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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 629/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche quale P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso dalle avv.te Antonella Parte_2
Testa e Maria Rosaria Battiato
Appellante
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Virginio Prampolini e Piergiorgio Finocchiaro
Appellata-appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Serenella Maria Cannavò
Appellata-appellante incidentale Controparte_3
( ), in persona
[...] P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Sicuso
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.01.2020 proponeva opposizione Controparte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 8323/2019, ricevuta il 14.01.2020, per l'importo complessivo di € 88.048,57, fondata su n. 32 cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali premi assicurativi e relative somme aggiuntive, Pt_1 CP_3
nonché avverso l'avviso di addebito n. 598 2014 00022854 29 000, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei crediti, anche successiva alla eventuale notifica,
l'illegittimità degli interessi e degli aggi esattoriali e la carenza di motivazione dell'iscrizione.
Con sentenza n. 87 del 27.01.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava illegittima la comunicazione opposta limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito di cui ai nn. 1), 2), 3), 11), 12), 13), 14), 15) 16), 33), 17), 18), 19), 20), 21),
22), 23) e 24) del ricorso introduttivo, che, per l'effetto, annullava.
In particolare, con riferimento alle cartelle indicate ai nn. 1), 2), e 3), il primo giudice riteneva che fosse maturata la prescrizione quinquennale dalla notifica delle stesse alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, non potendosi ritenere che l'intimazione di pagamento n. 298 2015
9003207428, prodotta dall'ente riscossore, avesse validamente interrotto il decorso del termine, in assenza di prova circa la riferibilità della stessa alle presupposte cartelle.
Quanto agli avvisi di addebito dal n. 11) al n 16), e n. 33), anche a voler ritenere valida la notifica degli stessi, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione successiva, non essendovi prova della notifica a mezzo PEC delle successive intimazioni di pagamento richiamate dall'agente riscossore.
Per gli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri da 17) a 24), il decidente osservava che l' aveva prodotto documentazione (scansioni pdf Pt_1
senza indicazione dell'avviso di addebito cui esse si riferivano) inidonea a dimostrarne la loro effettiva e rituale notifica a mezzo PEC.
Rigettava nel resto le doglianze relative ai rimanenti atti impositivi, evidenziando anzitutto che, conformemente a quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 10266/2018), doveva ritenersi valida la notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento a mezzo PEC mediante invio di un file in formato pdf. Rilevava, altresì, che non potesse ragionevolmente contestarsi la riconducibilità all'agente riscossore o all'ente impositore dell'atto notificato per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non risultava da un pubblico registro, dovendosi ritenere sufficiente ai fini identificativi il “dominio”.
Disattendeva, infine, le eccezioni di illegittimità degli interessi e degli aggi esattoriali, in quanto generiche e prive di supporto probatorio.
Con atto del 20.07.2022, l' appellava la sentenza limitatamente alle Pt_1
statuizioni relative agli avvisi di addebito di cui ai numeri da 17) a 24).
Si costituivano in giudizio sia che Controparte_1 [...]
- subentrata ex lege a Riscossione Sicilia S.p.A. - Controparte_4
proponendo entrambe appello incidentale.
Si costituiva l chiedendo la propria estromissione dal giudizio. CP_3 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4 luglio 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l' censura la sentenza impugnata per Pt_1
aver ritenuto che le allegate PEC di consegna degli avvisi di addebito indicati ai numeri da 17) a 24) fossero inidonee a dimostrare l'effettiva e rituale notifica a mezzo posta elettronica certificata dei suddetti atti impositivi.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dall'esame delle ricevute di consegna si evincevano il numero di identificativo del messaggio e il numero MSGID, che assicurano la riferibilità certa di una determinata notifica a un solo e unico atto, secondo gli standard di archiviazione delle comunicazioni elettroniche agli utenti propri dell'ente previdenziale.
Evidenzia che dalle menzionate ricevute emerge, altresì, la prova della contiguità temporale tra la data di emissione degli avvisi e quella della notifica, nonché la perfetta corrispondenza delle date di notifica ivi riportate e quelle indicate dalla stessa mutuate dalle informazioni contenute CP_1
nella comunicazione di iscrizione ipotecaria.
L'Istituto rinnova il deposito delle ricevute allegate in primo grado, ma in
“cartelle separate avviso per avviso, con corrispondente notifica (docc. da 2
a 9), ove sono raggruppati i files estensione .pdf (avvisi di addebito) con la nomenclatura originaria (caratteri alfanumerici) ed i files con estensione
.xml (ricevute di consegna) anch'essi con nomenclatura (caratteri alfanumerici)”.
2. L'appello principale è fondato.
Il Collegio richiama, ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc., i principi affermati nei propri precedenti conformi, non sussistendo ragioni per discostarsene (cfr. sentenza n. 339/2024 del 17 aprile 2024), con i quali è stato osservato quanto segue:
“Il primo giudice ha ritenuto che l'ente creditore non abbia dimostrato di avere notificato tramite PEC gli avvisi di addebito sottesi alle impugnate intimazioni di pagamento, avendo prodotto unicamente “stampe interne dell'ufficio” e non avendo depositato “gli allegati indicati nelle distinte delle notifiche prodotte”, facendo discendere da tali premesse la maturazione della prescrizione quinquennale.
In realtà, quelle che il Tribunale ha qualificato come stampe interne dell'ufficio sono le ricevute di consegna dei messaggi inviati a mezzo pec dall' per notificare telematicamente gli avvisi di addebito, prodotti in Pt_1
primo grado in copia analogica e riprodotti nel presente grado nell'originario formato digitale .eml.
La prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna. La cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e
l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità
e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
L' integrando la produzione già effettuata nel primo grado di Pt_1
giudizio, ha allegato la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito
n. 59320170007612331000 in forma completa, mentre ha prodotto nuovamente, come già detto, ma in formato originario digitale le ricevute di avvenuta consegna per gli avvisi di addebito n. 59320150004375864000 e
n.593201600074965060000 in forma sintetica. La differenza si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati (nel caso di specie l'avviso di addebito notificato in formato .pdf “apribile”), e il file
“daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
invece la forma sintetica è costituita solo dal file
“daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati. In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e
l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n.
30948/2019) … che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove l ha provveduto Pt_1
a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta.
Quanto alle ricevute sintetiche delle notifiche degli AVA 2015 e 2016, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dall' e Pt_1
avente ad oggetto “Avvisi Di Addebito - Agricoli Lavoratori Autonomi ed
Associati”, è pervenuto il giorno alle ore nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal Pt_3
gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). L' ha Pt_1 poi allegato, in formato pdf, gli avvisi di addebito allegati al messaggio
(come si evince dall'oggetto). Il ricorrente non ha eccepito la difformità della copia informatica degli avvisi di addebito allegata alle PEC ricevute, agli originali cartacei in possesso dell'amministrazione, né, a monte, ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché.
Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella
RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario
l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dagli AVA 2015 e 2016 o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e
3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e
16528/2018)”.
2.1 In particolare, affermano i giudici di legittimità in tale ultimo arresto:
“In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”. Nella specie l'odierna parte appellata si è limitata a eccepire in seno al ricorso in opposizione (cfr. pag. 8) che “le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito sottostanti l'iscrizione ipotecaria non sono stati mai validamente notificati … con conseguente violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73”, ma non ha contestato di avere ricevuto i messaggi (riportati nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che agli stessi non fossero allegati atti tout court, limitandosi poi la difesa della a eccepire, CP_1
all'udienza dell'1.10.2020, che la documentazione ex adverso prodotta non sarebbe stata idonea a provare “non solo la notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito … ma nemmeno l'effettivo contenuto degli atti (presuntivamente) notificati”.
L'appello principale va pertanto accolto, dovendo rilevarsi che, a fronte delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito (in periodi compresi tra il luglio 2015 e il novembre 2016), l'opposizione non è stata tempestivamente proposta ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ai fini di far valere la prescrizione dei crediti.
3. Con il primo motivo di appello incidentale lamenta Controparte_1
l'omessa motivazione in merito all'eccepita invalidità della notifica dell'avviso di addebito indicato al n. 25) del ricorso introduttivo della lite.
4. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto valida la notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito di cui ai numeri dal 26) al 32), sebbene l'indirizzo del mittente non fosse presente nei Pubblici Elenchi.
Rileva che la necessità di utilizzare indirizzi risultanti dai Pubblici Elenchi
è sancita dalla legge. In particolare, l'art. 3 bis della legge n. 53/1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi … La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”;
l'art. 5 bis del d.lgs. n. 82/2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale) a propria volta dispone: “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri…sono adottate le modalità di attuazione del comma
1…”.
Indi precisa che, in attuazione dell'ultima disposizione citata, è stato emanato il DPCM 22 luglio 2011, che, all'art. 2, comma 2, stabilisce l'obbligo di utilizzare indirizzi PEC contenuti negli elenchi di cui agli artt. 6 bis, 6 ter o 6 quater del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Evidenzia che analoghe considerazioni valgono per la notifica dell'avviso di addebito n. 25) dell'elenco.
Aggiunge che, per la medesima ragione, la sentenza gravata va riformata anche con riguardo alle statuizioni relative alle cartelle di pagamento elencate ai numeri da 4) a 10) per aver ritenuto valide le notifiche delle successive intimazioni di pagamento, sebbene provenienti da indirizzi PEC non ricompresi tra i menzionati elenchi.
5. I suddetti due motivi dell'appello incidentale da esaminarsi CP_1
congiuntamente, sono infondati.
Sebbene sussista il vizio di omessa pronuncia in ordine alla validità della notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito indicato al n.25) dell'elenco di cui al ricorso in opposizione, la doglianza, analoga a quella formulata con il secondo motivo, è infondata.
Come già osservato da questa Corte nei propri precedenti conformi (cfr. tra le altre sentenze nn. 544/2024, 580/2024), le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il fatto che le notifiche in questione siano state effettuate da un indirizzo PEC di provenienza non risultante da pubblici elenchi non determina alcuna nullità, avendo la notifica raggiunto lo scopo ed essendo gli atti oggetto di notifica entrati nella sfera di conoscibilità della destinataria (si veda Cassazione civile sez. II, 13/06/2023,
n.16778 - che in motivazione richiama SS.UU n. 23620 del 28/09/2018 -, secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale).
Sul punto, la recente sentenza n. 18684/2023 della Suprema Corte ha altresì osservato (in ipotesi analoga, relativa alla notifica di una cartella da parte di
: “questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della CP_4
riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica … … poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/ 2023)”.
Sarebbe stato pertanto onere della contribuente provare quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa fossero dipesi dalla notifica degli atti da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri.
6. Con il terzo motivo dell'appello incidentale, si duole Controparte_1
dell'omessa pronuncia in merito all'eccepita duplicazione della pretesa di cui all'avviso di addebito n. 29) dell'elenco, con il quale l'ente previdenziale aveva intimato il pagamento dei contributi previdenziali DM 10 per gli anni 2015 e 2017, già richiesti con i precedenti avvisi n. 598 2015 00014789 38, n.
598 2015 00017416 61 e n. 598 2016 00012597 61 (cfr. estratto di ruolo).
7. Seppure vada dato atto all'appellante incidentale del denunciato vizio di omessa pronuncia, il motivo è palesemente infondato, emergendo chiaramente dagli atti che i tre avvisi sopra richiamati attengono (diversamente da quello indicato al n. 29 dell'originario ricorso) a DM 10 rettificativi e riguardano, pertanto, crediti diversi.
8. Con il quarto motivo la censura la sentenza per aver CP_1
indirettamente escluso la necessità che nella comunicazione opposta dovesse essere individuato l'immobile gravato da ipoteca. Insiste pertanto nell'eccezione di illegittimità/invalidità dell'iscrizione ipotecaria “per mancanza degli elementi essenziali”, ribadendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'indicazione degli immobili su cui è stata iscritta l'ipoteca costituisce elemento necessario per la sua validità.
9. Il motivo è infondato. Se vero che la comunicazione impugnata non contiene la descrizione degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria,
l'irregolarità di tale mera comunicazione non è di per sé certamente idonea a rendere invalida e/o tantomeno illegittima l'iscrizione ipotecaria.
10. Infine, con unico motivo di appello incidentale, impugna la CP_4
sentenza per aver dichiarato l'estinzione per prescrizione delle pretese portate dagli avvisi di addebito elencati dal numero 12) al n. 16) “pur avendo riconosciuto la notifica degli atti di intimazione interruttivi dei termini”.
Assume, in breve, che il giudice avrebbe contraddittoriamente ritenuto valida la notifica delle intimazioni di pagamento n. 29820179007940480 e n.
29820189001802665000 con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 5) e 6) e non anche per gli avvisi di addebito sopra menzionati, anch'essi posti a fondamento delle suddette intimazioni.
11. L'appello incidentale di , riguardando il merito della pretesa CP_4
contributiva, è inammissibile. Il Collegio richiama l'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale e/o ad avviso di addebito nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. I giudici di legittimità hanno altresì precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.) e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi sono stati confermati in successive pronunce
(cfr., ex multis, Cass. 25781/2023; Cass. 17208/2023 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
12. Va infine dato atto, considerati i motivi di gravame, che la notifica degli appelli all assume nella specie valenza di mera denuntiatio litis. CP_3
13. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in parziale riforma Pt_1
della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di addebito indicati Controparte_1
nell'originario ricorso in opposizione ai numeri da 17) a 24); rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
CP_4
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Dichiara le appellanti incidentali entrambe tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese