Sentenza 27 settembre 2012
Massime • 1
E legittima la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di condanna intervenuta in primo grado, assolva l'imputato sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio, atteso che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza.
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- 2. Complicanza fatale dopo ERCP: il medico non risponde se la scelta era corretta al momento in cui fu presa (Cass. Pen. n. 39813/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 giugno 2026
1. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con sentenza del 5 marzo 2024 resa all'esito di giudizio ordinario, condannava Pu.An. e An.Ra. alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con condanna in solido al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, e al risarcimento alle stesse delle spese di lite, in quanto riconosciutili responsabili del reato di cui agli artt. 113,589,590 sexies cod. pen. "perché, in cooperazione colposa tra loro, il Pu.An. quale Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castellaneta, l'An.Ra. quale Dirigente Medico della Struttura Complessa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2012, n. 42007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42007 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 27/09/2012
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 2204
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 49186/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
M.L. , n. a (omesso) ;
M.A. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 14/02/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del Difensore di M.A. , Avv.
Limuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/02/2011 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 09/02/2009 assolveva M.L. e M.A. dal reato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 ter e 609 quater c.p. per insussistenza dei fatti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
deduce come non comprensibile la decisione della Corte che, pur non avendo ritenuto di disporre, senza esaustiva e logica motivazione, la perizia psicologica richiesta dalla Difesa con l'atto di appello, ha ritenuto non credibile e non attendibile la parte offesa e non si sia piuttosto orientata per un giudizio di attendibilità frazionata della minore che all'epoca dei fatti presentava sicuramente un ritardo nello sviluppo del linguaggio e nella maturazione, stanti, da un lato, alcuni evidenti discrasie nel narrato della bambina, e, dall'altro, la conclamata spontaneità delle dichiarazioni, caratterizzate da numerosi indicatori di attendibilità. Rileva poi come la Corte abbia completamente ignorato il contenuto delle intercettazioni ove si fa riferimento all'offerta di Euro 500,00 a G. ed E. affinché queste ultime ritrattassero le loro deposizioni. La Corte non avrebbe poi, negligentemente, posto in relazione al narrato della moglie di Gi.Gi. , ovvero M.G. , la deposizione di quest'ultimo (che aveva infatti confermate le violenze subite dalla moglie ad opera del padre e del fratello) mentre, in maniera contraddittoria, avrebbe sminuito la valenza dei comportamenti anomali e sessualizzati della bambina ancorando il giudizio di inattendibilità al fatto che nessuno dei testimoni aveva riscontrato segni di violenza fisica sul corpo della bambina. Si duole infine del fatto che non sarebbe stato considerato l'accertato ritardo dello sviluppo del linguaggio, della maturazione e del gap affettivo - relazionale della minore quali fattori che avrebbero potuto indurla a particolari confusioni tra realtà e finzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto rammentato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta infatti esclusa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Ciò tanto più laddove si tratti, come nella specie, di sindacare la decisione del giudice di appello che, sulla base del medesimo compendio probatorio utilizzato in primo grado, pervenga, difformemente dal primo giudice, ad esito assolutorio : se infatti, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto, nel caso inverso tale diversa valutazione è del tutto sufficiente giacché, se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066).
4. Nella specie, la Corte d'appello, confrontandosi motivatamente, come necessario, con gli elementi già valorizzati dal Tribunale al fine di pervenire ad affermare la responsabilità degli imputati, ha fondamentalmente valutato, ai fini di ritenere non provati con certezza gli addebiti, non attendibili le dichiarazioni della persona offesa con il grado richiesto in considerazione del contesto della fattispecie (dichiarazioni rese da bambina di sette anni all'epoca dei fatti e cresciuta in condizioni di estremo disagio familiare); ha infatti evidenziato : a) il contrasto tra le modalità delle violenze per come si sarebbero, nel racconto della bambina, estrinsecate, e le risultanze documentali, posto che da un lato le violenze sarebbero consistite in ripetute (ed anche dolorose) penetrazioni, anche con fuoriuscita di sangue, da parte dello zio L. e del nonno IN e dall'altro, la visita ginecologica ha invece evidenziato la mancanza di tracce di escoriazioni od ecchimosi nonché, soprattutto, l'imene integro;
b) il racconto di "attenzioni" particolari subite anche da parte di uno zio premorto e del padre Gi. , in realtà certamente mai verificatesi, come riconosciuto dalla stessa sentenza di primo grado, e di maltrattamenti subiti da parte della nonna materna;
c) la non decisività, a fronte dei due precedenti elementi, di conoscenze ed atteggiamenti erotici non consoni alla ridotta età della bambina, che ben potrebbe averli appresi, oltre che per esserne stata effettivamente vittima, anche, però, attraverso la visione di filmati o scene televisive tutt'altro che ipotetica essendo stata confermata, come risultante dalla sentenza di primo grado, dalla stessa persona offesa. A fronte di tale complessivo percorso argomentativo, il ricorso del P.M. da un lato appare introdurre pretese carenze istruttorie che, tuttavia, nel contesto motivazionale delineato, appaiono non decisive a provocare l'individuazione di scompensi logici e, dall'altro, finisce, per proporre una lettura alternativa degli elementi processuali che, se pure può essere plausibile, non è però ammissibile in questa sede, secondo la giurisprudenza già ricordata dianzi, e certamente non idonea a sovvertire il ragionamento effettuato dai giudici di appello. Sotto il primo profilo, in particolare, la perizia psicologica invocata, pur volta, nella prospettiva delineata dal ricorrente, ad approfondire gli aspetti di capacità della minore di distinguere i dati reali da quelli solo immaginati, tanto più in un affermato contesto di carenze affettive e relazionali, non appare idonea, a fronte della necessità di distinguere nettamente giudizi di capacità da giudizi di attendibilità, ad incidere sul diverso profilo della attendibilità e credibilità della teste, profilo, come detto, messo in discussione, secondo logica, da esiti obiettivi di segno contrastante.
Nè il ricorso è fondato quanto all'aspetto del preteso malgoverno della operazione di valutazione delle prove che consisterebbe nel non avere la Corte proceduto a valutare frazionatamente le dichiarazioni della teste onde valorizzarne quelle parti attendibili;
una tale possibilità presuppone infatti, come ripetutamente chiarito da questa Corte, che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (da ultimo, Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, Farruggio, Rv. 249200). Ma, nella specie, è la stessa sentenza impugnata a dare atto, implicitamente, dell'inesistenza di tali presupposti ove pone in rilievo due dati (contrasto delle dichiarazioni con l'esito della vista ginecologica e oggettiva non veridicità delle dichiarazioni con riguardo alla attribuzione di fatti a persona deceduta in precedenza) tali da influire necessariamente sulla valutazione onnicomprensiva del narrato della testimone.
Nè la genericità del riferimento ad intercettazione telefonica ove si parlerebbe di offerta di denaro a G. ed E. affinché
queste ultime ritrattino le loro deposizioni consente, in assenza di ulteriori spiegazioni, una diversa conclusione, apparendo inoltre i riferimenti alla deposizione della teste, madre della persona offesa, Gi.Gi. , ed in particolare alle violenze che essa avrebbe subito da padre e fratello, inidonei ad incidere, per la loro marginalità rispetto ai fatti di cui alle imputazioni, sulla "tenuta complessiva" della motivazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2012