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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1928 / 2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11992288//22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrddoo ddeeppoossiittaattoo iill 3311..33..22002255ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT TE CE del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BUSSINI Parte_2 C.F._2
RA TO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da accordo assunto all'udienza del 14.10.25
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della Parte_2
separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 10/11/2012 in ARCENE e che dal matrimonio erano nati i figli (28.1.2002), maggiorenne ed autonoma, e Per_1
(1.9.2006), maggiorenne ma ancora studente. Si soffermava in particolare sul Per_2
venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi da qualche anno e cosè sottolineando sul clima esacerbato esistente e sul carattere impositivo del marito che con il tempo era divenuto insopportabile ed aggressivo, tanto da richiedere , in uno con il ricorso, la pronuncia di ordine di protezione nei suoi confronti. Asseriva di essere casalinga a fronte del marito che aveva attività subordinata da cui ricavava un reddito mensile di € 2000,00 e che era proprietario esclusivo della casa coniugale. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione coniugale con addebito a carico del marito,
l'assegnazione della casa coniugale ove viveva con il figlio maggiorenne per il cui mantenimento chiedeva € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì un assegno di mantenimento per sé di € 500,00.
Prima dello svolgimento della prima udienza di comparizione, il Giudice Designato fissava a breve udienza per la discussione dell'ordine di protezione domandato che, dopo aver sentito entrambe le parti, si concludeva con il rigetto della domanda della ricorrente.
Si costituiva il resistente che contestava quanto in fatto riportato nel ricorso, assumendo
, a sua volta che erano stati i comportamenti particolari della moglie, particolarmente per gli atteggiamenti di provocazione e denigrazione nei suoi confronti e per la frequentazione di altri uomini, motivo per il quale anch'egli chiedeva la pronuncia dell'addebito. Contestava la richiesta di assegnazione per l'aiuto che egli prestava ai propri genitori che abitavano al terzo piano dello stabile .Evidenziava che la moglie lavorava in modo non formalizzato e per questo non riteneva fondata la richiesta di mantenimento svolta. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di addebito e di pagina 2 di 4 ordine di protezione e di assegno di mantenimento per il coniuge, a sua volta instando per la pronuncia della separazione coniugale con addebito alla ricorrente , il rigetto della domanda di assegnazione di lei, dichiarando la disponibilità non solo ad abitare nella casa coniugale con il figlio maggiorenne, ma anche la disponibilità a provvedere integralmente al mantenimento di questi.
All'esito della prima udienza del 14.10.2025, dopo discussione le parti raggiungevano un accordo che veniva fatto proprio nei provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa veniva quindi rimessa immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
La rinuncia reciproca delle parti per le declaratorie dell'addebito richieste negli atti introduttivi esonera questo giudicante dall'esame delle stesse.
Le condizioni di fatto concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio maggiorenne e rispondente alla attuale condizione economica della ricorrente stessa.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 9, Parte_2
parte I, registro del Comune di ARCENE , Atti di Matrimonio dell'anno 2012)
pagina 3 di 4 - Dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato alla domanda di addebito così come reciprocamente proposta;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARCENE (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- La casa coniugale viene concessa in uso alla ricorrente per un periodo di due anni da oggi,
- Pone a carico del resistente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento proprio, alla ricorrente l'importo di € 200,00 entro il 10 di ogni mese;
- Pone il mantenimento integrale del figlio maggiorenne non autonomo a carico del resistente
- spese di lite compensate
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 4 di 4
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11992288//22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrddoo ddeeppoossiittaattoo iill 3311..33..22002255ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT TE CE del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BUSSINI Parte_2 C.F._2
RA TO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da accordo assunto all'udienza del 14.10.25
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della Parte_2
separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 10/11/2012 in ARCENE e che dal matrimonio erano nati i figli (28.1.2002), maggiorenne ed autonoma, e Per_1
(1.9.2006), maggiorenne ma ancora studente. Si soffermava in particolare sul Per_2
venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi da qualche anno e cosè sottolineando sul clima esacerbato esistente e sul carattere impositivo del marito che con il tempo era divenuto insopportabile ed aggressivo, tanto da richiedere , in uno con il ricorso, la pronuncia di ordine di protezione nei suoi confronti. Asseriva di essere casalinga a fronte del marito che aveva attività subordinata da cui ricavava un reddito mensile di € 2000,00 e che era proprietario esclusivo della casa coniugale. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione coniugale con addebito a carico del marito,
l'assegnazione della casa coniugale ove viveva con il figlio maggiorenne per il cui mantenimento chiedeva € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì un assegno di mantenimento per sé di € 500,00.
Prima dello svolgimento della prima udienza di comparizione, il Giudice Designato fissava a breve udienza per la discussione dell'ordine di protezione domandato che, dopo aver sentito entrambe le parti, si concludeva con il rigetto della domanda della ricorrente.
Si costituiva il resistente che contestava quanto in fatto riportato nel ricorso, assumendo
, a sua volta che erano stati i comportamenti particolari della moglie, particolarmente per gli atteggiamenti di provocazione e denigrazione nei suoi confronti e per la frequentazione di altri uomini, motivo per il quale anch'egli chiedeva la pronuncia dell'addebito. Contestava la richiesta di assegnazione per l'aiuto che egli prestava ai propri genitori che abitavano al terzo piano dello stabile .Evidenziava che la moglie lavorava in modo non formalizzato e per questo non riteneva fondata la richiesta di mantenimento svolta. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di addebito e di pagina 2 di 4 ordine di protezione e di assegno di mantenimento per il coniuge, a sua volta instando per la pronuncia della separazione coniugale con addebito alla ricorrente , il rigetto della domanda di assegnazione di lei, dichiarando la disponibilità non solo ad abitare nella casa coniugale con il figlio maggiorenne, ma anche la disponibilità a provvedere integralmente al mantenimento di questi.
All'esito della prima udienza del 14.10.2025, dopo discussione le parti raggiungevano un accordo che veniva fatto proprio nei provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa veniva quindi rimessa immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
La rinuncia reciproca delle parti per le declaratorie dell'addebito richieste negli atti introduttivi esonera questo giudicante dall'esame delle stesse.
Le condizioni di fatto concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio maggiorenne e rispondente alla attuale condizione economica della ricorrente stessa.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 9, Parte_2
parte I, registro del Comune di ARCENE , Atti di Matrimonio dell'anno 2012)
pagina 3 di 4 - Dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato alla domanda di addebito così come reciprocamente proposta;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARCENE (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- La casa coniugale viene concessa in uso alla ricorrente per un periodo di due anni da oggi,
- Pone a carico del resistente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento proprio, alla ricorrente l'importo di € 200,00 entro il 10 di ogni mese;
- Pone il mantenimento integrale del figlio maggiorenne non autonomo a carico del resistente
- spese di lite compensate
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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