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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1365 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, passata a decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c, all'udienza del 19 settembre 2024, vertente
TRA
CONSORZIO OBBLIGATORIO N.1054 EN RU (C.F ) in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO
ACHILLE D'ANGERIO ( del Foro di Email_1
Spoleto;
E
Arch. ( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MASSIMILIANO PLACIDI (massimiliano ). Email_2
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento fattura professionale.
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, in persona del presidente pro tempore ing. Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 emesso dal Pt_2
Tribunale di L'Aquila in data 28/05/2021, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento, in favore dell'arch. della somma di euro CP_1
21.321,28, oltre le spese, i diritti e gli onorari della procedura, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese nell'ambito delle attività di ricostruzione post sisma a favore del Consorzio medesimo.
L'opponente eccepiva, in sintesi:
- la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti dell'ing. derivante CP_1
dall'omesso versamento della ritenuta d'acconto relativa a due precedenti fatture, pagate dallo stesso quale allora Presidente del Consorzio EN Carusi, in favore di se stesso CP_1
per le attività svolte a favore del Consorzio, al lordo della ritenuta;
- che tale omissione aveva comportato l'emissione di una cartella esattoriale nei confronti del Consorzio da parte dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo dovuto a titolo di ritenuta, pari a euro 5.840,47, oltre a sanzioni e interessi , per un totale di euro 11.138,36;
- che il credito fatto valere dall'ing. avrebbe quindi dovuto ritenersi compensato CP_1
pro quota, in misura pari a quanto il Consorzio era stato costretto a corrispondere all'Erario;
- l'ascrivibilità dell'omissione alla Condotta scorretta dell'opposto il quale, in qualità di Presidente del Consorzio, non solo aveva pagato le fatture a sé intestate al lordo delle ritenute senza versarne il corrispondente ammontare ma aveva sottaciuto la circostanza al
Consorzio, e ne aveva ritardato la conoscenza, rendendosi in tal modo gravemente responsabile.
Chiedeva dunque, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, la revoca dello stesso con eventuale compensazione dei crediti;
dispiegava, in via subordinata, la condanna riconvenzionale dell'opposto al pagamento
2 dell'intero importo indicato nella cartella esattoriale. Seguiva richiesta di risarcimento del danno e condanna per lite temeraria.
Si costituiva ritualmente l'arch. chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla CP_1
scorta delle motivazioni di seguito riassunte:
- che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo , distinta e autonoma rispetto alle precedenti per le quali non era stata versata la ritenuta d'acconto, era relativa ad attività professionali regolarmente svolte (e non contestate) nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e come tali vincolate a specifica destinazione pubblicistica e, dunque, non suscettibile di compensazione volontaria o giudiziale;
- l'assenza di dolo o colpa grave nel mancato versamento della ritenuta d'acconto, essendo l'omissione imputabile a errore materiale del commercialista il quale, come da documentazione prodotta, aveva versato l'importo equivalente all'Erario ma attribuendolo ad altre partite di pagamento;
- di aver sempre offerto disponibilità al rimborso della sola ritenuta, come da documentazione prodotta, e che la successiva maturazione di interessi e sanzioni è dipesa dall'inerzia del nuovo Presidente del Consorzio, il quale ha tardato ad intervenire sulla cartella, atteso che il Presidente subentrato, ing. avrebbe potuto e dovuto, Parte_2
con l'ordinaria diligenza richiestagli dall'Ufficio, accedere al Cassetto Fiscale del Consorzio
e verificare il mancato versamento della ritenuta per poter procedure alla rettifica in via immediate.
Insisteva quindi per il rigetto della opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria – in particolare dei documenti versati in atti – veniva formulata proposta conciliative da parte di questo giudice che tuttavia veniva disattesa dalle parti;
dopo una serie di rinvii per trattative di bonario componimento, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparse conclusionali.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti dedotti appaiono in larga parte pacifici.
È pacifico tra le parti che l'ing. ha svolto prestazioni professionali in favore del CP_1
Consorzio e che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo si riferisce a prestazioni rese successivamente alle precedenti fatture n. 2 e 3 del 2014, già corrisposte. Non è contestata l'entità né la fondatezza del credito vantato, né l'effettiva esecuzione dell'incarico del professionista opposto, così come incontestato resta il debito del Consorzio verso l'erario per il mancato versamento della ritenuta d'acconto relativa alle fatture precedentemente pagate dal in qualità di Presidente del Consorzio, a favore di se stesso quale CP_1 professionista incaricato dal Consorzio medesimo.
Tuttavia, l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.
Il credito vantato dal trae origine da fondi pubblici soggetti a vincolo di destinazione, CP_1
come previsto dalla normativa sulla ricostruzione. Ciò comporta, in ossequio al principio di vincolatività della spesa pubblica, l'indisponibilità del credito per usi diversi da quelli prestabiliti, inclusa la compensazione, anche giudiziale, salvo specifica previsione normativa. In mancanza di tale previsione, le somme vincolate devono essere integralmente corrisposte al beneficiario, in funzione della finalità pubblica cui sono destinate.
In ogni caso, il presunto controcredito vantato dal Consorzio non presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per poter dar luogo a compensazione legale ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Quanto alla questione concernente la responsabilità del mancato versamento della ritenuta d'acconto relativa alle precedenti fatture, essa, è altrettanto pacifico, per come emerso in giudizio, che risulta ascrivibile al Consorzio stesso, allora rappresentato dallo arch. CP_1 in qualità di Presidente del Consorzio stesso.
[...]
Tuttavia, a ciò non può coseguire l'accoglimento della domanda riconvenzionale, per il quale accoglimento parte opponente aveva l'onere di dimostrare una responsabilità personale dell'Architetto nella gestione delle ritenute non versate. CP_1
4 Orbene, Il Tribunale ritiene che al riguardo non vi siano elementi sufficienti a dimostrare una condotta dolosa o gravemente colposa da parte del convenuto, tale da fondare un'autonoma obbligazione risarcitoria in suo capo.
Né tale condotta pare ravvisabile nella persona del quale Presidente del Consorzio: il CP_1 pagamento delle fatture al lordo delle ritenute costituisce una prassi discutibile, ma non risulta provata una consapevole elusione degli obblighi fiscali, né un comportamento fraudolento. Anzi, dalla documentazione prodotta dall'opposto in relazione al versamento dell'importo equivalente all'Erario ma erroneamente imputato ad altre voci da parte del commercialista, dimostra il contrario.
Inoltre, la condotta dell'attuale Presidente non risulta diligente, atteso che l'omissione era agevolmente rilevabile mediante consultazione del cassetto fiscale del Consorzio, e la lunga inerzia nel rilevare la mancata trasmissione delle ritenute e nel gestire tempestivamente la situazione, effettivamente solo a lui ascrivibile, vista anche la tempistica del succedersi degli incarichi, deve ritenersi aver contribuito causalmente alla lievitazione del debito tributario, ex art. 1227 c.
Le domande dell'opponente vanno, pertanto, disattese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione dell'attività effettivamente svolta, secondo i parametri ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. R.G. N.1365/2021, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione proposta dal , in persona del Parte_1
Presidente pro tempore ing. avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 Parte_2
emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 28/05/2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Consorzio per la EN Parte_1
Carusi;
5 condanna il Consorzio opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 4.340;00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in L'Aquila, il 2 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Serenella Monaco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, passata a decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c, all'udienza del 19 settembre 2024, vertente
TRA
CONSORZIO OBBLIGATORIO N.1054 EN RU (C.F ) in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO
ACHILLE D'ANGERIO ( del Foro di Email_1
Spoleto;
E
Arch. ( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MASSIMILIANO PLACIDI (massimiliano ). Email_2
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento fattura professionale.
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, in persona del presidente pro tempore ing. Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 emesso dal Pt_2
Tribunale di L'Aquila in data 28/05/2021, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento, in favore dell'arch. della somma di euro CP_1
21.321,28, oltre le spese, i diritti e gli onorari della procedura, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese nell'ambito delle attività di ricostruzione post sisma a favore del Consorzio medesimo.
L'opponente eccepiva, in sintesi:
- la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti dell'ing. derivante CP_1
dall'omesso versamento della ritenuta d'acconto relativa a due precedenti fatture, pagate dallo stesso quale allora Presidente del Consorzio EN Carusi, in favore di se stesso CP_1
per le attività svolte a favore del Consorzio, al lordo della ritenuta;
- che tale omissione aveva comportato l'emissione di una cartella esattoriale nei confronti del Consorzio da parte dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo dovuto a titolo di ritenuta, pari a euro 5.840,47, oltre a sanzioni e interessi , per un totale di euro 11.138,36;
- che il credito fatto valere dall'ing. avrebbe quindi dovuto ritenersi compensato CP_1
pro quota, in misura pari a quanto il Consorzio era stato costretto a corrispondere all'Erario;
- l'ascrivibilità dell'omissione alla Condotta scorretta dell'opposto il quale, in qualità di Presidente del Consorzio, non solo aveva pagato le fatture a sé intestate al lordo delle ritenute senza versarne il corrispondente ammontare ma aveva sottaciuto la circostanza al
Consorzio, e ne aveva ritardato la conoscenza, rendendosi in tal modo gravemente responsabile.
Chiedeva dunque, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, la revoca dello stesso con eventuale compensazione dei crediti;
dispiegava, in via subordinata, la condanna riconvenzionale dell'opposto al pagamento
2 dell'intero importo indicato nella cartella esattoriale. Seguiva richiesta di risarcimento del danno e condanna per lite temeraria.
Si costituiva ritualmente l'arch. chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla CP_1
scorta delle motivazioni di seguito riassunte:
- che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo , distinta e autonoma rispetto alle precedenti per le quali non era stata versata la ritenuta d'acconto, era relativa ad attività professionali regolarmente svolte (e non contestate) nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e come tali vincolate a specifica destinazione pubblicistica e, dunque, non suscettibile di compensazione volontaria o giudiziale;
- l'assenza di dolo o colpa grave nel mancato versamento della ritenuta d'acconto, essendo l'omissione imputabile a errore materiale del commercialista il quale, come da documentazione prodotta, aveva versato l'importo equivalente all'Erario ma attribuendolo ad altre partite di pagamento;
- di aver sempre offerto disponibilità al rimborso della sola ritenuta, come da documentazione prodotta, e che la successiva maturazione di interessi e sanzioni è dipesa dall'inerzia del nuovo Presidente del Consorzio, il quale ha tardato ad intervenire sulla cartella, atteso che il Presidente subentrato, ing. avrebbe potuto e dovuto, Parte_2
con l'ordinaria diligenza richiestagli dall'Ufficio, accedere al Cassetto Fiscale del Consorzio
e verificare il mancato versamento della ritenuta per poter procedure alla rettifica in via immediate.
Insisteva quindi per il rigetto della opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria – in particolare dei documenti versati in atti – veniva formulata proposta conciliative da parte di questo giudice che tuttavia veniva disattesa dalle parti;
dopo una serie di rinvii per trattative di bonario componimento, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparse conclusionali.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti dedotti appaiono in larga parte pacifici.
È pacifico tra le parti che l'ing. ha svolto prestazioni professionali in favore del CP_1
Consorzio e che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo si riferisce a prestazioni rese successivamente alle precedenti fatture n. 2 e 3 del 2014, già corrisposte. Non è contestata l'entità né la fondatezza del credito vantato, né l'effettiva esecuzione dell'incarico del professionista opposto, così come incontestato resta il debito del Consorzio verso l'erario per il mancato versamento della ritenuta d'acconto relativa alle fatture precedentemente pagate dal in qualità di Presidente del Consorzio, a favore di se stesso quale CP_1 professionista incaricato dal Consorzio medesimo.
Tuttavia, l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.
Il credito vantato dal trae origine da fondi pubblici soggetti a vincolo di destinazione, CP_1
come previsto dalla normativa sulla ricostruzione. Ciò comporta, in ossequio al principio di vincolatività della spesa pubblica, l'indisponibilità del credito per usi diversi da quelli prestabiliti, inclusa la compensazione, anche giudiziale, salvo specifica previsione normativa. In mancanza di tale previsione, le somme vincolate devono essere integralmente corrisposte al beneficiario, in funzione della finalità pubblica cui sono destinate.
In ogni caso, il presunto controcredito vantato dal Consorzio non presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per poter dar luogo a compensazione legale ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Quanto alla questione concernente la responsabilità del mancato versamento della ritenuta d'acconto relativa alle precedenti fatture, essa, è altrettanto pacifico, per come emerso in giudizio, che risulta ascrivibile al Consorzio stesso, allora rappresentato dallo arch. CP_1 in qualità di Presidente del Consorzio stesso.
[...]
Tuttavia, a ciò non può coseguire l'accoglimento della domanda riconvenzionale, per il quale accoglimento parte opponente aveva l'onere di dimostrare una responsabilità personale dell'Architetto nella gestione delle ritenute non versate. CP_1
4 Orbene, Il Tribunale ritiene che al riguardo non vi siano elementi sufficienti a dimostrare una condotta dolosa o gravemente colposa da parte del convenuto, tale da fondare un'autonoma obbligazione risarcitoria in suo capo.
Né tale condotta pare ravvisabile nella persona del quale Presidente del Consorzio: il CP_1 pagamento delle fatture al lordo delle ritenute costituisce una prassi discutibile, ma non risulta provata una consapevole elusione degli obblighi fiscali, né un comportamento fraudolento. Anzi, dalla documentazione prodotta dall'opposto in relazione al versamento dell'importo equivalente all'Erario ma erroneamente imputato ad altre voci da parte del commercialista, dimostra il contrario.
Inoltre, la condotta dell'attuale Presidente non risulta diligente, atteso che l'omissione era agevolmente rilevabile mediante consultazione del cassetto fiscale del Consorzio, e la lunga inerzia nel rilevare la mancata trasmissione delle ritenute e nel gestire tempestivamente la situazione, effettivamente solo a lui ascrivibile, vista anche la tempistica del succedersi degli incarichi, deve ritenersi aver contribuito causalmente alla lievitazione del debito tributario, ex art. 1227 c.
Le domande dell'opponente vanno, pertanto, disattese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione dell'attività effettivamente svolta, secondo i parametri ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. R.G. N.1365/2021, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione proposta dal , in persona del Parte_1
Presidente pro tempore ing. avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 Parte_2
emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 28/05/2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Consorzio per la EN Parte_1
Carusi;
5 condanna il Consorzio opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 4.340;00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in L'Aquila, il 2 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Serenella Monaco
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