Sentenza 16 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 03068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2023, proposto dall’avv. Ercole Noto Sardegna, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Noto Sardegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a) alla sentenza emessa da questo TAR n. 3414 del 7.12.2021 con la quale è stato condannato il Comune di Palermo a pagare all'avv. Ercole Noto Sardegna, a titolo di spese legali, € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, cpa e refusione del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo di € 300,00;
b) all'ordinanza emessa da questo TAR n. 865 del 14.3.2022 con la quale è stato condannato il Comune di Palermo a pagare all'avv. Ercole Noto Sardegna, a titolo di spese legali, € 250,00, oltre accessori di legge;
c) all'ordinanza emessa da questo TAR n. 2396 del 25.7.2022 con la quale è stato condannato il Comune di Palermo a pagare all'avv. Ercole Noto Sardegna, a titolo di spese legali € 250,00;
d) alla sentenza emessa da questo TAR n. 93 del 16.1.2023 con la quale è stato condannato il Comune di Palermo a pagare all'avv. Ercole Noto Sardegna, a titolo di spese legali € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e cpa ed € 1.300,00 a titolo di refusione dei contributi unificati per l'iscrizione a ruolo del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti;
e) alla sentenza emessa da questo TAR n. 2132 del 23.06.2023 con la quale è stato condannato il Comune di Palermo al pagamento della penalità di mora per come individuata nella parte motiva e delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri come per legge e restituzione del contributo unificato, ove dovuto;
per l’accertamento della nullità
della Determinazione Dirigenziale n. 7916 del 30 giugno 2023 e della relazione tecnica descrittiva ad essa allegata resa dallo “staff area urbanistica e della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico ufficio di staff del capo area urbanistica e della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico” con la quale si denega, al sig. Noto Sardegna Ercole, l’autorizzazione al mantenimento e alla regolarizzazione dei passi carrabili siti in via Piano Gallo n. 30 e n. 32;
e per la condanna
del Comune di Palermo, esaurita la discrezionalità tecnica per provvedere, all’emanazione di un provvedimento di autorizzazione al mantenimento e alla regolarizzazione dei passi carrabili siti in via Piano Gallo n. 30 e n. 32.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso per ottemperanza, regolarmente proposto, l’avv. Ercole Noto Sardegna ha chiesto l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali richiamati in epigrafe, nonché l’accertamento della nullità, ovvero l’annullamento, della Determinazione Dirigenziale n. 7916 del 30 giugno 2023 e della relazione tecnica descrittiva ad essa allegata, con la quale il Comune di Palermo ha denegato l’istanza di mantenimento di due passi carrabili presentata dal ricorrente.
In fatto il ricorrente espone di essere proprietario di due immobili contigui, entrambi categoria catastale C/1, siti nel Comune di Palermo, rispettivamente in Via Piano Gallo n. 30 e Via Piano Gallo n. 32.
Il 10 giugno 2021, per il tramite di un proprio tecnico incaricato, il ricorrente presentava al Comune di Palermo – Area della Pianificazione Urbanistica – Servizio Mobilità Urbana, un’istanza volta al mantenimento di due passi carrabili (uno per il civico 30 e l’altro per il civico 32 di Via Piano Gallo).
Nel tempo si è visto costretto a promuovere diversi giudizi per ottenere dapprima una risposta dal resistente Comune e, in ultimo, l’emanazione del provvedimento richiesto.
Questo Tribunale si è più volte pronunciato sulla vicenda attraverso i provvedimenti richiamati in epigrafe con i quali sono stati sempre accolti i ricorsi via via proposti dal ricorrente (sentenza del 7 dicembre 2021 n. 3414 su silenzio dell’amministrazione sull’istanza del 10 giugno 2021; ordinanza del 14 marzo 2022 n. 865 di nomina di un commissario ad acta per dare corretta esecuzione alla sentenza citata; ordinanza del 25 luglio 2022 n. 2396 di nomina di commissario ad acta per il riesame del provvedimento n. 3900 del 14 aprile 2022; sentenza del 16 gennaio 2023 n. 93 con la quale il Comune di Palermo è stato condannato a riesaminare l'istanza del 10 giugno 2021 per il mantenimento dei passi carrabili siti in Palermo, ai civici 30 e 32 di Via Piano di Gallo; e, in ultimo, sentenza del 23 giugno 2023 n. 2132 con la quale venivano nominati commissari ad acta affinché provvedessero in sostituzione dell’amministrazione resistente, in conformità al giudicato formatosi sulla sentenza n. 93 del 2023).
Il 30 giugno 2023, l’Area urbanistica e della rigenerazione urbana del Comune di Palermo adottava la Determinazione Dirigenziale n. 7916/2023, con la quale denegava nuovamente all’odierno ricorrente l’istanza volta al mantenimento dei due passi carrabili.
Ciò posto, in questa sede il ricorrente agisce non solo per l’esecuzione dei richiamati provvedimenti nella parte inattuata relativa al pagamento delle spese di lite e degli accessori, ma anche al fine di ottenere da questo Giudice l’accertamento della nullità - o l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale da ultimo adottata dal Comune di Palermo e, per l’effetto, la sostituzione del Giudice amministrativo all’amministrazione, a motivo dell’esaurita discrezionalità tecnica di quest’ultima sulla vicenda per cui è causa.
L’amministrazione comunale, pur se regolarmente intimata, non risulta costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2023 la controversia è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito specificato.
Consta che i provvedimenti giurisdizionali citati in epigrafe, nella specie la sentenza del 7 dicembre 2021 n. 3414, l’ordinanza del 14 marzo 2022 n. 865, l’ordinanza del 25 luglio 2022 n. 2396, la sentenza del 16 gennaio 2023 n. 93 e la sentenza del 23 giugno 2023 n. 2132, recano le esposte condanne e sono esecutivi. Sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione intimata.
Di contro, il Comune di Palermo non ha obiettato di avere già corrisposto le somme richieste, bensì ha adottato, nelle more della decisione da ultimo resa da questo Tribunale, la Determinazione Dirigenziale n. 7916/2023 con la quale ha nuovamente denegato l’istanza volta al mantenimento dei passi carrabili presentata dall’odierno ricorrente.
Nel farlo, l’amministrazione resistente è incorsa nella violazione del giudicato formatosi, in particolare, sulla sentenza n. 93/2023.
Infatti, benché fosse stato già chiarito da questo Tribunale con la suddetta sentenza che tra la via Piano di Gallo e la via Lauretta li Greci vi fosse una diramazione e non una intersezione stradale di cui all’art. 3 del codice della strada, e rilevate le contraddizioni dei provvedimenti negativi resi dall’amministrazione comunale, cionondimeno l’amministrazione comunale, in sede procedimentale, ha perseverato nella propria posizione.
All’evidenza, il provvedimento adottato dal Comune resistente - con il quale viene negata, per la terza volta, l’istanza volta al mantenimento dei passi carrabili presentata dall’odierno ricorrente - ha del tutto pretermesso l’analisi delle osservazioni specifiche sollevate dall’istante, ma anche – ed è ciò che più conta – obliterato le richiamate conclusioni rese da questo Tribunale con la sentenza n. 93/23.
La Determinazione Dirigenziale n. 7916/2023 del Comune, infatti, si limita solo a rimarcare l’asserita erroneità della decisione n. 93/23, non impugnata dal Comune in appello e quindi passata in cosa giudicata, da cui l’intangibilità della statuizione nel merito (cfr “entrambi i due passi carrabili oggetto della richiesta di autorizzazione avanzata dal Sig. Noto Sardegna Ercole, con prot.n. 731826/A del 14/06/2021, non rispettano il requisito della distanza di 12 metri dall’area di intersezione tra la via Piano Gallo e la Via Lauretta Li Greci, così come previsto dalla normativa vigente; per gli stessi non è applicabile il comma 6, del sopracitato art. 46 del Regolamento di attuazione, relativamente alla” facoltà, per i Comuni, di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice” visto che le aperture ai civici 30 e 32” sulla via Piano Gallo, prima dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e frazionamento, non erano dei passi carrabili e non erano idonei ad esserlo” ).
Giova osservare che anche la relazione istruttoria, a cui rinvia il provvedimento gravato in questa sede, giunge alle medesime conclusioni.
Ciò posto, non avendo l’amministrazione evidenziato ulteriori e/o diverse violazioni della normativa di settore, deve in questa sede constatarsi la nullità della Determinazione Dirigenziale da ultimo assunta dal Comune per contrasto con il decisum della sentenza n. 93/23 su cui è sceso il giudicato.
Per quanto riguarda la richiesta di condanna del Comune di Palermo all’emanazione di un provvedimento di accoglimento dell’istanza del 10 giugno 2021 di mantenimento dei passi carrabili posti ai civici 30 e 32 di via piano Gallo, questa deve essere accolta.
Atteso che si è esaurita l’attività discrezionale in capo all’amministrazione resistente, a seguito dell’istruttoria compiuta e ripetuta, al Comune resta precluso il potere di tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti del ricorrente anche in relazione ai profili non ancora esaminati. La riedizione del potere di riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione comunale, del resto, stante il perdurante atteggiamento poco collaborativo posto in essere dal Comune di Palermo, nonché la mancata costituzione di quest’ultimo in ciascuno dei pure numerosi procedimenti azionati dal Noto Sardegna Ercole dinanzi a questo Giudice, renderebbe facilmente pronosticabile l’ennesimo diniego, disancorato da una idonea e opportuna istruttoria la quale, allo stato, deve comunque ritenersi conclusa.
Tutto ciò posto, il Comune intimato deve essere condannato all’emanazione di un provvedimento di accoglimento dell’istanza del 10 giugno 2021 ed a corrispondere al ricorrente le somme richieste individuate nei provvedimenti giurisdizionali citati, insieme con gli accessori computati ai sensi di legge.
Nel caso il Comune non provveda entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all’esecuzione della stessa, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima struttura, affinché dia corso all’espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di trenta (30) giorni.
Sarà cura del ricorrente richiedere l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- dichiara nulla la Determinazione Dirigenziale n. 7916/2023 del Comune di Palermo;
- condanna il Comune di Palermo all’accoglimento dell’istanza volta al mantenimento dei due passi carrabili presentata dal ricorrente, fissando in giorni trenta (30) il termine per l’espletamento del predetto adempimento;
- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle somme indicate nei provvedimenti giurisdizionali epigrafati, oltre oneri come per legge e restituzione del contributo unificato, ove dovuto.
Nel caso di inerzia del resistente Comune, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario della medesima struttura, il quale provvederà secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO