Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
L'esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen., se si estrinseca con modalità violente che denotano soltanto la volontà di impossessarsi della cosa e può anche configurare il reato di rapina, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2008, n. 38517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38517 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO US Maria - Presidente - del 23/09/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 1011
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 014304/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT AN N. IL 27/04/1969;
avverso SENTENZA del 04/03/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.4.2003 il Tribunale di Napoli condannava AT MA, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata nei confronti dei propri fratelli AT US e AT LU, tentata estorsione e lesioni personali.
Con sentenza del 4.3.2004 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato AT MA propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un unico articolato motivo di gravame, la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare col predetto gravame il ricorrente lamenta "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b, c, d ed e, per erronea applicazione della norma, sotto il profilo formale, nella denegata valutazione circa la nullità di notificazione del decreto di citazione e sotto il profilo sostanziale circa la qualificazione del reato, così come ritenuto, Illogicità della motivazione circa la reiezione dei motivi di gravame e di una rivisitazione cartolare del caso". Ed invero la difesa lamenta nullità del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, essendo stata la notifica effettuata al difensore senza che fosse stato constatato dall'Ufficiale Giudiziario, il quale nella relata di notifica aveva dichiarato solo che al civico n. 7 di via Annibale De Gasperis era ubicato un garage e non un'abitazione, l'assenza del AT a tale indirizzo. E la difesa rileva altresì mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello, stante l'assenza di una indagine in ordine al prestito effettuato dall'imputato ai fratelli;
nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dei motivi di gravame, essendosi affermata una ipotesi di reato in assenza dei presupposti necessari per ritenere la configurabilità del reato di rapina anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio, per quel che riguarda la questione della notifica effettuata al difensore, che la disposizione dell'art.161 c.p.p., comma 4, la quale consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale addetto alle notifiche dell'avvenuto trasferimento dell'interessato, o comunque l'attestazione che la notifica, per trasferimento o altra causa, sia divenuta impossibile nel luogo indicato. Orbene, nel caso di specie l'annotazione da parte dell'ufficiale giudiziario secondo cui "al civico 7 si rileva un garage. Da informazioni assunte da alcuni vicini il AT ha trasformato l'ex abitazione in garage, trasferendosi altrove" rende senz'altro legittimo il ricorso alla procedura di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 risultando dalla suddetta relata di notifica l'assenza dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, e per di più non già una momentanea assenza, che non comportava impossibilità della notifica, bensì un avvenuto trasferimento dell'interessato che rendeva definitivamente impossibile la notificazione nel luogo indicato.
E pertanto la Corte territoriale, nell'evidenziare tale circostanza, ha ritenuto legittimamente effettuata la notifica ai sensi dell'art.161 c.p.p., comma 4.
In ordine alla mancata motivazione da parte della Corte territoriale in relazione ai motivi di appello, il Collegio rileva innanzi tutto la assoluta genericità della deduzione suddetta, e rileva altresì la inammissibilità della censura con la quale si lamenta in buona sostanza la mancanza di indagine da parte del P.M. sulle asserzioni dell'imputato in ordine al prestito effettuato ai propri fratelli (trattandosi di tema assolutamente estraneo al giudizio di appello), nonché la necessità di una rivisitazione del caso (in tal modo tentando di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006). Sul punto rileva il Collegio che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. E del pari manifestamente infondata si appalesa la censura relativa alla dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto, pur in assenza dei necessari presupposti, la configurabilità del reato di rapina anziché del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Anche in tal caso si sottopone invero a questa Corte una valutazione di merito non consentita in sede di giudizio di legittimità; a ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza ha comunque evidenziato che, anche in presenza di una ragionevole opinione di esercitare un proprio diritto, allorché la violenza o la minaccia si estrinsecano in forme di tale forza intimidatoria che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la condotta risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dall'ingiustizia, con la ulteriore conseguenza che le modalità violente di tale condotta vengono ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 628 c.p.. Pertanto in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se si estrinseca con modalità violente che denotano soltanto la volontà di impossessarsi comunque della cosa, e che fanno sfociare l'azione nel reato previsto dall'art. 628 c.p., integrando tutti gli elementi costitutivi dello stesso.
Anche sotto questo profilo il ricorso evidenzia quindi la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 23 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008