni in capo al de cuius, attraverso la valorizzazione della non contestazione tra le parti e il ricorso alle presunzioni, sembra porsi in contrasto, qualora si tratti di beni immobili, con il consolidato orientamento secondo cui il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam atteso che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato solo in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. ex multis, Cass. Civ. 14 gennaio 2022, n. 1072).
Da ciò si desume che, anche in presenza di una condotta di non contestazione, la prova dell'appartenenza al de cuius o, comunque, ai condividenti dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, andrebbe fornita con la produzione in giudizio dei
10 titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere probatorio non così rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione, le quali, peraltro, ben poca pregnanza processuale potrebbero avere, posto che l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa.
Deve, poi, porsi in rilievo che la pronuncia di divisione giudiziale, avente ad oggetto beni immobili, è soggetta al regime di pubblicità della trascrizione nei pubblici registri, che assolve all'interesse pubblico della certezza della circolazione dei diritti reali immobiliari, che verrebbe completamente frustrato laddove la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni di cui è richiesta la divisione fosse rimessa alla piena disponibilità delle parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della “non contestazione”.
Ebbene, nel caso di specie nessuna delle parti ha provato l'appartenenza degli immobili all'asse ereditario di e dunque, la possibilità di considerarli oggetto Parte_5 della domanda di divisione.
In atti, invero, è presente unicamente una visura catastale del tutto irrilevante nonché mere ispezioni ipotecarie inerenti la trascrizione della denuncia di successione di e la trascrizione una serie di atti, nemmeno dettagliatamente Parte_5 indicati, con cui il de cuius ha disposto del proprio patrimonio, vendendoli o donandoli
(atti in relazione ai quali non vi è nemmeno l'indicazione dei beni di cui il de cuius ha disposto). In ogni caso, si ritiene non sufficiente la produzione di certificati catastali o ipocatastali perché questi atti illustrano la realtà nel suo aspetto statico mentre la relazione nel suo profilo dinamico e nel divenire (eredi, passaggi, creditori, ecc.).
Del tutto irrilevanti si palesano, poi, le note di trascrizione depositate dagli attori del giudizio nr. 66/2009 in allegato alle memorie ex art. 183 comma 6, 2 termine c.p.c. atteso che esse si riferiscono per la maggior parte a beni che il de cuius aveva già alienato in vita e non sono oggetto né della domanda di divisione né di quella di usucapione (v. nota di trascrizione a favore di e nota CP_12 CP_13 di trascrizione a favore di e nota di trascrizione a Persona_2 Persona_3 favore di;
nota di trascrizione a favore di;
nota di Persona_4 Persona_5 trascrizione a favore di e;
nota di trascrizione a Persona_6 Testimone_4 favore di , di Parte_3 Controparte_3 Parte_4
e . Altre note di trascrizione si riferiscono ad Parte_1 Controparte_7 alcuni beni oggetto delle domande di divisione e usucapione che sono stati venduti dal de cuius e che non erano, quindi, già di sua proprietà al momento del decesso (v. nota di trascrizione a favore di e da cui risulta che il de cuius Persona_7 CP_14 con atto del 11.12.1982 ha vendita ai primi parte del terreno identificato al foglio 5, p.lla
20; nota di trascrizione a favore i da cui risulta che l'11.11.1982 il de Persona_8
11 cuius ha venduto parte del terreno identificato al foglio 5, p.lla 15b; nota di trascrizione a favore del comune di AR da cui risulta che il terreno identificato al figlio 5, p.lle
17, 18 e 20 è stato oggetto di esproprio giusto decreto del 01.10.1988). In ogni caso, le note di trascrizione, di per sé, sono del tutto irrilevanti atteso che la prova della proprietà come non può essere raggiunta in base alle sole visure catastali (trattandosi di atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile, cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019) ovvero fondarsi sulle dichiarazioni di successione (trattandosi di documenti di mera rilevanza fiscale privi di valore sul piano civilistico, cfr. Cass.
Civ. n. 25149/2014), ovvero su titoli e documenti edilizi o urbanistici (che afferiscono ai soli rapporti tra P.A. e privato, cfr. Cass. Civ. n. 15905/1999), allo stesso modo non può essere dimostrata attraverso le sole note di trascrizione, le quali non costituiscono né atto di parte, né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferiscono, essendo la trascrizione finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare.
Non sussistendo, quindi, allegazioni e prove sufficienti per affermare che gli immobili oggetto di causa siano parte dell'asse ereditario di risulta Parte_5 impossibile ricostruire la massa ereditaria come da esse prospettata
Per tali ragioni non può essere disposta la consulenza tecnica di ufficio richiesta al fine di procedere all'individuazione e descrizione degli immobili relitti dal de cuius. Invero, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa. La CTU ha il solo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai e in nessun caso – salvo che nell'ipotesi di CTU percipiente, evidentemente estranea al caso in questione – supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis, Cass. civ. 6 aprile 2005 n. 7097). Come recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez.
Un., n. 3086/2022, il consulente d'ufficio può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ora, tra i fatti principali del giudizio divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicché non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del consulente.
Né sarebbe possibile la produzione dei titoli di provenienza dei beni in corso di causa oltre lo scadere dei termini per le memorie istruttorie, nè potrebbe invocarsi l'esistenza di un dovere del giudice di impartire l'ordine di produzione documentale ai sensi dell'art. 183 c.p.c.: è, infatti, evidente che una simile interpretazione della norma comporterebbe uno stravolgimento dei fondamentali princìpi ordinatori del processo civile, quale processo di parti, non competendo al giudice – quanto meno nel
12 procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse devono assolvere.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione avanzata dalle parti attrici nel giudizio nr.
66/2009.
L'inammissibilità della domanda di divisione travolge anche la consequenziale domanda di rendiconto formulata dalle parti attrici nel giudizio nr. 66/2009 essendo essa strumentale alla definizione dei rapporti tra coeredi e, dunque, riferibile a operazioni da eseguire nell'ambito dello scioglimento della comunione. Invero, premesso che tale domanda si palesa formulate in maniera del tutto generica, è noto come, nell'ambito delle operazioni divisorie, la resa dei conti si collega alla circostanza che dei beni comuni vi sia stato un godimento separato, ovvero un'amministrazione da parte di uno solo dei comunisti, occorrendo, quindi, rendere certi e liquidi i crediti e i debiti reciprocamente vantati per effetto di tali attività. Nel caso di specie, l'impossibilità di procedere alla divisione per i motivi sopra espressi, impedisce ogni pronuncia sulla domanda di rendiconto.
Per le medesime ragioni (impossibilità di accertare la effettiva e attuale titolarità sui beni, dalla quale discendono sia la legittimazione attiva che passiva delle parti) va dichiarata inammissibile anche la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio n.
66/2009 con cui ha chiesto di procedere alla divisione dell'asse Parte_1 ereditario di . Persona_1
L'esito complessivo del giudizio e il rigetto delle reciproche domande delle parti induce il Tribunale a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra i contendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di RO, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di usucapione formulata da nel Parte_1 giudizio nr. 1142/2008;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da nel giudizio nr. 66/2009; Parte_1
3. DICHIARA l'inammissibilità della domanda di divisione dell'asse ereditario relitto da e della connessa domanda di rendiconto formulate, nel Parte_5 giudizio n. 66/2009, da , Controparte_4 Controparte_5 CP_2
, (n. il 17.09.1964),
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(n. il
[...] Parte_4 Controparte_6 Parte_5
16.11.1977) e (n. il 07.03.1981); Controparte_3
13 4. DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di divisione dell'asse ereditario relitto da , spiegata nel giudizio nr. 66/2009 da Persona_1
Parte_1
5. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
6. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari il 08.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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