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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23697/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MUSICCO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
e
(C.F. ), con l'Avv. MUSICCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in data
12/03/2011 in Roma, trascritto nei registri del medesimo Comune atto n. 0035 anno 2011 parte 2,
serie A01;
1 2)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3)la casa familiare sita in Brescia, Via Valcamonica n. 11, viene assegnata, con tutti i mobili che la arredano, alla signora e sarà luogo di residenza delle figlie;
Parte_1
4)I signori e chiedono che le figlie minori e CP_1 Parte_1 Persona_1
vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con i Persona_2
quali trascorreranno alternativamente due settimane consecutive, di cui i primi quindici giorni del mese a casa della madre con la stessa e i secondi quindici a casa del padre con lo stesso. Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro avrà facoltà di vederle: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 e nella giornata di sabato dalle ore 15.00 alle ore 22.00.
Durante le vacanze natalizie e trascorreranno, secondo il calendario Persona_1 Persona_2
scolastico, una settimana con il padre ed una con la madre, alternando di anno in anno la settimana coincidente con il Natale con quella coincidente con Capodanno. Le bambine trascorreranno sempre ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro.
Durante le festività pasquali le bambine trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Pasqua con quello del
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun genitore un Persona_1 Persona_2
periodo di vacanza di quindici giorni anche non consecutivi, che andranno stabiliti entro la fine del mese di maggio.
Le altre festività seguiranno il normale calendario, ad eccezione dei compleanni di ciascun genitore che saranno trascorsi dalle bambine con lo stesso.
5)I coniugi di comune accordo stabiliscono che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per le figlie ad eccezione del rimborso delle spese straordinarie che competono a ciascun genitore nella misura del 50% così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Brescia:
Spese per l'istruzione
2 a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese mediche spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter)
se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
La quota parte delle spese accessorie sostenute da uno dei genitori dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta, corredata da relativa pezza giustificativa;
per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore deve comunicare all'altro ciò che ritiene
3 utile o necessario per l'interesse del minore. Nel caso di disaccordo lo stesso dovrà essere espresso in forma scritta, entro il termine di 10 giorni. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nell'ipotesi di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa sarà comunque divisa fra i genitori secondo le quote concordate;
6)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto alcuna reciproca pretesa;
7)la signora si impegna a vendere al signor la sua quota dell'immobile sito in Parte_1 CP_1
Milano, Via Monte Piana n.5; il corrispettivo viene stabilito dalle parti in euro 5.000,00 in considerazione del fatto che sia l'anticipo di euro 26.000,00 che tutte le rate del mutuo cointestato,
sono state ad oggi versate esclusivamente dal signor , il quale si accolla anche l'intero mutuo CP_1
residuo per euro 92.000,00. Il signor verserà il dovuto importo in sede di Rogito, del quale CP_1
si accolla fin d'ora tutte le spese;
8)le parti dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione;
9) di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 11/04/2025. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Roma in data 12.2.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Roma al n. 35, parte II, serie A01, anno 2011.
Dall'unione sono nate le figlie il 11.12.2013 e il 9.5.2016. Persona_3 Persona_2
La separazione è intervenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data
15.3.2021 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano in data 26.3.2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
4 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23697/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MUSICCO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
e
(C.F. ), con l'Avv. MUSICCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in data
12/03/2011 in Roma, trascritto nei registri del medesimo Comune atto n. 0035 anno 2011 parte 2,
serie A01;
1 2)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3)la casa familiare sita in Brescia, Via Valcamonica n. 11, viene assegnata, con tutti i mobili che la arredano, alla signora e sarà luogo di residenza delle figlie;
Parte_1
4)I signori e chiedono che le figlie minori e CP_1 Parte_1 Persona_1
vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con i Persona_2
quali trascorreranno alternativamente due settimane consecutive, di cui i primi quindici giorni del mese a casa della madre con la stessa e i secondi quindici a casa del padre con lo stesso. Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro avrà facoltà di vederle: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 e nella giornata di sabato dalle ore 15.00 alle ore 22.00.
Durante le vacanze natalizie e trascorreranno, secondo il calendario Persona_1 Persona_2
scolastico, una settimana con il padre ed una con la madre, alternando di anno in anno la settimana coincidente con il Natale con quella coincidente con Capodanno. Le bambine trascorreranno sempre ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro.
Durante le festività pasquali le bambine trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Pasqua con quello del
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun genitore un Persona_1 Persona_2
periodo di vacanza di quindici giorni anche non consecutivi, che andranno stabiliti entro la fine del mese di maggio.
Le altre festività seguiranno il normale calendario, ad eccezione dei compleanni di ciascun genitore che saranno trascorsi dalle bambine con lo stesso.
5)I coniugi di comune accordo stabiliscono che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per le figlie ad eccezione del rimborso delle spese straordinarie che competono a ciascun genitore nella misura del 50% così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Brescia:
Spese per l'istruzione
2 a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese mediche spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter)
se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
La quota parte delle spese accessorie sostenute da uno dei genitori dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta, corredata da relativa pezza giustificativa;
per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore deve comunicare all'altro ciò che ritiene
3 utile o necessario per l'interesse del minore. Nel caso di disaccordo lo stesso dovrà essere espresso in forma scritta, entro il termine di 10 giorni. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nell'ipotesi di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa sarà comunque divisa fra i genitori secondo le quote concordate;
6)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto alcuna reciproca pretesa;
7)la signora si impegna a vendere al signor la sua quota dell'immobile sito in Parte_1 CP_1
Milano, Via Monte Piana n.5; il corrispettivo viene stabilito dalle parti in euro 5.000,00 in considerazione del fatto che sia l'anticipo di euro 26.000,00 che tutte le rate del mutuo cointestato,
sono state ad oggi versate esclusivamente dal signor , il quale si accolla anche l'intero mutuo CP_1
residuo per euro 92.000,00. Il signor verserà il dovuto importo in sede di Rogito, del quale CP_1
si accolla fin d'ora tutte le spese;
8)le parti dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione;
9) di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 11/04/2025. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Roma in data 12.2.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Roma al n. 35, parte II, serie A01, anno 2011.
Dall'unione sono nate le figlie il 11.12.2013 e il 9.5.2016. Persona_3 Persona_2
La separazione è intervenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data
15.3.2021 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano in data 26.3.2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
4 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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