Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 2
L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato. (Fattispecie in cui, nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua dimissione dalla casa circondariale, la S.C. ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il domicilio dallo stesso precedentemente eletto).
Nell'ipotesi in cui vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita presso il difensore di fiducia è valida anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, poichè ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 49498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49498 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
49498 /09
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- -Consigliere 1701 SENTENZA
- Presidente - Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- N.
FRANCESCO SERPICO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 16893/2007 FRANCESCO IPPOLITO Dott.
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) SA AT N. IL 04/11/1965
avverso la sentenza n. 4921/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/10/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Glass, che ha conclusoper itгодеть Lel
Udito, per la parte civile, l'Avv-- Udivi difensor Avv. Stefore Rubeo, che ha insights fer l'accoglimento del ricorso.
Luaustra
Con sentenza in data 3-6-2003 il Tribunale di Roma ha dichiarato AN TU colpevole del reato di cui agli artt. 110
c.p. e 73 d.p.r. 309\1990, in relazione all'illecita importazione, in concorso con LA UD, poi deceduto, di circa 907 grammi di cocaina, e lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Con sentenza in data 18-10-2006 la Corte di Appello di Roma ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni sei mesi dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il giudice del gravame, in particolare, nel dare atto che il
AN, esibendo un documento personale intestato a nome diverso
-rilasciatogli in attuazione del programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, al quale all'epoca era sottoposto- ed una delega recante la firma falsa della destinataria RA IE, aveva ritirato presso l'ufficio postale di via Marsala in Roma il pacco contenente la cocaina, intercettato presso l'aeroporto di
Fiumicino e sottoposto a consegna controllata ad opera della Polizia
Tributaria, ha disatteso le deduzioni svolte dalla difesa, volte a sostenere che l'imputato quella stessa mattina aveva ricevuto dal conoscente LA l'incarico di ritirare il pacco per conto di un'amica, tale RA, e ignorava il suo reale contenuto, avendogli l'LA riferito che trattavasi di pietre preziose, genere in cui asseritamente commerciava la donna.
Il AN, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, reiterando con un primo motivo l'eccezione, già disattesa dal giudice del gravame, di nullità della notifica del
1 decreto di citazione in appello, effettuata nel domicilio
asseritamente eletto dall'imputato presso l'avv. Salvino Greco di
Sant'Andrea Apostolo allo Ionio, Soverato. Deduce che il prevenuto, all'atto della scarcerazione, con dichiarazione resa in data 4-8-2006 presso l'ufficio matricola della Casa Circondariale di
Frosinone, aveva eletto il proprio domicilio in Roma, via Portuense
n. 95. Rileva che la Corte di Appello, nel ritenere che tale elezione
-
di domicilio doveva intendersi riferita al diverso procedimento penale nell'ambito del quale il prevenuto era stato scarcerato, è incorsa nella violazione degli artt. 162 e 161 n. 3 c.p.p., dai quali si desume che la dichiarazione o elezione di domicilio ricevuta a verbale dal direttore dell'istituto carcerario ha valore anche per eventuali altri procedimenti in corso. E' per tale ragione che l'Istituto di pena di Frosinone, con missiva del 4-8-2006, ha comunicato l'elezione di domicilio anche alla Seconda Sezione della Corte di Appello di Roma, presso la quale era in corso il presente procedimento, con udienza fissata per il 18-10-2006.
Con un secondo motivo il ricorrente sostiene che la notifica del decreto di citazione in appello è in ogni caso nulla, in quanto effettuata presso l'avv. Salvino Greco di Sant'Andrea Apostolo allo
Ionio, Soverato, laddove a suo tempo il AN aveva eletto domicilio presso l'avv. Salvino Greco con studio in via Acqua
Donzella n. 27, Roma, e non vi è nemmeno prova che si tratti dello stesso legale.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, avendo la Corte di Appello omesso di approfondire gli spunti difensivi diretti a dimostrare che l'imputato non era a conoscenza del contenuto del pacco che era stato delegato a ritirare. Evidenzia, in particolare, che poiché il AN, al momento dei fatti, era un collaboratore di giustizia, è poco plausibile che egli abbia valutato
Linsnotere
2 conveniente l'eventuale contropartita collegata al successO dell'affare, a fronte del rischio altissimo, poi di fatto concretizzatosi, della perdita del programma di protezione al quale era sottoposto;
e che non è seriamente ipotizzabile, come invece sostenuto dai giudici di merito, che una persona della sua esperienza e avvedutezza potesse comportarsi in maniera così sprovveduta da recarsi presso quell'ufficio postale a ritirare un pacco, ove avesse saputo che esso conteneva quasi un chilo di cocaina.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza,
l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario
(Cass. Sez. 5, 9-6-2000 n. 3331; Sez. 3, 25-9-2002 n. 36051).
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che l'elezione di domicilio fatta, ai sensi dell'art. 161 comma 3 c.p.p., dal detenuto al momento della sua scarcerazione, è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti a procedimenti diversi da quello in relazione al quale è avvenuta la scarcerazione, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato.
Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di diversa volontà manifestata dal AN, l'elezione di domicilio da questi effettuata al momento della sua dimissione dalla Casa Circondariale di
Frosinone valeva solo per il procedimento per il quale era stata disposta la scarcerazione;
con la conseguenza che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve ritenersi legittima la notifica del
Line motive
3 decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato.
Non rileva, in contrario, il fatto che la Casa Circondariale di
Frosinone abbia dato comunicazione della nuova elezione di domicilio anche al giudice di appello del presente procedimento.
Una simile iniziativa, infatti, non può surrogare la mancanza di una specifica dichiarazione resa per tale procedimento dal prevenuto, essendo l'elezione di domicilio un atto personalissimo, che deve essere compiuto dall'imputato nelle forme previste dalla legge
(Cass. Sez. 5, 14-10-1996 n. 10981; Sez. 6, 12-6-2003 n. 33085).
2) Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, dovendosi ritenere rituale la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in Soverato presso lo studio dell'avv. Salvino Greco, all'epoca domiciliatario del AN, mediante consegna dell'atto ad un “collega di studio”.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, quando vi sia stata elezione di domicilio, è valida la notifica eseguita presso il difensore di fiducia, anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, in quanto ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo (Cass. Sez. 2, 5-2-2002 n. 21109). L'assunto del ricorrente, secondo cui il AN, nella dichiarazione di elezione di domicilio, aveva indicato uno studio (in Roma) diverso rispetto a quello in cui è stato recapitato l'atto, pertanto, non vale ad inficiare la regolarità della notifica di cui trattasi. L'ulteriore ipotesi. prospettata dallo stesso ricorrente
-secondo cui l'avv. Greco che ha ricevuto la notifica potrebbe essere persona diversa dal professionista, avente studio in Roma, presso il quale il AN aveva eletto il proprio domicilio- risulta
Line native smentita dalle affermazioni rese all'udienza di appello del 18-10-
2006 dal nuovo difensore del prevenuto, il quale, nel sostenere che la notifica del decreto di citazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il nuovo domicilio dichiarato dal prevenuto all'atto della sua scarcerazione, ha espressamente dato atto che l'atto è stato notificato "nel domicilio a suo tempo eletto c\o l'avv. Salvino Greco di Soverato".
2) Col terzo motivo, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, vengono proposte mere censure in fatto, dirette a sostenere che il AN era ignaro del reale contenuto del pacco che era stato incaricato di ritirare presso l'ufficio postale ed a negare, quindi, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. In tal guisa, si sollecita una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale, con motivazione non manifestamente illogica e tenendo in debito conto le deduzioni svolte dalla difesa per sostenere la buona fede del prevenuto, ha ritenuto certa, all'esito di una rigorosa disamina delle risultanze processuali, la piena compartecipazione psichica del
AN alla commissione del delitto di cui trattasi.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo in esame, esulando dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402).
4) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Linamators
5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma il 15-10-2009
Il Consigliere estensore Il Presidente аёл
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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