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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2365 del R.G. 2021, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, promossa
[...]
(P.I. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN ON, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
[...]
(P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso l'avv. NI SC RO, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05.10.2021, la Pt_1
ha convenuto in giudizio la deducendo: a) che la
[...] Controparte_1
Target s.r.l. – la quale aveva successivamente mutato la propria denominazione in mantenendo tuttavia inalterata la partita iva – nel mese di maggio Parte_1
2013 aveva stipulato con la un contratto di fornitura Controparte_1
avente ad oggetto la merce meglio individuata nella fattura n. 22 del 30.09.2013 dell'importo di € 18.150,00; b) che, come da documenti di trasporto nn. 22 del
25.05.2013, 25 del 01.06.2013, 26 del 04.06.2013, 27 del 04.60.2013, 1 del
08.06.2013, 34 del 12.06.2013 e 35 del 14.06.2013, la merce veniva consegnata presso la sede secondaria della la quale si impegnava a Controparte_1
corrispondere il prezzo pattuito dopo l'estate, a seguito dell'emissione della relativa fattura;
c) che, nonostante l'emissione della fattura e i solleciti di pagamento, la convenuta aveva omesso di corrispondere il prezzo pattuito;
d) che il legale rappresentante della Target s.r.l. aveva allora presentato querela e che il procedimento penale scaturito da tale querela si era concluso con l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p., di legale Persona_1
rappresentante della dal delitto di truffa;
e) che tale Controparte_1
sentenza di assoluzione, poiché emessa ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p., non costituirebbe prova nel giudizio civile dell'insussistenza del fatto.
L'attrice ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, accertato e statuito che la
[...]
si è resa inadempiente all'obbligazione di pagamento assunta Controparte_2
con la stipula del contratto di fornitura di cui alla fattura n. 22 del 30.09.2013 emessa dalla Target s.r.l. ora e da questa regolarmente eseguito, Parte_1
condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 18.150,00 a titolo di prezzo della merce consegnata oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento posto in essere dalla convenuta
2 medesima da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulla somma liquidata, dal giorno dell'inadempimento all'effettivo soddisfo o di quell'altra somma, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
2. La si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 28.12.2021, sostenendo: i) che l'attrice sarebbe priva di legittimazione attiva, considerato che, contrariamente a quanto da quest'ultima dedotto, la Target s.r.l. risulterebbe ancora esistente e sarebbe contraddistinta da una partita iva differente da quella della e Parte_1
coincidente con quella presente sui documenti di trasporto;
ii) di aver concordato con la Target s.r.l., nella primavera del 2013, l'acquisto di una cucina per ristorante al prezzo di € 15.000,00, che doveva considerarsi comprensivo di i.v.a., non facendosi alcun riferimento a tale imposta nella scrittura privata del 20.05.2013; iii) che la Target s.r.l. aveva proceduto alla consegna della merce in modo frazionato e che, peraltro, alcune attrezzature non erano state mai consegnate, mentre altre erano state rese per malfunzionamento;
iv) che, in particolare, non risulterebbero tuttora consegnati il forno elettrico maxi 90/120 del valore di circa € 1.500,00, il forno a convenzione angolo 90 del valore di € 2.500,00, la piastra panini del valore di circa € 200,00; v) che, invece, sarebbero stati resi il forno pizza, l'armadio frigo e il produttore di ghiaccio SL 110; vi) che, inoltre, i pezzi consegnati non sarebbero stati assemblati dai tecnici della Target s.r.l. e, per tale ragione, non sarebbero mai entrati in funzione;
vii) di contestare la fattura n. 22 del 30.09.2013, sia perché la
Target s.r.l. avrebbe ivi indicato un prezzo maggiore rispetto a quello concordato sia perché tale prezzo riguarderebbe anche le attrezzature mai consegnate e quelle rese per malfunzionamenti;
viii) di non essere quindi incorsa in alcun
3 inadempimento, essendosi semplicemente e legittimamente rifiutata di adempiere la propria prestazione in attesa dell'adempimento di controparte;
ix) di aver subito danni per non aver potuto avviare la propria attività e che tali danni possono quantificarsi in via equitativa in € 25.000,00.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRELIMINARE ED ASSORBENTE: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società in quanto soggetto giuridico distinto dalla Target Parte_1
s.r.l. che ha concluso nel maggio 2013 l'accordo di fornitura di attrezzature usate per cucina industriale con la NEL MERITO ED Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: Respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. IN VIA RICONVENZIONALE: Nella mera ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare innanzi formulata, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale della società attrice, dichiarare risolto il contratto di fornitura intercorso tra la e la Target s.r.l. in data Controparte_1
20.05.2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., nonché condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla quantificati nella Controparte_1
misura di € 25.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto avvocato in quanto anticipatario”.
3. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si rileva che l'attrice, a comprova della consegna dei beni alla convenuta, ha prodotto i documenti di trasporto nn. 22 del 25.05.2013, 25 del 01.06.2013, 26 del
04.06.2013, 27 del 04.06.2013, 34 del 12.06.2013, 35 del 14.06.2013 e 1 del
08.06.2013.
Tali documenti di traporto indicano tutti, quale mittente, la Target s.r.l. con
4 partita iva , ad eccezione di quello contraddistinto con il n. 1 del P.IVA_3
08.06.2013, sul quale, invece, è indicata, quale mittente, la Target s.r.l. con partita iva , coincidente con la partiva iva della P.IVA_1 Parte_1
Con riferimento al documento di trasporto da ultimo menzionato, peraltro, la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente disconosciuto che la sottoscrizione ivi apposta sia riconducibile al destinatario.
A fronte di tale disconoscimento, l'attrice non ha tuttavia avanzato istanza di verificazione del documento in oggetto, che, pertanto, non risulta utilizzabile nel presente giudizio al fine di fornire la prova della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'attrice medesima.
Quanto, invece, agli ulteriori documenti di trasporto, essi, come anticipato, recano, quale mittente, la Target s.r.l. con partita iva , ragion per P.IVA_3
cui, in mancanza di produzione del contratto, deve ritenersi che, con riferimento ai beni ivi indicati, la fornitura sia stata effettuata da tale società, non già dalla
Target s.r.l. con partita iva . P.IVA_1
Ne consegue che la Target s.r.l. con partita iva non aveva alcun P.IVA_1
titolo ad emettere, in data 30.09.2013, fattura nei confronti della convenuta e a richiedere a quest'ultima il pagamento della fornitura effettuata da società omonima ma con partita iva differente.
Ne consegue, altresì, che la (nuova denominazione assunta dalla Parte_1
Target s.r.l. con partita iva ) non ha alcun titolo per pretendere il P.IVA_1
pagamento dalla convenuta delle somme riportate nella predetta fattura.
Non conduce a diverse conclusioni la circostanza che nelle copie dei documenti di trasporto prodotte dall'attrice risulti apposto a penna uno sbarramento sui dati del mittente, tenuto conto, per un verso, che tale sbarramento non risulta invece apposto sulle copie dei medesimi documenti di trasporto prodotte dalla convenuta, nonché, per altro verso, che in luogo dei dati sbarrati non risultano riportati, sia pure a penna, i dati dell'effettivo diverso mittente.
5 D'altronde, il fatto che la fornitura sia stata eseguita proprio dalla Target s.r.l. con partita iva appare confermato dalla numerazione e dalla data P.IVA_3
dei documenti di trasporto in atti.
Si osserva, sul punto, che il documento di trasporto recante, quale mittente, la
Target s.r.l. con partita iva è contraddistinto dal n. 1 del P.IVA_1
08.06.2013 e, quindi, rappresenta il primo documento di trasporto emesso dalla predetta società.
Diversamente, gli altri documenti di trasporto, tutti recanti, quale mittente, la
Target s.r.l. con partita iva , risultano emessi nel periodo che va dal P.IVA_3
25.05.2013 al 14.06.2013 e presentano una numerazione progressiva (22, 25, 26,
27, 34 e 35).
È dunque inverosimile che i documenti di trasporto da ultimo indicati siano riferibili alla Target s.r.l. con partita iva anziché alla società P.IVA_1
omonima con partiva iva . P.IVA_3
Diversamente opinando, non si spiegherebbe, infatti, la ragione per cui la Target
s.r.l. con partita iva , dopo aver emesso il documento di trasporto P.IVA_1
n. 27 del 04.06.2013 e prima di emettere il documento di trasporto n. 34 del
12.06.2013, avrebbe dovuto emettere, in data 08.06.2013, un documento di trasporto contraddistinto dal n. 1.
In definitiva, a parere del Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, il credito riveniente dalla fornitura effettuata in favore della
[...]
risulta in capo alla Target s.r.l. con partita iva , Controparte_1 P.IVA_3
società tuttora attiva, ancorchè in stato di liquidazione.
La già Target s.r.l. con partita iva , è dunque priva di Parte_1 P.IVA_1
legittimazione attiva, ragion per cui la domanda dalla stessa avanzata non può che essere respinta.
4. La circostanza che l'attrice non sia titolare del diritto fatto valere in giudizio rende chiaramente superfluo l'esame della domanda riconvenzionale avanzata
6 dalla convenuta in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva.
5. In ossequio al principio della soccombenza, l'attrice va condannata alla rifusione, nei confronti della convenuta e con distrazione in favore dell'avv.
NI SC RO, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito asseritamente vantato, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione, nei confronti della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre r.s.g. Controparte_1
15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. NI SC
RO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, l'11.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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