Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 2
Nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è previsto ne' prescritto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore dell'imputato. Infatti disponendo l'art. 127 cod. proc.pen. che il P. M. ed i difensori sono sentiti solo se compaiono, il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva, e la valutazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1998, n. 7939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7939 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 4.6.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N.2051
3. " Alfredo TERESI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.3470/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TI AN, n. a Condove (TO) il 17.10.1943
Avverso la sentenza 17.11.1997 della Corte di Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv.to Maurizio ANGLESIO, quale sostituto processuale dell'avv.to Alberto PICCATTI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17.11.1997 la Corte di Appello di Torino confermava (in camera di consiglio, ex art.599, 1^ comma, c.p.p., poiché il gravame aveva esclusivamente per oggetto la misura della pena) la sentenza 5.12.1995 con la quale il Pretore di quella città aveva affermato la responsabilità penale di TT AN, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "MEC-TO", in ordine ai reati di cui:
a) all'art.37, 1^ comma, legge 24.11.1981, n.689 (poiché, al fine di non versare i contributi previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ometteva di presentare all'INPS le denunzie mensili mod. DM10/M relative al periodo settembre 1989-aprile 1992, determinando in tal modo un mancato versamento di contributi superiore a 5 milioni di lire al mese);
b) all'art.2 legge 11.11.1983, n.638 (poiché ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dal settembre 1989 all'aprile 1992),
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi quattro di reclusione e lire, 400.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, eccependo:
- violazione di legge e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte territoriale si era pronunciata in assenza dei difensori, avendo ritenuto ingiustificato l'impedimento a comparire di essi (per adesione all'astensione dalle udienze proclamata delle Camere penali per i giorni 10, 17 e 24 novembre 1997) in quanto comunicato non tempestivamente al sensi dell'art. 486, 3^ comma, c.p.p., e cioè lo stesso giorno dell'udienza camerale;
- erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. quanto alla contestazione della recidiva e conseguente mancanza di motivazione quanto alla denegata formulazione dell'invocato giudizio di prevalenza sulla stessa delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, poiché i precedenti valutati dalla Corte territoriale riguardavano sentenze di patteggiamento, non equiparabili, come tali, a pronunzie di condanna;
- illegittimo diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, ex art. 59, 2^ comma, legge n.689/1981, anch'esso erroneamente motivato con riferimento a precedenti "condanne" che non potevano qualificarsi tali, trattandosi, invece, di applicazioni di "pene patteggiate". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
1. Legittimamente la Corte territoriale, nella fattispecie in esame, si è pronunciata in camera di consiglio (ex art.599, 1^ comma, c.p.p.) in assenza del difensore, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è previsto ne' prescritto il rinvio dell'udienza per l'impedimento del difensore dell'imputato, sicché non è applicabile l'art. 486, 5' comma, c.p.p. Ne consegue che la mancata concessione del rinvio richiesto dal difensore medesimo e la non presenza dello stesso all'udienza camerale non trovano sanzione di nullità in quanto, disponendo l'art 127 c.p.p. che il P.M. e i difensori sono sentiti solo se compaiono,
il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi ad essi spettanti (vedi Cass.: Sez. 6.10.1995, n. 10155, ric. Ghia;
Sez. IV: 6.3.1996, n. 2543, ric. Pulcini ed altro e 25.2.1993, n.2503, ric. Tuninetti). Nella specie, inoltre, i rituali avvisi erano stati notificati ai due difensori di fiducia, avvocati Piccatti e Calleri, e soltanto il primo di essi, con atto depositato alle ore 9,45 dello stesso giorno di udienza (tenutasi alle ore 10,05), aveva esclusivamente dichiarato "di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali".
Quanto alla sola fase del dibattimento, inoltre, il difensore che, in adesione ad una manifestazione di protesta indetta dalla categoria professionale, intenda astenersi dal partecipare all'udienza ed ottenere il rinvio della stessa, ai sensi dell'art. 486, 5^ comma, c.p.p., è in ogni caso tenuto ad avanzare la propria richiesta con la dovuta tempestività (vedi Cass.: Sez. III, 10.11.1997, n. 10040, ric. Fagiano e 15.1.1996, n. 2417, ric. Granariello;
Sez. V, 1.10.1997, n,8815, ric. Scurto) in modo da consentire all'ufficio, che la ritenga giustificata, di predisporre tutti gli adempimenti necessari per evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e consentire la celebrazione in data successiva e prossima al dibattimento rinviato (Cass., Sez. I, 7.3.1996, n. 2567, ric. Listanti).
Secondo Cass., Sez. I, 13.3.1998, n,936, ric. Natale, infine, non soltanto la comunicazione deve essere tempestiva ma il difensore aderente all'agitazione deve essere altresì presente al fine di rendere possibile l'immediata fissazione di un'altra udienza senza carico, per l'amministrazione giudiziaria, di ulteriori avvisi.
2. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (vedi 8.5.1996, ric. De Leo e 18.4.1997, ric. Bahrouni Makrem) esclude che la sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., possa considerarsi una sentenza di condanna, perché non presuppone il giudizio di colpevolezza richiesto appunto dall'art.533, 1^ comma, c.p.p. per la sentenza di condanna.
Viene rilevato invero, in proposito, che nella sentenza c.d. "di patteggiamento" il giudice non esegue un accertamento completo, costitutivo di responsabilità dell'imputato, ma si limita a controllare che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, che la pena sia congrua ai fini della rieducazione del condannato e che, "allo stato degli atti" non sussistano gli estremi per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (art. 444,2^ comma).
Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155 del 13 maggio 1996, ha ribadito che l'accertamento negativo conseguente all'esclusione delle cause di non punibilità "non equivale ad una pronuncia positiva di responsabilità", per cui la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "non assume le caratteristiche proprie di una pronuncia di condanna basata sull'accertamento pieno della fondatezza dell'accusa penale". L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 445 c.p.p. stabilisce, però, che "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza (in oggetto) è equiparata ad una pronuncia di condanna" e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva (come già affermato da questa Corte, Sez. V, con la decisione 28.1.1992, n. 1510, ric. Masciulli) e le condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della legge n.689/1981. Sostenere che delle sentenze applicative di una sanzione penale debba tenersi conto anche ai fini delle previsioni dell'art. 59 anzidetto si armonizza perfettamente, del resto, con quanto stabilito dal secondo comma dell'art.445 c.p.p., ove la conseguenza più rilevante dell'adozione del rito speciale, cioè quella che si identifica nell'estinzione del reato e di tuttì gli effetti penali ad esso conseguenti, viene espressamente esclusa allorquando nel termine previsto l'imputato commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole.
È vero che il secondo comma, lett. a), dell'art. 59 della legge n.689/1981 si riferisce testualmente a "coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole" ma (conformemente a quanto argomentato dalle Sezioni Unite con la decisione del 18.4.1997) non si può negare che la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., proprio perché applica una pena ad un soggetto in relazione ad un determinato reato, sotto tale aspetto sia legittimamente equiparabile ad una pronuncia di condanna.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998