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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.2884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1985, residente in [...]27 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Spada Giovanna (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
24/07/1983, residente in [...] B, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Spada Giovanna (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore a Persona_1 nato a [...] il [...], avuto nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma risiederà Per_1
con la madre nella casa familiare. sita in Genova, Via Villini Ambrogio Negrone
18/27. Il padre dovrà essere consultato per tutte le decisioni importanti attinenti il bambino come, a titolo esemplificativo, scelta del pediatra, del dentista, della scuola e delle attività sportive e ricreative per Comunque entrambi i Per_1
genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il bambino;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 2) il sig. avrà diritto, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, di Pt_2 vedere il bambino e di tenerlo con sé un giorno nel corso della settimana: il giorno stabilito sarà di regola il sabato, dalle 9.30 alle 22.30, ma potrà essere cambiato con altro giorno della settimana, previo accordo con la sig.ra . Potrà, Parte_1 inoltre, tenere con sé a week-end alternati, per l'intera giornata di Per_1
domenica. Il bambino dormirà presso la residenza paterna nei fine settimana in cui starà con il padre anche la domenica;
3) trascorrerà le festività con i genitori secondo il criterio dell'alternanza: Per_1 in particolare il bambino trascorrerà il NT Natale con la mamma e il giorno di
NT FA con il papà, salvo diverso accordo tra le parti. I ricorrenti si accorderanno di volta in volta per quanto riguarda le ferie estive o altri periodi di vacanza da trascorrere con Entrambi i genitori avranno la possibilità di Per_1
parlare tutti i giorni al telefono con il bambino;
4) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili, Pt_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento del figlio Tale somma dovra' essere Per_1 corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta all'aggiornamento annuale giusta gli indici ISTAT. Inoltre, il padre rimborserà alla madre il 50 % delle eventuali spese mediche, sportive e scolastiche che si rendessero necessarie per il figlio. In ogni caso, per le spese straordinarie inerenti il minore, i ricorrenti faranno riferimento al verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di
Genova del 15 settembre 2016;
5) i ricorrenti si danno atto che ogni rapporto economico tra gli stessi è già stato definito e dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione;
6) sia la signora che il signor si impegnano a mantenere un Parte_1 Pt_2 comportamento consono alla comune morale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - di rinunciare all'impugnazione del provvedimento emesso all'esito del presente giudizio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1985, residente in [...]27 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Spada Giovanna (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
24/07/1983, residente in [...] B, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Spada Giovanna (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore a Persona_1 nato a [...] il [...], avuto nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma risiederà Per_1
con la madre nella casa familiare. sita in Genova, Via Villini Ambrogio Negrone
18/27. Il padre dovrà essere consultato per tutte le decisioni importanti attinenti il bambino come, a titolo esemplificativo, scelta del pediatra, del dentista, della scuola e delle attività sportive e ricreative per Comunque entrambi i Per_1
genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il bambino;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 2) il sig. avrà diritto, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, di Pt_2 vedere il bambino e di tenerlo con sé un giorno nel corso della settimana: il giorno stabilito sarà di regola il sabato, dalle 9.30 alle 22.30, ma potrà essere cambiato con altro giorno della settimana, previo accordo con la sig.ra . Potrà, Parte_1 inoltre, tenere con sé a week-end alternati, per l'intera giornata di Per_1
domenica. Il bambino dormirà presso la residenza paterna nei fine settimana in cui starà con il padre anche la domenica;
3) trascorrerà le festività con i genitori secondo il criterio dell'alternanza: Per_1 in particolare il bambino trascorrerà il NT Natale con la mamma e il giorno di
NT FA con il papà, salvo diverso accordo tra le parti. I ricorrenti si accorderanno di volta in volta per quanto riguarda le ferie estive o altri periodi di vacanza da trascorrere con Entrambi i genitori avranno la possibilità di Per_1
parlare tutti i giorni al telefono con il bambino;
4) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili, Pt_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento del figlio Tale somma dovra' essere Per_1 corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta all'aggiornamento annuale giusta gli indici ISTAT. Inoltre, il padre rimborserà alla madre il 50 % delle eventuali spese mediche, sportive e scolastiche che si rendessero necessarie per il figlio. In ogni caso, per le spese straordinarie inerenti il minore, i ricorrenti faranno riferimento al verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di
Genova del 15 settembre 2016;
5) i ricorrenti si danno atto che ogni rapporto economico tra gli stessi è già stato definito e dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione;
6) sia la signora che il signor si impegnano a mantenere un Parte_1 Pt_2 comportamento consono alla comune morale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - di rinunciare all'impugnazione del provvedimento emesso all'esito del presente giudizio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4