Sentenza 20 febbraio 2013
Massime • 1
La regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo.
Commentario • 1
- 1. Privacy, diritto di cronaca e minori (cass. pen., 7504/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli - del 30 settembre 2009 emessa nei riguardi di P.D. (imputato del reato di cui all'art. 167 comma 2 del D. L.vo 196/03), riconosceva allo stesso le circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. e, per l'effetto, riduceva la originaria pena di mesi otto di reclusione a mesi cinque e giorni dieci confermando nel resto, anche con riguardo alle statuizioni civili. 1.2 La Corte partenopea, nel condividere le diffuse argomentazioni del Tribunale in punto di integrazione della fattispecie delittuosa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 19462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19462 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2013 |
Testo completo
massimario 1 9462/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 521/2013 Dott. ALDO FIALE - - - Consigliere Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE N. 27576/2012 - Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO - Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LI N. IL 14/09/1977 avverso la sentenza n. 1473/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 04/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G o G o tic che ha concluso per еваемость Вал и но linníolan te alle concemone de benefic e. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1.NG IA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta in data 7 giugno 2010 dal tribunale della medesima città alla pena di mesi sei di arresto e di euro 15.000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 112 dLvo 206/05 contestato per avere, quale titolare della ditta "La fortuna di NG IA", posto in vendita o comunque messo in circolazione 169 pezzi di giocattoli ad azionamento elettrico (pompe per le fontanelle da tavolo mod. H 500) pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori.
2. Il ricorrente deduce in questa sede che, pur avendo la corte di appello evidenziato in motivazione che lo stato di incensuratezza e l'apparente occasionalità dell'episodio consentivano una concessione dei doppi benefici di legge, di questi ultimi non era poi stata fatta menzione del dispositivo. Aggiunge il ricorrente che la corte di appello aveva respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale ritenendo che in caso di difformità fra motivazione e dispositivo deve darsi prevalenza a quest'ultimo e che non è possibile quindi porre rimedio nella specie con lo strumento dell'articolo 130 cpp dovendosi piuttosto fare ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata concessione dei benefici rilevando che nella specie la volontà dei giudici di appello è chiaramente rilevabile dall'esame della motivazione. Considerato in diritto il ricorso è fondato. All'orientamento secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale Su quello giustificativo, potendosipotendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22736 del 23/03/2011 Rv. 250400), se ne oppone altro che il Collegio ritiene di dover - condividere in base al quale il principio della prevalenza dell'elemento - decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Sez. 3, 25 settembre 2007, n. 38269 , rv. 237828; Sez. 4, 24 giugno 2008, n. 27976, rv. 240379 Sez. 1, n. 37536 del 07/10/2010 Rv. 248543). Di conseguenza si ritiene che la regola generale secondo la quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. L'orientamento in questione muove dall'esigenza di risolvere quei casi in cui la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo e, sul presupposto assolutamente condivisibile che in questa evenienza il contrasto è solo apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della el motivazione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 6, Sentenza n. 25704 del 23/05/2003 Rv. 226048). Ed è questo che si è verificato nel caso in esame. Nella specie, infatti, è palese la volontà della corte di appello di concedere benefici, cui non ostano peraltro impedimenti normativi, e si deve ritenere quindi frutto di una mera svista l'omessa menzione della statuizione nel dispositivo. La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata senza rinvio in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Tali benefici possono essere direttamente disposti in questa sede dovendosi assolvere alla chiara volontà della corte di appello-
PQM
La Corte Suprema di Cassazione Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;
benefici che dispone Così deciso in Roma il 20.2.2013 Il Presidente Aerofile Il Consigliere estensore Yout DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 MAG 2013 IL IL CANCELLIERE Lafed IA O MA E R P