TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1007/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1007 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione collegiale all'udienza del 10 settembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Maria Elena Ribaldone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, piazza Mazzini n. 27;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Adelina Emilia Recchia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Casalvieri, via delle Croci n. 6;
RESISTENTE E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale per l'udienza del 10 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 29 settembre 2018, dalla cui unione è nato il Controparte_1 figlio (in data 26 marzo 2020); che il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1238 del 26 Per_1 febbraio 2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi;
che dall'udienza presidenziale i coniugi non si sono mai riconciliati – ha chiesto pronunciarsi, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
modificarsi il calendario di incontri tra padre e figlio secondo quanto meglio indicato nel ricorso;
porsi a carico del padre il contributo per il mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituita , non opponendosi Controparte_1 alla richiesta di divorzio e di affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre. La resistente si è opposta alle ulteriori richieste formulate dal ricorrente e ha chiesto una modifica del regime di visita volta a ridurre la frequenza dei pernottamenti del minore in
Piemonte, privilegiando le visite del padre nel Lazio. Ha altresì richiesto l'incremento del contributo per il mantenimento del minore da euro 300,00 a euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 10 settembre
2025 le parti hanno chiesto, tra le altre cose, una pronuncia sullo status.
***
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale e la data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Con separata ordinanza si dispone in ordine al prosieguo della causa.
4. Va riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16 aprile 2025 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29 settembre
2018 a IN (TO) trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2018, Parte II, Serie A, n. 33;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (TO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa. Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1007 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione collegiale all'udienza del 10 settembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Maria Elena Ribaldone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, piazza Mazzini n. 27;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Adelina Emilia Recchia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Casalvieri, via delle Croci n. 6;
RESISTENTE E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale per l'udienza del 10 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 29 settembre 2018, dalla cui unione è nato il Controparte_1 figlio (in data 26 marzo 2020); che il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1238 del 26 Per_1 febbraio 2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi;
che dall'udienza presidenziale i coniugi non si sono mai riconciliati – ha chiesto pronunciarsi, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
modificarsi il calendario di incontri tra padre e figlio secondo quanto meglio indicato nel ricorso;
porsi a carico del padre il contributo per il mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituita , non opponendosi Controparte_1 alla richiesta di divorzio e di affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre. La resistente si è opposta alle ulteriori richieste formulate dal ricorrente e ha chiesto una modifica del regime di visita volta a ridurre la frequenza dei pernottamenti del minore in
Piemonte, privilegiando le visite del padre nel Lazio. Ha altresì richiesto l'incremento del contributo per il mantenimento del minore da euro 300,00 a euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 10 settembre
2025 le parti hanno chiesto, tra le altre cose, una pronuncia sullo status.
***
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale e la data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Con separata ordinanza si dispone in ordine al prosieguo della causa.
4. Va riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16 aprile 2025 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29 settembre
2018 a IN (TO) trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2018, Parte II, Serie A, n. 33;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (TO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa. Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3