TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 353/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr. Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, vertente tra
(C.F.: ), in persona del sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Procopio opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Francesca Gagliardi opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2020 del 7.2.2020 (R.G. n.
171/2020), con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 182.448,00, oltre interessi e spese della procedura CP_1
monitoria, quale sommatoria di una serie di fatture insolute per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ricomprese nel territorio di competenza dell'ente, relativamente all'anno scolastico 2015 e per il successivo triennio 2016-2019.
Il ha dedotto, nel merito, che il credito azionato trae la sua fonte da Parte_1
contratti di appalto, stipulati il 10.11.2015 e il 15.11.2016, in esecuzione di varie
1 delibere della Giunta Comunale, per l'affidamento del servizio di refezione per le scuole ricomprese nel territorio di competenza dell'ente fino al momento della risoluzione contrattuale, avvenuta con determinazione n. 81 del 18.5.2017, a seguito dell'interdittiva antimafia n. 32423 del 28 aprile 2017 della che ha Controparte_2 colpito la società e dalla quale deriva l'incapacità, per la società Controparte_1
opposta, di ricevere qualsiasi forma di pagamento da parte dell'amministrazione pubblica. Ha inoltre eccepito l'avvenuto pagamento, per come risulta dalle fatture indicate nell'atto introduttivo, per un totale di € 131.185,89, rilevando che, per la restante somma di € 70.312,32, non risulta formalizzata, presso i competenti uffici, la presentazione delle schede di debito fuori bilancio, trattandosi di assunzione di forniture sprovviste di copertura finanziaria, in violazione di quanto statuito dall'art. 194 del
T.U.E.L. Ha quindi chiesto la revoca del provvedimento monitorio in quanto illegittimo per mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione e, in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, la determinazione della minore somma dovuta, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Si è costituita l'opposta società che ha impugnato e contestato Controparte_1
tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. L'opposta ha, in via preliminare, eccepito la nullità, invalidità ed inammissibilità dell'atto introduttivo e della procura speciale allegata in atti, in quanto contengono estensione .pdf e non anche .p7m, per come richiesto dalla legge, eccependo altresì, che l'atto di citazione risulta totalmente sprovvisto di firma digitale del procuratore costituito. Nel merito, ha contestato le avverse eccezioni, deducendo che a fronte delle prestazioni rese, non è pervenuto alcun pagamento da parte dell'ente, evidenziando come la comminazione dell'interdittiva antimafia sia, comunque, avvenuta oltre due anni di distanza dall'emissione dei documenti contabili. Ha chiesto, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto dilatoria e infondata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per lo scambio di memorie istruttorie. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 25.6.2024 è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2 Tanto premesso, vanno respinte le eccezioni formulate in via preliminare da parte opposta di invalidità e/o nullità della notifica telematica.
La nello specifico, ha dedotto l'inammissibilità, invalidità e Controparte_1 nullità della notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo del giudizio, deducendo che la procura speciale e gli allegati contengono l'estensione .pdf e non anche .p7m e che, pertanto, violano la legge n. 53/1994 in materia di documenti digitali. Ha inoltre dedotto, per quanto riguarda l'atto di citazione in opposizione, la totale assenza della firma digitale del procuratore.
Entrambe le eccezioni sono infondate, risultando smentite dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale, nell'equiparare il file pdf al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite pec, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito il seguente principio di diritto: <Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e , e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcun>> (v. Cass. civ.
Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018).
In forza del suddetto principio, dunque, i file in discussione, relativi alla citazione ed alla procura, regolarmente muniti di firma digitale, pur avendo un'estensione .pdf, sono validi ed efficaci, con la conseguenza che l'eccezione di controparte è destituita di pregio e va disattesa.
Con riferimento poi all'asserita violazione delle regole dettate dall'art. 3 bis della legge n. 53/1994 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione, ogni eventuale nullità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Ha chiarito invero la giurisprudenza che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., Sezioni Unite n. 7665 del
18.4.2016; Cass. civ. n. 8815/2020).
Nel caso in esame, la società opposta si è regolarmente costituita nel presente giudizio e ha spiegato le proprie di difese per contrastare le pretese avverse, dimostrando così di avere avuto rituale conoscenza dell'atto di opposizione, con l'effetto che ogni eventuale nullità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
3 Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che “la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa «sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che in1fatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione,
è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare
l'autore» (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato” (v., ancora, Cass. civ. n. 8815/2020).
Peraltro, nella specie, neppure è stato contestato che l'atto provenga dal procuratore costituito.
Alla luce di quanto precede, le eccezioni preliminari formulate dalla società opposta non possono trovare accoglimento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 (c.d. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Con riferimento poi ai debiti fuori bilancio, l'art. 194, comma 1, TUEL stabilisce che con deliberazione consiliare, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”
(lett. e).
Inoltre, l'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4 Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione per il pagamento delle seguenti fatture, derivanti dal servizio di refezione scolastica prestato in favore del fattura n. 246 del Parte_1
31/05/2015, parzialmente saldata e rimasta insoluta per € 6.398,59; fattura n. 486 del
31/10/2015 di € 25.314,00; fattura n. 565 del 30/11/2015 di € 27.606,00; fattura n. 625 del 31/12/2015 di € 14.688,00; fattura n. 41 del 31/01/2017 di € 24.362,52; fattura n. 76 del 28/02/2017 di € 28.007,56; fattura n. 143 del 31/03/2017 di € 34.962,76; fattura n.
211 del 30/04/2017 di € 19.030,20 e fattura n. 257 del 30/05/2017 di € 19.777,24 (v. fatture allegate al fascicolo monitorio), per un importo complessivo pari ad €
200.146,87, maggiorato degli interessi moratori ammontanti ad € 55.830,23.
Dall'importo complessivamente ottenuto (€ 255.977,10) l'ingiungente ha poi decurtato la somma di € 73.529,21 quale quota parte del credito sottoposta alla procedura di pignoramento presso terzi azionata da Magris S.p.A., in qualità di creditrice della
(v. ordinanza di assegnazione somme emessa nell'ambito della Controparte_1
procedura di esecuzione mobiliare presso terzi iscritta a R.G.E. n. 470/2019, allegata ad entrambi i fascicoli di parte), sicché l'importo definitivo per il recupero del quale la società opposta ha agito è di € 182.448,00.
Risulta agli atti che con deliberazione della giunta comunale n. 236 del 4.12.2014
(allegata al fascicolo monitorio), il Responsabile del settore Affari generali –
Istituzionali – Istruzione – Sociali – Legale del per l'erogazione del Parte_1
servizio di ristorazione scolastica relativo al periodo gennaio-maggio 2015 e ottobre- dicembre 2015, impegnava la somma complessiva di € 196.800,00, IVA compresa, così dilazionata: da gennaio a maggio 2015 la somma di € 123.00,00 da far gravare sul futuro bilancio di esercizio finanziario 2015 da suddividersi in € 60.000,00 al capitolo di spesa 1416 ed € 71.000,00 al capitolo di spesa 1417; da ottobre a dicembre 2015
l'importo di € 73.000,00 da far gravare sul futuro bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2015 da suddividersi € 30.000,00 al capitoli di spesa 1416 ed € 35.800,00 al capitolo di spesa 1417.
A tale determinazione, divenuta esecutiva in data 11.12.2014, risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata (v. allegato al fascicolo monitorio).
Con determinazione n. 7 del 21.1.2015 (allegato al fascicolo monitorio), il Parte_1
aggiudicava definitivamente la fornitura del servizio di ristorazione scolastica alla
[...]
5 Cardamone Group S.r.l., avendo essa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo un prezzo contrattuale complessivo di € 188.600,00, oltre IVA al 4% pari ad € 7.544,00, dando atto della copertura finanziaria di tale importo nei capitoli 1416/1417 del corrente bilancio in fase di approvazione.
Quindi, con contratto di appalto n. 614 del 10.11.2015 (allegato al fascicolo monitorio), il affidava alla società il servizio di Pt_1 Pt_1 Controparte_1 ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del per il periodo da gennaio/maggio 2015 e ottobre/dicembre Pt_1
2015, verso il corrispettivo di € 188.600,00, oltre IVA al 4% pari ad € 7.544,00.
Successivamente, con determinazione n. 158 del 26.10.2016 (allegata al fascicolo monitorio), il Responsabile del terzo settore presso il Comune di aggiudicava la Pt_1 gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica afferente al triennio
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, alla società per il Controparte_1
complessivo importo netto pari ad € 482.625,00, oltre Iva al 4% pari ad € 19.305,00, specificando che l'onere finanziario sarebbe stato impegnato nei seguenti bilanci pluriennali: l'importo di € 62.741,25 al capitolo 1417 dell'anno 2016; l'importo di €
20.630,00 al capitolo 1415 dell'anno 2017; l'importo di € 146.680,00 al capitolo 1417 dell'anno 2017; l'importo di € 20.630,00 al capitolo 1415 dell'anno 2018 e l'importo di
€ 146.680,00 al capitolo 1417 dell'anno 2018; la restante somma di € 104.568,75, iva inclusa, sarebbe stata impegnata sul bilancio di previsione per l'annualità 2019.
Anche a tale determinazione venivano apposti attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile (v. allegato al fascicolo monitorio).
Dunque, con contratto di appalto del 15.11.2016, il affidava alla ditta Parte_1 il servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia, Controparte_1
primaria e secondaria di primo grado anche per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, verso il corrispettivo di € 482.625,00, oltre IVA nella misura del 4% pari ad
€ 19.305,00.
Alla luce della documentazione versata in atti dalla parte opposta (contratti di appalto, impegni di spesa, attestazioni di copertura finanziaria della spesa impegnata e visti di regolarità contabile, apposti dall'ufficio amministrativo competente) e in difetto di prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente comunale delle fatture oggetto di causa, emesse dalla società per l'attività di refezione scolastica Controparte_1
prestata in proprio favore, può ritenersi accertata l'inadempienza contrattuale del
6 con riferimento al pagamento delle fatture n. 246 del 31/05/2015, Parte_1
limitatamente alla somma di € 6.398,59, n. 486 del 31/10/2015 di € 25.314,00, n. 565 del 30/11/2015 di € 27.606,00, n. 625 del 31/12/2015 di € 14.688,00, n. 41 del
31/01/2017 di € 24.362,52, n. 76 del 28/02/2017 di € 28.007,56, n. 143 del 31/03/2017 di € 34.962,76, n. 211 del 30/04/2017 di € 19.030,20 e n. 257 del 30/05/2017 di €
19.777,24, per un importo complessivo di € 200.146,87, oltre interessi per come calcolati nel ricorso monitorio, per un totale di € 255.977,10. Da tale somma, per come già indicato nella domanda di adempimento, va sottratta la quota parte del detto credito sottoposta al vincolo conseguente alla procedura di pignoramento presso terzi azionata dalla società Magris S.p.A., quale creditrice della società Controparte_1
dinanzi la Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza, per un importo di €
73.529,21 (v. ordinanza di assegnazione del 10.6.2019 allegata al fascicolo del monitorio), talché, come già sopra specificato, il credito in favore della
[...]
è pari all'importo complessivo di € 182.448,00 portato dal decreto CP_1
ingiuntivo.
L'ente opponente – convenuto in senso sostanziale – avrebbe dovuto dare compiuta prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte, o comunque della sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, ma a tanto non ha provveduto.
Non può condividersi l'assunto di parte opponente secondo cui il credito azionato da parte opposta difetterebbe del requisito dell'esigibilità per essere stata la ditta appaltatrice attinta da provvedimento di interdittiva antimafia n. 32423 emesso dal
Prefetto di Cosenza in data 28.4.2017 (v. provvedimento prefettizio di conferma prot. n.
0024173 del 26.3.2018, allegato al fascicolo di parte opponente) e confermato dal TAR
Calabria – Catanzaro con sentenza pronunciata il 19.12.2018 (v. allegato al fascicolo di parte opponente), sicché alla società opposta sarebbe interdetto l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con la pubblica amministrazione, nonché
l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione;
né rileva la deliberazione n. 81 del 18.5.2017 con la quale il aveva dichiarato la Parte_1 risoluzione del contratto d'appalto n. 621 del 15.11.2016 stipulato con la ditta per l'esistenza della interdittiva antimafia (v. allegato al Controparte_1
fascicolo di parte opponente).
7 Ciò in quanto – come detto – l'art. 92, comma 3, Codice antimafia, nello stabilire che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fa comunque salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Nel caso di specie, risulta pacifico – poiché non oggetto di contestazione – che la società ha eseguito la prestazione di refezione scolastica Controparte_1 oggetto dei contratti di appalto stipulati con il e che, dunque, l'ente Parte_1
comunale ha tratto utilità da tale prestazione;
inoltre, dalle deliberazioni in atti è emerso che l'amministrazione comunale ha approvato gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione dei contratti e ne ha attestato la copertura finanziaria, secondo quanto disposto all'art. 191 TUEL.
Peraltro, risulta agli atti che con provvedimento prot. n. 32344 del 25.3.2021 (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte opposta), la CP_2 informava che “sulla base delle risultanze degli ulteriori accertamenti, non
[...] sussistono, allo stato, le cause ostative previste dall'art. 67 del d.lgs n.159/2011 né si evidenzia l'esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 84
e 91 del medesimo decreto legislativo, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società con sede in Celico”. Controparte_1
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, in sé non complessa, e delle questioni di fatto e di diritto trattate, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma e Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 64/2020 emesso dal Tribunale di Paola il
7.2.2020 (R.G. n. 171/2020);
8 - condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della società in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola il 12 febbraio 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
9
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr. Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, vertente tra
(C.F.: ), in persona del sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Procopio opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Francesca Gagliardi opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2020 del 7.2.2020 (R.G. n.
171/2020), con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 182.448,00, oltre interessi e spese della procedura CP_1
monitoria, quale sommatoria di una serie di fatture insolute per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ricomprese nel territorio di competenza dell'ente, relativamente all'anno scolastico 2015 e per il successivo triennio 2016-2019.
Il ha dedotto, nel merito, che il credito azionato trae la sua fonte da Parte_1
contratti di appalto, stipulati il 10.11.2015 e il 15.11.2016, in esecuzione di varie
1 delibere della Giunta Comunale, per l'affidamento del servizio di refezione per le scuole ricomprese nel territorio di competenza dell'ente fino al momento della risoluzione contrattuale, avvenuta con determinazione n. 81 del 18.5.2017, a seguito dell'interdittiva antimafia n. 32423 del 28 aprile 2017 della che ha Controparte_2 colpito la società e dalla quale deriva l'incapacità, per la società Controparte_1
opposta, di ricevere qualsiasi forma di pagamento da parte dell'amministrazione pubblica. Ha inoltre eccepito l'avvenuto pagamento, per come risulta dalle fatture indicate nell'atto introduttivo, per un totale di € 131.185,89, rilevando che, per la restante somma di € 70.312,32, non risulta formalizzata, presso i competenti uffici, la presentazione delle schede di debito fuori bilancio, trattandosi di assunzione di forniture sprovviste di copertura finanziaria, in violazione di quanto statuito dall'art. 194 del
T.U.E.L. Ha quindi chiesto la revoca del provvedimento monitorio in quanto illegittimo per mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione e, in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, la determinazione della minore somma dovuta, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Si è costituita l'opposta società che ha impugnato e contestato Controparte_1
tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. L'opposta ha, in via preliminare, eccepito la nullità, invalidità ed inammissibilità dell'atto introduttivo e della procura speciale allegata in atti, in quanto contengono estensione .pdf e non anche .p7m, per come richiesto dalla legge, eccependo altresì, che l'atto di citazione risulta totalmente sprovvisto di firma digitale del procuratore costituito. Nel merito, ha contestato le avverse eccezioni, deducendo che a fronte delle prestazioni rese, non è pervenuto alcun pagamento da parte dell'ente, evidenziando come la comminazione dell'interdittiva antimafia sia, comunque, avvenuta oltre due anni di distanza dall'emissione dei documenti contabili. Ha chiesto, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto dilatoria e infondata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per lo scambio di memorie istruttorie. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 25.6.2024 è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2 Tanto premesso, vanno respinte le eccezioni formulate in via preliminare da parte opposta di invalidità e/o nullità della notifica telematica.
La nello specifico, ha dedotto l'inammissibilità, invalidità e Controparte_1 nullità della notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo del giudizio, deducendo che la procura speciale e gli allegati contengono l'estensione .pdf e non anche .p7m e che, pertanto, violano la legge n. 53/1994 in materia di documenti digitali. Ha inoltre dedotto, per quanto riguarda l'atto di citazione in opposizione, la totale assenza della firma digitale del procuratore.
Entrambe le eccezioni sono infondate, risultando smentite dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale, nell'equiparare il file pdf al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite pec, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito il seguente principio di diritto: <Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e , e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcun>> (v. Cass. civ.
Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018).
In forza del suddetto principio, dunque, i file in discussione, relativi alla citazione ed alla procura, regolarmente muniti di firma digitale, pur avendo un'estensione .pdf, sono validi ed efficaci, con la conseguenza che l'eccezione di controparte è destituita di pregio e va disattesa.
Con riferimento poi all'asserita violazione delle regole dettate dall'art. 3 bis della legge n. 53/1994 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione, ogni eventuale nullità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Ha chiarito invero la giurisprudenza che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., Sezioni Unite n. 7665 del
18.4.2016; Cass. civ. n. 8815/2020).
Nel caso in esame, la società opposta si è regolarmente costituita nel presente giudizio e ha spiegato le proprie di difese per contrastare le pretese avverse, dimostrando così di avere avuto rituale conoscenza dell'atto di opposizione, con l'effetto che ogni eventuale nullità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
3 Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che “la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa «sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che in1fatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione,
è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare
l'autore» (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato” (v., ancora, Cass. civ. n. 8815/2020).
Peraltro, nella specie, neppure è stato contestato che l'atto provenga dal procuratore costituito.
Alla luce di quanto precede, le eccezioni preliminari formulate dalla società opposta non possono trovare accoglimento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 (c.d. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Con riferimento poi ai debiti fuori bilancio, l'art. 194, comma 1, TUEL stabilisce che con deliberazione consiliare, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”
(lett. e).
Inoltre, l'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4 Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione per il pagamento delle seguenti fatture, derivanti dal servizio di refezione scolastica prestato in favore del fattura n. 246 del Parte_1
31/05/2015, parzialmente saldata e rimasta insoluta per € 6.398,59; fattura n. 486 del
31/10/2015 di € 25.314,00; fattura n. 565 del 30/11/2015 di € 27.606,00; fattura n. 625 del 31/12/2015 di € 14.688,00; fattura n. 41 del 31/01/2017 di € 24.362,52; fattura n. 76 del 28/02/2017 di € 28.007,56; fattura n. 143 del 31/03/2017 di € 34.962,76; fattura n.
211 del 30/04/2017 di € 19.030,20 e fattura n. 257 del 30/05/2017 di € 19.777,24 (v. fatture allegate al fascicolo monitorio), per un importo complessivo pari ad €
200.146,87, maggiorato degli interessi moratori ammontanti ad € 55.830,23.
Dall'importo complessivamente ottenuto (€ 255.977,10) l'ingiungente ha poi decurtato la somma di € 73.529,21 quale quota parte del credito sottoposta alla procedura di pignoramento presso terzi azionata da Magris S.p.A., in qualità di creditrice della
(v. ordinanza di assegnazione somme emessa nell'ambito della Controparte_1
procedura di esecuzione mobiliare presso terzi iscritta a R.G.E. n. 470/2019, allegata ad entrambi i fascicoli di parte), sicché l'importo definitivo per il recupero del quale la società opposta ha agito è di € 182.448,00.
Risulta agli atti che con deliberazione della giunta comunale n. 236 del 4.12.2014
(allegata al fascicolo monitorio), il Responsabile del settore Affari generali –
Istituzionali – Istruzione – Sociali – Legale del per l'erogazione del Parte_1
servizio di ristorazione scolastica relativo al periodo gennaio-maggio 2015 e ottobre- dicembre 2015, impegnava la somma complessiva di € 196.800,00, IVA compresa, così dilazionata: da gennaio a maggio 2015 la somma di € 123.00,00 da far gravare sul futuro bilancio di esercizio finanziario 2015 da suddividersi in € 60.000,00 al capitolo di spesa 1416 ed € 71.000,00 al capitolo di spesa 1417; da ottobre a dicembre 2015
l'importo di € 73.000,00 da far gravare sul futuro bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2015 da suddividersi € 30.000,00 al capitoli di spesa 1416 ed € 35.800,00 al capitolo di spesa 1417.
A tale determinazione, divenuta esecutiva in data 11.12.2014, risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata (v. allegato al fascicolo monitorio).
Con determinazione n. 7 del 21.1.2015 (allegato al fascicolo monitorio), il Parte_1
aggiudicava definitivamente la fornitura del servizio di ristorazione scolastica alla
[...]
5 Cardamone Group S.r.l., avendo essa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo un prezzo contrattuale complessivo di € 188.600,00, oltre IVA al 4% pari ad € 7.544,00, dando atto della copertura finanziaria di tale importo nei capitoli 1416/1417 del corrente bilancio in fase di approvazione.
Quindi, con contratto di appalto n. 614 del 10.11.2015 (allegato al fascicolo monitorio), il affidava alla società il servizio di Pt_1 Pt_1 Controparte_1 ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del per il periodo da gennaio/maggio 2015 e ottobre/dicembre Pt_1
2015, verso il corrispettivo di € 188.600,00, oltre IVA al 4% pari ad € 7.544,00.
Successivamente, con determinazione n. 158 del 26.10.2016 (allegata al fascicolo monitorio), il Responsabile del terzo settore presso il Comune di aggiudicava la Pt_1 gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica afferente al triennio
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, alla società per il Controparte_1
complessivo importo netto pari ad € 482.625,00, oltre Iva al 4% pari ad € 19.305,00, specificando che l'onere finanziario sarebbe stato impegnato nei seguenti bilanci pluriennali: l'importo di € 62.741,25 al capitolo 1417 dell'anno 2016; l'importo di €
20.630,00 al capitolo 1415 dell'anno 2017; l'importo di € 146.680,00 al capitolo 1417 dell'anno 2017; l'importo di € 20.630,00 al capitolo 1415 dell'anno 2018 e l'importo di
€ 146.680,00 al capitolo 1417 dell'anno 2018; la restante somma di € 104.568,75, iva inclusa, sarebbe stata impegnata sul bilancio di previsione per l'annualità 2019.
Anche a tale determinazione venivano apposti attestazione di copertura finanziaria e visto di regolarità contabile (v. allegato al fascicolo monitorio).
Dunque, con contratto di appalto del 15.11.2016, il affidava alla ditta Parte_1 il servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia, Controparte_1
primaria e secondaria di primo grado anche per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, verso il corrispettivo di € 482.625,00, oltre IVA nella misura del 4% pari ad
€ 19.305,00.
Alla luce della documentazione versata in atti dalla parte opposta (contratti di appalto, impegni di spesa, attestazioni di copertura finanziaria della spesa impegnata e visti di regolarità contabile, apposti dall'ufficio amministrativo competente) e in difetto di prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente comunale delle fatture oggetto di causa, emesse dalla società per l'attività di refezione scolastica Controparte_1
prestata in proprio favore, può ritenersi accertata l'inadempienza contrattuale del
6 con riferimento al pagamento delle fatture n. 246 del 31/05/2015, Parte_1
limitatamente alla somma di € 6.398,59, n. 486 del 31/10/2015 di € 25.314,00, n. 565 del 30/11/2015 di € 27.606,00, n. 625 del 31/12/2015 di € 14.688,00, n. 41 del
31/01/2017 di € 24.362,52, n. 76 del 28/02/2017 di € 28.007,56, n. 143 del 31/03/2017 di € 34.962,76, n. 211 del 30/04/2017 di € 19.030,20 e n. 257 del 30/05/2017 di €
19.777,24, per un importo complessivo di € 200.146,87, oltre interessi per come calcolati nel ricorso monitorio, per un totale di € 255.977,10. Da tale somma, per come già indicato nella domanda di adempimento, va sottratta la quota parte del detto credito sottoposta al vincolo conseguente alla procedura di pignoramento presso terzi azionata dalla società Magris S.p.A., quale creditrice della società Controparte_1
dinanzi la Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Cosenza, per un importo di €
73.529,21 (v. ordinanza di assegnazione del 10.6.2019 allegata al fascicolo del monitorio), talché, come già sopra specificato, il credito in favore della
[...]
è pari all'importo complessivo di € 182.448,00 portato dal decreto CP_1
ingiuntivo.
L'ente opponente – convenuto in senso sostanziale – avrebbe dovuto dare compiuta prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte, o comunque della sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, ma a tanto non ha provveduto.
Non può condividersi l'assunto di parte opponente secondo cui il credito azionato da parte opposta difetterebbe del requisito dell'esigibilità per essere stata la ditta appaltatrice attinta da provvedimento di interdittiva antimafia n. 32423 emesso dal
Prefetto di Cosenza in data 28.4.2017 (v. provvedimento prefettizio di conferma prot. n.
0024173 del 26.3.2018, allegato al fascicolo di parte opponente) e confermato dal TAR
Calabria – Catanzaro con sentenza pronunciata il 19.12.2018 (v. allegato al fascicolo di parte opponente), sicché alla società opposta sarebbe interdetto l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con la pubblica amministrazione, nonché
l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione;
né rileva la deliberazione n. 81 del 18.5.2017 con la quale il aveva dichiarato la Parte_1 risoluzione del contratto d'appalto n. 621 del 15.11.2016 stipulato con la ditta per l'esistenza della interdittiva antimafia (v. allegato al Controparte_1
fascicolo di parte opponente).
7 Ciò in quanto – come detto – l'art. 92, comma 3, Codice antimafia, nello stabilire che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fa comunque salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Nel caso di specie, risulta pacifico – poiché non oggetto di contestazione – che la società ha eseguito la prestazione di refezione scolastica Controparte_1 oggetto dei contratti di appalto stipulati con il e che, dunque, l'ente Parte_1
comunale ha tratto utilità da tale prestazione;
inoltre, dalle deliberazioni in atti è emerso che l'amministrazione comunale ha approvato gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione dei contratti e ne ha attestato la copertura finanziaria, secondo quanto disposto all'art. 191 TUEL.
Peraltro, risulta agli atti che con provvedimento prot. n. 32344 del 25.3.2021 (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte opposta), la CP_2 informava che “sulla base delle risultanze degli ulteriori accertamenti, non
[...] sussistono, allo stato, le cause ostative previste dall'art. 67 del d.lgs n.159/2011 né si evidenzia l'esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 84
e 91 del medesimo decreto legislativo, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società con sede in Celico”. Controparte_1
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, in sé non complessa, e delle questioni di fatto e di diritto trattate, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma e Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 64/2020 emesso dal Tribunale di Paola il
7.2.2020 (R.G. n. 171/2020);
8 - condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della società in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola il 12 febbraio 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
9