Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1998, n. 7939
CASS
Sentenza 4 giugno 1998

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Nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è previsto ne' prescritto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore dell'imputato. Infatti disponendo l'art. 127 cod. proc.pen. che il P. M. ed i difensori sono sentiti solo se compaiono, il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva, e la valutazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1998, n. 7939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7939
    Data del deposito : 4 giugno 1998

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