Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3111/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. ), Parte_3 C.F._2
(c.f. , Parte_1 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO e , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso il difensore avv. GIANNONE ANTONIO
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAMBASCO FRANCESCA e Parte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. TAMBASCO FRANCESCA
CONVENUTO
All'udienza del 26 marzo 2025, sulle conclusioni come precisate nel verbale di udienza, il GI riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione ritualmente notificato , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
quest'ultimo quale socio nonché liquidatore della società ME NC di DO AO & C. in liquidazione, convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale la e proponevano Parte_4
opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di precetto loro notificato in data 6.8/3/2024 mediante il quale veniva intimato ad essi opponenti, quali soci illimitatamente responsabili della società ME NC , il pagamento della somma complessiva di € 45.020,93, oltre spese e interessi, reclamata in forza del DI n. 6931/2017 RG emesso dal Tribunale di Catania l'11.12.2017, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo il 20-21/6/2018.
Parte opponente, premettendo che avverso il suddetto DI era stata proposta opposizione non ancora definita, deduceva la mancata attivazione del beneficium excussionis da parte dell'opposta; eccepiva l'adempimento parziale dell'obbligazione; contestava poi alcune voci richieste nel precetto ed infine deduceva la nullità della notifica dell'atto di precetto non essendo stata fatta menzione nella relata di notifica della c.d. “dichiarazione ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “IN VIA PRELIMINARE: • SOSPENDERE L'EFFICACIA
ESECUTIVA DEL TITOLO, così come azionata nei confronti dei Sig.ri soci della “Comel S.n.c.” a mezzo di atto di precetto notificato in data 6- 08/03/2024; NEL MERITO: • Accertare e dichiarare, per
i motivi di cui in premessa, l'inefficacia e/o la nullità, o – con ogni altra statuizione di legge, privare di efficacia l'atto di precetto notificato in data 06- 08/03/2024 ai Sig.ri Soci : Parte_5
nato a [...], il [...], c.f.: ed ivi Parte_1 C.F._3
residente in [...]; nato a [...], il [...], Parte_3
c.f.: , ed ivi residente in [...]; nato a [...]F._4 Parte_2
Sambuca di Sicilia (AG), il 29.11.1963, c.f.: ed ivi residente in [...]
n. 48, quest'ultimo anche quale liquidatore. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Il G.I. con decreto ex art. 171 bis cpc emesso in data 20.5.2024, rilevata la regolare costituzione del convenuto, differiva l'udienza per la comparizione delle parti e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 27 settembre 2024 il GI rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, previo rigetto dell'istanza di CTU contabile, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 26 marzo 2025.
Indi all'udienza del 26 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, il GI riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Ciò posto, giova premettere quanto segue. pagina 2 di 5 Con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. fondato su un titolo esecutivo giudiziale
(nella specie, il D.I. n. 6931/17 reso nell'ambito del giudizio n. 17884/2017 R.G.), la pretesa fatta valere dal debitore intimato potrà essere accolta solo con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato nel giudicato, che si siano verificati solo successivamente alla formazione del giudicato medesimo.
Giova altresì premettere che nelle more del giudizio , e precisamente in data 12/06/2024, il Tribunale di
Catania ha definito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo e ha statuito nella sentenza n.
2855/2024 l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Comel s.n.c. per tardività e ha rigettato l'opposizione proposta dai soci , e . Parte_2 Parte_1 Parte_3
Ciò posto va ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti sulla mancata attivazione del beneficium excussionis da parte dell'opposta, atteso che il beneficio previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito
(ex multis, v. Cass. civ, Sez. III, ord. n. 22629 del 16.10.2020).
E dunque per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedura esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società, ma è sufficiente che offra la prova dell'incapienza della società.
Ebbene nel caso di specie nessun dubbio può esserci sulla detta incapienza.
Invero la società è stata messa in liquidazione ed attualmente è in fase di scioglimento poiché inattiva dal 2021 come emerge dalla visura allegata.
Inoltre sugli immobili posseduti dalla società sono state iscritte diverse ipoteche e pignoramenti, che comprovano la certa infruttuosità di qualsiasi esecuzione in danno della società.
Del tutto indimostrata poi risulta la circostanza addotta dalla difesa di parte opponente circa la sussistenza di alcuni mezzi in proprietà alla società, posto che, come emerge dalla visura al PRA allegata dall'opposta la on possiede alcun mezzo. Pt_1
Analogamente privo di alcun riscontro probatorio è l'assunto sostenuto dalla difesa degli opponenti in relazione alla presenza in magazzino di merce per un ammontare di € 50.000,00.
pagina 3 di 5 Quanto poi all'eccezione di adempimento parziale dell'obbligazione sollevata dagli opponenti, premesso che parte opposta ha dato atto dell'avvenuto scomputo degli assegni allegati dagli opponenti dall'ammontare del credito vantato dalla stessa, in ogni caso si tratta di pagamenti comunque antecedenti alla formazione del titolo oggetto della presente opposizione, che non possono essere fatti valere quali fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Privo di pregio e di fondamento è inoltre il terzo motivo dell'opposizione.
Invero per quanto riguarda la dichiarazione di distrazione trattasi all'evidenza di mero errore materiale;
per quanto riguarda il compenso per il precetto attesa l'entità del debito risulta applicato il valore massimo di legge pari ad € 497,00 a cui vanno aggiunte IVA, CPA e spese di notifica e da qui l'importo di € 763,58; l'imposta di registro è dovuta ex lege.
Assolutamente pretestuoso è il quarto motivo dell'opposizione de qua.
Ed invero, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice adito ha accertato la tardività dell'opposizione della società Comel di DO AO & C. S.n.c. avverso il decreto ingiuntivo, deve ritenersi, quale conseguenza, che essendo l'obbligazione dei soci dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti della società, debitrice principale, spieghi inevitabilmente effetti nei confronti dei soci verso cui vale quindi quale titolo esecutivo.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla nullità della notifica del precetto per mancata menzione nella relata della dichiarazione di cui all'art. 137 co. 7 c.p.c..
Invero siffatta norma si applica nel caso in cui sia l'ufficiale giudiziario a notificare per conto dell'avvocato e non nel caso di specie in cui invece l'avvocato ha provveduto direttamente ad effettuare la notifica.
Alla luce di quanto detto la spiegata opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3111/2024 R.G rigetta l'opposizione avverso l'atto di precetto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 4 di 5 Così deciso in data 24/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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