Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 49498
CASS
Sentenza 15 ottobre 2009

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L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato. (Fattispecie in cui, nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua dimissione dalla casa circondariale, la S.C. ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il domicilio dallo stesso precedentemente eletto).

Nell'ipotesi in cui vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita presso il difensore di fiducia è valida anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, poichè ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 49498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49498
Data del deposito : 15 ottobre 2009

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