Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti PRESIDENTE Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, affido, collocazione e mantenimento figli minori. proposta da
, nata ad [...], il [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
(AT), Via Giovanni Vogliolo n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Teresa Giuntelli, ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Filippi;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti ricorrente e resistente:
Voglia il Tribunale Illustrissimo
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio n. 58, Parte I, Serie –, Anno 2018, ad opera dello Stato Civile del Comune di Asti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Assegnazione alla moglie della casa coniugale, con relative pertinenze, sita in Asti, Via Giovanni
Vogliolo n. 39, di proprietà esclusiva della medesima così come gli arredi che la compongono.
2) Affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori (nata ad [...] il [...]) e Persona_1
(nata ad [...] il [...]), con residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la Persona_2 madre.
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4) Il padre terrà presso di sé le figlie e due pomeriggi a settimana (dall'uscita dall'asilo Per_2 sino alle ore 21), nonché - a settimane alterne - da venerdi a domenica mattina o sino alle ore 16,30 nel caso in cui la sig.ra lavori- con pernotto delle medesime presso di lui. Dal compimento del Pt_1
3° anno di età di , il padre, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali, terrà presso di sè le figlie a Per_2 week end alterni, da venerdì pomeriggio a domenica sino alle ore 21. Il sig. si accolla l'onere CP_1 di prelievo e riaccompagno delle minori presso la loro residenza nei giorni di sua competenza, con possibilità di delegare detto incombente alla di lui madre. 5) Il padre si intratterrà con le minori nel periodo natalizio (durante la sospensione delle attività formative ed educative delle minori) per cinque giorni continuativi, da concordarsi fra le parti entro il
20 dicembre di ogni anno, esclusi i giorni del 25 e 26 dicembre (stante la diversa confessione religiosa dal medesimo praticata).
6) I genitori trascorreranno con le minori - secondo il criterio dell'alternanza - i giorni di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
7) Durante il periodo estivo di sospensione delle attività educative e formative, ciascun genitore trascorrerà con la prole due settimane, in periodi da concordarsi con comunicazione scritta tra i genitori entro e non oltre il 31/03 di ogni anno, con obbligo di indicare la località e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ove andrà con le figlie e di garantire pronta reperibilità in tale periodo. In ogni caso, ove non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi di spettanza, negli anni dispari prevarranno le scelte della madre ed in quelli pari quelle del padre.
8) Eventuali modifiche ai giorni/orari di visita/frequentazione, dovranno comunque essere richieste e concordate fra le parti almeno nelle 48 ore precedenti. In ogni caso il sig. ove si trovi CP_1 impossibilitato ad occuparsi personalmente delle minori o a tenerle presso di sè nei giorni/periodi di propria spettanza, dovrà comunque garantire idoneo accudimento/assistenza alle figlie, eventualmente ricorrendo ad una baby sitter. anche nel caso in cui le figlie rimangano presso la residenza materna, sostenendone interamente i relativi costi.
9) Il sig. - a decorrere dal mese di gennaio 2025 - corrisponderà, entro il 5 di ogni CP_1 mese alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori Parte_1 Per_1
e l'importo complessivo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia).
[...] Persona_2
A partire dal mese di agosto 2025, detto contributo (venendo meno il costo di frequentazione dell'asilo Per_ privato per ) verrà corrisposto dal padre in misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascuna figlia), da versarsi sempre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex Istat. 10) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, in conformità al Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti che le parti danno atto di conoscere, verranno sostenute nella seguente misura: 40%
a carico della madre e 60% a carico del padre.
11) L'assegno unico universale, o emolumento equipollente, verrà integralmente percepito dalla sig.ra ed alla stessa attribuito in via esclusiva. Nel caso in cui l'importo dell'assegno unico Pt_1 universale sia inferiore ad € 275,00 mensili il sig. si impegna ed obbliga versare alla sig.ra CP_1
, a decorrere da giugno 2025, la differenza sino alla concorrenza di detto importo. La sig,ra Pt_1
pagina 2 di 4 si impegna a presentare ai competenti uffici nuovo modello ISEE per il ricalcolo dell'assegno Pt_1 unico universale entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. 12) Nessun contributo viene liquidato a favore e/o a carico dell'uno e dell'altro coniuge, risultando allo stato le parti economicamente autosufficienti.
13) Le parti danno atto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra le stesse insorta e pertanto nulla più hanno a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o causa direttamente o indirettamente connessa con l'intercorso rapporto matrimoniale.
14) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
per il Pubblico Ministero visto in data 5.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di essersi sposata con – cittadino italiano - in data 07.07.2018, essere da CP_1 Per_ detta unione nate, rispettivamente in data 30.8.2019 e 3.2.2023, le figlie e , essersi il Per_1 rapporto coniugale definitivamente deteriorato nell'agosto 2023 a causa del comportamento del marito,
citava in giudizio al fine di sentir pronunciare la separazione dei Parte_1 CP_1 coniugi, disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre e del mantenimento delle minori da parte dello stesso, assegnazione sé della casa coniugale. si costituiva in giudizio concordando con le domande attoree con la sola eccezione CP_1 del quantum del contributo al mantenimento delle minori. Nelle more del giudizio, le parti addivenivano ad un accordo e formulavano conclusioni congiunte nel senso di cui in epigrafe.
Il Giudice delegato, dato atto, disponeva trasmettersi gli atti al PM e riservava all'esito di riferire al
Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue, conformi all'interesse delle minori, e non contrarie all'ordine pubblico.
Ed infatti consta, per allegazione comune delle parti, che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile da molti mesi né vi sono elementi per ritenerla utilmente ricostruibile, onde deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'articolo 151 c. c.. Quanto alle altre domande deve osservarsi che l'affido condiviso delle minori costituisce principio cardine derogabile solo in presenza di pregiudizio ai minori derivante dall'affido ad uno dei genitori
(art. 337 quater c.p.c.), circostanza non risultante nel caso di specie;
la collocazione presso la madre rappresenta, per allegazione comune, la conferma della situazione preesistente;
l'assegnazione della casa familiare alla madre costituisce un effetto della collocazione delle minori presso la madre stessa;
la regolamentazione, come concordata, degli incontri tra le minori e il padre garantisce il rispetto del principio di bigenitorialità; le previsioni in punto mantenimento delle minori devono ritenersi congrue ai loro interessi. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA la separazione dei coniugi e spostatisi in Asti in Parte_1 CP_1 data 07.07.2018 alle condizioni tutte di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di procedere alle incombenze di legge;
dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Asti, in data 6 maggio 2025
Il Giudice Relatore Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta SALVETTI
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
La Presidente
Ombretta SALVETTI
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