Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 27068
CASS
Sentenza 30 aprile 2014

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Il termine di trenta giorni previsto dall'art 610, comma quinto, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 27068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27068
    Data del deposito : 30 aprile 2014

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