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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 152/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato dalla
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VERONA, VICOLO SAN DOMENICO n. 16, con il patrocinio degli avv.ti DE IULIIS ELENA, MACCAGNANI GIOVANNI e LAPOLLA
GIORGIA, contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
pagina 1 di 30 - appellato - elettivamente domiciliato in VERONA, VIA LUIGI DA PORTO n. 6, con il patrocinio degli avv.ti SOAVE ARNALDO e BISSOLO ANTONIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1301/2023, pubblicata in data
27.6.23.
Conclusioni della appellante:
NEL MERITO
In totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento di tutti o parte dei motivi d'appello, contrariis reiectis,
- rigettarsi le domande proposte nei confronti della Parte_1
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità in capo all'odierno attore in ordine alla richiesta di pagamento dell'importo di € 21.600,00 per i motivi di cui in premessa;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa per entrambi i giudizi
In relazione ai motivi di appello incidentale ex adverso proposti, rigettarsi gli stessi in quanto infondati in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado ovvero ammissione di prova testimoniale nonché dell'interrogatorio formale dell'Arch.
sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012, lo studio tecnico del geom. Tes_1
sito in Bussolengo (Vr), ha curato lo sviluppo tecnico di tutte le tavole, piante,
[...]
sezioni e progetti relativi all'ex area Padri Monfortani;
pagina 2 di 30 2) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012 è stato quindi lo studio tecnico del geom. a disegnare tutte le tavole piante, sezioni e progetti relativi all'ex Testimone_1
area Padri Monfortani;
3) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012 è stato lo studio tecnico del geom.
a stampare, con le stampanti plotter presenti presso detto studio, tutte le Testimone_1
tavole, piante, sezioni e progetti relative agli elaborati tecnici e/o planivolumetrici relativi all'ex area Padri Monfortani;
4) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012 è stato lo studio tecnico del geom.
a provvedere a tutti i rilievi misure, rilievi topografici e rilievi Testimone_1
volumetrici dei terreni e dei fabbricati dell'ex area Padri Monfortani;
5) Vero che l'arch. nel corso degli anni dal 2001 al 2012, una volta CP_1
sviluppate e disegnate le tavole, piante, sezioni e progetti da parte dello studio del geom.
provvedeva a visionarle e ad apporvi, una volta definitive, il proprio Testimone_1
timbro per il deposito presso il Comune di Negrar (cfr. doc. 12 a), b), c) fascicolo di parte convenuta);
6) Vero che per il progetto relativo alla ristrutturazione di Villa VA ER, la conferiva incarico allo studio tecnico Daducci geometra Parte_1
per la redazione dell'elenco dei prezzi unitari, del computo metrico estimativo CP_2
suddiviso per piani e delle copie in bianco per le imprese offerenti (cfr. doc. 13 a), b) fascicolo di parte convenuta);
7) Vero che la per la redazione dell'elenco dei prezzi unitari, del Parte_2
computo metrico estimativo e delle copie in bianco per le imprese offerenti di cui al capitolo che precede, provvedeva a corrispondere in favore dello studio tecnico Daducci
pagina 3 di 30 geometra l'importo di € 10.480,00 di cui alla fattura n. 6/09 (cfr. doc. 13 a), b) CP_2
fascicolo di parte convenuta);
8) Vero che la per l'esecuzione dei rilievi plano altimetrici dell'ex Parte_1
area Monfortani conferiva incarico al geom. ed al dott. Testimone_1 [...]
(cfr. doc. 14-15 fascicolo di parte convenuta); Per_1
9) Vero che la per l'esecuzione dei rilievi plano altimetrici dell'ex Parte_1
area Monfortani provvedeva a corrispondere in favore del geom. ed al Testimone_1
dott. l'importo rispettivamente di € 10.480,00 ed € 7.175,00 di cui Persona_1
alle fatture n. 2/08 e n. 4/08 (cfr. doc. 14-15 fascicolo di parte convenuta);
10) Vero che gli incontri con gli enti coinvolti nell'ambito della conferenza dei servizi approvata nel 2012, tra cui Enel, Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali,
Comune di Negrar, Provincia di Verona, Terna Rete Italia Spa, Veneta Gas Spa, Acque
Veronesi Scarl, Arpav, Usll22, si svolgevano sempre anche alla presenza del geom.
(cfr. doc. 16 fascicolo parte convenuta) ; Testimone_1
11) Vero che era lo studio tecnico del geom. ad interfacciarsi Testimone_2
direttamente con detti Enti nei mesi antecedenti le convocazioni delle conferenze dei servizi del 2012 per l'integrazione di tavole e/o planimetrie e/o piante e/o specifiche necessarie per le relative sedute presso il Comune di Negrar (cfr. doc. 17 a) b) fascicolo di parte convenuta);
12) Vero che negli anni dal 2013 al 2018 è stato lo studio tecnico del geom. Tes_2
a sviluppare, disegnare e stampare le tavole, piante, sezioni e progetti relativi
[...]
all'ex area Padri Monfortani e/o ricalcolare le volumetrie sulla base delle proposte di modifica finalizzate a trovare una soluzione bonaria col Comune di Negrar;
pagina 4 di 30 13) Vero che nella redazione della proposta di programma complesso ex art. 6 L.R.
11/04 depositata presso il Comune di Negrar nel 2008 era ricompresa la progettazione relativa alla ristrutturazione di Villa VA ER;
14) Vero che nella conferenza di servizi dell'ex area Monfortani approvata nel 2012 era ricompresa la progettazione relativa alla ristrutturazione di Villa IE ER;
15) Vero che la progettazione per la ristrutturazione della Villa VA ER e dell'ex Area Monfortani è sempre stata nominativamente individuata tra le parti
( e arch. come progettazione complesso “ex area Parte_1 CP_1
Monfrotani” e/o “Monfortani”;
16) Vero che in data 18.02.08 la corrispondeva in favore Parte_1
dell'arch. la somma di € 8.192,00 netti (pari ad € 9.792,00 al lordo di RA) e CP_1
di cui alla fattura n. 2 del 18.02.2008 a titolo di “acconto per la progettazione urbanistica area Padri Monfortani in di Verona” (cfr. doc. 5 fascicolo di parte Parte_1
convenuta);
17) Vero che in data 4.09.08 la corrispondeva in favore dell'arch. Parte_1
la somma di € 15.360,00 netti (pari ad € 18.360,00 al lordo di RA) e di cui CP_1
alla fattura n. 8 del 4.09.08 a titolo di “acconto per la redazione di tavole progettuali relative al programma complesso art. 61 LR 11.04” (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta);
18) Vero che in data 29.10.09 la corrispondeva in favore Parte_1
dell'arch. la somma di € 15.360,00 netti (pari ad € 18.360,00 al lordo di RA) CP_1
e di cui alla fattura n. 3 del 29.10.09 a titolo di “acconto per redazione proposta di programma complesso art. 6 L.R. 1104 per l'area di proprietà Società Parte_1
pagina 5 di 30 in località del Comune di Negrar” (cfr. doc. 5 fascicolo di Parte_1 Parte_1
parte convenuta);
19) Vero che in data 20.01.2011 la corrispondeva in favore Parte_1
dell'arch. la somma di € 23.056,00 netti (pari ad € 27.456,00 al lordo di RA) CP_1
e di cui alla fattura n. 1 del 20.01.11 a titolo di “acconto per progettazione in scala 1:500 del planivolumetrico ad del Comune di Negrar ex Padri Monfortani” (cfr. Parte_1
doc. 5 fascicolo di parte convenuta);
20) Vero che in data 6.10.12 veniva convenuto tra il geom. e l'arch. Testimone_2
di “pareggiare le prestazioni professionali dell'arch. a tale data CP_1 CP_1
“compresa la progettazione per la conferenza di servizi Monfortani” con la permuta “di un appartamento al Green Residence Sirmione e n. 3 garage” e con l'accollo da parte dell'arch. “del mutuo esistente della Banca Popolare di Vicenza per CP_1
100.000,00” (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice);
21) Vero che in esito all'accordo di cui al punto che precede, veniva rideterminato tra le parti l'importo di € 356.308,50 di cui al preavviso dell'arch. del 3.08.10 nella CP_1
minore somma di € 108.000,00 oltre accessori di legge;
22) Vero che la rideterminazione delle competenze dell'arch. di cui al CP_1
preavviso del 3.08.10 nella minor somma di € 108.000,00 veniva convenuta tra le parti, in ragione degli acconti, nel mentre già corrisposti dalla all'arch. Parte_1
per complessivi € 61.968,00, nonché in ragione dell'attività svolta dallo CP_1
studio del geom. di cui ai capitoli che precedono da 1) a 4). Testimone_1
23) Vero che in esito alla permuta del 2013 l'arch. dava disponibilità al CP_1
geom. , di aiutare lo stesso a titolo gratuito con quanto necessario per Testimone_2
giungere ad un accordo bonario col Comune di Negrar, nell'attesa della definizione del pagina 6 di 30 contenzioso giudiziale nel mentre avviatosi tra la convenuta e l'Amministrazione de qua;
24) Vero che se i lavori di edificazione si fossero sbloccati, l'architetto per il CP_1
tramite dello stesso geom. avrebbe ricevuto dalla convenuta l'incarico Testimone_2
per la progettazione esecutiva dei lotti dell'area;
25) Vero che il conferimento di incarico del 14.06.16 era relativo all'autorizzazione rilasciata in favore dell'arch. di partecipare per conto della CP_1 Parte_1
“ad eventuali incontri con l'Amministrazione Comunale finalizzati a trovare
[...]
una soluzione transattiva circa la vertenza in corso al Consiglio di Stato Roma”;
26) Vero che detto conferimento di incarico veniva sottoscritto dall'A.U. dalla convenuta su richiesta del padre, geom. in ragione degli CP_3 Testimone_2
accordi intercorsi tra quest'ultimo e l'arch. CP_1
27) Vero che in occasione dell'incontro tra l'odierno attore ed il geom. Testimone_2
tenutosi nel dicembre 2018, l'arch. confermava che alcuna pretesa era dallo CP_1
stesso avanzata a tale data nei confronti della;
Parte_1
28) Vero che in tali circostanze di tempo e di luogo l'arch. reiterava la CP_1
richiesta di aiuto nel cercare di definire a saldo e stralcio la propria posizione con l'ex
Banca Popolare di Vicenza relativamente al mutuo oggetto di accollo nel 2013;
29) Vero che nel 2018 era in corso una trattativa tra la ed il predetto istituto di CP_4
credito per la definizione a saldo e stralcio dell'esposizione della medesima;
CP_4
30) Vero che l'arch. chiedeva al geom. di far applicare la CP_1 Testimone_2
medesima percentuale di saldo e stralcio, oggetto di valutazione da parte dell'ex Banca
Popolare di Vicenza all'epoca delle trattative del 2018, anche in favore dell'arch.
CP_1
pagina 7 di 30 Si indicano a testi, sui capitoli tutti, i sigg.ri di Verona, di Testimone_3 Testimone_4
Verona, l'avv. Antonio Sala del Foro di Verona, il geom. di Verona, il Testimone_1
sig. la sig.ra di Verona, il sig. di Verona. Tes_5 Testimone_6 Tes_7
Si richiamano le opposizioni tutte alle istanze istruttorie avversarie di cui alla comparsa di costituzione e alle memorie ex art. 183 VI comma cpc depositate nell'ambito del giudizio di primo grado.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia, L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1 - IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di inibitoria presentata da controparte, confermando la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
2 - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- RIGETTARE tutte le domande e tutte le conclusioni formulate nell'atto di citazione di appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed
- ACCOGLIERE l'appello incidentale proposto dall'arch. Controparte_1
relativamente al riconoscimento – oltre alla somma capitale già riconosciuta in primo grado che dovrà essere confermata - della somme: i) di € 187.400,00= di cui all'avviso di parcella n. 1/2015; ii) di € 208.416,00= per gli avvisi di parcella n. 2/2018 e quelli del
13.02.2019 e ultimo a saldo del 04.05.2020; o per quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, con l'applicazione sulla somma capitale riconosciuta degli interessi maggiorati ex art. 1284 c.
4. dalla cod. civ. dalla data della domanda al saldo e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma capitale di € 216.086,69=, come da sentenza di primo grado, con l'aggiunta della somma capitale di € 187.400,00= di cui pagina 8 di 30 al primo motivo di appello incidentale, di € 208.416= di cui al secondo motivo di appello incidentale, o per quella diversa che risulterà di giustizia, e con l'applicazione sul totale capitale risultante degli interessi maggiorati ex art. 1284 c.
4. cod. civ. dalla data della domanda al saldo, come da terzo motivo di appello incidentale.
Emanarsi ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
3 - IN VIA SUBORDINATA: contrariis reiectis, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado n. 1301/2023 del
Tribunale di Verona, emessa nell'ambito del procedimento rubricato al n. 4291/2020
R.G., dott.ssa Virginia Manfroni, dal Tribunale di Verona il 23.06.2023 e pubblicata in data 27.06.23, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge.
4 - IN OGNI CASO: CONDANNARE la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti, onorari e spese generali 15%, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge nei confronti dell'Arch. per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
5 - IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruttoria formulata da controparte, con un numeroso capitolato di prove, poiché la causa è integralmente documentale.
Si richiede, inoltre, l'autorizzazione a depositare anche in secondo grado – se non già depositata tramite invio dalla cancelleria del Tribunale di Verona alla Corte d'Appello - la documentazione prodotta con memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 con chiavetta USB, poiché contenuta in file di formati non riconosciuti e depositabili tramite il P.C.T.
Nella denegata ipotesi l'Ecc.ma Corte d'appello ritenesse necessaria un'istruttoria si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni pagina 9 di 30 di data 22.11.2022 in primo grado, da intendersi di seguito integralmente trascritte
(foglio precisazione delle conclusioni di data 22.11.2022 in primo grado).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Verona, Controparte_1
premettendo:
- che nel 2001 aveva costituito la società CP_3 Parte_1
allo scopo di acquistare l'area “ex Padri Monfortani” sita in località di
[...]
, frazione di Negrar di Valpolicella (Vr), Parte_1
- che, una volta perfezionata la vendita in data 29.7.06, la società lo aveva incaricato di seguire il progetto per la riqualificazione urbana dell'area e di gestire i rapporti con le autorità comunali e regionali coinvolte nell'intervento,
- che il successivo 5.6.09 la aveva sottoscritto con Parte_1
il comune di Negrar un accordo di programma ex art. 6 della legge regionale del
Veneto n. 11/2004 prevedente il cambio di destinazione d'uso della zona da area a servizi ad area edificabile, la demolizione di tutti i fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi edifici residenziali, nonché l'interramento di un tratto della linea di elettrodotto ad alta tensione ed il restauro, a spese della medesima società, quale perequazione dei volumi edificabili concessi fino all'importo di €
5.100.000,00, della villa VA ER, di proprietà del Comune di Negrar,
- che dopo il perfezionamento del citato accordo si era peraltro innescato un contenzioso con l'amministrazione comunale, poi conclusosi con sentenza del
Consiglio di Stato emessa in data 29.3.18, il quale aveva comportato la sospensione dei lavori,
pagina 10 di 30 - che, nel frattempo, egli aveva comunque maturato crediti dell'importo di €
356.308,50 a titolo di corrispettivo per l'attività già svolta, in relazione ai quali la committente e la di cui era amministratore unico CP_4 Testimone_2
padre di avevano concluso con lui, in data 3.10.13, un contratto di CP_3
permuta, cedendogli un appartamento presso il Green Residence di Sirmione e tre garages, per un valore complessivo dichiarato pari ad € 230.000,00, da imputarsi al predetto credito come indicato nell'avviso di fattura n. 3/2013 di € 115.430,40 allegato al contratto,
- che l'accordo prevedeva altresì che egli si accollasse la parte restante del mutuo acceso sull'immobile di Sirmione, concesso dalla Banca Popolare di Vicenza,
- che poiché al momento della stesura di tale accordo il valore del mutuo sull'immobile era pari a circa € 117.000,00 e non ad € 100.000,00, come erroneamente indicato nell'atto notarile, con distinta scrittura Testimone_2
privata, si era poi riconosciuto suo debitore della differenza pari ad € 17.000,00, impegnandosi a corrispondere tale importo entro la data del 15.7.13,
- che nel 2015 egli aveva quindi emesso un nuovo avviso di fattura per € 187.400,00, dal momento che, pur a fronte delle problematiche riscontrate nell'esecuzione dell'accordo di programma, la sua attività di collaborazione non era mai cessata,
- che il successivo 14.06.16 la gli aveva inoltre Parte_1
rinnovato il mandato professionale, conferendogli l'incarico di partecipare agli incontri con l'Amministrazione Comunale al fine di trovare una soluzione transattiva e dare esecuzione dell'Accordo di Programma del 5.6.09,
- che a seguito dell'adempimento di tale incarico egli aveva infine emesso ulteriori quattro avvisi di fattura per l'attività svolta, rispettivamente:
pagina 11 di 30 - in data 13.11.17 per l'importo di € 74.816,00,
- in data 28.6.18 per l'importo di € 74.816,00,
- in data 13.2.19 per l'importo di € 117.568,00,
- in data 4.5.20 per l'importo di € 16.032,00, a saldo di tutta l'attività svolta,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle somme sopra esposte per un totale:
- di € 219.670,69 a saldo dell'avviso di parcella del 2010, dal momento che la permuta del 2013 non poteva ritenersi integralmente satisfattiva del medesimo,
- di € 454.600,00 a saldo degli ulteriori avvisi di fattura emessi tra il 2015 e il 2019,
- di € 16.032,00 a saldo dell'avviso di parcella del maggio 2020,
- di € 17.000,00, quale oggetto del riconoscimento di debito effettuato da Tes_2
[...]
- di € 21.600,00 in relazione al mancato versamento della ritenuta d'acconto di cui alla fattura n. 3/2013 allegata all'atto della permuta.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- affermava che la ricognizione di debito operata da non esplicava Testimone_2
effetti nei suoi confronti in quanto resa da un soggetto terzo,
- eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'arch. in relazione alla CP_1
mancata corresponsione della ritenuta d'acconto dovuta sulla fattura n. 3/2013, pari ad € 21.600,00, osservando che, anche qualora essa avesse omesso il relativo versamento, solo l'amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata ad attivarsi per il recupero nei suoi confronti, quale sostituta d'imposta, delle somme indebitamente trattenute,
- sosteneva che con l'accordo del 2013, prevedente la permuta di taluni immobili,
pagina 12 di 30 tutte le ragioni creditorie inerenti all'avviso di fattura del 2010 dovessero ritenersi integralmente soddisfatte, dal momento che l'importo inizialmente preteso dall'attore era stato rivisto sia in ragione della collaborazione prestatagli nell'espletamento dell'incarico dallo studio del geom. sia in Testimone_1
considerazione dell'importo degli acconti già versatigli negli anni precedenti per un totale di € 61.968,00,
- eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione presuntiva di tale credito ai sensi del disposto dell'art. 2956 cc, dal momento che l'incarico cui lo stesso si riferiva, e cioè la progettazione dell'ex area Monfortani / Villa VA ER, si era concluso con il deposito dei progetti nel 2011 e con la successiva approvazione degli stessi nella conferenza dei servizi del 2012,
- deduceva che in epoca successiva a tale data il professionista aveva continuato a collaborare con la società unicamente in virtù del rapporto di amicizia che da anni lo legava a sicché nessun corrispettivo gli risultava dovuto almeno Testimone_2
sino a quando essa non gli aveva conferito un nuovo incarico in data 14.6.16,
- sosteneva, pertanto, di essere semmai tenuta a corrispondere solo i compensi per gli eventuali incontri effettuati dall'architetto con l'Amministrazione CP_1
Comunale di Negrar a decorrere da tale data, dei quali peraltro non vi era alcuna prova.
Sicché instava per il rigetto delle avverse domande.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, nell'ambito della quale l'attore rilevava:
- che la prescrizione decorreva unicamente dal febbraio 2019, ossia dal momento in cui, per la prima volta, aveva ricevuto contestazioni circa l'attività svolta e gli importi richiesti,
pagina 13 di 30 - che, ad ogni modo, l'eccezione di prescrizione doveva essere rigettata in applicazione dell'art. 2959 cc, dal momento che la conventa aveva ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione,
- che il debito riconosciuto da restava comunque in capo Testimone_2
all'originaria debitrice,
- che egli, quale cedente della prestazione di servizi, rimaneva corresponsabile con il sostituto di imposta per il pagamento dell'IVA e vantava pertanto il diritto di surrogarsi ex art. 1203 cc, n. 3),
e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1301/2023, pubblicata in data 27.6.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'avviso di fattura emesso il 3.8.10, per l'importo di € 356.308,50 si riferiva all'attività di progettazione svolta tra il 2001 e il 2009, avente ad oggetto sia il recupero dell'area “Padri Monfortani” sia il restauro di Villa VA,
- osservato che nell'atto di permuta del 2013 l'arch. aveva precisato di CP_1
vantare un credito di € 115.430,40 per le prestazioni professionali inerenti alla progettazione del complesso ex “Padri Monfortani”, come da fattura n. 3/2013,
- opinato, di conseguenza, che il credito onorato con la permuta fosse solo quello relativo ai compensi per il recupero dell'area Padri Monfortani e non anche quello maturato per il restauro di Villa VA, siccome tra l'altro confermato dal fatto che le due posizioni erano state in precedenza sempre tenute distinte, laddove poi la mancata corrispondenza di tale importo rispetto a quello inizialmente richiesto nell'avviso di fattura del 2010 si spiegava tenendo conto del fatto che esso era stato evidentemente rideterminato alla luce della compartecipazione ai predetti lavori da parte dello studio del geom. documentata in atti, Testimone_1
pagina 14 di 30 - considerato non potersi, d'altro canto, nemmeno ritenere fondata la prospettazione di parte convenuta secondo cui con la permuta si sarebbe inteso definire ogni pendenza nei confronti del professionista, dal momento che l'asserito maggior valore degli immobili permutati rispetto a quello dichiarato non risultava dimostrato e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere provato a mezzo di controdichiarazione scritta ex art. 1417 cc,
- ritenuto, pertanto, doversi ancora saldare l'importo di € 119.670,79 dovuto quale corrispettivo per i lavori di progettazione relativi a Villa VA, riguardo al quale non risultava operativa la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc dal momento che la debitrice aveva ammesso in giudizio la mancata estinzione dell'obbligazione, affermando di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore rispetto a quello preteso dal creditore,
- opinata, altresì, la fondatezza della pretesa di pagamento dell'importo di € 21.600,00 relativa alla fattura n. 3/2013, dal momento che l'attore, nella sua veste di professionista emittente la fattura, risultava corresponsabile ex lege con il sostituto di imposta per il pagamento dell'IVA dovuta sul corrispettivo incassato, salvo il diritto di rivalsa ex artt. 23 e 30 del D.P.R. n. 600/1973,
- ritenuta, viceversa, la fondatezza della eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della società convenuta rispetto alla richiesta di pagamento dell'importo di €
17.000,00, oggetto del riconoscimento di debito operato da Testimone_2
- considerato quindi, quanto agli avvisi di fattura emessi dal 2015 in poi, come le dichiarazioni rilasciate dall'attore in una mail del febbraio 2019 si riferissero a lavori diversi da quelli per i quali il professionista chiedeva il corrispettivo e presentassero in ogni caso carattere generico, tale da non risultare di per sé
pagina 15 di 30 sufficienti a giustificare la pretesa gratuità dell'opera,
- osservato, peraltro, non esservi prova certa delle attività svolte dall'arch. CP_1
nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016 ed in quello successivo alla fine del
2017, con susseguente non spettanza dell'importo di € 187.400,00 di cui all'avviso di fattura n. 1/2015, dell'importo di € 74.816,00 di cui all'avviso del 28.6.18, dell'importo di € 117.568,00 di cui all'avviso del 13.2.19 e dell'importo di €
16.032,00 di cui all'avviso del 4.5.20, anche in ragione del rischio di operare una indebita duplicazione di pagamenti in relazione ad attività già in precedenza saldate,
- ritenuto, al contrario, risultare comprovata l'attività svolta dopo il conferimento dell'incarico del giugno 2016 e sino al novembre 2017, dovendosi quindi riconoscere al professionista il relativo compenso di € 74.816,00 di cui all'avviso di fattura n. 1/2017,
- liquidati in favore del creditore gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione all'emissione della pronuncia, ha conclusivamente accertato la sussistenza di un credito dell'arch. di € CP_1
223.333,38, condannando la al pagamento di tale Parte_1
importo, oltre agli interessi di legge dalla sentenza al saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando tre motivi di appello nonché istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovando pertanto, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto di ogni avversa pretesa, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto dell'appello in quanto infondato svolgendo a propria volta tre motivi di gravame incidentale.
pagina 16 di 30 Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente all'importo di € 21.600,00 e formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, inizialmente accettata dalle parti ma poi naufragata a seguito della impossibilità, da parte della , di far fronte all'immediato pagamento del Parte_1
dovuto stante l'asserita necessità di avere accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, prevedente la soddisfazione del credito vantato ex adverso nel rispetto del principio della par condicio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del
17 settembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale e quello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e meritano quindi rispettivamente accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello la censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il preavviso di fattura del
3.8.10 fosse stato solo parzialmente onorato con l'atto di permuta concluso nel 2013 tra l'arch. e la , senza tenere conto del fatto: CP_1 CP_4
- che sia il progetto relativo all'edificazione della ex area dei Padri Monfortani sia quello inerente alla ristrutturazione della Villa VA risultavano parte integrante della medesima operazione traente origine dall'accordo di programma del 2009, trattandosi della perequazione urbanistica richiesta dal Comune di Negrar a fronte del cambio di destinazione d'uso dell'area e dei nuovi volumi edificabili,
- che il progetto era sempre stato considerato unitariamente dalle parti e, come tale, nominativamente denominato come “progettazione ex area Monfortani”,
- che la redazione delle tavole progettuali relative al programma complesso ex art. 61
e la progettazione in scala 1:500 del planivolumetrico e la redazione della proposta pagina 17 di 30 di programma complesso erano inerenti anche alla Villa VA,
- che in apposito promemoria sottoscritto dal geom. nella veste di Testimone_2
amministratore unico del , si parlava appunto di pareggiare Parte_3
le prestazioni professionali rese dall'arch. compresa la progettazione per CP_1
la conferenza di servizi dei Monfortani, a favore della famiglia con la Tes_2
permuta di un appartamento e di tre garage al Green Residence Sirmione, di pertinenza della , CP_4
- che, a seguito della permuta, alcun sollecito di pagamento in ordine ad eventuali saldi relativi al preavviso del 3.8.10 era mai ad essa stato recapitato da parte del professionista.
Il motivo è infondato.
Come già ben chiarito dal giudice di prime cure svariati elementi probatori militano a sostegno della tesi sostenuta dall'arch. costituiti rispettivamente dal fatto: CP_1
- che nel contratto di permuta quest'ultimo precisa di vantare nei confronti della società un credito di € 115.430,40 per le Parte_1
prestazioni professionali effettuate in relazione alla progettazione del solo complesso ex Padri Monfortani, come da fattura n. 3/2013,
- che nell'avviso di fattura del 2010 si distingue analiticamente tra onorari dovuti per l'area ex Padri Monfortani ed onorari dovuti per la ristrutturazione di Villa VA,
- che nell'accordo di programma del 2009 la riqualificazione dell'area ex Padri
Monfortani e il restauro di Villa VA sono oggetto di due differenti articoli.
A fronte delle quali convergenti circostanze risulta evidente l'inconcludenza delle ragioni di contrario tenore addotte dalla odierna appellante, ove si consideri:
pagina 18 di 30 - che il fatto che l'edificazione della ex area dei Padri Monfortani e la ristrutturazione di Villa VA risultassero parte integrante della medesima operazione urbanistica non vale certo a far venir meno l'oggettiva autonomia delle due distinte attività di progettazione, necessitanti di attività assolutamente distinte, specificamente indicate all'interno del preavviso di fattura del 3.8.10 e tali da comportare il maturare di due crediti assolutamente diversi e trattati a parte, l'uno di € 236.637,81 (ex Padri
Monfortani), l'altro di € 119.670,69 (villa VA),
- che quanto appena riscontrato comporta:
o sia l'infondatezza dell'assunto secondo cui le parti avrebbero sempre considerato unitariamente i due progetti,
o sia l'irrilevanza della circostanza che i due interventi siano stati riportati nell'ambito della medesima documentazione, essendo pacifico che gli stessi, pur inseriti all'interno del medesimo intervento urbanistico, mantenessero una propria oggettiva autonomia progettuale, siccome pure dimostrato dal fatto che l'avviso di fattura del 3.8.10, pur riportando i due crediti in maniera distinta ed autonoma, non veniva mai impugnato o contestato per tale ragione dalla , Parte_1
- che il promemoria sottoscritto dal solo geom. nella veste di Testimone_2
amministratore unico del , di tenore comunque generico, Parte_3
non può in ogni caso valere quale prova a favore di alcuno stante l'estraneità dello stesso rispetto alle parti e, comunque, in ragione del fatto che gli eventuali accordi sottesi ad esso risultano poi superati dal tenore del contratto di permuta,
- che in quest'ultimo si parla, d'altronde, esplicitamente ed unicamente del credito relativo alla sola progettazione dell'area ex Padri Monfortani,
pagina 19 di 30 - che, d'altro canto, la stessa individuazione nel predetto atto di tale credito nell'assai limitato valore di € 115.430,40, pur quando si tenga conto della rivisitazione del residuo dovuto in ragione dell'apporto prestato nella stesura del progetto da parte dello studio del geom. si spiega unicamente calcolando l'iniziale valore di € Tes_2
236.637,81 relativo alla sola area degli ex Padri Monfortani, il che comporterebbe il riconoscimento di una attività collaborativa da parte di tale studio nello svolgimento della relativa attività per un credito di € 121.207,41 (€ 236.637,81 - € 115.430,40 =
€ 121.207,41), pari alla metà del totale, e non, viceversa, considerando anche l'ulteriore importo di € 119.670,69, richiesto per la progettazione dell'intervento su
Villa VA giacché, in tale ultimo caso, si dovrebbero presupporre attività svolte dallo studio per un esorbitante ammontare di € 240.878,10 su di un totale di Tes_2
€ 356.308,50 (€ 356.308,50 - € 115.430,40 = € 240.878,10), pari addirittura ai due terzi dell'intera opera, in contraddizione con la stessa posizione della
[...]
che ha sempre e solo parlato di una collaborazione prestata dal Parte_1
predetto studio e non, invece, dello svolgimento della gran parte delle opere da parte del medesimo,
- che la mancanza di successivi solleciti di pagamento in ordine ad eventuali saldi relativi al preavviso del 3.8.10 si spiega, assai presumibilmente, in ragione del rapporto di amicizia che all'epoca legava le parti fra loro e del fatto che, essendo ancora in corso la propria attività professionale, l'arch. assai CP_1
presumibilmente riteneva di poter posticipare la richiesta di pagamento del dovuto alla complessiva definizione degli incarichi affidatigli.
3.2 Con la seconda ragione di gravame la appellante si duole poi del fatto che il pagina 20 di 30 Tribunale di Verona, con riferimento alla fattura n. 3/13 allegata alla permuta, abbia ritenuto l'arch. corresponsabile ex lege con il sostituto di imposta per il CP_1
pagamento delle imposte dovute sul corrispettivo incassato, salvo diritto di rivalsa, e,
quindi legittimato ad attivarsi per evitare di dover rispondere personalmente nei confronti dell'Ente impositore, senza aver considerato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute di acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, dal momento che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/73 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Il motivo è fondato.
Ed invero, come ben spiegato nella recente pronuncia della Corte di cassazione a
Sezioni Unite n. 10378 del 12.4.19, il dovere di versamento della ritenuta di acconto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta, che la legge pone solamente a carico del sostituto ai sensi del disposto degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600/73 e che trova la sua causa nel corrispondente diritto di rivalsa stabilito dal successivo art. 64, in piena coerenza, d'altronde, con l'art. 35 del D.P.R. n. 602/73, il quale a sua volta individua una ipotesi di solidarietà unicamente quando il sostituto non abbia versato l'acconto. Circostanza, questa, la quale porta evidentemente ad escludere che, al di fuori del caso di inadempimento del sostituto, il sostituito possa essere chiamato in via solidale al pagamento dell'acconto d'imposta.
E, d'altro canto – in piena coerenza con quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. n.
917/86, il quale, in modo speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto – l'art. 35 del D.P.R. n. 602/73
pagina 21 di 30 espressamente condiziona la solidarietà del sostituito per l'obbligazione di versamento dell'acconto d'imposta, in caso di inadempimento del sostituto, alla circostanza che non siano state operate le ritenute, volendo così porre a carico del primo un onere di controllo dell'adempimento dell'obbligo legislativamente sancito in proposito.
A fronte delle quali considerazioni resta del tutto ultroneo il richiamo operato dal professionista all'art. 64 del D.P.R. n. 600/73 – prevedente un diritto di rivalsa in favore di chi sia obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi – poiché l'operatività di tale norma presuppone,
ovviamente, che al pagamento si sia già provveduto da parte di chi non vi fosse direttamente tenuto e che, ciò nonostante, sia stato assoggettato al versamento in forza della previsione solidaristica, e ciò onde consentirgli di riversare il peso della imposizione su chi era effettivamente tenuto a versarla.
Ciò che peraltro non si verifica nella fattispecie ove il non è stato chiamato a CP_1
versare alcunché in favore dell'erario e mai potrà esserlo in futuro proprio in ragione del fatto che il sostituto ha comunque operato la ritenuta d'acconto.
Di tal che, da quanto riconosciuto con la sentenza di primo grado in favore dell'attore andrà detratto l'importo di € 21.600,00.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato che il Tribunale di Verona
abbia ritenuto provato lo svolgimento delle attività menzionate nel preavviso di fattura n. 1/2017 attribuendo rilevanza alla corrispondenza via mail di cui ai doc. 44 e 45 (parti
I^ e II^) e senza, peraltro, tenere conto del fatto
- che la copiosissima documentazione in oggetto risultava tardivamente prodotta solo nell'ambito della terza memoria istruttoria,
pagina 22 di 30 - che, in ogni caso, il conferimento di incarico rilasciato in data 14.6.16 si riferiva unicamente alla partecipazione da parte dell'arch. in luogo del proprio CP_1
legale rappresentante, “ad eventuali incontri con l'Amministrazione Comunale
finalizzati a trovare una soluzione transattiva circa la vertenza in corso al Consiglio
di Stato Roma”, rispetto al quale perimetro esulavano quindi gli incontri avuti con altri soggetti e presso altri dipartimenti o uffici e, comunque, qualunque altra diversa attività.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo risulta, invero, che tutta la documentazione sulla base della quale risulta fondato l'accoglimento di tale parte della pretesa avanzata dal professionista sia stata in effetti prodotta in data 21.6.21, in allegato alla seconda memoria istruttoria,
tempestivamente depositata in atti. Il che conduce ad affermare la piena possibilità di avvalersi, a fini probatori, di tali incartamenti, ritualmente dimessi in giudizio nel rispetto delle norme procedurali attinenti:
- tanto alla definizione del materiale istruttorio sulla base del quale decidere la causa,
- quanto al rispetto del principio del contraddittorio.
Sotto un secondo profilo, invece, va semplicemente osservato come il fatto che la copiosa documentazione in oggetto possa aver anche riguardato in parte attività diverse rispetto a quelle rilevanti rispetto al riconoscimento di questa specifica posta di credito,
non esclude peraltro che la stessa ben possa essere utilizzata a tal fine lì dove comprova effettivamente lo svolgimento di una concreta attività da parte dell'arch. CP_1
volta “a partecipare per mio conto ad eventuali incontri con l'Amministrazione
Comunale, finalizzati a trovare una soluzione transattiva circa la vertenza in corso al
pagina 23 di 30 Consiglio di Stato Roma”, come indicato nel mandato professionale sottoscritto dalla odierna appellante in data 14.6.16, il che, più in particolare, risulta comprovato:
- dall'esistenza a mani del professionista di tutto il carteggio relativo alla pratica intercorsa con il Comune dopo il conferimento dell'incarico, spiegabile solo in quanto il ne sia stato realmente parte, CP_1
- dalle mail scambiate con lo stesso e con l'avv. Sala al fine di Testimone_2
definire il contenuto della proposta di transazione all'epoca in via di elaborazione
(mail del 6.7.16 e dell'8.8.17),
- dalla stesura di una bozza di proposta transattiva dettagliata in tre fitte pagine,
predisposta in data 20.12.16,
- dalla predisposizione di alcune bozze, contenenti conteggi e formulazione di ipotesi transattive, da inviare quale risposta a comunicazioni provenienti dall'avv. Spiazzi,
- dalla elaborazione delle planimetrie necessarie a meglio dettagliare il contenuto della proposta,
- dall'esplicita richiesta proveniente dall' di partecipare alla riunione Tes_2
dell'1.2.17, indicata come il “primo incontro che ritengo serio”, ciò che conclusivamente dimostra come, ancora a quella data, il professionista venisse attivamente coinvolto nello svolgimento della trattativa, tuttora in corso e che, solo in quel momento, stava entrando nel vivo.
3.4 Quanto, invece, ai motivi di appello incidentale, si nota come, con il primo di essi,
l'arch. lamenti il mancato riconoscimento della somma di € 187.500,00 di CP_1
cui all'avviso di parcella n. 1/2015, osservando:
- che la permuta, in quanto relativa all'avviso di parcella del 3.8.10, poteva pagina 24 di 30 unicamente ricomprendere le attività da lui svolte tra il 2001 e quella data e non anche quelle successivamente compiute sino al 2013, sicché l'avviso del 2015 non poteva in alcun modo riferirsi ad un lasso temporale parzialmente coincidente con quello considerato nell'atto di cui sopra, venendo meno qualsiasi rischio di duplicazione dei compensi per la medesima attività,
- che della attività svolta aveva comunque debitamente certificato l'avvenuto svolgimento.
Il motivo è fondato.
Sotto un primo profilo vale, invero, rilevare come, in effetti, con l'atto di permuta le parti abbiano unicamente inteso saldare le competenze dovute in relazione all'avviso di parcella del 3.8.10, siccome espressamente esplicitato nel testo del contratto, ciò che esclude il rischio di una duplicazione di pagamenti inerenti alla medesima attività.
Sotto un secondo profilo, invece, non può che riscontrarsi come il professionista abbia in effetti dimostrato lo svolgimento della complessa attività menzionata nel preavviso di parcella n. 1/2015, comprensiva:
- della redazione del progetto, contenente anche la relazione tecnica e paesaggistica,
la documentazione fotografica e venti tavole rappresentanti i fabbricati, l'andamento delle strade, i parcheggi e il verde primario, con correlata richiesta di permesso di costruire, depositato in data 25.11.11 (doc. 38 parte 1, 2, 3),
- del completamento del deposito della documentazione all'uopo predisposta e delle successive integrazioni richieste dal Comune di Negrar (doc. 38 parti 5, 6, 7 e 8),
- della partecipazione ad una serie di incontri con l'ENEL per l'interramento delle linee di tensione, tenutisi in data 13.9.12 e 4.12.12, ai quali è conseguito un ulteriore pagina 25 di 30 aggiornamento dei progetti (doc. 39),
- della collaborazione prestata tra il 2013 ed il 2014 al fine di coadiuvare la cliente nel ricorso al TAR intentato avverso il Comune di Negrar e tradottasi in numerosi incontri con il cliente, i suoi legali e gli enti coinvolti nonché nella assistenza resa ai fini della redazione di una proposta conciliativa datata 3.11.14, volta a formalizzare una riduzione degli oneri di perequazione nella misura del 65% rispetto a quanto concordato nell'accordo di programma (doc. 5 e 42, nell'ambito dei quali sussistono mail provenienti dai sigg.ri che esplicitamente riconoscono l'attività prestata Tes_2
dall'arch. in tali occasioni). CP_1
Di tal che sussistono giuste ragioni per riconoscere in favore dell'appellante incidentale l'ulteriore importo di € 187.500,00 relativo al menzionato preavviso di fattura del 2015.
3.5 Con il secondo motivo d'appello incidentale, l'arch. contesta inoltre la CP_1
sentenza di primo grado nel punto in cui è stato omesso il riconoscimento delle somme di cui al preavviso di parcella n. 2/2018 ed a quelli del 13.2.19 e del 4.5.20, per un totale di € 208.416,00, nell'erroneo presupposto che le relative prestazioni non fossero state provate e che l'avviso di parcella del 2017 già ricomprendesse tutte le attività svolte fino a quella data.
Il motivo è infondato.
L'attività di cui l'arch. ha dimostrato il compimento è sostanzialmente solo CP_1
quella menzionata nel primo preavviso di parcella n. 1/2017 e ciò è tanto vero che,
anche in sede di appello, l'interessato non ha ritenuto di richiamare in proposito documentazione diversa rispetto a quella già in precedenza esaminata dal Tribunale.
Ma se ciò è vero e se si tiene altresì conto del fatto che l'appellante non ha svolto alcuna pagina 26 di 30 critica rispetto al ragionamento compiuto dal giudice di prime cure in merito alla congruità dell'ammontare di tale preavviso riguardo alle prestazioni di cui è stato concretamente dimostrato lo svolgimento, ne consegue allora doversi ritenere la correttezza della decisione così assunta, la quale, valutata l'effettiva natura delle attività
svolte dall'arch. ha ritenuto congruo quale compenso dovuto quello indicato CP_1
nel preavviso del 2017.
Tanto che è sostanzialmente rimasta senza critica tutta quella parte della motivazione relativa al punto in questione, e ben da sola idonea a sorreggere la decisione assunta,
secondo cui, d'altro canto:
- la documentazione relativa al periodo compreso tra la fine del 2017 e l'inizio del
2018, non attesta il compimento delle attività indicate, dimostrando al più lo scambio di corrispondenza tra le parti in causa per solleciti pagamento e l'invito rivolto alla società convenuta di attivarsi nei confronti delle autorità amministrative per la richiesta di permesso di costruire,
- gli atti relativi al periodo compreso tra il luglio 2018 e l'inizio del 2019 si limitano a certificare la vendita a terzi degli immobili di Sirmione, conferiti in permuta a professionista nel 2013, nonché la corrispondenza tra le parti in causa per il pagamento di corrispettivi.
Mentre, a questo punto, resta del tutto irrilevante il fatto che il preavviso del 2017
venisse emesso in acconto e non a saldo del dovuto, trattandosi di circostanza meramente nominale e non tale da superare quanto appena sopra riscontrato in merito alla già evidenziata congruità dell'ammontare delle competenze richieste ed ottenute con il primo dei menzionati preavvisi.
pagina 27 di 30 3.6 Con il terzo motivo d'appello incidentale, l'appellato si duole, infine, del mancato riconoscimento degli interessi maggiorati ex art. 1284 cc, quarto comma, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo.
Il motivo è fondato.
Il professionista ha invero richiesto l'attribuzione di siffatti interessi sin dall'atto di citazione e gli stessi risultano in effetti dovuti a mente della norma sopra citata, la quale,
in tema di tasso di interesse commerciale, statuisce che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ciò che rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico (Cass.
9.5.22 n. 14512).
3.7 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna della al pagamento del Parte_1
complessivo importo di € 389.233,38 a titolo di competenze professionali, maggiorate degli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la pagina 28 di 30 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto sostanzialmente soccombente, determinandole in €
22.457,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 14.239,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 3.544,00
Fase introduttiva I^ grado € 2.338,00
Fase istruttoria I^ grado € 10.411,00
Fase decisionale I^ grado € 6.164,00
Totale € 22.457,00
Fase di studio II^ grado € 4.389,00
pagina 29 di 30 Fase introduttiva II^ grado € 2.552,00
Fase decisionale II^ grado € 7.298,00
Totale € 14.239,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 1301/23, pubblicata in data 27.6.23:
1) condanna la a pagare in favore dell'arch. Parte_1
la somma di € 389.233,38, maggiorata degli interessi moratori Controparte_1
di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna la parte appellante principale a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 22.457,00 per il primo grado ed in € 14.239,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 30 di 30
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 152/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato dalla
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VERONA, VICOLO SAN DOMENICO n. 16, con il patrocinio degli avv.ti DE IULIIS ELENA, MACCAGNANI GIOVANNI e LAPOLLA
GIORGIA, contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
pagina 1 di 30 - appellato - elettivamente domiciliato in VERONA, VIA LUIGI DA PORTO n. 6, con il patrocinio degli avv.ti SOAVE ARNALDO e BISSOLO ANTONIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1301/2023, pubblicata in data
27.6.23.
Conclusioni della appellante:
NEL MERITO
In totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento di tutti o parte dei motivi d'appello, contrariis reiectis,
- rigettarsi le domande proposte nei confronti della Parte_1
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità in capo all'odierno attore in ordine alla richiesta di pagamento dell'importo di € 21.600,00 per i motivi di cui in premessa;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa per entrambi i giudizi
In relazione ai motivi di appello incidentale ex adverso proposti, rigettarsi gli stessi in quanto infondati in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado ovvero ammissione di prova testimoniale nonché dell'interrogatorio formale dell'Arch.
sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012, lo studio tecnico del geom. Tes_1
sito in Bussolengo (Vr), ha curato lo sviluppo tecnico di tutte le tavole, piante,
[...]
sezioni e progetti relativi all'ex area Padri Monfortani;
pagina 2 di 30 2) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012 è stato quindi lo studio tecnico del geom. a disegnare tutte le tavole piante, sezioni e progetti relativi all'ex Testimone_1
area Padri Monfortani;
3) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012 è stato lo studio tecnico del geom.
a stampare, con le stampanti plotter presenti presso detto studio, tutte le Testimone_1
tavole, piante, sezioni e progetti relative agli elaborati tecnici e/o planivolumetrici relativi all'ex area Padri Monfortani;
4) Vero che nel corso degli anni dal 2001 al 2012 è stato lo studio tecnico del geom.
a provvedere a tutti i rilievi misure, rilievi topografici e rilievi Testimone_1
volumetrici dei terreni e dei fabbricati dell'ex area Padri Monfortani;
5) Vero che l'arch. nel corso degli anni dal 2001 al 2012, una volta CP_1
sviluppate e disegnate le tavole, piante, sezioni e progetti da parte dello studio del geom.
provvedeva a visionarle e ad apporvi, una volta definitive, il proprio Testimone_1
timbro per il deposito presso il Comune di Negrar (cfr. doc. 12 a), b), c) fascicolo di parte convenuta);
6) Vero che per il progetto relativo alla ristrutturazione di Villa VA ER, la conferiva incarico allo studio tecnico Daducci geometra Parte_1
per la redazione dell'elenco dei prezzi unitari, del computo metrico estimativo CP_2
suddiviso per piani e delle copie in bianco per le imprese offerenti (cfr. doc. 13 a), b) fascicolo di parte convenuta);
7) Vero che la per la redazione dell'elenco dei prezzi unitari, del Parte_2
computo metrico estimativo e delle copie in bianco per le imprese offerenti di cui al capitolo che precede, provvedeva a corrispondere in favore dello studio tecnico Daducci
pagina 3 di 30 geometra l'importo di € 10.480,00 di cui alla fattura n. 6/09 (cfr. doc. 13 a), b) CP_2
fascicolo di parte convenuta);
8) Vero che la per l'esecuzione dei rilievi plano altimetrici dell'ex Parte_1
area Monfortani conferiva incarico al geom. ed al dott. Testimone_1 [...]
(cfr. doc. 14-15 fascicolo di parte convenuta); Per_1
9) Vero che la per l'esecuzione dei rilievi plano altimetrici dell'ex Parte_1
area Monfortani provvedeva a corrispondere in favore del geom. ed al Testimone_1
dott. l'importo rispettivamente di € 10.480,00 ed € 7.175,00 di cui Persona_1
alle fatture n. 2/08 e n. 4/08 (cfr. doc. 14-15 fascicolo di parte convenuta);
10) Vero che gli incontri con gli enti coinvolti nell'ambito della conferenza dei servizi approvata nel 2012, tra cui Enel, Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali,
Comune di Negrar, Provincia di Verona, Terna Rete Italia Spa, Veneta Gas Spa, Acque
Veronesi Scarl, Arpav, Usll22, si svolgevano sempre anche alla presenza del geom.
(cfr. doc. 16 fascicolo parte convenuta) ; Testimone_1
11) Vero che era lo studio tecnico del geom. ad interfacciarsi Testimone_2
direttamente con detti Enti nei mesi antecedenti le convocazioni delle conferenze dei servizi del 2012 per l'integrazione di tavole e/o planimetrie e/o piante e/o specifiche necessarie per le relative sedute presso il Comune di Negrar (cfr. doc. 17 a) b) fascicolo di parte convenuta);
12) Vero che negli anni dal 2013 al 2018 è stato lo studio tecnico del geom. Tes_2
a sviluppare, disegnare e stampare le tavole, piante, sezioni e progetti relativi
[...]
all'ex area Padri Monfortani e/o ricalcolare le volumetrie sulla base delle proposte di modifica finalizzate a trovare una soluzione bonaria col Comune di Negrar;
pagina 4 di 30 13) Vero che nella redazione della proposta di programma complesso ex art. 6 L.R.
11/04 depositata presso il Comune di Negrar nel 2008 era ricompresa la progettazione relativa alla ristrutturazione di Villa VA ER;
14) Vero che nella conferenza di servizi dell'ex area Monfortani approvata nel 2012 era ricompresa la progettazione relativa alla ristrutturazione di Villa IE ER;
15) Vero che la progettazione per la ristrutturazione della Villa VA ER e dell'ex Area Monfortani è sempre stata nominativamente individuata tra le parti
( e arch. come progettazione complesso “ex area Parte_1 CP_1
Monfrotani” e/o “Monfortani”;
16) Vero che in data 18.02.08 la corrispondeva in favore Parte_1
dell'arch. la somma di € 8.192,00 netti (pari ad € 9.792,00 al lordo di RA) e CP_1
di cui alla fattura n. 2 del 18.02.2008 a titolo di “acconto per la progettazione urbanistica area Padri Monfortani in di Verona” (cfr. doc. 5 fascicolo di parte Parte_1
convenuta);
17) Vero che in data 4.09.08 la corrispondeva in favore dell'arch. Parte_1
la somma di € 15.360,00 netti (pari ad € 18.360,00 al lordo di RA) e di cui CP_1
alla fattura n. 8 del 4.09.08 a titolo di “acconto per la redazione di tavole progettuali relative al programma complesso art. 61 LR 11.04” (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta);
18) Vero che in data 29.10.09 la corrispondeva in favore Parte_1
dell'arch. la somma di € 15.360,00 netti (pari ad € 18.360,00 al lordo di RA) CP_1
e di cui alla fattura n. 3 del 29.10.09 a titolo di “acconto per redazione proposta di programma complesso art. 6 L.R. 1104 per l'area di proprietà Società Parte_1
pagina 5 di 30 in località del Comune di Negrar” (cfr. doc. 5 fascicolo di Parte_1 Parte_1
parte convenuta);
19) Vero che in data 20.01.2011 la corrispondeva in favore Parte_1
dell'arch. la somma di € 23.056,00 netti (pari ad € 27.456,00 al lordo di RA) CP_1
e di cui alla fattura n. 1 del 20.01.11 a titolo di “acconto per progettazione in scala 1:500 del planivolumetrico ad del Comune di Negrar ex Padri Monfortani” (cfr. Parte_1
doc. 5 fascicolo di parte convenuta);
20) Vero che in data 6.10.12 veniva convenuto tra il geom. e l'arch. Testimone_2
di “pareggiare le prestazioni professionali dell'arch. a tale data CP_1 CP_1
“compresa la progettazione per la conferenza di servizi Monfortani” con la permuta “di un appartamento al Green Residence Sirmione e n. 3 garage” e con l'accollo da parte dell'arch. “del mutuo esistente della Banca Popolare di Vicenza per CP_1
100.000,00” (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice);
21) Vero che in esito all'accordo di cui al punto che precede, veniva rideterminato tra le parti l'importo di € 356.308,50 di cui al preavviso dell'arch. del 3.08.10 nella CP_1
minore somma di € 108.000,00 oltre accessori di legge;
22) Vero che la rideterminazione delle competenze dell'arch. di cui al CP_1
preavviso del 3.08.10 nella minor somma di € 108.000,00 veniva convenuta tra le parti, in ragione degli acconti, nel mentre già corrisposti dalla all'arch. Parte_1
per complessivi € 61.968,00, nonché in ragione dell'attività svolta dallo CP_1
studio del geom. di cui ai capitoli che precedono da 1) a 4). Testimone_1
23) Vero che in esito alla permuta del 2013 l'arch. dava disponibilità al CP_1
geom. , di aiutare lo stesso a titolo gratuito con quanto necessario per Testimone_2
giungere ad un accordo bonario col Comune di Negrar, nell'attesa della definizione del pagina 6 di 30 contenzioso giudiziale nel mentre avviatosi tra la convenuta e l'Amministrazione de qua;
24) Vero che se i lavori di edificazione si fossero sbloccati, l'architetto per il CP_1
tramite dello stesso geom. avrebbe ricevuto dalla convenuta l'incarico Testimone_2
per la progettazione esecutiva dei lotti dell'area;
25) Vero che il conferimento di incarico del 14.06.16 era relativo all'autorizzazione rilasciata in favore dell'arch. di partecipare per conto della CP_1 Parte_1
“ad eventuali incontri con l'Amministrazione Comunale finalizzati a trovare
[...]
una soluzione transattiva circa la vertenza in corso al Consiglio di Stato Roma”;
26) Vero che detto conferimento di incarico veniva sottoscritto dall'A.U. dalla convenuta su richiesta del padre, geom. in ragione degli CP_3 Testimone_2
accordi intercorsi tra quest'ultimo e l'arch. CP_1
27) Vero che in occasione dell'incontro tra l'odierno attore ed il geom. Testimone_2
tenutosi nel dicembre 2018, l'arch. confermava che alcuna pretesa era dallo CP_1
stesso avanzata a tale data nei confronti della;
Parte_1
28) Vero che in tali circostanze di tempo e di luogo l'arch. reiterava la CP_1
richiesta di aiuto nel cercare di definire a saldo e stralcio la propria posizione con l'ex
Banca Popolare di Vicenza relativamente al mutuo oggetto di accollo nel 2013;
29) Vero che nel 2018 era in corso una trattativa tra la ed il predetto istituto di CP_4
credito per la definizione a saldo e stralcio dell'esposizione della medesima;
CP_4
30) Vero che l'arch. chiedeva al geom. di far applicare la CP_1 Testimone_2
medesima percentuale di saldo e stralcio, oggetto di valutazione da parte dell'ex Banca
Popolare di Vicenza all'epoca delle trattative del 2018, anche in favore dell'arch.
CP_1
pagina 7 di 30 Si indicano a testi, sui capitoli tutti, i sigg.ri di Verona, di Testimone_3 Testimone_4
Verona, l'avv. Antonio Sala del Foro di Verona, il geom. di Verona, il Testimone_1
sig. la sig.ra di Verona, il sig. di Verona. Tes_5 Testimone_6 Tes_7
Si richiamano le opposizioni tutte alle istanze istruttorie avversarie di cui alla comparsa di costituzione e alle memorie ex art. 183 VI comma cpc depositate nell'ambito del giudizio di primo grado.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia, L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1 - IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di inibitoria presentata da controparte, confermando la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
2 - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- RIGETTARE tutte le domande e tutte le conclusioni formulate nell'atto di citazione di appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed
- ACCOGLIERE l'appello incidentale proposto dall'arch. Controparte_1
relativamente al riconoscimento – oltre alla somma capitale già riconosciuta in primo grado che dovrà essere confermata - della somme: i) di € 187.400,00= di cui all'avviso di parcella n. 1/2015; ii) di € 208.416,00= per gli avvisi di parcella n. 2/2018 e quelli del
13.02.2019 e ultimo a saldo del 04.05.2020; o per quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, con l'applicazione sulla somma capitale riconosciuta degli interessi maggiorati ex art. 1284 c.
4. dalla cod. civ. dalla data della domanda al saldo e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma capitale di € 216.086,69=, come da sentenza di primo grado, con l'aggiunta della somma capitale di € 187.400,00= di cui pagina 8 di 30 al primo motivo di appello incidentale, di € 208.416= di cui al secondo motivo di appello incidentale, o per quella diversa che risulterà di giustizia, e con l'applicazione sul totale capitale risultante degli interessi maggiorati ex art. 1284 c.
4. cod. civ. dalla data della domanda al saldo, come da terzo motivo di appello incidentale.
Emanarsi ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
3 - IN VIA SUBORDINATA: contrariis reiectis, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado n. 1301/2023 del
Tribunale di Verona, emessa nell'ambito del procedimento rubricato al n. 4291/2020
R.G., dott.ssa Virginia Manfroni, dal Tribunale di Verona il 23.06.2023 e pubblicata in data 27.06.23, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge.
4 - IN OGNI CASO: CONDANNARE la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti, onorari e spese generali 15%, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge nei confronti dell'Arch. per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
5 - IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruttoria formulata da controparte, con un numeroso capitolato di prove, poiché la causa è integralmente documentale.
Si richiede, inoltre, l'autorizzazione a depositare anche in secondo grado – se non già depositata tramite invio dalla cancelleria del Tribunale di Verona alla Corte d'Appello - la documentazione prodotta con memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 con chiavetta USB, poiché contenuta in file di formati non riconosciuti e depositabili tramite il P.C.T.
Nella denegata ipotesi l'Ecc.ma Corte d'appello ritenesse necessaria un'istruttoria si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni pagina 9 di 30 di data 22.11.2022 in primo grado, da intendersi di seguito integralmente trascritte
(foglio precisazione delle conclusioni di data 22.11.2022 in primo grado).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Verona, Controparte_1
premettendo:
- che nel 2001 aveva costituito la società CP_3 Parte_1
allo scopo di acquistare l'area “ex Padri Monfortani” sita in località di
[...]
, frazione di Negrar di Valpolicella (Vr), Parte_1
- che, una volta perfezionata la vendita in data 29.7.06, la società lo aveva incaricato di seguire il progetto per la riqualificazione urbana dell'area e di gestire i rapporti con le autorità comunali e regionali coinvolte nell'intervento,
- che il successivo 5.6.09 la aveva sottoscritto con Parte_1
il comune di Negrar un accordo di programma ex art. 6 della legge regionale del
Veneto n. 11/2004 prevedente il cambio di destinazione d'uso della zona da area a servizi ad area edificabile, la demolizione di tutti i fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi edifici residenziali, nonché l'interramento di un tratto della linea di elettrodotto ad alta tensione ed il restauro, a spese della medesima società, quale perequazione dei volumi edificabili concessi fino all'importo di €
5.100.000,00, della villa VA ER, di proprietà del Comune di Negrar,
- che dopo il perfezionamento del citato accordo si era peraltro innescato un contenzioso con l'amministrazione comunale, poi conclusosi con sentenza del
Consiglio di Stato emessa in data 29.3.18, il quale aveva comportato la sospensione dei lavori,
pagina 10 di 30 - che, nel frattempo, egli aveva comunque maturato crediti dell'importo di €
356.308,50 a titolo di corrispettivo per l'attività già svolta, in relazione ai quali la committente e la di cui era amministratore unico CP_4 Testimone_2
padre di avevano concluso con lui, in data 3.10.13, un contratto di CP_3
permuta, cedendogli un appartamento presso il Green Residence di Sirmione e tre garages, per un valore complessivo dichiarato pari ad € 230.000,00, da imputarsi al predetto credito come indicato nell'avviso di fattura n. 3/2013 di € 115.430,40 allegato al contratto,
- che l'accordo prevedeva altresì che egli si accollasse la parte restante del mutuo acceso sull'immobile di Sirmione, concesso dalla Banca Popolare di Vicenza,
- che poiché al momento della stesura di tale accordo il valore del mutuo sull'immobile era pari a circa € 117.000,00 e non ad € 100.000,00, come erroneamente indicato nell'atto notarile, con distinta scrittura Testimone_2
privata, si era poi riconosciuto suo debitore della differenza pari ad € 17.000,00, impegnandosi a corrispondere tale importo entro la data del 15.7.13,
- che nel 2015 egli aveva quindi emesso un nuovo avviso di fattura per € 187.400,00, dal momento che, pur a fronte delle problematiche riscontrate nell'esecuzione dell'accordo di programma, la sua attività di collaborazione non era mai cessata,
- che il successivo 14.06.16 la gli aveva inoltre Parte_1
rinnovato il mandato professionale, conferendogli l'incarico di partecipare agli incontri con l'Amministrazione Comunale al fine di trovare una soluzione transattiva e dare esecuzione dell'Accordo di Programma del 5.6.09,
- che a seguito dell'adempimento di tale incarico egli aveva infine emesso ulteriori quattro avvisi di fattura per l'attività svolta, rispettivamente:
pagina 11 di 30 - in data 13.11.17 per l'importo di € 74.816,00,
- in data 28.6.18 per l'importo di € 74.816,00,
- in data 13.2.19 per l'importo di € 117.568,00,
- in data 4.5.20 per l'importo di € 16.032,00, a saldo di tutta l'attività svolta,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle somme sopra esposte per un totale:
- di € 219.670,69 a saldo dell'avviso di parcella del 2010, dal momento che la permuta del 2013 non poteva ritenersi integralmente satisfattiva del medesimo,
- di € 454.600,00 a saldo degli ulteriori avvisi di fattura emessi tra il 2015 e il 2019,
- di € 16.032,00 a saldo dell'avviso di parcella del maggio 2020,
- di € 17.000,00, quale oggetto del riconoscimento di debito effettuato da Tes_2
[...]
- di € 21.600,00 in relazione al mancato versamento della ritenuta d'acconto di cui alla fattura n. 3/2013 allegata all'atto della permuta.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- affermava che la ricognizione di debito operata da non esplicava Testimone_2
effetti nei suoi confronti in quanto resa da un soggetto terzo,
- eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'arch. in relazione alla CP_1
mancata corresponsione della ritenuta d'acconto dovuta sulla fattura n. 3/2013, pari ad € 21.600,00, osservando che, anche qualora essa avesse omesso il relativo versamento, solo l'amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata ad attivarsi per il recupero nei suoi confronti, quale sostituta d'imposta, delle somme indebitamente trattenute,
- sosteneva che con l'accordo del 2013, prevedente la permuta di taluni immobili,
pagina 12 di 30 tutte le ragioni creditorie inerenti all'avviso di fattura del 2010 dovessero ritenersi integralmente soddisfatte, dal momento che l'importo inizialmente preteso dall'attore era stato rivisto sia in ragione della collaborazione prestatagli nell'espletamento dell'incarico dallo studio del geom. sia in Testimone_1
considerazione dell'importo degli acconti già versatigli negli anni precedenti per un totale di € 61.968,00,
- eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione presuntiva di tale credito ai sensi del disposto dell'art. 2956 cc, dal momento che l'incarico cui lo stesso si riferiva, e cioè la progettazione dell'ex area Monfortani / Villa VA ER, si era concluso con il deposito dei progetti nel 2011 e con la successiva approvazione degli stessi nella conferenza dei servizi del 2012,
- deduceva che in epoca successiva a tale data il professionista aveva continuato a collaborare con la società unicamente in virtù del rapporto di amicizia che da anni lo legava a sicché nessun corrispettivo gli risultava dovuto almeno Testimone_2
sino a quando essa non gli aveva conferito un nuovo incarico in data 14.6.16,
- sosteneva, pertanto, di essere semmai tenuta a corrispondere solo i compensi per gli eventuali incontri effettuati dall'architetto con l'Amministrazione CP_1
Comunale di Negrar a decorrere da tale data, dei quali peraltro non vi era alcuna prova.
Sicché instava per il rigetto delle avverse domande.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, nell'ambito della quale l'attore rilevava:
- che la prescrizione decorreva unicamente dal febbraio 2019, ossia dal momento in cui, per la prima volta, aveva ricevuto contestazioni circa l'attività svolta e gli importi richiesti,
pagina 13 di 30 - che, ad ogni modo, l'eccezione di prescrizione doveva essere rigettata in applicazione dell'art. 2959 cc, dal momento che la conventa aveva ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione,
- che il debito riconosciuto da restava comunque in capo Testimone_2
all'originaria debitrice,
- che egli, quale cedente della prestazione di servizi, rimaneva corresponsabile con il sostituto di imposta per il pagamento dell'IVA e vantava pertanto il diritto di surrogarsi ex art. 1203 cc, n. 3),
e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1301/2023, pubblicata in data 27.6.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'avviso di fattura emesso il 3.8.10, per l'importo di € 356.308,50 si riferiva all'attività di progettazione svolta tra il 2001 e il 2009, avente ad oggetto sia il recupero dell'area “Padri Monfortani” sia il restauro di Villa VA,
- osservato che nell'atto di permuta del 2013 l'arch. aveva precisato di CP_1
vantare un credito di € 115.430,40 per le prestazioni professionali inerenti alla progettazione del complesso ex “Padri Monfortani”, come da fattura n. 3/2013,
- opinato, di conseguenza, che il credito onorato con la permuta fosse solo quello relativo ai compensi per il recupero dell'area Padri Monfortani e non anche quello maturato per il restauro di Villa VA, siccome tra l'altro confermato dal fatto che le due posizioni erano state in precedenza sempre tenute distinte, laddove poi la mancata corrispondenza di tale importo rispetto a quello inizialmente richiesto nell'avviso di fattura del 2010 si spiegava tenendo conto del fatto che esso era stato evidentemente rideterminato alla luce della compartecipazione ai predetti lavori da parte dello studio del geom. documentata in atti, Testimone_1
pagina 14 di 30 - considerato non potersi, d'altro canto, nemmeno ritenere fondata la prospettazione di parte convenuta secondo cui con la permuta si sarebbe inteso definire ogni pendenza nei confronti del professionista, dal momento che l'asserito maggior valore degli immobili permutati rispetto a quello dichiarato non risultava dimostrato e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere provato a mezzo di controdichiarazione scritta ex art. 1417 cc,
- ritenuto, pertanto, doversi ancora saldare l'importo di € 119.670,79 dovuto quale corrispettivo per i lavori di progettazione relativi a Villa VA, riguardo al quale non risultava operativa la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc dal momento che la debitrice aveva ammesso in giudizio la mancata estinzione dell'obbligazione, affermando di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore rispetto a quello preteso dal creditore,
- opinata, altresì, la fondatezza della pretesa di pagamento dell'importo di € 21.600,00 relativa alla fattura n. 3/2013, dal momento che l'attore, nella sua veste di professionista emittente la fattura, risultava corresponsabile ex lege con il sostituto di imposta per il pagamento dell'IVA dovuta sul corrispettivo incassato, salvo il diritto di rivalsa ex artt. 23 e 30 del D.P.R. n. 600/1973,
- ritenuta, viceversa, la fondatezza della eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della società convenuta rispetto alla richiesta di pagamento dell'importo di €
17.000,00, oggetto del riconoscimento di debito operato da Testimone_2
- considerato quindi, quanto agli avvisi di fattura emessi dal 2015 in poi, come le dichiarazioni rilasciate dall'attore in una mail del febbraio 2019 si riferissero a lavori diversi da quelli per i quali il professionista chiedeva il corrispettivo e presentassero in ogni caso carattere generico, tale da non risultare di per sé
pagina 15 di 30 sufficienti a giustificare la pretesa gratuità dell'opera,
- osservato, peraltro, non esservi prova certa delle attività svolte dall'arch. CP_1
nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016 ed in quello successivo alla fine del
2017, con susseguente non spettanza dell'importo di € 187.400,00 di cui all'avviso di fattura n. 1/2015, dell'importo di € 74.816,00 di cui all'avviso del 28.6.18, dell'importo di € 117.568,00 di cui all'avviso del 13.2.19 e dell'importo di €
16.032,00 di cui all'avviso del 4.5.20, anche in ragione del rischio di operare una indebita duplicazione di pagamenti in relazione ad attività già in precedenza saldate,
- ritenuto, al contrario, risultare comprovata l'attività svolta dopo il conferimento dell'incarico del giugno 2016 e sino al novembre 2017, dovendosi quindi riconoscere al professionista il relativo compenso di € 74.816,00 di cui all'avviso di fattura n. 1/2017,
- liquidati in favore del creditore gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione all'emissione della pronuncia, ha conclusivamente accertato la sussistenza di un credito dell'arch. di € CP_1
223.333,38, condannando la al pagamento di tale Parte_1
importo, oltre agli interessi di legge dalla sentenza al saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando tre motivi di appello nonché istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovando pertanto, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto di ogni avversa pretesa, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto dell'appello in quanto infondato svolgendo a propria volta tre motivi di gravame incidentale.
pagina 16 di 30 Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente all'importo di € 21.600,00 e formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, inizialmente accettata dalle parti ma poi naufragata a seguito della impossibilità, da parte della , di far fronte all'immediato pagamento del Parte_1
dovuto stante l'asserita necessità di avere accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, prevedente la soddisfazione del credito vantato ex adverso nel rispetto del principio della par condicio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del
17 settembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale e quello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e meritano quindi rispettivamente accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello la censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il preavviso di fattura del
3.8.10 fosse stato solo parzialmente onorato con l'atto di permuta concluso nel 2013 tra l'arch. e la , senza tenere conto del fatto: CP_1 CP_4
- che sia il progetto relativo all'edificazione della ex area dei Padri Monfortani sia quello inerente alla ristrutturazione della Villa VA risultavano parte integrante della medesima operazione traente origine dall'accordo di programma del 2009, trattandosi della perequazione urbanistica richiesta dal Comune di Negrar a fronte del cambio di destinazione d'uso dell'area e dei nuovi volumi edificabili,
- che il progetto era sempre stato considerato unitariamente dalle parti e, come tale, nominativamente denominato come “progettazione ex area Monfortani”,
- che la redazione delle tavole progettuali relative al programma complesso ex art. 61
e la progettazione in scala 1:500 del planivolumetrico e la redazione della proposta pagina 17 di 30 di programma complesso erano inerenti anche alla Villa VA,
- che in apposito promemoria sottoscritto dal geom. nella veste di Testimone_2
amministratore unico del , si parlava appunto di pareggiare Parte_3
le prestazioni professionali rese dall'arch. compresa la progettazione per CP_1
la conferenza di servizi dei Monfortani, a favore della famiglia con la Tes_2
permuta di un appartamento e di tre garage al Green Residence Sirmione, di pertinenza della , CP_4
- che, a seguito della permuta, alcun sollecito di pagamento in ordine ad eventuali saldi relativi al preavviso del 3.8.10 era mai ad essa stato recapitato da parte del professionista.
Il motivo è infondato.
Come già ben chiarito dal giudice di prime cure svariati elementi probatori militano a sostegno della tesi sostenuta dall'arch. costituiti rispettivamente dal fatto: CP_1
- che nel contratto di permuta quest'ultimo precisa di vantare nei confronti della società un credito di € 115.430,40 per le Parte_1
prestazioni professionali effettuate in relazione alla progettazione del solo complesso ex Padri Monfortani, come da fattura n. 3/2013,
- che nell'avviso di fattura del 2010 si distingue analiticamente tra onorari dovuti per l'area ex Padri Monfortani ed onorari dovuti per la ristrutturazione di Villa VA,
- che nell'accordo di programma del 2009 la riqualificazione dell'area ex Padri
Monfortani e il restauro di Villa VA sono oggetto di due differenti articoli.
A fronte delle quali convergenti circostanze risulta evidente l'inconcludenza delle ragioni di contrario tenore addotte dalla odierna appellante, ove si consideri:
pagina 18 di 30 - che il fatto che l'edificazione della ex area dei Padri Monfortani e la ristrutturazione di Villa VA risultassero parte integrante della medesima operazione urbanistica non vale certo a far venir meno l'oggettiva autonomia delle due distinte attività di progettazione, necessitanti di attività assolutamente distinte, specificamente indicate all'interno del preavviso di fattura del 3.8.10 e tali da comportare il maturare di due crediti assolutamente diversi e trattati a parte, l'uno di € 236.637,81 (ex Padri
Monfortani), l'altro di € 119.670,69 (villa VA),
- che quanto appena riscontrato comporta:
o sia l'infondatezza dell'assunto secondo cui le parti avrebbero sempre considerato unitariamente i due progetti,
o sia l'irrilevanza della circostanza che i due interventi siano stati riportati nell'ambito della medesima documentazione, essendo pacifico che gli stessi, pur inseriti all'interno del medesimo intervento urbanistico, mantenessero una propria oggettiva autonomia progettuale, siccome pure dimostrato dal fatto che l'avviso di fattura del 3.8.10, pur riportando i due crediti in maniera distinta ed autonoma, non veniva mai impugnato o contestato per tale ragione dalla , Parte_1
- che il promemoria sottoscritto dal solo geom. nella veste di Testimone_2
amministratore unico del , di tenore comunque generico, Parte_3
non può in ogni caso valere quale prova a favore di alcuno stante l'estraneità dello stesso rispetto alle parti e, comunque, in ragione del fatto che gli eventuali accordi sottesi ad esso risultano poi superati dal tenore del contratto di permuta,
- che in quest'ultimo si parla, d'altronde, esplicitamente ed unicamente del credito relativo alla sola progettazione dell'area ex Padri Monfortani,
pagina 19 di 30 - che, d'altro canto, la stessa individuazione nel predetto atto di tale credito nell'assai limitato valore di € 115.430,40, pur quando si tenga conto della rivisitazione del residuo dovuto in ragione dell'apporto prestato nella stesura del progetto da parte dello studio del geom. si spiega unicamente calcolando l'iniziale valore di € Tes_2
236.637,81 relativo alla sola area degli ex Padri Monfortani, il che comporterebbe il riconoscimento di una attività collaborativa da parte di tale studio nello svolgimento della relativa attività per un credito di € 121.207,41 (€ 236.637,81 - € 115.430,40 =
€ 121.207,41), pari alla metà del totale, e non, viceversa, considerando anche l'ulteriore importo di € 119.670,69, richiesto per la progettazione dell'intervento su
Villa VA giacché, in tale ultimo caso, si dovrebbero presupporre attività svolte dallo studio per un esorbitante ammontare di € 240.878,10 su di un totale di Tes_2
€ 356.308,50 (€ 356.308,50 - € 115.430,40 = € 240.878,10), pari addirittura ai due terzi dell'intera opera, in contraddizione con la stessa posizione della
[...]
che ha sempre e solo parlato di una collaborazione prestata dal Parte_1
predetto studio e non, invece, dello svolgimento della gran parte delle opere da parte del medesimo,
- che la mancanza di successivi solleciti di pagamento in ordine ad eventuali saldi relativi al preavviso del 3.8.10 si spiega, assai presumibilmente, in ragione del rapporto di amicizia che all'epoca legava le parti fra loro e del fatto che, essendo ancora in corso la propria attività professionale, l'arch. assai CP_1
presumibilmente riteneva di poter posticipare la richiesta di pagamento del dovuto alla complessiva definizione degli incarichi affidatigli.
3.2 Con la seconda ragione di gravame la appellante si duole poi del fatto che il pagina 20 di 30 Tribunale di Verona, con riferimento alla fattura n. 3/13 allegata alla permuta, abbia ritenuto l'arch. corresponsabile ex lege con il sostituto di imposta per il CP_1
pagamento delle imposte dovute sul corrispettivo incassato, salvo diritto di rivalsa, e,
quindi legittimato ad attivarsi per evitare di dover rispondere personalmente nei confronti dell'Ente impositore, senza aver considerato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute di acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, dal momento che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/73 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Il motivo è fondato.
Ed invero, come ben spiegato nella recente pronuncia della Corte di cassazione a
Sezioni Unite n. 10378 del 12.4.19, il dovere di versamento della ritenuta di acconto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta, che la legge pone solamente a carico del sostituto ai sensi del disposto degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600/73 e che trova la sua causa nel corrispondente diritto di rivalsa stabilito dal successivo art. 64, in piena coerenza, d'altronde, con l'art. 35 del D.P.R. n. 602/73, il quale a sua volta individua una ipotesi di solidarietà unicamente quando il sostituto non abbia versato l'acconto. Circostanza, questa, la quale porta evidentemente ad escludere che, al di fuori del caso di inadempimento del sostituto, il sostituito possa essere chiamato in via solidale al pagamento dell'acconto d'imposta.
E, d'altro canto – in piena coerenza con quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. n.
917/86, il quale, in modo speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto – l'art. 35 del D.P.R. n. 602/73
pagina 21 di 30 espressamente condiziona la solidarietà del sostituito per l'obbligazione di versamento dell'acconto d'imposta, in caso di inadempimento del sostituto, alla circostanza che non siano state operate le ritenute, volendo così porre a carico del primo un onere di controllo dell'adempimento dell'obbligo legislativamente sancito in proposito.
A fronte delle quali considerazioni resta del tutto ultroneo il richiamo operato dal professionista all'art. 64 del D.P.R. n. 600/73 – prevedente un diritto di rivalsa in favore di chi sia obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi – poiché l'operatività di tale norma presuppone,
ovviamente, che al pagamento si sia già provveduto da parte di chi non vi fosse direttamente tenuto e che, ciò nonostante, sia stato assoggettato al versamento in forza della previsione solidaristica, e ciò onde consentirgli di riversare il peso della imposizione su chi era effettivamente tenuto a versarla.
Ciò che peraltro non si verifica nella fattispecie ove il non è stato chiamato a CP_1
versare alcunché in favore dell'erario e mai potrà esserlo in futuro proprio in ragione del fatto che il sostituto ha comunque operato la ritenuta d'acconto.
Di tal che, da quanto riconosciuto con la sentenza di primo grado in favore dell'attore andrà detratto l'importo di € 21.600,00.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato che il Tribunale di Verona
abbia ritenuto provato lo svolgimento delle attività menzionate nel preavviso di fattura n. 1/2017 attribuendo rilevanza alla corrispondenza via mail di cui ai doc. 44 e 45 (parti
I^ e II^) e senza, peraltro, tenere conto del fatto
- che la copiosissima documentazione in oggetto risultava tardivamente prodotta solo nell'ambito della terza memoria istruttoria,
pagina 22 di 30 - che, in ogni caso, il conferimento di incarico rilasciato in data 14.6.16 si riferiva unicamente alla partecipazione da parte dell'arch. in luogo del proprio CP_1
legale rappresentante, “ad eventuali incontri con l'Amministrazione Comunale
finalizzati a trovare una soluzione transattiva circa la vertenza in corso al Consiglio
di Stato Roma”, rispetto al quale perimetro esulavano quindi gli incontri avuti con altri soggetti e presso altri dipartimenti o uffici e, comunque, qualunque altra diversa attività.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo risulta, invero, che tutta la documentazione sulla base della quale risulta fondato l'accoglimento di tale parte della pretesa avanzata dal professionista sia stata in effetti prodotta in data 21.6.21, in allegato alla seconda memoria istruttoria,
tempestivamente depositata in atti. Il che conduce ad affermare la piena possibilità di avvalersi, a fini probatori, di tali incartamenti, ritualmente dimessi in giudizio nel rispetto delle norme procedurali attinenti:
- tanto alla definizione del materiale istruttorio sulla base del quale decidere la causa,
- quanto al rispetto del principio del contraddittorio.
Sotto un secondo profilo, invece, va semplicemente osservato come il fatto che la copiosa documentazione in oggetto possa aver anche riguardato in parte attività diverse rispetto a quelle rilevanti rispetto al riconoscimento di questa specifica posta di credito,
non esclude peraltro che la stessa ben possa essere utilizzata a tal fine lì dove comprova effettivamente lo svolgimento di una concreta attività da parte dell'arch. CP_1
volta “a partecipare per mio conto ad eventuali incontri con l'Amministrazione
Comunale, finalizzati a trovare una soluzione transattiva circa la vertenza in corso al
pagina 23 di 30 Consiglio di Stato Roma”, come indicato nel mandato professionale sottoscritto dalla odierna appellante in data 14.6.16, il che, più in particolare, risulta comprovato:
- dall'esistenza a mani del professionista di tutto il carteggio relativo alla pratica intercorsa con il Comune dopo il conferimento dell'incarico, spiegabile solo in quanto il ne sia stato realmente parte, CP_1
- dalle mail scambiate con lo stesso e con l'avv. Sala al fine di Testimone_2
definire il contenuto della proposta di transazione all'epoca in via di elaborazione
(mail del 6.7.16 e dell'8.8.17),
- dalla stesura di una bozza di proposta transattiva dettagliata in tre fitte pagine,
predisposta in data 20.12.16,
- dalla predisposizione di alcune bozze, contenenti conteggi e formulazione di ipotesi transattive, da inviare quale risposta a comunicazioni provenienti dall'avv. Spiazzi,
- dalla elaborazione delle planimetrie necessarie a meglio dettagliare il contenuto della proposta,
- dall'esplicita richiesta proveniente dall' di partecipare alla riunione Tes_2
dell'1.2.17, indicata come il “primo incontro che ritengo serio”, ciò che conclusivamente dimostra come, ancora a quella data, il professionista venisse attivamente coinvolto nello svolgimento della trattativa, tuttora in corso e che, solo in quel momento, stava entrando nel vivo.
3.4 Quanto, invece, ai motivi di appello incidentale, si nota come, con il primo di essi,
l'arch. lamenti il mancato riconoscimento della somma di € 187.500,00 di CP_1
cui all'avviso di parcella n. 1/2015, osservando:
- che la permuta, in quanto relativa all'avviso di parcella del 3.8.10, poteva pagina 24 di 30 unicamente ricomprendere le attività da lui svolte tra il 2001 e quella data e non anche quelle successivamente compiute sino al 2013, sicché l'avviso del 2015 non poteva in alcun modo riferirsi ad un lasso temporale parzialmente coincidente con quello considerato nell'atto di cui sopra, venendo meno qualsiasi rischio di duplicazione dei compensi per la medesima attività,
- che della attività svolta aveva comunque debitamente certificato l'avvenuto svolgimento.
Il motivo è fondato.
Sotto un primo profilo vale, invero, rilevare come, in effetti, con l'atto di permuta le parti abbiano unicamente inteso saldare le competenze dovute in relazione all'avviso di parcella del 3.8.10, siccome espressamente esplicitato nel testo del contratto, ciò che esclude il rischio di una duplicazione di pagamenti inerenti alla medesima attività.
Sotto un secondo profilo, invece, non può che riscontrarsi come il professionista abbia in effetti dimostrato lo svolgimento della complessa attività menzionata nel preavviso di parcella n. 1/2015, comprensiva:
- della redazione del progetto, contenente anche la relazione tecnica e paesaggistica,
la documentazione fotografica e venti tavole rappresentanti i fabbricati, l'andamento delle strade, i parcheggi e il verde primario, con correlata richiesta di permesso di costruire, depositato in data 25.11.11 (doc. 38 parte 1, 2, 3),
- del completamento del deposito della documentazione all'uopo predisposta e delle successive integrazioni richieste dal Comune di Negrar (doc. 38 parti 5, 6, 7 e 8),
- della partecipazione ad una serie di incontri con l'ENEL per l'interramento delle linee di tensione, tenutisi in data 13.9.12 e 4.12.12, ai quali è conseguito un ulteriore pagina 25 di 30 aggiornamento dei progetti (doc. 39),
- della collaborazione prestata tra il 2013 ed il 2014 al fine di coadiuvare la cliente nel ricorso al TAR intentato avverso il Comune di Negrar e tradottasi in numerosi incontri con il cliente, i suoi legali e gli enti coinvolti nonché nella assistenza resa ai fini della redazione di una proposta conciliativa datata 3.11.14, volta a formalizzare una riduzione degli oneri di perequazione nella misura del 65% rispetto a quanto concordato nell'accordo di programma (doc. 5 e 42, nell'ambito dei quali sussistono mail provenienti dai sigg.ri che esplicitamente riconoscono l'attività prestata Tes_2
dall'arch. in tali occasioni). CP_1
Di tal che sussistono giuste ragioni per riconoscere in favore dell'appellante incidentale l'ulteriore importo di € 187.500,00 relativo al menzionato preavviso di fattura del 2015.
3.5 Con il secondo motivo d'appello incidentale, l'arch. contesta inoltre la CP_1
sentenza di primo grado nel punto in cui è stato omesso il riconoscimento delle somme di cui al preavviso di parcella n. 2/2018 ed a quelli del 13.2.19 e del 4.5.20, per un totale di € 208.416,00, nell'erroneo presupposto che le relative prestazioni non fossero state provate e che l'avviso di parcella del 2017 già ricomprendesse tutte le attività svolte fino a quella data.
Il motivo è infondato.
L'attività di cui l'arch. ha dimostrato il compimento è sostanzialmente solo CP_1
quella menzionata nel primo preavviso di parcella n. 1/2017 e ciò è tanto vero che,
anche in sede di appello, l'interessato non ha ritenuto di richiamare in proposito documentazione diversa rispetto a quella già in precedenza esaminata dal Tribunale.
Ma se ciò è vero e se si tiene altresì conto del fatto che l'appellante non ha svolto alcuna pagina 26 di 30 critica rispetto al ragionamento compiuto dal giudice di prime cure in merito alla congruità dell'ammontare di tale preavviso riguardo alle prestazioni di cui è stato concretamente dimostrato lo svolgimento, ne consegue allora doversi ritenere la correttezza della decisione così assunta, la quale, valutata l'effettiva natura delle attività
svolte dall'arch. ha ritenuto congruo quale compenso dovuto quello indicato CP_1
nel preavviso del 2017.
Tanto che è sostanzialmente rimasta senza critica tutta quella parte della motivazione relativa al punto in questione, e ben da sola idonea a sorreggere la decisione assunta,
secondo cui, d'altro canto:
- la documentazione relativa al periodo compreso tra la fine del 2017 e l'inizio del
2018, non attesta il compimento delle attività indicate, dimostrando al più lo scambio di corrispondenza tra le parti in causa per solleciti pagamento e l'invito rivolto alla società convenuta di attivarsi nei confronti delle autorità amministrative per la richiesta di permesso di costruire,
- gli atti relativi al periodo compreso tra il luglio 2018 e l'inizio del 2019 si limitano a certificare la vendita a terzi degli immobili di Sirmione, conferiti in permuta a professionista nel 2013, nonché la corrispondenza tra le parti in causa per il pagamento di corrispettivi.
Mentre, a questo punto, resta del tutto irrilevante il fatto che il preavviso del 2017
venisse emesso in acconto e non a saldo del dovuto, trattandosi di circostanza meramente nominale e non tale da superare quanto appena sopra riscontrato in merito alla già evidenziata congruità dell'ammontare delle competenze richieste ed ottenute con il primo dei menzionati preavvisi.
pagina 27 di 30 3.6 Con il terzo motivo d'appello incidentale, l'appellato si duole, infine, del mancato riconoscimento degli interessi maggiorati ex art. 1284 cc, quarto comma, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo.
Il motivo è fondato.
Il professionista ha invero richiesto l'attribuzione di siffatti interessi sin dall'atto di citazione e gli stessi risultano in effetti dovuti a mente della norma sopra citata, la quale,
in tema di tasso di interesse commerciale, statuisce che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ciò che rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico (Cass.
9.5.22 n. 14512).
3.7 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna della al pagamento del Parte_1
complessivo importo di € 389.233,38 a titolo di competenze professionali, maggiorate degli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la pagina 28 di 30 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto sostanzialmente soccombente, determinandole in €
22.457,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 14.239,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 3.544,00
Fase introduttiva I^ grado € 2.338,00
Fase istruttoria I^ grado € 10.411,00
Fase decisionale I^ grado € 6.164,00
Totale € 22.457,00
Fase di studio II^ grado € 4.389,00
pagina 29 di 30 Fase introduttiva II^ grado € 2.552,00
Fase decisionale II^ grado € 7.298,00
Totale € 14.239,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 1301/23, pubblicata in data 27.6.23:
1) condanna la a pagare in favore dell'arch. Parte_1
la somma di € 389.233,38, maggiorata degli interessi moratori Controparte_1
di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna la parte appellante principale a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 22.457,00 per il primo grado ed in € 14.239,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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