Sentenza 11 giugno 2013
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La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il periodo di giacenza).
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- 1. Mancata consegna del plico, notifica a mezzo posta quando si perfeziona?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2018
La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza. (Ricorso rigettato) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: L., 20-11-1982, n. 890, art. 8) Il fatto Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 1 aprile 2017, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 1778/16, perché divenuto definitivo, in mancanza di tempestiva impugnazione, alla data del 21 …
Leggi di più… - 2. Non ritira la raccomandata nei 10 giorni: fatti suoi (Cass. 24128/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 giugno 2018
La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza; è irrilevante il ritiro dopo i 10 giorni. Si veda anche Mai rifiutare una raccomandata o un atto giudiziario (articolo di Nicola Canestrini). Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 febbraio – 29 maggio 2018, n. 24128 Presidente Izzo – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 1 aprile 2017, dichiarava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 32119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32119 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1452
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro AR - Consigliere - N. 49705/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE NN AR, n. a La Spezia il 11/02/1946;
avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Pordenone in data 03/09/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GERACI V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SE NN AR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 03/09/2012 con cui il Gip presso il Tribunale di Pordenone ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata avverso il decreto penale di condanna del 04/06/2012 per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis.
2. Ha proposto ricorso l'interessata; la stessa premette che il decreto penale le è stato notificato a mezzo posta mediante consegna da parte dello sportello del centro postale di Pordenone alla figlia TT RA in data 10 luglio 2012, delegata dalla madre dopo avere rinvenuto nella medesima data l'avviso di deposito lasciato al di fuori della cassetta della corrispondenza;
conseguentemente il termine di 15 giorni per proporre opposizione, decorrente da tale data, è maturato in data 25 luglio 2012, e non, come affermato dal gip, in data 6 luglio 2012 per compiuta giacenza. Tanto premesso, con un primo motivo deduce inosservanza di legge per avere l'ordinanza considerato valida e compiuta la notifica del decreto penale pur in difetto della necessaria documentazione comprovante la ricezione della seconda raccomandata da inviare per legge, senza considerare invece la data di effettiva conoscenza del decreto penale di condanna. Aggiunge che la notifica dell'atto si sarebbe perfezionata al momento del ritiro del plico e non il giorno della compiuta giacenza valida nel solo caso in cui questo non venga ritirato. Con un secondo motivo lamenta che il Gip abbia omesso ogni valutazione circa il fatto che, nonostante la notifica per compiuta giacenza, in data 23 luglio sia seguita l'opposizione al decreto penale. Manca ogni motivazione che consenta di comprendere come il giudice abbia potuto desumere che l'opposizione sia stata presentata oltre il termine di legge nonostante agli atti manchino sia la documentazione comprovante la ricezione della seconda raccomandata sia il plico non ritirato.
3. Il ricorso è inammissibile in entrambi i motivi, sostanzialmente articolanti, sia pure sotto il diverso profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la medesima censura, giacché manifestamente infondato. Infatti, notificato il decreto penale a mezzo del servizio postale, risulta dagli atti che, nella specie, una volta immesso l'atto in cassetta in data 21/06/2012 (come da avviso di ricevimento in atti n. 6575 del cronologico relativo alla raccomandata 777551333147), alla ricorrente è stata spedita altra raccomandata 777551333149 con cui la si è regolarmente informata del deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ivi fatto giacere dal 21/6 al 06/07/2012. Sicché risulta essere stato osservato l'adempimento prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, come modificato dalla L. n. 248 del 2007 per il caso di mancata consegna dell'atto. Di qui l'avvenuto perfezionamento della notifica all'interessata in data 01/07/2012, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ex art. 8, comma 4 legge cit.. Nè in senso contrario può valorizzarsi, come vorrebbe la ricorrente, l'avvenuta effettiva consegna, successivamente al perfezionamento della procedura per compiuta giacenza, del plico:
l'art. 8, comma 4, legge cit. prevede appunto, senza eccezioni, che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, ne' è contemplato un differimento di detti termini per effetto del ritiro del plico verificatosi successivamente alla scadenza del decimo giorno (come del resto a contrario dimostrato dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 5 riguardante l'ipotesi di ritiro del plico verificatosi mentre lo stesso, durante la decorrenza dei dieci giorni predetti, si trovi presso l'ufficio postale); conseguentemente, il ritiro successivo non potrebbe far venire meno la notifica ormai già perfezionatasi in precedenza per la compiuta giacenza. Infine, anche l'argomentazione per cui sarebbe determinante la mancanza in atti della seconda raccomandata è infondata posto che, perfezionandosi appunto la notifica con la decorrenza di dieci giorni dalla data di invio della seconda raccomandata (cfr. Sez. 1, n. 6325 del 11/01/2013, Frati, Rv. 254530), la prova della ricezione di quest'ultima non è necessaria. Correttamente, dunque, il giudice ha ritenuto tardiva l'opposizione, presentata solo in data 23/07/2012 e, dunque, oltre il termine di giorni quindici a decorrere dal 01/07/2012.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro indicata in dispositivo, ritenuta equa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013