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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IZ Di MA in data 10/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.3624/2023R.g. (cui è riunita quella iscritta al n.r.g.4867/2023)
Tra
n.02/05/1953 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Arrotta
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. ( ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Intorcia
E
in p.l.r.p.t. Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Anna Oliva
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 27/06/2023, depositato in data 27/06/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: a) preliminarmente sospendere l'esecutività e/o esecuzione e/o il pagamento dell'intimazione di pagamento
n.07120239007476309000 di notificato il Controparte_3
09/06/2023, di euro 18.022,95 e degli avvisi di addebito
n.37120170004127608000, n.37120180005912072000,
n.37120220000058256000 dell' Controparte_4
inaudita altera parte ovvero previa fissazione di specifica udienza;
[...]
1 b) accertare e dichiarare inesistente e/o inammissibile e/o nullo e/o improponibile e/o improcedibile e/o inefficace e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato e/o annullare e/o revocare il predetto avviso di intimazione di pagamento ed i predetti avvisi di addebito con ogni conseguenza di legge;
c) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze di giudizio con
l'attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. A tal fine l'opponente chiede che l'Adito Tribunale di Nola Sezione Lavoro voglia così provvedere:
Fissare ex art. 415 c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa. Invita gli opposti a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 416 c.p.c. ed a comparire nell'udienza davanti al Tribunale Civile di Nola, Sezione Lavoro,
Giudice da designarsi ed ora da stabilirsi, con avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno rassegnato le conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.
Il Giudice scrivente – designato, ai sensi dell'art.3, D.L. 117/2025, con provvedimento Presidenziale n°143/2025 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 28.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Va, in via preliminare, dichiarata la legittimazione passiva di sula scorta CP_5 dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10854 del 07/05/2018); nonché la tempestività delle opposizioni.
In punto di diritto, giova precisare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela
Pag. 2 di 4 per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto il vizio di forma della duplicazione dell'intimazione di pagamento (qualificabile come opposizione ex art.617c.p.c.) e non sussistenza del debito (qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 615c.p.c).
Ciò posto deve rilevarsi, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento n.07120239007476309000 notificata il 09.06.2023, non integra duplicazione del titolo in quanto intervenuta successivamente alla sentenza n.524/2023 pronunciata nel giudizio di opposizione ad avvisi di addebito ed in quanto avente ad oggetto le somme risultanti dovute all'esito del parziale annullamento disposto con sentenza;
infatti, tra le annualità indicate non compaiono quelle in relazione alle quali la sentenza in atti ha statuito dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito. Pertanto, è dovuta la somma è determinabile alla luce del raffronto tra gli avvisi di addebito oggetto dei precedenti giudizi (conclusisi con la predetta sentenza) e quelli portati dall'intimazione di pagamento notificata nel giugno 2023.
Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art.91c.p.c. e sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio che si liquidano in
€1213,50 nei confronti di parte resistente da distrarsi nei confronti del procuratore CP_5
Pag. 3 di 4 costituito dichiaratosi antistatario e €1213,50 nei confronti di parte resistente . CP_4
Si comunichi.
Nola, 10 novembre 2025
Il Giudice
IZ Di MA
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