Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 2
In tema di notificazioni, è valida l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, effettuata con indicazione delle generalità di quest'ultimo e dei dati necessari per riconoscere il luogo dove dovranno eseguirsi le notifiche.
In tema di diritto di critica giudiziaria, non è scriminante la condotta di attribuzione di parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva. (Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di avere esercitato per ragioni politiche l'azione penale in danno di un noto imprenditore per il reato di finanziamento illecito ad un partito politico, e di non avere fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti illecitamente ricevuti da altro partito politico antagonista; la Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il rispetto del dovere di verità, laddove nella specie l'azione penale "de qua" era stata esercitata da altro pubblico ministero).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: accusa un magistrato di parzialità senza prove, non sussiste il diritto di criticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (Cassazione penale sez. V - 25/10/2021, n. 45249). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2009, n. 10631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10631 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 12/02/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 444
Dott. OLDI OL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 041570/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SG IT N. IL 08/05/1952;
avverso SENTENZA del 20/05/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G. Dott. MURA A.;
udito il difensore di P.C., Avv. TROYER;
udito il difensore dell'imputato, Avv. SANTONASTASO in sost. Avv. PINO e avv. Cicconi.
PREMESSO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Brescia, dichiarando non doversi procedere per prescrizione contro il ricorrente TT BI, all'epoca dei fatti deputato contro cui si è proceduto dopo diniego di autorizzazione della Camera e risoluzione di conflitto di attribuzione da parte della Corte Costituzionale, per diffamazione aggravata commessa nel corso della trasmissione televisiva "BI quotidiani" dell'emittente Canale 5 del 28.12.95, ai danni di IE OL magistrato, costituito P.C.. Ed ha confermato le statuizioni civili del Tribunale.
La Corte ha anzitutto respinto numerose eccezioni procedurali. Indi ha ricostruito in dettaglio il fatto, ed ha motivato la ragione di conferma dell'offensività dell'attribuzione a IE, sostituto presso la Procura di Milano, di aver esercitato l'azione penale per ragioni politiche nei confronti di FA, l.r. Fininvest, per ipotizzati finanziamenti al PSI, e di non aver fatto altrettanto per finanziamenti al PCI, perciò secondo BI, adottando due pesi e due misure e facendo cattiva giustizia. Ha quindi escluso l'applicabilità della scriminante dell'art. 51 c.p., perché IE era estraneo al procedimento e solo presente alla pronuncia della sentenza concernente FA che, intervistato nel corso della trasmissione, si era peraltro riferito al magistrato Colombo. Il ricorso di BI, a firma dell'Avv. Pino, denuncia:
1 - violazione di legge penale per il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, sotto il profilo putativo e della manifesta illogicità di motivazione, anzitutto perché il testo dimostra che BI non intendeva attaccare il magistrato come persona;
e quindi perché la sentenza attribuisce all'imputato un onere di verifica del tutto incompatibile con l'esercizio del diritto di critica (il motivo analizza inoltre le ragioni per cui l'imputato potesse essere convinto che fosse stato IE autore della richiesta di rinvio a giudizio);
2 - per inosservanza di norme procedurali (S.U. 21035/03), nel ritenere mancanza d'interesse del contumace nell'eccepire in appello nullità a regime intermedio di ordinanze del Tribunale di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire alle udienze dibattimentali dal 9.11.01 al 19.2.02, non disconosciuto dalla Corte di merito, che aveva però ritenuto l'imputato non era comparso di seguito, sicché si era verificata preclusione ai sensi dell'art. 182 c.p.p.. La nullità, conclude il motivo, era rilevabile di ufficio, e la Corte di merito avrebbe dovuto farlo ai sensi dell'art. 180 c.p.p.;
3 - idem, per erronea notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che ha disposto il giudizio, del verbale di udienza 7.6.01 e dell'ordinanza della Corte di appello del 20.5.08 circa la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello;
4 - idem, per nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio relativamente alla persona cui doveva essere consegnata la copia (art. 171 c.p.p., lett. d);
5 - idem, in relazione al rigetto delle doglianze relative alla nullità, per erronea indicazione del luogo di comparizione. RITENUTO IN DIRITTO
1 - È preliminare ed infondata la questione proposta con il 3 motivo.
Nella specie l'imputato ha dichiarato di eleggere domicilio nello stesso atto in cui nominava il difensore di fiducia di cui indicava le generalità, e l'atto recava il luogo di recapito delle notifiche, coincidente con lo studio professionale del difensore stampato sul foglio.
È incontroverso in giurisprudenza il principio che, nel caso di elezione di domicilio presso il quale devono essere eseguite le notificazioni, deve essere specificata anche la persona del domiciliatario, di cui vanno indicate le generalità (art. 62 disp. att. c.p.p.). Ma non è condivisibile l'implicazione automatica che il ricorso trae da sentenza (Cass. Sez. 4^, n. 13993/08), secondo la quale l'indicazione da parte dell'imputato dello studio del proprio difensore quale domicilio eletto non costituisce formale elezione di domicilio.
L'art. 161 c.p.p., richiede inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi della facoltà di eleggere domicilio, senza richiedere alcuna forma vincolante, prescrivendo di più che nell'atto di invito a dichiarare o eleggere domicilio la persona è avvertita che "in mancanza, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore".
Pertanto, se l'imputato dichiara di eleggere domicilio proprio presso lo studio del difensore, e l'atto ne riporta le generalità nonché i dati necessari per riconoscere il luogo dove dovranno eseguirsi le notifiche, poiché null'altro è prescritto, la loro evidente connessione rende inconfutabile la volontà di indicarlo domiciliatario.
È manifestamente infondato il motivo 4, in effetti corollario del precedente. Il difensore domiciliatario è comparso, ed il ricorso non controverte l'attestazione, valida sino a querela di falso, della notifica avvenuta presso lo studio indicato a mani di persona incaricata dallo stesso domiciliatario, ma afferma difficoltà di lettura del nome di tale persona nella sola relata di notifica del decreto destinato all'imputato nello stesso luogo. Il 5^ motivo è del pari manifestamente infondato.
Per giudice e luogo, quali elementi da indicare a pena di nullità del decreto, la legge intende organo ed ufficio giudiziario. Il decreto è nullo solo se genera incertezza assoluta sulla combinazione dell'uno con l'altro (cfr. per tutte le sentenze n. 4488/01; 26630/02; 26273/04; 23615/05). Pertanto, se non vi è tale incertezza, in caso di sopravvenienze (spostamento a diversa aula nella stessa sede, sostituzione del magistrato per ragioni sopravvenute di ufficio), la comparizione avanti al giudice è assicurata, come nella specie il ricorso dimostra essere avvenuto per i difensori, riferendo di comunicazione risolutiva complementare nell'ufficio giudiziario. Il motivo si risolve nell'illazione gratuita che l'imputato, dichiarato contumace, fosse nell'impossibilità di comparire, diffondendosi su rilievi a posteriori che non hanno a che fare con la sostenuta nullità intrinseca del decreto.
Il 2^ motivo, che concerne lo svolgimento del processo, è infondato. L'imputato, dichiarato contumace all'udienza iniziale, aveva denunciato con l'appello, impugnando anche ordinanze di rigetto di rinvii del Giudice di 1^ grado, nullità correlate al mancato differimento di taluna udienza, consecutiva a quella in cui si era validamente costituito il rapporto processuale, ma antecedente alle ultime nelle quali sarebbe stato possibile disporre la ripetizione di attività svolte in sua sostenuta assenza incolpevole. Perciò il Giudice d'appello ha rigettato la doglianza. Il ricorso ripropone l'eccezione, invocando a sostegno S.U. 21035/03. Orbene, le regole dell'art. 420 ss. c.p.p., servono a garantire la presenza in giudizio dell'imputato nell'interesse allo svolgimento del giusto processo, che assorbe il diritto di difesa, ferma la facoltà di non comparire volontariamente. Tanto è stato in sostanza ribadito da S.U. 21035/03, con riferimento a specifica ragione di impedimento dell'imputato.
Insomma, l'esercizio del diritto di difesa non può porsi in contrasto con la funzione del processo, cui si rapporta espressamente la sua ragionevole durata ai sensi dell'art. 111 Cost.. Il giudice deve bensì rilevare nullità a regime intermedio, in caso di dimostrato impedimento legittimo dell'imputato a comparire all'udienza fissata nel decreto di citazione. Ma se l'imputato compare in costanza di processo prima della sentenza, il giudice lo ripristina immediatamente nell'esercizio del diritto di difesa sostanziale, sia o non incorso in errore nel dichiararlo contumace, ed in questo secondo caso rinnova le attività intanto svolte in assenza incolpevole dello stesso imputato.
Tanto premesso il motivo travisa anzitutto che lo svolgimento in più udienze del processo, fuori di ordine prestabilito dal giudice, è meramente virtuale, di talché la revoca della dichiarazione rituale di contumacia con le implicazioni previste dalla legge non dipende dal sopravvenire di talun impedimento dell'imputato a presenziare a qualsiasi altra udienza in costanza di processo, bensì sempre e solo dal fatto che l'imputato compaia prima della chiusura del dibattimento (v. il richiamo all'art 424 c.p.p., comma 1, nell'art. 420 c.p.p., comma 5).
Travisa specularmente che se l'imputato legittimamente dichiarato contumace, potendo comparire prima della chiusura del dibattimento, non lo fa, accetta gli effetti di ordinanza di rigetto di sua successiva istanza di rinvio, per quanto singolarmente giustificata, e perciò degli atti di seguito compiuti. E non può più eccepire al riguardo nullità, men che contestare il suo mancato rilievo d'ufficio, ormai superato dalla evidente sanatoria. In sintesi il permanere dell'assenza, mentre è possibile la comparizione dopo la dichiarazione di contumacia, dimostra la volontà incoercibile dell'imputato di non comparire, ancorché formuli richieste intanto respinte di rinvio del prosieguo per impedimenti temporanei, posto che la volontà sostenuta di comparire in taluna udienza risulta infine superata.
È questo il senso evidente del provvedimento del Giudice di appello che perciò, a fronte dell'allegazione che taluna udienza intermedia avrebbe dovuto essere differita, e non lo sarebbe stato erroneamente, non poteva a posteriori dar lui rilievo a quanto era comunque ormai precluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p.. 2 - Incensurabile lo svolgimento del processo, ai fini dell'art. 578 c.p.p., si rileva che il 1 motivo è manifestamente infondato e non consentito.
È inconfutabile che la manifestazione incriminata consiste nell'attribuzione di parzialità per ragioni politiche, intrinsecamente offensiva della qualità di qualsiasi persona investita di funzione giudiziaria. Il che già rende perplessi sulla ravvisabilità dell'esimente.
Rivolta all'offeso in rapporto all'esercizio dell'azione penale nel caso concreto, era comunque difforme dal vero. Il Giudice di appello ha rispiegato la ragione, ineludibile, per cui l'imputato ricorrente non poteva ritenersi esentato dal dovere di verità.
In sintesi se, in caso di fatto notorio, la manifestazione di opinione offensiva non è condizionata dal dovere di nuovo accertamento compiuto, quando è espressa nello stesso contesto in cui si divulga in dettaglio la notizia, la critica strettamente ancorata al fatto non può esentarsi dal dovere di esatta rispondenza dell'opinione all'accaduto.
Si tratta di logica formale, prima che di diritto vivente, come oltre si vede.
Non ha dunque rilievo alcuno la distinzione ancorata al sostenuto ristretto onere dell'opinionista, posto che la compiuta rappresentazione del fatto era nel caso premessa necessaria della manifestazione di pensiero. Per qualsiasi ragione l'imputato non si sia sincerato della realtà, ha dunque accettato il rischio dell'errore. È il senso ovvio della sentenza.
Pertanto la Corte di merito, già rioffrendo la ricostruzione dello svolgersi della trasmissione, ha escluso motivatamente la giustificazione anche e proprio sul piano putativo. Ciò è tanto vero che il motivo giunge a proporre valutazione alternativa di fatto, che paradossalmente mira a sostenere giustificabile la percezione erronea di quanto fondava l'opinione circa la persona investita di pubblica funzione, significandola perciò stesso del tutto apodittica e gratuita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a quelle della P.C. nel grado, che liquida in complessivi Euro 1500, comprensivi di onorario oltre che di accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009