Articolo 98 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 97Articolo 99
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilita' 1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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