Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
Il termine di trenta giorni previsto dall'art 610, comma quinto, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 27068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27068 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1164
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 10026/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT SI, n. 12/03/1942 a ULASSAI;
DI IL, n. 31/05/1945 a SCAFATI;
avverso la sentenza della Corte d'appello di CAGLIARI in data 16/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. LIa M. per lo AR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso - non comparso, per la TA, l'Avv. Garotti L..
RITENUTO IN FATTO
1. RT SI e DI IL hanno proposto ricorso personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di CAGLIARI, emessa in data 16/12/2013, depositata in data 31/12/2013, con cui veniva confermata la sentenza del Tribunale di LANUSEI del 26/02/2013, di condanna dei medesimi alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e con i doppi benefici di legge (subordinata la sospensione condizionale al ripristino dello stato dei luoghi entro mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza); gli stessi sono stati tratti a giudizio, anzitutto, per aver realizzato, in concorso tra loro, ed in assenza di permesso di costruire, una struttura in pali e travi in legno, posizionando all'interno della stessa un prefabbricato e occupando complessivamente una superficie di 42 mq. (reato dichiarato estinto per prescrizione: in secondo luogo, per aver, in concorso tra loro, realizzato l'intervento edilizio di cui sopra, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 16 giugno 1966 distante dal mare circa 300 mt, fatto così riqualificato in sentenza, commesso in Tortoli, loc. Orri il 25 maggio 2005. 2. Con il ricorso proposto dalla RT personalmente, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, in particolare quanto all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e al decreto di citazione a giudizio nonché la nullità dell'ordinanza dibattimentale assunta all'ud. 3 marzo 2009, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
Ricorda la ricorrente che il tribunale aveva dichiarato all'ud. 12/02/2008 la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. restituendo gli atti al PM;
che il successivo 18/02/2008 il PM reiterava l'avviso notificandolo all'imputata (in Lanusei, via Marconi n. 82 a mani dell'Avv. LIa Paolo, soggetto non facente parte dell'associazione Studio legale LIa) e non al domicilio eletto dall'imputata (presso lo studio legale associato dell'avv. LIa Marco, in Cagliari, via Sonnino n. 128); ne conseguirebbe il mancato perfezionamento della notifica dell'avviso, con conseguente nullità derivata del decreto di citazione a giudizio (ex art. 178 c.p.p., lett. c), ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2) per l'udienza del 22 gennaio 2009;
tale ultimo decreto, peraltro, venne notificato ad un difensore d'ufficio e non al difensore fiduciario ne' al domicilio eletto (presso l'avv. LIa, via Sonnino 128); l'invalidità è stata tempestivamente eccepita, donde sussisterebbe la eccepita nullità.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, in particolare quanto alla notifica dell'estratto contumaciale per violazione degli artt. 157, 159 e 171 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Si duole la ricorrente per essere stata la notifica dell'estratto contumaciale eseguita in Tortoli, via Oristano n. 37 e non al domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 37; non essendo stata fornita alcuna prova relativa al tentativo fallito di notifica dell'estratto contumaciale presso il domicilio eletto, la notifica ex art. 548 c.p.p. sarebbe affetta da nullità, non sanata per effetto della proposizione dell'appello da parte del difensore della ricorrente.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, in particolare quanto alla notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello ex art. 601 c.p.p.. La ricorrente rinvia alla memoria ex art. 121 c.p.p. allegata al ricorso, in cui la difesa rileva che la notifica non venne eseguita al predetto domicilio eletto.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, in particolare con riferimento al tempus commissi delicti.
La sentenza d'appello, aderendo a quella di primo grado, avrebbe individuato l'epoca di realizzazione dei lavori tra il 25 maggio ed il 3 agosto 2005, data del sopralluogo;
tale valutazione sarebbe contrastante con gli elementi probatori emersi in dibattimento (il riferimento è alle dichiarazioni dei testi LI e RÒ, che non sarebbero stati in grado di collocare temporalmente l'attività edificatoria); gli stessi agenti accertatori avrebbero riferito che la modifica riscontrata tra il maggio ed il sopralluogo dell'agosto 2005 sarebbe stata marginale, non incidendo sulla totalità dell'opera realizzata, riscontrando la sola realizzazione di gradini in legno per accedere alla veranda del prefabbricato;
che la struttura fosse stata ultimata già prima del maggio 2005 emergerebbe dalle dichiarazioni del LI, il quale avrebbe inoltre affermato che l'opera non sarebbe visibile dalla strada, dovendosi accedere al fondo per essere percepibile, come confermato anche dal RÒ; a fronte delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fornito elementi contrastanti i dati probatori, costituiti non solo dalle dichiarazioni dei due testi, ma anche da due documenti allegati in atti (nota ENEL da cui risulta l'attivazione della fornitura il 7/08/2002 intestata al ricorrente AR nel luogo indicato;
domanda al Consorzio di bonifica dell'Ogliastra di allaccio alla condotta consortile per uso extra agricolo); detti elementi sarebbero dunque determinanti per individuare il termine di prescrizione del reato, rilevante nel caso in esame, atteso che il delitto paesaggistico è stato introdotto con la legge n. 308/2004, sicché i fatti sarebbero stati commessi quando le condotte rientravano sotto la previgente disciplina del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, che prevede(va) una semplice contravvenzione, con conseguente prescrizione del reato addebitato.
3. Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 12/04/2014, la RT ha proposto due motivi aggiunti personalmente, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Deduce, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare con riferimento al tempus commissi delicti. Rileva la ricorrente che la Corte territoriale ha rilevato che il reato sub b) si sarebbe prescritto il 25/11/2012; tuttavia, per effetto delle sospensioni verificatesi, ammontanti ad 1 anno, 5 mesi e 6 gg., la data di maturazione del termine prescrizionale è indicata nel 1/05/2014; il calcolo sarebbe erroneo in quanto la data sarebbe pari ad 1 anno, 5 mesi e 4 gg., sicché il termine di prescrizione maturerebbe il 28/04/2014; in secondo luogo, sarebbe errato il calcolo della sospensione di gg. 40 per effetto dell'errata applicazione della regola di cui all'art. 159 c.p. al segmento temporale compreso tra il 22 gennaio ed il 3 marzo 2009, non essendosi trattato di un mero rinvio di cortesia, avendo il tribunale deciso una questione di nullità e sulla richiesta di restituzione in termini per depositare la lista testimoniale;
il rinvio dal 22 gennaio al 3 marzo 2009 non venne disposto per "cortesia", ma al fine di soddisfare richieste di prova, essendo stato disposto lo slittamento dell'udienza al fine di consentire al difensore la formulazione di istanze di prova, pur essendo stata rigettata la richiesta ex art. 175 c.p.p. all'ud. 22 gennaio 2009; ne consegue, in conclusione, che la sospensione di gg. 40 sarebbe sottratta al regime dell'art. 159 c.p., con conseguente illegittimità del prolungamento di detto termine ai fini del calcolo della prescrizione (il reato, quindi, si sarebbe già prescritto antecedentemente alla data dell'udienza davanti a questa Corte).
3.2. Deduce, con il secondo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, decadenza.
L'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte sarebbe stato notificato non rispettando il termine di gg. 30; l'avviso di giacenza è stato trasmesso solo il 31 marzo 2014, sicché, considerando il termine di giacenza di gg. 10, la notificazione in questione sarebbe tardiva.
4. Con il ricorso proposto dallo DI, personalmente, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Deduce, con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, in particolare quanto all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e al decreto di citazione a giudizio nonché la nullità dell'ordinanza dibattimentale assunta all'ud. 3 marzo 2009, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
Ricorda il ricorrente che il tribunale aveva dichiarato all'ud. 12/02/2008 la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. restituendo gli atti al PM;
che il successivo 18/02/2008 il PM reiterava l'avviso notificandolo alla moglie convivente dell'imputato e recapitandolo all'Avv. M. Congiu;
il successivo 22 gennaio 2009 il PM emetteva decreto di citazione a giudizio, affetto da nullità in quanto la relata di notifica reca l'indicazione della mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario e plico depositato presso l'ufficio; non rileverebbe la circostanza che il postino abbia barrato la casella sovrastante in quanto evenienza fortuita e inidonea ad escludere lo stato di irreperibilità del ricorrente, sicché l'A.G. avrebbe dovuto provvedere ad attivare nuove ricerche e, solo in caso di insuccesso, dichiarare l'irreperibilità del ricorrente con conseguente notifica ex art. 159 c.p.p., che presuppone un infruttuoso tentativo di notifica ex art. 157 c.p.p.. 4.2. Deduce, con il secondo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, in particolare quanto alla notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello ex art. 601 c.p.p.. Il ricorrente ricorda di aver nominato quale difensore di fiducia l'avv. LIa Franco, eleggendo domicilio in Lanusei, via Marconi n. 82; il decreto di citazione per il giudizio d'appello veniva notificato nelle forme dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, all'avv. LIa Marco e non all'Avv. LIa Franco, dunque a legale diverso da quello cui il ricorrente aveva conferito il mandato fiduciario;
peraltro, il primo legale riceveva la notifica in proprio e non come collega di studio del secondo, con conseguente nullità della notifica ex art. 178 c.p.p., lett. c), non rilevando la circostanza che il primo legale abbia svolto attività nel corso del giudizio nell'interesse del ricorrente, in quanto l'usurpazione delle funzioni lumeggiata dal collegio non eliminerebbe la nullità della notifica;
in ogni caso le attività svolte da tale difensore nel corso del giudizio, sarebbero da considerare inesistenti, con conseguente, ulteriore lesione del diritto di difesa dell'imputato durante il primo giudizio, attività difensive da considerarsi inesistenti;
a seguito della nullità, dunque, il ricorrente non ha avuto conoscenza del giudizio d'appello, avendo appreso solo il 6/02/2014 per effetto di un accesso in cancelleria dell'avvenuto espletamento del processo d'appello.
4.3. Deduce, con il terzo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, in particolare con riferimento al tempus commissi delicti.
La sentenza d'appello, aderendo a quella di primo grado, avrebbe individuato l'epoca di realizzazione dei lavori tra il 25 maggio ed il 3 agosto 2005, data del sopralluogo;
tale valutazione sarebbe contrastante con gli elementi probatori emersi in dibattimento (il riferimento è alle dichiarazioni dei testi LI e RÒ, che non sarebbero stati in grado di collocare temporalmente l'attività edificatoria); gli stessi agenti accertatori avrebbero riferito che la modifica riscontrata tra il maggio ed il sopralluogo dell'agosto 2005 sarebbe stata marginale, non incidendo sulla totalità dell'opera realizzata, riscontrando la sola realizzazione di gradini in legno per accedere alla veranda del prefabbricato;
che la struttura fosse stata ultimata già prima del maggio 2005 emergerebbe dalle dichiarazioni del LI, il quale avrebbe inoltre affermato che l'opera non sarebbe visibile dalla strada, dovendosi accedere al fondo per essere percepibile, come confermato anche dal RÒ; a fronte delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, la corte territoriale non avrebbe fornito elementi contrastanti i dati probatori, costituiti non solo dalle dichiarazioni dei due testi, ma anche da due documenti allegati in atti (nota ENEL da cui risulta l'attivazione della fornitura il 7/08/2002 intestata al ricorrente AR nel luogo indicato;
domanda al Consorzio di bonifica dell'Ogliastra di allaccio alla condotta consortile per uso extra agricolo); detti elementi sarebbero dunque determinanti per individuare il termine di prescrizione del reato, rilevante nel caso in esame, atteso che il delitto paesaggistico è stato introdotto con la legge n. 308/2004, sicché i fatti sarebbero stati commessi quando le condotte rientravano sotto la previgente disciplina del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, che prevede(va) una semplice contravvenzione, con conseguente prescrizione del reato addebitato.
5. Con separati atti depositati presso la cancelleria di questa Corte in data 12/04/2014, lo DI, personalmente, ed il difensore fiduciario cassazionista del medesimo, avv. LIa Franco, hanno proposto due motivi aggiunti, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Deducono, con un primo, identico, motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare con riferimento al tempus commissi delicti. Rileva la ricorrente che la corte territoriale ha rilevato che il reato sub b) si sarebbe prescritto il 25/11/2012; tuttavia, per effetto delle sospensioni verificatesi, ammontanti ad 1 anno, 5 mesi e 6 gg., la data di maturazione del termine prescrizionale è indicata nel 1/05/2014; il calcolo sarebbe erroneo in quanto la data sarebbe pari ad 1 anno, 5 mesi e 4 gg., sicché il termine di prescrizione maturerebbe il 28/04/2014; in secondo luogo, sarebbe errato il calcolo della sospensione di gg. 40 per effetto dell'errata applicazione della regola di cui all'art. 159 c.p. al segmento temporale compreso tra il 22 gennaio ed il 3 marzo 2009, non essendosi trattato di un mero rinvio di cortesia, avendo il tribunale deciso una questione di nullità e sulla richiesta di restituzione in termini per depositare la lista testimoniale;
il rinvio dal 22 gennaio al 3 marzo 2009 non venne disposto per "cortesia", ma al fine di soddisfare richieste di prova, essendo stato disposto lo slittamento dell'udienza al fine di consentire al difensore la formulazione di istanze di prova, pur essendo stata rigettata la richiesta ex art. 175 c.p.p. all'ud. 22 gennaio 2009; ne consegue, in conclusione, che la sospensione di gg. 40 sarebbe sottratta al regime dell'art. 159 c.p., con conseguente illegittimità del prolungamento di detto termine ai fini del calcolo della prescrizione (il reato, quindi, si sarebbe già prescritto antecedentemente alla data dell'udienza davanti a questa Corte).
5.2. Deducono, con un secondo, identico, motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, decadenza. L'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte sarebbe stato notificato non rispettando il termine di gg. 30. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
7. Atteso il tenore parzialmente omogeneo di alcuni dei motivi di ricorso proposti contro l'impugnata sentenza si procederà, per gli stessi, alla trattazione unitaria dei relativi profili di doglianza, differenziandosi, invece, l'esame per quei motivi di ricorso che meritano un'autonoma trattazione ponendo questioni giuridiche diverse rispetto a quelle proposte da ciascun ricorrente.
8. Tanto premesso devono essere preliminarmente affrontate le doglianze mosse da ciascun ricorrente con il secondo motivo RT ed il secondo motivo DI, doglianze proposte con i motivi aggiunti tempestivamente depositati in data 12 aprile 2014. Come detto, con tale identico motivo si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, decadenza;
in particolare, secondo entrambi i ricorrenti, l'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte sarebbe stato notificato non rispettando il termine di gg. 30, con conseguente tardività. Il motivo è inammissibile.
La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 610 c.p.p. che, sotto la rubrica "Atti preliminari", prevede, per quanto qui di interesse al comma 5, che "Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio".
Ritiene il Collegio che il termine previsto dall'art. 610 c.p.p., comma 5, (analogamente a quanto previsto dall'identica previsione dell'art. 534 c.p.p. 1930 che differiva dall'attuale solo per la durata, indicata in gg. 15 anziché in gg. 30 prima della data dell'udienza) non sia perentorio ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità solo quando essa abbia prodotto un'effettiva violazione dei diritti della difesa (v., nella giurisprudenza formatasi sotto il previgente codice di rito:
Sez. 3, n. 2641 del 02/05/1975 - dep. 27/02/1976, Nanni, Rv. 133046). Ed invero, occorre distinguere la mancata comunicazione della data di udienza, cioè l'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 610 c.p.p., dalla inosservanza della durata del termine a comparire.
Nel primo caso, il vizio attacca in radice la fase del giudizio, determinando una nullità di ordine assoluto, poiché la parte interessata viene a trovarsi nella impossibilita di comparire a mezzo del proprio difensore qualificato (art. 613 c.p.p., comma 1) e di far valere le proprie ragioni. Nel secondo caso, invece, il vizio si limita a pregiudicare, eventualmente, l'approntamento di opportune difese aggiuntive, e perciò solo in quanto la parte ne dia segnalazione;
con la conseguenza che la nullità deve ritenersi di carattere relativo e, come tale, sanabile.
Nel caso in esame, non è stato dedotto dai ricorrenti, limitatisi ad eccepire la tardività dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, se e in quale misura l'abbreviazione del termine abbia potuto comunque ostacolare l'esercizio dei diritti di difesa, dovendosi dunque ritenere che la nullità relativa dell'atto è sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b), essendosi i ricorrenti avvalsi della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato, avendo infatti gli stessi personalmente e tempestivamente presentato i motivi aggiunti.
Dev'essere, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: "il termine di giorni trenta previsto dall'art. 610 c.p.p., comma 5, ha natura ordinatoria e non perentoria;
ne consegue che la sua inosservanza può dar luogo a nullità - da intendersi come relativa (e, in quanto tale, sanabile) -, solo quando essa abbia prodotto un'effettiva violazione dei diritti della difesa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata ex art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b), la nullità derivante dalla tardività della notifica dell'avviso ex art. 610 c.p.p., comma 5, in quanto i ricorrenti non avevano dedotto se e in quale misura l'abbreviazione del termine avesse ostacolato l'esercizio dei diritti di difesa, essendosi gli stessi limitati ad eccepire in sede di motivi aggiunti detta nullità, dunque avvalendosi proprio della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato, posto che gli stessi avevano personalmente e tempestivamente presentato i predetto motivi aggiunti)".
9. Può quindi passarsi all'esame dei motivi di ordine "processuale" proposti dai ricorrenti in entrambi i ricorsi, con cui, in estrema sintesi, si deducono vizi di violazione della legge processuale e, in particolare: a) ricorso RT (primo, secondo e terzo motivo);
b) ricorso DI (primo e secondo motivo). Tutti i motivi sono inammissibili sia per genericità che per manifesta infondatezza. Sono generici, in quanto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (v., tra le tante: Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157; conforme, da ultimo: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Sono, in ogni caso, manifestamente infondati in quanto i giudici cagliaritani, nel respingere le identiche censure proposte dai ricorrenti, fanno coerente applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in materia.
9.1. Quanto al primo motivo di ricorso RT (con cui si deduce la nullità quanto all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e al decreto di citazione a giudizio nonché la nullità dell'ordinanza dibattimentale assunta all'ud. 3 marzo 2009, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c)) è sufficiente leggere le puntuali argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza per valutare l'inammissibilità del motivo. Si evidenzia, infatti, nella sentenza (pag. 9) che la proposizione della questione del luogo della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. venne effettuata per la prima volta con i motivi di appello, donde la sua tardività ex art. 180 c.p.p. (giurisprudenza pacifica, v. tra le tante: Sez. 2, n. 35420
del 11/06/2010 - dep. 01/10/2010, Sica e altro, Rv. 248302). Quanto, poi, alla nullità del decreto di citazione a giudizio per l'ud. 22 gennaio 2009, i giudici dell'appello hanno ritenuto l'eccezione infondata in quanto, fino a tale udienza, non vi era stata alcuna valida nomina fiduciaria all'Avv. M. LIa, atteso che quella eseguita in sede di esecuzione del sequestro preventivo (in quanto operata nei confronti dello "studio associato LIa") era da considerarsi imprecisa ed inefficace, atteso che - si legge nella motivazione dell'impugnata sentenza - a detto studio fanno riferimento più avvocati, sicché, in assenza di un'indicazione nominativa del "difensore" di fiducia non era possibile stabilire chi fosse il difensore fiduciario della TA (a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni svolte nell'impugnata sentenza a pag. 10, sulle attività difensive fiduciarie svolte abusivamente dall'Avv. M. LIa in assenza di nomina fiduciaria da parte della TA prima dell'ud. 11 gennaio 2009 e di quelle dallo stesso legale svolte in favore del correo AR che mai, ne' davanti al primo giudice nè davanti alla Corte territoriale, aveva nominato il LIa quale difensore fiduciario).
La Corte territoriale ha fatto dunque buon governo del principio già affermato da questa S.C., in quanto deve considerarsi inefficace la nomina del difensore di fiducia priva della completa esposizione degli elementi identificativi dello stesso, non essendo configurabile un onere dell'autorità procedente di integrare eventuali carenze della nomina stessa (v., per un'applicazione di tale principio: Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009 - dep. 04/09/2009, Stilo, Rv. 244911). Alla stregua di quanto sopra, pertanto, nessuna nullità è ravvisabile nemmeno in relazione all'ordinanza dibattimentale assunta all'ud. 3 marzo 2009, udienza nel corso della quale l'Avv. M. LIa si limitò a ribadire l'eccezione sollevata all'ud. 21 gennaio 2009 sotto il profilo dell'omessa notifica al medesimo quale difensore di fiducia della TA sottolineando che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato allo "studio associato LIa" ritenendo che ciò avrebbe dovuto far ritenere l'esistenza di una nomina fiduciaria nei suoi confronti, tesi, come detto, infondata attesa l'inefficacia della nomina così operata.
Correttamente, dunque, sia l'avviso di conclusione indagini che il decreto di citazione a giudizio, per le ragioni dianzi esposte, vennero notificati al difensore d'ufficio della TA, Avv. D. Marongiu, senza che alcuna nullità sia ravvisabile.
9.2. Quanto al secondo motivo di ricorso RT, con cui si deduce la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per essere stata eseguita la notifica alla residenza anagrafica di Tortoli, Via Oristano n. 37 anziché in Cagliari, via Sonnino n. 128, l'inammissibilità del medesimo discende, come già visto, dall'inefficacia della nomina fiduciaria e della contestuale elezione di domicilio presso lo "studio associato LIa", elezione di domicilio che (come si legge nell'impugnata sentenza, v. pag. 7), non risulta essere mai stata modificata dalla TA.
Detta elezione di domicilio, infatti, deve considerarsi assolutamente invalida. Ed infatti, come già affermato da questa Corte, in tema di notificazioni, ai fini della validità dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, la stessa dev'essere effettuata con indicazione delle generalità di quest'ultimo e dei dati necessari per riconoscere il luogo dove dovranno eseguirsi le notifiche (Sez. 5, n. 10631 del 12/02/2009 - dep. 10/03/2009, Sgarbi e altro, Rv. 243483); ne', peraltro, costituisce formale elezione di domicilio l'indicazione da parte dell'imputato dello studio del proprio difensore quale domicilio eletto, atteso che l'elezione di domicilio necessita altresì dell'indicazione nominativa di un soggetto quale domiciliatario (Sez. 4, n. 13933 del 24/01/2008 - dep. 03/04/2008, Callipari, Rv. 239222).
Nel caso in esame, diversamente, la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio operata in sede di esecuzione del sequestro preventivo da parte della TA vennero eseguite, invalidamente e genericamente, presso lo "studio associato LIa", sito in Cagliari, via Sonnino n. 128.
Ne consegue, dunque, la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado alla residenza anagrafica dell'imputata, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di una valida dichiarazione di domicilio, le notificazioni, ove risulti comunque agli atti il luogo di effettiva residenza dell'imputato, per pregresse e specifiche attività di ricerca, devono essere eseguite in detto luogo e non con consegna di copia dell'atto al difensore (Sez. 6, n. 21560 del 15/04/2009 - dep. 22/05/2009, P.G. in proc. Di Benedetto, Rv. 244346).
9.3. Quanto al terzo motivo di ricorso RT, con cui si deduce la nullità della notifica del decreto di fissazione per il giudizio di appello, l'inammissibilità del motivo - al di là della singolare tecnica "del rinvio", per la sua specificazione, alla memoria presentata davanti al giudice di appello in vista dell'ud. 16 dicembre 2013, ancorché allegata al ricorso, ciò che, di per sè, renderebbe inammissibile il motivo di ricorso per difetto del requisito dell'autosufficienza, non contenendo la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007, Tagliente e altro, Rv. 236689) - discende dalla piana e condivisibile giustificazione argomentativa operata dalla Corte territoriale a sostegno delle ragioni del rigetto delle eccezioni sollevate (v. pagg. 6/8 dell'impugnata sentenza).
Quanto alla presunta nullità della notifica del decreto ex art. 601 c.p.p. per essere stata eseguita, per la TA, indicando quale difensore di fiducia non solo l'Avv. M. LIa ma anche l'Avv. F. LIa, correttamente la Corte argomenta evidenziando come si tratti, al più, di una "superfetazione irrilevante" non ravvisandosi alcun pregiudizio al diritto di difesa nell'errata indicazione quali codifensori fiduciari della TA dei predetti difensori (argomentazione questa decisiva, cui si aggiungono le ulteriori riflessioni, già in altre parti della sentenza operate, circa gli equivoci ingenerati dai predetti difensori, nel corso del giudizio - a partire dalla sottoscrizione congiunta delle liste testimoniali nell'interesse di ambedue gli imputati, passando agli atti di intimazione dei testimoni ed alla nomina di sostituto del 20 maggio 2009, fino alla arbitraria assunzione della qualifica di difensore fiduciario dello AR da parte dell'Avv. M. LIa nella nomina a sostituto del 26 marzo 2012 e nella richiesta di rinvio del 12 aprile 2012 -, che rendono paradossale una doglianza per un errore ingenerato dalla condotta processuale, privo, si ribadisce, di qualsiasi riflesso sul diritto di difesa essendo stato comunque avvisato dell'udienza davanti alla Corte d'appello l'Avv. M. LIa, difensore di fiducia della TA).
Per quanto, invece, concerne la presunta nullità della notifica del decreto ex art. 601 c.p.p. per essere stata eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto presso lo "studio associato LIa" di Caliari, via Sonnino n. 129, valgono le medesime considerazioni già esposte in precedenza, circa l'assoluta inidoneità della predetta indicazione di domicilio, cui si aggiungono le condivisibili argomentazioni espresse nell'impugnata sentenza (v. pagg. 7/8) a sostegno del rigetto dell'eccezione difensiva, essendo stato notificato il decreto ex art. 601 c.p.p. presso una delle sedi dello studio legale indicato dalla ricorrente, perdipiù a mani di uno dei titolari dello studio e suo difensore di fiducia (Avv. M. LIa), dichiaratosi all'ufficiale giudiziario come "procuratore domiciliatario".
La Corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui nell'ipotesi in cui vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita presso il difensore di fiducia è valida anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, poiché ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo (v., tra le tante: Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009 - dep. 23/12/2009, Santise, Rv. 245649; Sez. 3, n. 41432 del 29/09/2011 - dep. 14/11/2011, Mebarek, Rv. 251473). 10. Può, quindi, procedersi all'esame dei motivi di ricorso DI aventi analoga natura processuale, con cui - avuto riguardo al primo ed al secondo motivo - vengono proposte doglianze di violazione della legge processuale di contenuto affine a quelli già analizzati a proposito della ricorrente RT.
10.1. Quanto, anzitutto, al primo motivo (con cui si deduce la nullità quanto all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e al decreto di citazione a giudizio nonché la nullità dell'ordinanza dibattimentale assunta all'ud. 3 marzo 2009, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c)) è sufficiente leggere le puntuali argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza per valutare l'inammissibilità del motivo. Si osserva, anzitutto, quanto alla presunta nullità dell'avviso di conclusione indagini preliminari, che la stessa si fonda in realtà su un equivoco sorto all'ud. 12 febbraio 2008, atteso che il provvedimento emesso dal giudice a tale udienza (con cui ebbe a dichiarare la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio) era circoscritto alla sola posizione della TA, non essendo stata dedotta e rilevata alcuna nullità con riferimento allo AR. Ed invero, come si legge in sentenza, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti dello AR era stato regolarmente notificato a mani della moglie convivente dello AR il 9 giugno 2007 (ed al difensore d'ufficio di quest'ultimo il 30 maggio 2007), sicché non v'era alcuna necessità di reiterare l'avviso di conclusione indagini allo AR.
Analogo discorso, poi, viene svolto nell'impugnata sentenza con riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado, in quanto non doveva essere seguita la procedura prevista dall'art. 159 c.p.p. per l'imputato irreperibile;
nella cartolina relativa all'avviso di ricevimento, infatti, risulta barrata dall'incaricato la casella "immesso avviso" nella casetta postale, ciò che rende ragione del fatto che l'atto non venne consegnato al destinatario per sua temporanea assenza e non per irreperibilità, tant'è che venne attivata la procedura prevista dall'art. 157 c.p.p. con inserimento dell'avviso in cassetta e depositando il piego presso l'ufficio postale di Tortoli, con invio allo AR della raccomandata;
allo scadere del decimo giorno di deposito, poi, l'ufficio ebbe a certificare la compiuta giacenza, sicché è evidente come la complessiva procedura seguita fosse incompatibile con l'invocata (ed inesistente) irreperibilità dello AR all'indirizzo, sicché, correttamente, la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 22 gennaio 2009 venne ritenuta regolare in quanto perfezionatasi a seguito della compiuta giacenza presso l'ufficio postale di Tortoli. La soluzione cui è pervenuta la Corte territoriale, si noti, è assolutamente conforme al principio più volte affermato da questa S.C. secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 3, n. 32119 del 11/06/2013 - dep. 24/07/2013, Busetto, Rv. 257052).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, nessuna nullità è ravvisabile nemmeno in relazione all'ordinanza dibattimentale assunta all'ud. 3 marzo 2009, con cui vennero rigettate le relative questioni di nullità.
10.2. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso DI, con cui si deduce la nullità della notifica del decreto di fissazione per il giudizio di appello, l'inammissibilità del motivo discende dalla piana e condivisibile giustificazione argomentativa operata dalla Corte territoriale a sostegno delle ragioni del rigetto delle eccezioni sollevate (v. pagg. 8/9 dell'impugnata sentenza). La nullità venne eccepita in quanto detta notifica venne eseguita ex art. 157 c.p.p., comma 8-bis a mani di persona diversa dal difensore di fiducia, Avv. M. LIa;
la Corte territoriale evidenzia come dagli atti restituiti ai giudici di appello dall'ufficiale giudiziario di Lanusei emergeva, con riferimento alla posizione dello DI, che il predetto difensore in data 19 settembre 2013 ebbe a ricevere la notifica del decreto ex art. 601 c.p.p. per l'imputato ex art. 157 c.p.p., comma 8-bis, per sè e per il collega di studio Avv. F. LIa;
pur non risultando l'Avv. M. LIa difensore di fiducia dello AR (donde egli non avrebbe dovuto ne' potuto essere destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza), era evidente che l'Avv. F. LIa ne fosse il difensore fiduciario e che dall'atto predetto emergeva senza alcun equivoco che la notifica del decreto ex art. 601 c.p.p. valeva per lui in proprio come difensore di fiducia, ma anche per l'imputato ex art. 157 c.p.p., comma 8-bis, sicché la notifica doveva ritenersi perfettamente valida. Anche in questo caso, la Corte territoriale fa buon governo del principio, più volte affermato da questa S.C., secondo cui la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto da notificare (nella specie, il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello) è valida se risulti esplicitato, o sia comunque desumibile, che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di domiciliatario dell'imputato (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011 - dep. 04/10/2011, Rossattini, Rv. 250777).
A ciò, peraltro, si aggiunga - al fine di escludere qualsiasi rilevanza per l'eccezione difensiva di cui a pag. 7 del ricorso, in cui si asserisce che l'Avv. M. LIa avrebbe ricevuto la notifica in proprio e non quale collega di studio dell'Avv. F. LIa - che l'ufficiale giudiziario ebbe a procedere alla notifica del decreto ex art. 601 c.p.p. anche presso la residenza dello AR di Tortoli, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza presso l'ufficio postale di Tortoli, non avendo potuto consegnare il piego in data 25 settembre 2013 per la temporanea assenza del destinatario;
la procedura seguita, come già visto a proposito della notifica del decreto alla TA, fu quella, corretta, con invio della raccomandata dopo l'immissione dell'avviso in cassetta. Pertanto, per lo AR, risulta addirittura che il decreto ex art. 601 c.p.p. venne notificato per ben due volte, circostanza che priva di qualsiasi pregio l'eccezione difensiva di nullità. 11. Possono, quindi, esaminarsi congiuntamente le identiche censure proposte con il quarto motivo di ricorso RT e con il terzo motivo dei ricorsi DI, censure con cui si prospettano asseriti vizi motivazionali dell'impugnata sentenza quanto alla collocazione temporale dell'epoca di realizzazione degli abusi edilizi per cui è processo.
L'esame del percorso logico - argomentativo della sentenza, tuttavia, consente di ritenere inammissibili i predetti motivi. Ed invero, la sentenza dedica alla questione un'ampia, convincente e corretta motivazione sull'epoca di realizzazione degli abusi e sulla rilevanza paesaggistica degli interventi edilizi eseguiti.
In particolare la Corte territoriale, dopo averne correttamente escluso la precarietà (v., in particolare, pag. 12, in cui si evidenza come nella fotografia del 3 agosto 2005 fosse visibile un basamento in calcestruzzo e pietre, assente in occasione del sopralluogo del 25 maggio 2005) e considerato irrilevante la circostanza che l'opera abusivamente realizzata non fosse visibile o fosse scarsamente visibile dalla strada (affermazione corretta in diritto, laddove si consideri che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, vieta l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici e che anche per tali opere si realizza una modificazione, anche se non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio: Sez. 3, n. 7292 del 16/01/2007 - dep. 22/02/2007, Armenise ed altro, Rv. 236080, relativa alla realizzazione di garage interrati), si sofferma sull'epoca di realizzazione dei lavori (pagg. 13/14), anzitutto condividendo con argomentazioni scevre da vizi logici le considerazioni del primo giudice circa l'inattendibilità dei testi a difesa (TA SI, IS C. e TA OS) che avevano tentato di accreditare la tesi di una significativa retrodatazione delle opere rispetto al momento del primo sopralluogo della polizia municipale (per tutte, basti ricordare l'inverosimiglianza della tesi secondo cui si fosse svolto al chiuso lo spuntino matrimoniale in data antecedente al primo sopralluogo, laddove si consideri le dimensioni esigue della struttura, circa 20 mq., del tutto incompatibili con un ricevimento nuziale).
Sul punto, è sufficiente qui ricordare come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo - nel caso in esame positivo - sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). In secondo luogo, poi, i giudici di appello evidenziano come fosse risultato documentalmente che i lavori attinenti alle opere edilizie abusive (ossia, la modifica in melius della struttura abusiva) fossero proseguiti dopo il sopralluogo del 25 maggio 2005, circostanza desunta dalla presenza di quattro nuovi particolari ricavati dal confronto tra le fotografie del maggio e dell'agosto 2005, trattandosi di un insieme coordinato di opere ritenuto non certo insignificante ai fini della commissione del reato, trattandosi - come si chiarisce in sentenza - di lavori funzionali a perfezionare le caratteristiche costruttive e di vivibilità della struttura abusiva e ad ampliarne l'impatto paesaggistico.
A ciò, ancora, si aggiunga, da un lato, quanto evidenziato dalla Corte territoriale circa la coerenza della datazione operata dal verbalizzante LI (che aveva indicata come epoca di realizzazione qualche settimana prima del mese di maggio 2005, trattandosi di zona soggetta a frequenti controlli, anche settimanali, sicché soprattutto la tettoia sarebbe stata visibile malgrado la vegetazione circostante, aggiungendo anche che i materiali con cui l'abuso era stato realizzato erano privi di segni di invecchiamento e che il terreno appariva ripulito da qualsiasi vegetazione, segno evidente di una sistemazione funzionale all'esecuzione dei lavori proprio in quel periodo); dall'altro, quanto ai documenti indicati dalla difesa (attivazione dell'utenza idrica ed elettrica in data antecedente), la stessa Corte territoriale correttamente evidenzia come gli stessi non erano idonei a comprovare la datazione delle opere in epoca antecedente, posto che gli stessi fratelli della TA avevano fatto riferimento all'esistenza di una vecchia e malandata struttura preesistente adibita a pollaio, ciò che giustificava ampiamente l'attivazione di dette utenze anche rima degli accertamenti del 2005. Sulla scorta di tali elementi, conclusivamente, la Corte d'appello respingeva pertanto la tesi difensiva della realizzazione delle opere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004, motivazione che questa S.C. assolutamente condivide in quanto scevra da qualsiasi vizio logico. I ricorrenti, in sintesi, censurando tale ineccepibile percorso argomentativo finiscono per muovere all'impugnata sentenza censure di mero fatto, risolvendosi le doglianze nella manifestazione del dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di primo e secondo grado, così chiedendo in effetti a questa Corte di svolgere un sindacato di merito, del tutto inammissibile in questa sede di legittimità, attraverso la deduzione del travisamento del fatto che, come è noto, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., tra le tante: Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 - dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099). Detti motivi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
12. Restano, infine, da esaminare il primo motivo aggiunto RT ed il primo motivo aggiunto dei ricorsi DI, con cui si eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis. L'inammissibilità dei motivi discende da un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perché l'inammissibilità dell'impugnazione, e cioè dei motivi principali, si estende ai motivi nuovi od aggiunti, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585 c.p.p., comma 4; in secondo luogo, perché - quand'anche si volesse aderire alla tesi difensiva secondo cui al termine massimo di anni sette e mesi sei debba sommarsi, per effetto della sospensione ex art. 159 c.p., quello di un anno, mesi cinque e giorni quattro, con conseguente individuazione del termine di prescrizione alla data del 28 aprile 2014, dunque due giorni prima della presente decisione - l'accertata inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di RT e DI, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sentenza emessa in data 16/12/2013: per tutte, v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266 ).
13. I ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014