Sentenza 16 settembre 2016
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente il corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, modulata in ragione della progressione processuale e della particolarità del bene sequestrato, con riferimento al suo collegamento con il reato.
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Presidente Ramacci - Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'istanza di riesame avanzata da F.G. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 4 agosto 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, in esecuzione del quale venivano sottoposti a vincolo probatorio i telefoni cellulari in uso all'indagato nonché una serie di documenti relativi all'impianto di depurazione e alle stazioni di sollevamento del Comune di Fuscaldo (CS). 2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il F.G., articolando due profili di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2016, n. 44416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44416 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2016 |
Testo completo
44 4 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 1598/2016 CC - 16/09/2016 Reg. Gen. N. 42387/2015 578912016 Composta da: Dott. Giovanni Diotallevi Presidente - Consigliere Dott. Ugo De Crescienzo Dott. Giovanna Verga - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TO AR nato a [...] il [...] • avverso l'ordinanza in data 11/01/2016 del Tribunale di Roma sezione del riesame visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del ricorso, limitatamente alla somma di denaro menzionata in sequestro, con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame sul punto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11.13/01/2016 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR Di VI avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 18/11/2015 avente ad oggetto una somma di denaro "fino all'importo complessivo di almeno € 215.000,00", in relazione al procedimento nel quale l'istante era indagato per il reato di cui all'art.646 cod. pen. accertato in Roma il 9/10/2015. Rilevava il tribunale - disattendo i motivi d'impugnazione - che il complesso dei dati indiziari avevano permesso di attestare la sussistenza del presupposto del fumus, in mancanza altresì di specifiche doglianze sul punto;
che non era ia necessario rappresentare le esigenze di natura probatoria trattandosi di sequestro di "cose pertinenti al reato" di appropriazione indebita, nella sicura disponibilità dell'indagato, senza che occorresse la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma ed il delitto ovvero del "rapporto di pertinenzialità” invocato dalla difesa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Di VI tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo relativo alla violazione di legge per carenza motivazionale sotto il profilo sia dell'individuazione del nesso di pertinenzialità tra le somme oggetto del sequestro ed il fatto - reato contestato sia delle esigenze probatorie giustificatrici del vincolo cautelare, omesse nel provvedimento del tribunale. Concludeva pertanto per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al "Tribunale di Roma. Con nota scritta depositata il 16/05/2016 il Procuratore Generale ha presentato le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Eccepisce il ricorrente l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla finalità probatoria del sequestro, vizio radicale che costituisce violazione di legge qualora risulti la totale mancanza ovvero la mera apparenza dell'apparato argomentativo a sostegno della specifico obiettivo sotteso alla misura cautelare in argomento. In effetti, l'ordinanza impugnata non indica le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura nei confronti del Di VI, limitandosi ad affermare che "non occorre alcuna prova del nesso di derivazione tra la somma ed il reato e che non vi è dubbio che il profitto illecito possa essere confiscato"; inoltre che il denaro, nella sicura disponibilità dell'interessato, costituisce corpo del reato, il cui sequestro è obbligatorio "senza che sia necessario rappresentare quali siano le esigenza di natura probatoria".
3. L'affermazione del tribunale è in contrasto con i principi espressi da tempo dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. U, sent. n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004 - Rv. 226710). Premesso che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, il giudice del riesame non è legittimato a disegnare, di 2 propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse. Il tribunale pertanto doveva rilevare tale nullità e non ritenere adempiuto l'onere motivazionale sul presupposto che, trattandosi di corpo di reato, la finalità probatoria fosse implicita, evidente o di immediata percezione. Le sezioni unite hanno infatti ritenuto non sostenibile quell'indirizzo ermeneutico secondo cui < il corpo del reato implica, 'per definizione', un'idoneità dimostrativa immediata del collegamento della cosa con l'illecito, con conseguente efficacia probatoria diretta, in re ipsa, in ordine all'avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto: ciò significherebbe che per acquisire il bene in tal modo definito non rileva la sua idoneità rappresentativa 'in concreto, cioè rispetto ai fatti per cui si procede, ma è sufficiente l'idoneità tendenziale ed 'astratta' a rivestire la qualità, generica e immanente, di fonte di prova. Il rilievo...non tiene conto della circostanza che la giustificazione delle esigenze investigative in concreto perseguite è stabilita in funzione dell'effettivo controllo da parte del giudice sovraordinato sulla legittimità del sacrificio di una libertà fondamentale, subito mediante l'apprensione della res. La soluzione interpretativa (per la quale "il decreto di sequestro a fini di prova del 'corpo di reato' dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti") è l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo >> (in termini in motivazione paragrafi 3 e 4).
4. E' pur vero che nel caso di specie trattasi di denaro e che a riguardo si registra un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte: per un verso infatti si afferma che il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (Cass. sez. 3, sent. n. 36921 del 27/05/2015 - dep. 14/09/2015 - Rv. 265009); per altro si è sostenuto che in tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione la dell'indagato per un delitto di usura costituiscono corpo del reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui di regola viene commesso tale delitto, che le somme di denaro vengano messe, fiduciariamente e in via sistematica, a disposizione di altre persone, per consentire il perseguimento di illecite finalità (Cass. sez. 2, sent. n. 28563 del 12/06/2015 - dep. 03/07/2015 Rv. 264143): in ogni caso, tuttavia, la specifica finalità - probatoria del sequestro è elemento indefettibile della motivazione del provvedimento, peculiarità differente da quella del sequestro preventivo a scopo di confisca che pure giustificherebbe il vincolo d'indisponibilità delle somme. E' evidente altresì che tale onere motivazionale deve essere modulato in ragione della progressione processuale e della particolarità del bene sequestrato, con riferimento al suo collegamento con il reato (nella fase iniziale delle indagini è stato ad esempio ritenuto legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro Cass. sez. 2, sent. n. 2787 del 03/12/2015 - dep. 21/01/2016 - Rv. 265776; - circa l'esigenza probatoria del corpo di reato si è sostenuto che è sufficiente motivare in ordine alla sussistenza delle relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto d'indagine Cass. sez. 2 sent. n. 6149 del - 09/02/2016 - dep. 15/02/2016 - Rv. 266072). -Nel caso di specie difetta invece per tutte le ragioni esposte un contenuto, - ancorchè minimo, di motivazione a giustificazione dell'apprensione dei beni in oggetto.
5. Per quanto riguarda gli effetti della pronuncia di legittimità, hanno stabilito le sezioni unite nella citata pronuncia (5876/2004) che la Corte di Cassazione non può pronunciare, in tal caso, sentenza di annullamento con rinvio, giacché esso, considerato il persistente vuoto di fini del sequestro, avrebbe funzione meramente 'esplorativa', nel dubbio che ulteriori verifiche da parte del giudice di rinvio, nel contraddittorio camerale del rinnovato riesame, potrebbero condurre all'identificazione di una ragione giustificatrice della misura: operazione logico-giuridica questa che altra pronuncia delle Sezioni Unite, in altra occasione e ad altri fini (Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano), è stata ritenuta non consentita. In caso di radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come 'corpo del reato' che dell'ordinanza confermativa del riesame, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta 4 la finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, la Corte di Cassazione deve pertanto pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza di riesame che del decreto di sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro, disponendo la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Si provveda ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Giovanni DiotalleviFollow Dott. Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 20 OTT. 2016 D CanoIL CANCELLIERE Daniela Colapinto 5