Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 19462
CASS
Sentenza 20 febbraio 2013

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La regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo.

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  • 1Privacy, diritto di cronaca e minori (cass. pen., 7504/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli - del 30 settembre 2009 emessa nei riguardi di P.D. (imputato del reato di cui all'art. 167 comma 2 del D. L.vo 196/03), riconosceva allo stesso le circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. e, per l'effetto, riduceva la originaria pena di mesi otto di reclusione a mesi cinque e giorni dieci confermando nel resto, anche con riguardo alle statuizioni civili. 1.2 La Corte partenopea, nel condividere le diffuse argomentazioni del Tribunale in punto di integrazione della fattispecie delittuosa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 19462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19462
Data del deposito : 20 febbraio 2013

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