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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Giovanna Claudia Ragusa Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1885 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
PERTICHE (PD) il 24/04/1971, rappresentata e difesa dall'avv. PRIVATO LORENA, giusta procura in atti;
-ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/11/1967, rappresentato e difeso dall'avv. PRIVATO LORENA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- resistente -
e con l'intervento del P.M.
- interveniente ex lege -
oggetto: statuizioni in ordine all'affidamento ed al mantenimento di prole nata al di fuori del matrimonio
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
14.5.2025, al cui verbale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.9.2024, , premettendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale è nato, in data Controparte_1
14.8.2012, il figlio ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) disporne l'affidamento Per_1
congiunto, con collocazione presso l'abitazione della ricorrente sita in Licata (AG) nel C/so
Italia n. 175 dove ha vissuto dal momento della separazione dal resistente;
ii) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per Controparte_1
mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00
(cinquecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
iii) condannare il resistente a corrispondere alla madre gli arretrati non corrisposti a titolo di mantenimento del figlio, decorrenti dalla transazione del 29/09/2022, ammontanti ad euro 250,00 mensili, fino ad oggi per un totale di euro 2.750,00; iv) disporre che il padre concorrerà, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie;
v) disporre il diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14 in periodi extra scolatici) sino alle ore 20:30, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola o alle ore
14 in periodi extra scolatici sino alle ore 21 della domenica (con pernottamento nelle notti intermedie), per sei giorni nelle festività di fine anno comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il 24 dicembre, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il giorno di Capodanno,
per quattro giorni nelle festività pasquali (comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo), per un periodo di dieci giorni consecutivi nel mese di agosto,
il primo anno comprendente il 15 agosto, l'anno successivo a decorrere dal 16 agosto,
alternativamente con la madre (da riconoscere in maniera simmetrica alla madre), in alternanza per tutte le altre festività civili e religiose e per il giorno del compleanno del minore la mattina o il pomeriggio, alternativamente;
vi) porre a carico del resistente il 50% dell'affitto della casa di C/so Italia n. 175, domicilio della ricorrente e del figlio;
vii) ordinare a ciascun genitore di comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefono e i luoghi di villeggiatura nonché concedersi il reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità del figlio, , valida anche per l'espatrio; con vittoria di spese, Persona_2
competenze ed onorari di causa.
2 Con note del 17.1.2025, parte ricorrente ha dato conto della sottoscrizione di un accordo con il resistente, chiedendone l'omologa, rimettendo al Tribunale le questioni non trattate,
relative agli arretrati per il mantenimento del figlio e al pagamento del 50% del canone d'affitto della casa in cui la ricorrente abita con il figlio Per_1
Il PM ha posto il visto in data 7.2.2025.
Con comparsa del 28.04.2025 si è costituito , con il medesimo Controparte_1
legale della ricorrente, dichiarando di aderire all'accordo sottoscritto con Pt_1 [...]
in data 13.1.2025. Entrambe le parti hanno quindi concluso chiedendo l'inserimento Pt_2
delle condizioni contenute nell'accordo in sentenza.
Si da atto che è stato ritenuto non necessario sentire il minore tenuto conto dell'accordo delle parti sulle questioni che lo riguardano.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473
bis.22 c.p.c. u.c.
Ciò detto, si ritiene che vadano recepite integralmente le condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 13.01.2025 e allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.01.2025 in quanto si ritiene che non siano emerse ragioni che inducano a non accoglierle,
essendo le condizioni previste rispondenti all'interesse della minore e non contrastanti con gli interessi pubblicistici. A riguardo si precisa altresì che non vi è stata opposizione del P.M. (cfr.
visto del 07 febbraio 2025).
Inoltre, con riferimento alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente, esulando dall'oggetto del presente giudizio, le stesse si ritengono inammissibili e non potranno trovare accoglimento, con la precisazione che la domanda relativa al rilascio del passaporto è di competenza del Giudice Tutelare.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della richiesta congiunta e dell'interesse comune delle parti all'adozione delle regole qui statuite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento dell'accordo sottoscritto da
[...]
e in data 13.01.2025 allegato alle note Parte_3 Controparte_1
3 di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.01.2025, da intendersi integralmente recepito:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
stabile presso il domicilio della madre;
dispone che:
- potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la Controparte_1
madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni scolastici e ludici del figlio;
- è obbligato a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, Controparte_1
la somma mensile di € 250,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025 e a contribuire alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative e sociali) nella misura del 50% sostenute nell'interesse del minore;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Giovanna Claudia Ragusa Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1885 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
PERTICHE (PD) il 24/04/1971, rappresentata e difesa dall'avv. PRIVATO LORENA, giusta procura in atti;
-ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/11/1967, rappresentato e difeso dall'avv. PRIVATO LORENA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- resistente -
e con l'intervento del P.M.
- interveniente ex lege -
oggetto: statuizioni in ordine all'affidamento ed al mantenimento di prole nata al di fuori del matrimonio
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
14.5.2025, al cui verbale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.9.2024, , premettendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale è nato, in data Controparte_1
14.8.2012, il figlio ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) disporne l'affidamento Per_1
congiunto, con collocazione presso l'abitazione della ricorrente sita in Licata (AG) nel C/so
Italia n. 175 dove ha vissuto dal momento della separazione dal resistente;
ii) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per Controparte_1
mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00
(cinquecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
iii) condannare il resistente a corrispondere alla madre gli arretrati non corrisposti a titolo di mantenimento del figlio, decorrenti dalla transazione del 29/09/2022, ammontanti ad euro 250,00 mensili, fino ad oggi per un totale di euro 2.750,00; iv) disporre che il padre concorrerà, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie;
v) disporre il diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14 in periodi extra scolatici) sino alle ore 20:30, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola o alle ore
14 in periodi extra scolatici sino alle ore 21 della domenica (con pernottamento nelle notti intermedie), per sei giorni nelle festività di fine anno comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il 24 dicembre, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il giorno di Capodanno,
per quattro giorni nelle festività pasquali (comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo), per un periodo di dieci giorni consecutivi nel mese di agosto,
il primo anno comprendente il 15 agosto, l'anno successivo a decorrere dal 16 agosto,
alternativamente con la madre (da riconoscere in maniera simmetrica alla madre), in alternanza per tutte le altre festività civili e religiose e per il giorno del compleanno del minore la mattina o il pomeriggio, alternativamente;
vi) porre a carico del resistente il 50% dell'affitto della casa di C/so Italia n. 175, domicilio della ricorrente e del figlio;
vii) ordinare a ciascun genitore di comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefono e i luoghi di villeggiatura nonché concedersi il reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità del figlio, , valida anche per l'espatrio; con vittoria di spese, Persona_2
competenze ed onorari di causa.
2 Con note del 17.1.2025, parte ricorrente ha dato conto della sottoscrizione di un accordo con il resistente, chiedendone l'omologa, rimettendo al Tribunale le questioni non trattate,
relative agli arretrati per il mantenimento del figlio e al pagamento del 50% del canone d'affitto della casa in cui la ricorrente abita con il figlio Per_1
Il PM ha posto il visto in data 7.2.2025.
Con comparsa del 28.04.2025 si è costituito , con il medesimo Controparte_1
legale della ricorrente, dichiarando di aderire all'accordo sottoscritto con Pt_1 [...]
in data 13.1.2025. Entrambe le parti hanno quindi concluso chiedendo l'inserimento Pt_2
delle condizioni contenute nell'accordo in sentenza.
Si da atto che è stato ritenuto non necessario sentire il minore tenuto conto dell'accordo delle parti sulle questioni che lo riguardano.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473
bis.22 c.p.c. u.c.
Ciò detto, si ritiene che vadano recepite integralmente le condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 13.01.2025 e allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.01.2025 in quanto si ritiene che non siano emerse ragioni che inducano a non accoglierle,
essendo le condizioni previste rispondenti all'interesse della minore e non contrastanti con gli interessi pubblicistici. A riguardo si precisa altresì che non vi è stata opposizione del P.M. (cfr.
visto del 07 febbraio 2025).
Inoltre, con riferimento alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente, esulando dall'oggetto del presente giudizio, le stesse si ritengono inammissibili e non potranno trovare accoglimento, con la precisazione che la domanda relativa al rilascio del passaporto è di competenza del Giudice Tutelare.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della richiesta congiunta e dell'interesse comune delle parti all'adozione delle regole qui statuite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento dell'accordo sottoscritto da
[...]
e in data 13.01.2025 allegato alle note Parte_3 Controparte_1
3 di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.01.2025, da intendersi integralmente recepito:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
stabile presso il domicilio della madre;
dispone che:
- potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la Controparte_1
madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni scolastici e ludici del figlio;
- è obbligato a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, Controparte_1
la somma mensile di € 250,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025 e a contribuire alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative e sociali) nella misura del 50% sostenute nell'interesse del minore;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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