Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 2
In tema di reati sessuali, il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, cod. pen.) è incompatibile con il dolo eventuale.
In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, cod. pen.) richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza. (Fattispecie nella quale il dolo è stato escluso per aver l'agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di due minori, dei quali uno dormiva e l'altro faceva finta di dormire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2008, n. 15633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15633 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
15633 /08
O S C U R A T A
Udienza Pubblica del 12 marzo del 2008
40274/07 ле Registro Gen. N Goby
687 Sentenza n
CEM CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GÓ
C.S. LTRI DATI IDENTIFICATIVI DI art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
REPUBBLICA ITALIANA
ROME DEL POPOLO ITALIANO 1 FUNZIONARIO DI CANCELLE A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (dott. Fiorella Donati) TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Presidente Dott Ernesto Lupo
Dott. Agostino Cordova
consigliere
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott. Mario Gentile
consigliere
Dott. Santi Gazzarfa
consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto da M.F. nato a [...] la sentenza della corte (omissis) il (omissis)
d'appello di Milano del 28 marzo del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Robertasentito il difensore della parte civile avv
Ceschini,quale sostituto processuale dell'avv Laura De Rui la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato avv Vincenzo Farina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
denunciata,osserva letti il ricorso e la sentenza quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo del 2007,la corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata il 24 febbraio del 2004 dal tribunale della medesima città, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.F. e
G.G. , in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia loro contestato, perché si era estinto per prescrizione, assolveva G.G. dal delitto di concorso nell'abuso sessuale, commesso materialmente dal convivente in danno della C.S. propria figlia S. minore degli anni 14, perché il fatto non
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costituiva reato, riduceva la pena inflitta a M.F. ad anni cinque e mesi tre di reclusione;
confermava le statuizioni civili nonché la condanna a mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa per l'illecita detenzione di una carabina Il M. era stato ritenuto responsabile di abuso sessuale e corruzione di minorenni in danno di C.S. figlia della propria convivente e minore degli anni 14 Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il M. in due occasioni si era introdotto nella camera di S. ,che all'epoca aveva dodici anni : nella prima, mentre la ragazza dormiva,le aveva accarezzato il seno e le parti intime sopra i vestititi;
nella seconda aveva introdotto la mano nelle mutandine e le aveva infilato un dito nell'ano. Inoltre in varie occasioni si era introdotto nella camera della minore masturbandosi alla presenza della stessa,apparentemente dormiente. Fatto commesso in Milano dal marzo del 1996 fino al mese di settembre del 1999
Tanto premesso in fatto, la corte territoriale osservava che le dichiarazioni della parte offesa, ormai divenuta maggiorenne,erano attendibili e non richiedevano riscontri,che comunque sussistevano ed erano costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, i quali avevano esposto quanto loro riferito da S. ;che l'accusa mossa dalla minore alla madre di essersi trattenuta con altri uomini diversi dal M. ,poi ritrattata, non incideva sulla veridicità dell'addebito attribuito al convivente della mamma, addebito che era stato sempre ribadito, così come non avevano rilevanza le diverse giustificazioni date in merito alla causa dell'abbandono degli studi,
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1)l'erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della parte lesa,la quale invece non era credibile perché, come riconosciuto dalla stessa corte,in altra circostanza, aveva mentito allorché aveva accusato la propria madre di essersi intrattenuta con più uomini diversi dal M.
2)inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di riscontri estrinseci;
3) inosservanza della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 609 quinquies c.p. ,il quale richiede il dolo specifico che è incompatibile con quello eventuale;
4) violazione della legge penale e illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla O S C U R A T A
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione,
IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato
In proposito si osserva che la corte ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la parte lesa ed ha evidenziato, benché non fossero necessari, anche alcuni elementi di riscontro costituiti da dichiarazioni de relato, ossia dalle testimonianze di persone alla quale la ragazza aveva esposto i fatti.
La circostanza che inizialmente la minore aveva mentito nell'accusare la madre non dimostra che abbia mentito anche nell'accusare il convivente della madre, perché la ragazza ha indicato la ragione per la quale aveva originariamente accusato la genitrice, accusa subito dopo ritrattata, mentre quella mossa al prevenuto è stata sempre mantenuta ferma. Dalla falsa accusa mossa dalla parte offesa alla madre non deriva necessariamente l'inattendibilità dell'intera testimonianza per il principio della scindibilità della stessa. Invero, sia in dottrina che in giurisprudenza,si riconosce il principio della scindibilità della valutazione della testimonianza, quale estrinsecazione a sua volta del principio del libero convincimento del giudice. Di conseguenza il giudice può ritenere veritiera solo una parte della testimonianza e nel contempo disattendere altre parti della stessa, a condizione che dia conto nella motivazione della differente valutazione operata(Cass 22 aprile 1998, Martello).Ma nella fattispecie non si pone neppure un problema di valutazione differenziata perché ,come già accennato,la parte lesa ha immediatamente ritrattato l'accusa mossa alla madre ed ha indicato la ragione di tale comportamento. La motivazione della corte d'appello non può pertanto considerarsi illogica solo perché non ha attribuito decisiva rilevanza, ai fini dell'attendibilità della parte offesa, alla circostanza che questa inizialmente aveva accusato ingiustamente la madre.
Del pari ininfluenti sono state ritenute dalla corte le contraddizioni in ordine alla causa dell'abbandono degli studi trattandosi di circostanze marginali ritenute ininfluenti ai fini della decisione
Il secondo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione, in realtà si censura l'apprezzamento delle prove da parte della corte territoriale, Questa invero ha chiarito che i riscontri, peraltro non necessari, erano costituiti dalle dichiarazioni rese dai testimoni con i quali la minore si era бель O S C U R A T A
confidata, riscontri cne, come precisato dalla corte, non sono stati sviliti dalla circostanza che la zia e la cugina avevano negato di avere avuto confidenze, perché queste erano state confermate da numerosi altri testimoni con circostanziate e dettagliate dichiarazioni. D'altra parte, come risulta dalla sentenza di primo grado,mentre le confidenze fatte dalla minore ad altre persone erano state più circostanziate, quelle rese alla zia ed alla cugina erano state generiche, in quanto la minore si era limitata a raccontare alle predette che il M. la toccava senza ulteriori precisazioni (cfr sentenza di primo grado alla pagina 3). Fondato è invece il terzo motivo. Con la legge 15 febbraio del 1996 n 66 il legislatore ha abrogato tra gli altri l'articolo 530( corruzione di minorenni) introducendo nuove disposizioni che circoscrivono la condotta tipica al solo compimento di un atto sessuale in presenza del minore di anni quattordici allo scopo di farlo assistere. La nuova norma, a differenza del previgente articolo 530, non si pone più in rapporto di sussidiarietà rispetto alle altre norme incriminatici, in quanto descrive una condotta del tutto autonoma rispetto a quelle indicate negli articoli precedenti. Si discute se ai fini della individuazione della condotta tipica e quindi della sussistenza del reato sia necessaria la mera presenza fisica del minore o se essa debba essere anche una presenza consapevole. Sembra preferibile la seconda opinione che àncora la punibilità ad una presenza consapevole ed alla possibilità di percezione dell'atto sessuale da parte del minore. In ogni caso, per la configurabilità del reato, è necessario che in presenza di un minore siano compiuti atti sessuali al fine di farlo assistere. Con tale locuzione, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass Sez III 28 aprile 1997 IC ) si è operata una modificazione che ai fini della configurabilità del delitto in questione, oltre alla coscienza e volontà del fatto, è necessario che il soggetto agisca per un fine specifico particolare che è quello di fare assistere il minore. Nella fattispecie, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, il prevenuto aveva agito mentre i due minori dormivano o meglio uno dei due dormiva sicuramente mentre la ragazza faceva finta di dormire. Orbene proprio perché uno dei due dormiva mentre l'altra faceva finta di dormire il reato non è configurabile. Invero, anche a volere ritenere consapevole la presenza della minore per il fatto che non dormiva ma faceva finta di dormire, quanto meno manca da parte del prevenuto la consapevolezza di agire allo scopo specifico di fare assistere i due minori all'atto masturbatorio commesso in loro presenza, proprio perché uno sicuramente стель 4 O S C U R A T A dormiva mentre I´altro raceva finta di dormire, ma tale circostanza era ignota all'imputato. D'altra parte. anche se il prevenuto avesse accettato il rischio che la minore potesse svegliarsi e quindi che il fatto potesse ricondursi nell'alveo del dolo eventuale, si dovrebbe comunque rilevare che questo è incompatibile con il dolo specifico secondo l'orientamento espresso da questa corte con la sentenza n 34521 del 2004
Inammissibile, per la sua manifesta infondatezza, è il quarto motivo perché il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sinadacato di legittimità se congruamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p. Nella fattispecie le circostanze attenuanti generiche sono state concesse ed i giudici del merito non erano obbligati a considerarle prevalenti sulle aggravanti Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di corruzione di minorenni perché il fatto non sussiste La relativa pena determinata in mesi tre dai giudici del merito può essere eliminata da questa corte senza necessità del rinvio.
Nel resto il ricorso va respinto
Le statuizioni civili vanno confermate limitatamente al reato per il quale è stata confermata la condanna
Per l'accoglimento parziale del ricorso con conseguente eliminazione di un reato concorrente, le spese del rapporto processuale civile sostenute in questo grado dalla parti vanno integralmente compensate
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art 620 c.p.p.;
ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di corruzione di minorenne perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto.Compensa tra le parti le spese del rapporto processuale civile
Così deciso in Roma il 12 marzo del 2008-
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Ernesto Lupo lizoвіго бель Emot lup DEPOSITATA IN CANCELLERA
CA il 1 5 APR. 2008
TUNZIONARIO O
(dott Fiorelly