Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2019, n. 31137
CASS
Sentenza 28 novembre 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 26 settembre 2019, presieduta dal Dott. Giuseppe Napoletano. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricorrente, e un gruppo di dipendenti, controricorrenti. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva accolto le richieste dei dipendenti riguardo al riconoscimento dell'incidenza dei permessi di allattamento e dei congedi parentali ai fini dell'attribuzione di buoni pasto e indennità di produttività.

I dipendenti sostenevano che tali permessi dovessero essere considerati come ore lavorative, mentre l'Agenzia contestava questa interpretazione, affermando che i buoni pasto spettano solo a chi ha effettivamente lavorato per un numero di ore superiori a sei. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello riguardo all'indennità di produttività, sottolineando che i periodi di congedo non devono avere un impatto negativo sul trattamento retributivo. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Agenzia riguardo ai buoni pasto, stabilendo che l'attribuzione di tali benefici è condizionata all'effettiva presenza in servizio per un numero di ore sufficiente, escludendo quindi il diritto ai buoni pasto per i dipendenti che non hanno raggiunto le sei ore di lavoro effettivo. La Corte ha argomentato che i buoni pasto non sono parte della retribuzione normale, ma un beneficio legato all'organizzazione del lavoro.

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Massime2

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell'art. 39 dello stesso d.lgs., che vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro", in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

In tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi quali, ad esempio, i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, ove non ne ricorrano i presupposti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2019, n. 31137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31137
Data del deposito : 28 novembre 2019

Testo completo