Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
È inefficace la nomina del difensore di fiducia priva della completa esposizione degli elementi identificativi dello stesso, non essendo configurabile un onere dell'autorità procedente di integrare eventuali carenze della nomina stessa. (Nel caso di specie è stata ritenuta inefficace la nomina del difensore priva del nome di battesimo dello stesso e del suo recapito professionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2009, n. 34266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34266 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 14/07/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1007
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 013907/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IN, N. IL 20/09/1980;
avverso ORDINANZA del 25/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BEVERE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello ES Mauro, che ha chiesto l'a.c.r.;
udito il difensore avv. PONTORIERI Maurizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza emessa il 25.7.2008, il tribunale di Reggio Calabria, pronunciando sulla richiesta di riesame avanzata da LO CO avverso la misura cautelare emessa dal gip del tribunale della stessa sede, in ordine all'accusa di componente di una delle articolazioni territoriali dell'associazione criminosa, operante nella costa ionica della provincia di Reggio Calabria, ha confermato la predetta misura cautelare. LO CO ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento al disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 8: nell'istanza di riesame, redatta dallo LO e depositata il 15.7.2008 dal difensore di fiducia avv. Curatola Antonino, era contenuta la nomina di altro difensore di fiducia, avv. Iacopino Donato.
Questi, però, non ha ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza di trattazione dell'impugnazione, fissata per il successivo 23 luglio;
in detta udienza, l'avvocato Iacopino interveniva, eccependo di aver avuto informalmente notizia dell'udienza medesima e chiedeva la concessione del completo termine ex art. 184 c.p.p., comma 2 e art. 309 c.p.p., comma 8. Il termine veniva concesso solo in misura di due giorni.
Il ricorrente ritiene infondate le giustificazioni date dal tribunale di Reggio Calabria al mancato avviso all'avv. Iacopino. Quanto all'argomento, secondo cui unico difensore nell'interrogatorio di garanzia era stato l'avvocato Curatola e non erano risultate modifiche nell'elenco dei difensori già trasmetto, si osserva che, secondo un consolidato orientamento interpretativo,la nomina di un difensore per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto nel procedimento principale, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità procedente, che viene avvisata della richiesta di riesame solo al fine della trasmissione degli atti (sez. 3, 14.4.1999 (3.3.1999) n. 4653) Quanto all'argomento, secondo cui era illeggibile il nome di battesimo del difensore indicato nella richiesta di riesame redatta dallo LO, la giurisprudenza costante impone comunque la notifica a entrambi i difensori (sez. 1, 1992, n. 3152).
Inoltre, il nome completo del difensore era noto all'ufficio, in quanto nella comunicazione della fissazione dell'udienza appare tale nome completo (Donato Iacopino), sebbene cancellato. La violazione di legge investe il rinvio di soli due giorni (dal 23 al 25 luglio 2008) della successiva udienza, a dispregio dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla mancata osservanza del termine di tre giorni liberi, che a norma dell'ottavo comma dell'art. 309 c.p.p., deve intercorrere tra la notifica dell'avviso e la data dell'udienza del riesame, è possibile porre rimedio con il rinvio dell'udienza di trattazione in modo che tra la notifica e quest'ultima possa venire a maturazione il termine predetto (sez. 2, 24.10.1996, n. 4153; conf. sez. 2, 10.12.2003, n. 844).
2. Violazione di legge, in riferimento all'art. 416 bis c.p.. È infondata la tesi dell'accusa, secondo cui la I.C.M. s.r.l. - di cui l'indagato è amministratore e proprietario del 50% delle quote- sia riferibile alla cosca IT: l'impresa ha stipulato con la società Condotte D'Acqua s.p.a. - aggiudicataria dei lavori di realizzazione della variante della SS 106 - il contratto di subfornitura di calcestruzzo, quando era gestita da due amministratori nominati dalla corte di appello di Messina, competente a decidere sull'istanza di confisca che era stata presentata. L'ordinanza impugnata fa riferimento a intercettazioni di conversazioni telefoniche, il cui contenuto riguarda solo quantitativi di cemento e sono sempre prive di connotati di intimidazione nei confronti della società Condotte. Altro errore dell'ordinanza riguarda l'asserito collegamento della ICM con la cosca IT, fondato sulla circostanza che l'impresa è stata fondata da IT IU e successivamente ceduta ES LO e da questi al figlio CO.
Tale collegamento è smentito dalle decisioni dagli organi giudiziari competenti nelle misure di prevenzione, che hanno rigettato la richiesta di confisca e hanno disposto la restituzione dell'impresa ai legittimi proprietari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il motivo relativo alla doglianza concernente la mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza del riesame. Va rilevato che la nomina del difensore, resa oralmente o resa per iscritto, non necessita di formule sacramentali, come quelle richieste dall'art. 83 c.p.p., per la procura alle liti. È sufficiente, ai fini della sua validità, che l'interessato abbia comunque manifestato chiaramente, con una sua dichiarazione, la volontà di essere assistito da un determinato avvocato. Spetta al giudice di merito stabilire se le espressioni e le indicazioni in concreto utilizzate siano a tal fine sufficienti e, cioè, inequivocabilmente dimostrative della manifestazione della volontà di nominare quel determinato avvocato come difensore di fiducia (S.U. 11.7.2006, n. 26549, Scafi, Cass. Pen. 2006, n. 1445, p3525). La inequivoca volontà di nominare un determinato difensore, postula che espressioni e indicazioni siano inequivocabilmente indirizzate su un avvocato mediante una completa esposizione degli elementi identificativi (nome e cognome, recapito professionale). In assenza di queste elementi, la dichiarazione non può essere ritenuta sufficientemente dimostrativa della volontà di nominare un determinato avvocato.
Correttamente, quindi, il giudice di merito ha esercitato i suoi poteri di controllo e ha stabilito la mancata efficacia di una dichiarazione di nomina, mancante sia del primo nome sia del recapito professionale, in assenza della previsione normativa di un onere dell'autorità procedente di integrare eventuali carenze della nomina medesima.
Nessun rilievo può avere la casuale integrazione che compare cancellata sull'avviso del 15.7.2008 e comunque non è accompagnata dal recapito professionale. Nei ristretti tempi, che caratterizzano la procedura incidentale de libertate, non ci si può affidare a notifiche esplorative, fondate su intuizioni e vaticini delle cancellerie.
La manifestazione della volontà della nomina dell'avvocato Donato Iacopino è divenuta completa e vincolante il 23 luglio 2008, quindi successivamente alla data di spedizione dell'avviso ex art. 309 c.p., comma 8 (15.7.2008). Nessuna notifica quindi gli spettava, in ordine alla comunicazione della data di trattazione della richiesta di riesame, alla luce della naturale considerazione che la notifica di tale avviso è dovuta solo al legale la cui nomina sia stata formalizzata in un momento comunque precedente alla data di emissione dell'avviso stesso, atteso che con tale emissione si cristallizza la situazione processuale, delimitativa del perimetro degli adempimenti di cancelleria. (sez. 5, n. 48088 dell'8.11.2004). Tale principio vale a maggior ragione nel presente procedimento incidentale del riesame dei provvedimenti di coercizione personale, soggetta a termini estremamente ristretti. In questi casi, il difensore di fiducia ha l'onere, se vuole intervenire all'udienza, di realizzare tempestivamente presenza e partecipazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni, senza che questo comporti l'obbligo di rinviare la data di svolgimento dell'udienza. Ugualmente infondato è il motivo del ricorso relativo alla posizione dello LO rispetto al clan dei IT.
L'ordinanza impugnata si sofferma sulla dimensione imprenditoriale del ricorrente e mette in luce come l'impresa di cui è titolare costituisca uno degli strumenti operativi della cosca IT, facente capo a IT IU, detto "Tiradritto", al vertice del ed Mandamento Jonico, comprendente tutti i locali (articolazioni territoriali tipiche delle organizzazioni criminali calabresi) della zona jonica reggina, oltre al locale di Africo Nuovo. Funzione di tali strumenti operativi è quella di ottenere appalti di opere pubbliche nella zona suindicata. L'indagato, nipote di IT IU, è amministratore e proprietario del 50% delle quote dalla I.C.M. s.n.c., (con sede in Maglie di Africo) che gestisce, unitamente al padre ES. I legami di tale società con il clan IT sono dimostrati, secondo i giudici di Reggio Calabria, dagli esiti investigativi e, in particolare, dai dialoghi intercorsi in carcere tra il IT e i familiari in visita, che gli relazionavano sulla gestione dell'impresa, sull'attività svolta in relazione ai lavori della variante della SS 106.
L'ordinanza mette anche in luce come l'indagato non è solo intestatario formale dell'impresa - in cui il ruolo direttivo è svolto dal padre ES - ma si occupa di fatto delle sue sorti e delle sue attività. I contatti telefonici con i vari addetti della società Condotte D'Acqua s.p.a. dimostrano il diretto impegno del CO LO nella operazioni concernenti il subappalto di fornitura di calcestruzzo preconfezionato. L'ordinanza descrive in maniera perfettamente articolata la situazione imprenditoriale relativa ai lavori di realizzazione della variante della strada statale 106, in località Palazzi: aggiudicataria è la società Condotte D'Acqua s.p.a.; per la fornitura del calcestruzzo preconfezionato è stato stipulato un rapporto di subappalto con la I.C.M. del CO LO e con la D'Aguì Beton s.r.l., ugualmente legata al clan IT. Il sodalizio criminale ha assunto di fatto anche il subappalto per il movimento di terra, assegnato alla ditta del geometra Clarà Antonino.
L'inserimento del clan IT in questi lavori è dimostrato, secondo i dati forniti dall'ordinanza, anche dalle intercettazioni ambientali intercorse in carcere fra il capocosca IT IU e il genero PA IU con l'altro genero LO ES e i nipoti LO CO e OZ ZO: da esse emergono non solo informazioni sugli interessi economici della cosca, ma anche informazioni sull'assunzione, da parte dell'impresa formalmente aggiudicataria dei lavori, di personale di propria fiducia. Quanto emerso dai contatti carcerari della famiglia IT, viene integrato, nella motivazione dell'impugnata ordinanza, dai dialoghi intercettati nell'ambito della cosca AL di BO MA (antecedentemente antagonista dei IT), in cui si esprime insoddisfazione per la spartizione dei lavori, che ha favorito i IT e i più stretti alleati, spartizione che comunque viene accettata per il rapporto di forze favorevole agli "africoti" IT.
Correttamente, i giudici del tribunale traggono da queste risultanze processuali la conclusione sull'evidenza di una distribuzione dei lavori, effettuata non secondo regole di concorrenza manageriale, ma "secondo la nota logica mafiosa locale e privilegiando la cosca più potente".
I dati precisamente elencati nell'ordinanza, quindi, confermano, secondo logica argomentazione, la rilevanza della I.M.C. di LO TI quale strumento operativo della cosca IT, assuntrice di fatto dei lavori intrapresi per i lavori sundicata nella SS 106. Questi elementi contestano efficacemente l'argomento difensivo, concernente i provvedimenti di dissequestro dell'impresa, emessi dai giudici della sezione delle misure di prevenzione, che smentirebbero il collegamento dell'impresa con il clan IT;
le ulteriori emergenze processuali, chiare ed in equivoche, provengono da fonti qualificate e dimostrano l'assorbimento mafioso degli appalti nell'ambito del potere dei IT e delle imprese che si sono dimostrate proiezioni imprenditoriali di questo potere mafioso, imponendo di fatto la loro opera, a discapito di concorrenti esterni o ai margini di questo potere.
Tale argomento annulla qualsiasi rilievo - secondo l'ordinanza - la tesi difensiva, secondo cui il subappalto era stato ottenuto lecitamente, durante il periodo in cui l'impresa si trovava sotto sequestro ed era amministrato non dagli LO, ma da amministratori nominati dall'autorità giudiziaria di Messina. Tale tesi è logicamente superata con l'argomento, secondo cui l'affidamento della fornitura del calcestruzzo è stato effettuato in favore dell'impresa dello LO, non a seguito di una comparazione con le prestazioni di altro concorrente, ma per il semplice motivo che ogni altro concorrente era stato ormai eliminato dalle regole mafiose. A conforto di questo argomento, l'ordinanza mette in luce il rapporto di anomala sudditanza degli addetti dell'impresa formalmente aggiudicataria dei lavori rispetto ai gestori della subappaltatrice IMC.
Tale rapporto emerge da conversazioni telefoniche tra un impiegato della società Condotte, OZ Pasquale, e lo LO CO, nel corso delle quali emerge il timore del primo di commettere "errori" nell'accettare la fornitura di materiale edile da impresa diversa dalla IMC. La fornitura viene accettata solo dopo esplicita e reiterata "autorizzazione" degli LO. Inoltre, la nota datata 3.9.2007 della Società Condotta D'Acquà comunicava all'impresa dello LO la risoluzione dell'ordine di fornitura di calcestruzzi e l'immediata estromissione dal cantiere di Palazzi dei mezzi e del personale dell'impresa suddetta, motivate da infiltrazioni mafiose. Nonostante l'estromissione, il personale locale della società continuava, come risulta da intercettazioni telefoniche, a chiedere a LO CO la fornitura del materiale. Questa anomala posizione di subordinazione della ditta contrattualmente posta in posizione di supremazia è stata ulteriormente messa in evidenza dall'ordinanza impugnata, laddove riporta le affermazioni del nuovo dirigente del cantiere di Palazzi: questi aveva avuto notizia della nota contraria all'impresa degli LO per infiltrazioni mafiose dal suo predecessore, che non aveva però avuto occasione di leggerla: "la circostanza che un responsabile del cantiere non avesse avuto tempo dal mese di settembre fino al 12 dicembre 2008 di prendere visione del documento, giacché nel periodo in considerazione non era passato in ufficio, appare circostanza alquanto anomala e indicativa della estrema sottomissione degli incaricati della Condotte nei confronti degli LO".
Gli argomenti sin qui svolti dimostrano la totale infondatezza del ricorso presentato da LO CO, con conseguente rigetto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009