Art. 1.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e' aumentata, in conformita' alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unita' di conto.
Di tale somma, sara' versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unita' di conto.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e' aumentata, in conformita' alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unita' di conto.
Di tale somma, sara' versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unita' di conto.