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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3268 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/04/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco DEMITRI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Sia pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno separate, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed , già Per_1 Persona_2
maggiorenni e fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, corrispondendo loro un assegno mensile di €.250,00 ognuno
(importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sugli IBAN allo stesso già noti e ciò entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024.
3) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti i figli, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza,
il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di
2 spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
4) Le parti concordano sul fatto che la sola madre godrà nella misura del 100%
della detrazione fiscale a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso ed anche dell'assegno unico fino a quando dovessero ricorrere le
Per condizioni in relazione al figlio .
5) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
6) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3,
L.898/70, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22,
omologata la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi
3 contratto in VICENZA (VI) in data 21/10/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 03/12/2024
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 96/2025 pubblicata in data
05/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 96/2025 del
05/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
4 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
Per l'obbligo di corrispondere ai figli e , maggiorenni ma non Per_1
autosufficienti, a titolo di contributo per il loro mantenimento la somma mensile di euro 250,00 ciascuno nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie accordate relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in VICENZA (VI) il 21/10/2000 alle condizioni in epigrafe CP_1
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
5 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 138,
parte I, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3268 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/04/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco DEMITRI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Sia pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno separate, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed , già Per_1 Persona_2
maggiorenni e fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, corrispondendo loro un assegno mensile di €.250,00 ognuno
(importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sugli IBAN allo stesso già noti e ciò entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024.
3) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti i figli, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza,
il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di
2 spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
4) Le parti concordano sul fatto che la sola madre godrà nella misura del 100%
della detrazione fiscale a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso ed anche dell'assegno unico fino a quando dovessero ricorrere le
Per condizioni in relazione al figlio .
5) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
6) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3,
L.898/70, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22,
omologata la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi
3 contratto in VICENZA (VI) in data 21/10/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 03/12/2024
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 96/2025 pubblicata in data
05/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 96/2025 del
05/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
4 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
Per l'obbligo di corrispondere ai figli e , maggiorenni ma non Per_1
autosufficienti, a titolo di contributo per il loro mantenimento la somma mensile di euro 250,00 ciascuno nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie accordate relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in VICENZA (VI) il 21/10/2000 alle condizioni in epigrafe CP_1
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
5 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 138,
parte I, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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