Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
In mancanza di una valida dichiarazione di domicilio le notificazioni, ove risulti comunque agli atti il luogo di effettiva residenza dell'imputato, per pregresse e specifiche attività di ricerca, devono essere eseguite in detto luogo e non con consegna di copia dell'atto al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2009, n. 21560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21560 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 723
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44751/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI EN IT, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 3 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2003 dal Tribunale di quella stessa città che aveva condannato alla pena di due anni di reclusione IT Di BE per il reato di falsa testimonianza. Nell'interesse dell'imputato ricorre il suo difensore di fiducia che, con il primo motivo, eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto non notificato presso il domicilio dichiarato in Eboli.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dello stato psicologico in cui si trovava l'imputato nel momento in cui rese la testimonianza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo appare fondato, sebbene per ragioni non del tutto coincidenti con quelle dedotte nel ricorso.
Dall'esame del fascicolo trasmesso non è risultato alcun atto contenente la dichiarazione di domicilio fatta dall'imputato, in Eboli. Nè può considerarsi dichiarazione di domicilio quella contenuta nell'atto di appello - in cui si fa riferimento al domicilio in Acropoli, via Risorgimento n. 47 -, perché redatto unicamente dal difensore del Di BE, avvocato Mario Pastorino.
Tuttavia, nonostante la mancanza di una valida dichiarazione di domicilio, gli atti relativi al giudizio di appello sono stati sempre notificati, infruttuosamente, in Acropoli, alla via Risorgimento, senza considerare la circostanza che l'estratto della sentenza contumaciale di primo grado era stato regolarmente notificato all'imputato in Eboli, località Campolongo, a seguito delle ricerche effettuate dai Vigili urbani di Eboli in data 22-24 aprile 2003, che avevano appunto accertato la residenza dell'imputato in Eboli.
Ebbene, una volta individuata la effettiva residenza dell'imputato, attraverso una specifica attività di ricerca, era lì che andavano eseguite le successive notificazioni. Anche ammettendo l'esistenza di una dichiarazione di domicilio presso la via Risorgimento n. 47 in Acropoli - che, si ripete, non è stata rinvenuta in atti - l'effettuazione delle nuove ricerche, con l'individuazione precisa dell'indirizzo di residenza dell'imputato, non avrebbe comunque consentito la notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Questa Corte ha escluso l'applicabilità del citato art. 161 c.p.p., comma 4 nel caso in cui l'imputato, pur non procedendo ad una formale dichiarazione di nuovo domicilio, abbia indicato con precisione il nuovo indirizzo di residenza, presso il quale siano poi stati notificati ritualmente sia l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sia il decreto di citazione in appello (Sez. 1, 3 giugno 2003, n. 27771, Bonagura). Si tratta di un principio che può essere esteso anche alla fattispecie in esame, in cui l'individuazione della nuova residenza deriva direttamente dall'attività di accertamento disposta dall'ufficio, attività che, di fatto, si sostituisce e toglie legittimazione alla procedura di notifica mediante consegna al difensore, garantendo all'imputato la effettiva conoscenza dell'atto notificato.
In conclusione, deve riconoscersi che nel caso in esame la notifica del decreto di citazione in appello, eseguita nelle forme dell'art.161 c.p.p., prima presso il presunto domicilio dichiarato in
Acropoli e poi mediante consegna dell'atto al difensore, è comunque illegittima, in quanto la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nella residenza in Eboli, accertata a seguito delle ricerche disposte e dove peraltro venne regolarmente notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. L'accoglimento del motivo processuale, che assorbe l'altro afferente ad un vizio di motivazione, determina l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 175 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009